Seminario di formazione per dirigenti scolastici sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Sedi COMO, COLICO, BRESCIA, MANTOVA, MILANO e PAVIA ANNO 2010 Mario Messina - Sintesi della relazione Il Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 Attuazione dell art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Entrato in vigore a partire dal 15 maggio 2009, assorbe buona parte della normativa precedente (626/94, 547/55, 303/56, 164/56 ecc.); infatti, assume la denominazione di Testo Unico. Il Decreto ha previsto una serie di adempimenti situati in tempi diversi: 15 maggio 2008 entrata in vigore della parte generale; 1º gennaio 2009 nuove modalità e nuovi obblighi per la valutazione dei rischi (artt. 17 28 29); 1º gennaio 2009 nuove disposizioni sanzionatorie; è stata rinviata a tempi successivi una serie di altri adempimenti; valutazione dello stress lavoro correlato (dal 1 agosto 2010); disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali ( da aprile 2010) ; disposizioni relative ai rischi di esposizione ai Campi Elettromagnetici (dal 30 aprile 2012). Il DLgs n. 81 a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, è stato modificato dal DLgs 3 agosto 2009 n. 106, che ha cominciato a produrre effetti a partire dal 20 agosto 2009. La nuova normativa amplia l applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell ambito delle misure generali di tutela si conferma la necessità di programmare la prevenzione che viene rivolta anche ai fattori dell ambiente, dell organizzazione del lavoro e, per la prima volta, ai principi ergonomici dell organizzazione del lavoro. Rispetto alla precedente normativa i nuovi decreti, pur nella continuità delle linee portanti, introducono una serie di innovazioni che riguardano: 1. il sistema istituzionale; 2. la delega di alcune funzioni; 3. gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; 4. gli obblighi del medico competente; 5. la disciplina del contratto d opera; 6. i contenuti del documento di valutazione dei rischi; 7. i modelli organizzativi;
8. i lavoratori e gli obblighi di formazione; 9. le prerogative degli Organismi Paritetici; 10. il sistema delle sanzioni. Viene introdotta, inoltre, la necessità di servirsi, per la prima volta nel campo della sicurezza sul lavoro, di un modello di organizzazione e di gestione per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 1. Il sistema istituzionale Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro. Il Comitato ha una serie di compiti finalizzati a stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Presso il Ministero del lavoro è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con il compito di esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento. Sono organi consultivi delle citate Commissioni: INAIL: Istituto nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. ISPESL: Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo. Gli enti sopra citati possono offrire consulenza e formazione anche alle aziende ( art. 9 comma 2 del decreto). Non possono offrire consulenza, invece, i funzionari degli Istituti che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. La vigilanza sull applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per gli aspetti di competenza, dal Corpo dei Vigili del Fuoco. 2. La delega di alcune funzioni Il datore di lavoro può delegare una parte delle funzioni a determinate condizioni che vengono di seguito sintetizzate: che risulti da atto scritto recante una data certa; che il delegato possegga i requisiti di professionalità, i poteri e le risorse necessarie a svolgere i compiti previsti dalla delega; che la delega sia accettata per iscritto. Il delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare una parte delle funzioni. La delega non esclude l obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
3. Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Per quanto riguarda il datore di lavoro viene fatta salva l impostazione del DLgs 626/94 con le modifiche attuate dal DLgs 242/96 ma le responsabilità ed i suoi obblighi vengono ulteriormente enfatizzati. In particolare il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve considerare tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché, per la prima volta, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alla provenienza da altri paesi. Come si evince dal corposo numero di adempimenti richiesti al datore di lavoro, la nuova normativa disegna un modello di organizzazione molto definito, che mira ad assicurare la massima consapevolezza sui rischi e pericoli esistenti nel luogo di lavoro e a regolamentare, nei limiti del possibile, ciascun processo lavorativo, senza lasciare nulla al caso. Il datore di lavoro privato o pubblico è il principale garante della gestione della sicurezza, non potendo delegare alcuni dei principali compiti a lui assegnati come la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del piano di sicurezza nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale valutazione, come anche il relativo documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il datore di lavoro (gli obblighi non delegabili sono contenuti nell art. 17 ) deve valutare i rischi e stendere il relativo documento; deve fornire al dirigente ed al preposto adeguata formazione ed aggiornamento; deve assicurare l informazione, la formazione e l addestramento ai lavoratori; deve fornire la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente. Nel fornire adeguata informazione e formazione il datore di lavoro deve adoperarsi perché il contenuto di tale formazione sia facilmente comprensibile e consenta ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze. Tale formazione non può essere uguale per tutti, ma deve essere differenziata a seconda dei soggetti coinvolti e i relativi obblighi che sono tenuti ad osservare, inoltre, deve riguardare la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro, in pratica, deve garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile. Questo principio, contenuto nel decreto, riporta in sostanza il disposto dell art. 2087 del Codice Civile che recita: l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Per ottenere questi risultati il datore di lavoro, oltre ai disposti normativi, deve far riferimento alle norme tecniche ( norme ISO, CEI, UNI etc ), alle buone prassi, alle linee guida ( si veda nota 1). Nel Dlgs 626 venivano citati sia i dirigenti sia i preposti, ma di essi non si dava una definizione precisa; pertanto, in buona sostanza, venivano a coincidere con il datore di lavoro. Nel nuovo Decreto, invece, tali figure vengono perfezionate e definite:
dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali, e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il dirigente è considerato l alter ego del datore di lavoro; generalmente è il soggetto che dirige le attività produttive in senso tecnico o amministrativo, pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro. Ciò significa che il dirigente può essere chiamato ad adempiere una parte degli obblighi che l art. 18, impone al datore di lavoro, purché, però, rientrino nell ambito delle sue attribuzioni e competenze, conferite in precedenza e purché sia in possesso dei requisiti necessari a svolgere i compiti dettati dai correlati obblighi. Nei testi legislativi precedenti all entrata in vigore del Dlgs. n. 81 del 2008, come abbiamo gia chiarito, non esisteva una definizione di preposto, tantomeno era precisato quali compiti dovesse svolgere. In base al principio di effettività, codificato nell art. 299, Dlgs. n. 81/2008, la qualifica di preposto non richiede un incarico formale, ma può essere assunta anche tacitamente nel momento in cui di fatto si esercitino poteri previsti dalla normativa o si svolgano dei compiti che prevedano attività di coordinamento di altri lavoratori, purché questo compito sia notorio e riconosciuto dai compagni di lavoro. In questo caso si parla di preposto di fatto Quindi a differenza della disciplina contenuta nel Dlgs. n. 626 del 1994, che identificava i doveri di sicurezza del preposto con quegli imposti al datore di lavoro e al dirigente, nell attuale normativa è stata inserita una norma che prevede una serie di obblighi propri del preposto, chiamato, secondo le sue attribuzioni e competenze, a sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge. Considerata l importanza del ruolo ricoperto all interno del luogo di lavoro, la nuova normativa, a differenza della precedente, prevede che i preposti ricevano, a cura del datore di lavoro, all interno dell azienda, sia un'adeguata e specifica formazione, considerata, unitamente all informazione, una misura generale di tutela, sia un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A differenza del datore di lavoro e del dirigente, ai quali la legge riconosce compiti di organizzazione e predisposizione delle misure di prevenzione, il preposto svolge esclusivamente un attività di sorveglianza sul rispetto della disciplina di prevenzione. Allo scrivente appare evidente che nella disciplina introdotta dal nuovo Decreto i docenti, ammesso che non possano essere identificati nei dirigenti, certamente si identificano nella figura del preposto. 4. Gli obblighi del medico competente Il controllo sanitario dei lavoratori costituisce una misura generale di tutela e comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, la valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di confermata idoneità alla mansione svolta, gli accertamenti su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica,
gli accertamenti in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla nuova mansione e gli accertamenti alla cessazione del rapporto di lavoro. La nuova normativa vincola molto più che in passato la presenza del medico competente sia nella sorveglianza sanitaria, sia nella valutazione dei rischi. In poche parole, traspare la volontà legislativa che la figura del medico competente si integri in misura sempre maggiore nel contesto aziendale. Infatti, i compiti del medico competente pervadono tutta l attività aziendale e vanno dalla visita al momento dell assunzione del lavoratore alla continua sorveglianza sanitaria, fino alla collaborazione nella ricerca di soluzioni idonee a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il principale compito affidato a tale figura è la sorveglianza sanitaria, definita come insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa detta attività deve essere svolta secondo le modalità e le forme previste dal Decreto. Il medico competente è, inoltre, chiamato a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nell elaborazione del documento, nella programmazione, nel fornire indicazioni sulla scelta dei DPI e nel partecipare alla programmazione dell informazione e formazione dei lavoratori. A carico del medico, in caso di inadempienze, sono previste sanzioni piuttosto pesanti (arresto fino a due mesi e ammenda fino a 2000 euro). Mal si concilia con l attuale normativa il budget che le scuole hanno a disposizione per remunerare tale figura professionale. 5. La disciplina del contratto d opera Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice all interno della propria azienda: 1) verifica l idoneità tecnico professionale dell azienda appaltatrice; 2) fornisce all impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell azienda; 3) assieme all impresa appaltatrice elabora un documento unico dei rischi di interferenza DUVRI; 4) stima i costi per la sicurezza che dovranno essere congrui; detti costi non sono soggetti a ribasso in caso di subappalto. Il DUVRI non deve essere elaborato in caso di servizi di natura intellettuale, nelle mere forniture di materiali e/o attrezzature nonché in caso di lavori la cui durata sia inferiore a due giorni. Il DUVRI non deve essere elaborato in caso non ci sia interferenza tra l attività dell azienda e quella della ditta appaltatrice ( quando l attività della ditta appaltatrice può essere separata e circoscritta). In questi due ultimi casi, nel contratto di appalto, il costo per la sicurezza relativamente ai rischi di interferenza viene posto uguale a zero. 6. I contenuti del documento di valutazione dei rischi Per quanto riguarda il documento sulla valutazione dei rischi, la nuova normativa introduce elementi innovativi sostanziali che hanno la finalità di rendere tale documento più concreto ed operativo.
In particolare viene specificato che tale documento deve avere una data certa certificata dalla firma del datore di lavoro, dal RSPP dal RLS e dal medico competente e deve contenere le procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché le figure dell organizzazione che devono provvedere ad attuarle. Indispensabili indicazioni sull oggetto della valutazione dei rischi e sulle modalità di effettuazione di tale valutazione si ritrovano negli art. 28 e 29 del Decreto. 7. I modelli organizzativi Le aziende, sono obbligate ad adottare appositi modelli di organizzazione gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( si veda art. 30 del decreto) che assicuri l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a tutta una serie di azioni. Tale modello organizzativo deve essere opportunamente documentato e deve, in ogni caso prevedere un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo adottato deve prevedere un sistema di controllo sull efficacia dello stesso. 8. I lavoratori e gli obblighi di formazione I lavoratori sono i principali destinatari della normativa sulla prevenzione. Nel d. lgs. n. 626 il lavoratore veniva identificato nella persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. La suddetta definizione richiamava il rapporto di lavoro di natura subordinata e ricalcava il contenuto della nozione di lavoratore già presente nel D.P.R. n. 547 del 1955 nel quale si leggeva per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione Sebbene nella direttiva comunitaria n. 391 del 1989 la tutela venisse rivolta al lavoratore senza aggettivi inteso come qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici, nel Dlgs. 626 si era recepita una nozione meno ampia. Per ovviare a tale carenza di tutela, finalmente, con la delega contenuta nella legge n. 123/2007, si è inteso estendere la normativa sulla sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, a prescindere dalla tipologia contrattuale esistente ed inseriti nell organizzazione del datore di lavoro privato o pubblico Coerentemente, nell art. 2, Dlgs. n. 81/2008, si afferma che il lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. In buona sostanza nella normativa contenuta nei DPR degli anni cinquanta erano presenti dei doveri a carico dei lavoratori che, tuttavia, rimanevano essenzialmente elementi passivi creditori di sicurezza. Con l entrata in vigore del Dlgs. n. 626/94, che elencava una serie di nuovi obblighi, il lavoratore diveniva anche titolare di una vera e propria posizione di garanzia nei confronti dei colleghi di lavoro, dovendosi prendere cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Si è assistito così al passaggio da un sistema piramidale, nel quale il lavoratore era un semplice esecutore passivo, ad un modello di gestione della sicurezza più partecipato e globale, nel quale il prestatore di lavoro collaborava e partecipava attivamente al raggiungimento dell obiettivo di prevenzione e tutela. Tale configurazione è stata ampliata dal decreto legislativo oggi vigente; infatti il lavoratore deve collaborare con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, deve accettare la designazione di addetto ai servizi di emergenza, deve osservare i programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro, deve prendersi cura della propria incolumità ed ha l obbligo di segnalare ogni eventuale infortunio che si fosse verificato al datore di lavoro. I lavoratori che si sottraggono ai loro obblighi sono soggetti a sanzioni pecuniarie fino a 600 euro e all arresto fino ad un mese. 9. Le prerogative degli Organismi Paritetici organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi al riguardo. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche volte a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. L art 37 del Decreto prevede che la formazione dei lavoratori avvenga in collaborazione con detti organismi. 10. Il sistema delle sanzioni Si rilevano alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli del decreto comporta sanzioni per il datore di lavoro che prevedono l arresto fino a 6 mesi o l ammenda fino a 6400 euro. Le pene possono essere aumentate per lavorazioni particolari che sottopongano i lavoratori a rischi rilevanti. Nelle situazioni in cui l inosservanza è punita solo con sanzione pecuniaria, in caso di contravvenzione accertata dagli organi di controllo, è possibile pagare la somma minima prevista dalla legge purché si provveda ad effettuare la regolarizzazione nei tempi stabiliti dall organo di vigilanza. Nei casi puniti solo con l arresto, il giudice può commutare la pena con un pagamento non inferiore a 2000 euro a patto che vengano eliminate tutte le forme di rischio; questa opportunità non è consentita se la violazione ha comportato un infortunio sul lavoro con impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni.
Il DECRETO E COSI ARTICOLATO: TITOLO I - PRINCIPI COMUNI ( norme di carattere generale) TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PRTEZIONE INDIVIDUALE TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI TITOLO VIII - AGENTI FISICI TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE FINALI PER UN TOTALE 306 ARTICOLI SEGUONO 51 ALLEGATI DI APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE SOPRA ELENCATE Nota 1 ISO International Organization for Standardization: la più importante organizzazione a livello mondiale di norme tecniche fondata il 23 febbraio 1947 ha il suo quartier generale a Ginevra, in Svizzera. In Italia le norme ISO vengono armonizzate e diffuse dall UNI. UNI UNI EN CENELEC CEI Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica. Comitato Elettrotecnico Italiano. Il CEI è l'ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'unione Europea preposto alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. Le norme tecniche CEI contribuiscono a definire ciò che le leggi citano come "regola dell'arte". Mario Messina D.S. ITIS MATTEI SONDRIO e-mail : preside@itismatteiso.it