Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in Sicilia

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ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 12/04/2017 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/39274-il-sistema-di-qualificazione-delle-stazioniappaltanti-in-sicilia Autore: Alessandro Rizzo Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in Sicilia

IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI IN SICILIA L articolo 38 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) dispone l istituzione presso l Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Nell ambito di tale sistema, le stazioni appaltanti saranno qualificate (previa valutazione da parte di ANAC della loro capacità di programmazione e progettazione, di affidamento e di verifica sull esecuzione e controllo dell'intera opera ex art. 38, comma 3, del Codice) in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Il sistema di qualificazione, tuttora in corso di istituzione, si pone in stretta correlazione con le disposizioni dell articolo 37 del nuovo Codice, che disciplina gli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze per le stazioni appaltanti. Tale articolo prevede che le stazioni appaltanti, per poter effettuare procedure di importo superiore alle soglie ivi indicate ai commi 1 e 2, devono essere in possesso della predetta qualificazione ex art. 38 del Codice. Qualora la stazione appaltante non sia in possesso di una adeguata qualificazione in relazione alla procedura da svolgere, l art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stesse possano procedere all acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione. In Sicilia, regione a statuto speciale avente competenza esclusiva in materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale ai sensi dell articolo 14, comma 1, lett. g) dello Statuto, è necessario coordinare l applicazione delle disposizioni nazionali sopra illustrate con l articolo 9 della L.R. n. 12/2011, il quale stabilisce la competenza dell Ufficio Regionale per l Espletamento delle Gare di Appalto (UREGA) per lo svolgimento delle procedure di gara inerenti contratti di lavori superiori ad un determinato importo (attualmente, 1.000.000), che è stato recentemente oggetto di modifiche da parte della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1. In merito a tali modifiche, si rileva che l articolo 1, comma 3, L.R. n. 1/2017, pur lasciando inalterate la struttura e le competenze dell Ufficio in questione (già operativo da più di un decennio), ha sostituito in toto l articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 al fine di: 1) riordinare il testo del previgente articolo 9 per renderne coerente ed organico il contenuto; 2) aggiornare e coordinare le disposizioni inerenti la competenza ed il funzionamento dell UREGA alle novità in materia di procedure di gara contenute nel D.Lgs. n. 50/2016. Per quel che riguarda il primo profilo, il previgente articolo 9, L.R. n. 12/2011 era costituito da 27 commi (contro gli attuali 35), disciplinanti sia il funzionamento amministrativo dell Ufficio che l espletamento delle procedure di gare da parte dello stesso.

Malgrado l intervento legislativo operato dalla L.R. n. 1/2017 riguardasse solo alcune parti dell articolo in questione, per una migliore chiarezza normativa e rendere facilmente intelligibile il testo per le amministrazioni e gli operatori economici in un settore complesso ed importante come quello dei contratti pubblici, il legislatore regionale ha ritenuto comunque di sostituire integralmente l articolo 9 della L.R. n. 12/2011, riformulandone il previgente testo mediante una ricollocazione sistematica di alcuni commi già vigenti, secondo uno schema che può essere così sintetizzato: Oggetto Commi articolo 9, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, come modificato dalla L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 Commi articolo 9, L.R. 12 luglio 2011 n. 12, testo previgente Competenza UREGA Composizione delle Commissioni di gara presso l UREGA Commi da 1 a 5 Commi da 1 a 5 Comma 6 Comma 9 Commi da 7 a 11 Commi da 10 a 14 Commi 12 e 13 Commi 19 e 20 Ufficio di segreteria tecnico amministrativa Commi da 14 a 16 Commi da 16 a 18 Durata in carica dei componenti delle sezioni e dei dirigenti preposti alle segreterie, compensi spettanti ai componenti Commi 17 e 18 Commi 21 e 22 Procedimento istruttorio propedeutico all espletamento della gara e verifica amministrativa del possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti Commi 19 e 20 --------- Organo competente per le gare da svolgersi con il criterio del prezzo più basso presso l UREGA Comma 21 --------- Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici Commi da 22 a 30 Commi 6 e 15 Obbligo per la commissione giudicatrice di presentare una relazione in merito allo svolgimento dei propri lavori Comma 31 --------- Tempistica relativa allo svolgimento della gara Comma 32 Comma 23 Adozione della proposta di aggiudicazione Comma 33 Comma 7 Affidamento dell attività di espletamento della gara da una sezione provinciale ad un altra Comma 34 Comma 24 Obblighi di pubblicità a fini di trasparenza dell attività svolta dalle singole sezioni provinciali dell UREGA Comma 35 --------- Unitamente all intervento sistematico in questione, con la L.R. n. 3/2017 sono state inoltre aggiornate e coordinate le disposizioni inerenti la competenza ed il funzionamento dell UREGA alle innovazioni in materia di procedure di gara contenute nel D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, sono stati modificati gli importi degli appalti di lavori al di sopra dei quali l espletamento della gara è di competenza dell UREGA, allineandoli alle disposizioni dell articolo 95, comma 4, lettera a) che prevede l utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo esclusivamente per gli appalti di lavori di importo inferiore ad 1.000.000, al fine di ancorare sostanzialmente la competenza dell UREGA alle procedure di gara da aggiudicarsi mediante il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, è stata effettuata una precisa ripartizione tra lo svolgimento dell attività amministrativa inerente la procedura di gara (attribuita ad una commissione di gara istituita presso l Ufficio) e l attività di valutazione tecnico-economica delle offerte (per

la quale è competente la commissione giudicatrice), in linea con l impianto normativo stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 77, comma 1), nonché con le linee guida emanate da ANAC (cfr. linee guida n. 3 sui compiti del RUP e linee guida n. 5 riguardanti i criteri di scelta dei componenti della commissione giudicatrice). Per quel riguarda il rapporto tra la sopra illustrata disciplina regionale ed il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal nuovo codice, il novellato articolo 9, L.R. n. 12/2011 non effettua alcuna deroga o modifica alla disciplina contenuta negli articoli 37, commi 1 e 2, e 38 del D.Lgs. n. 50/2016. Tali disposizioni, pacificamente applicabili anche in Sicilia in virtù del rinvio dinamico al D.Lgs. n. 50/2016 operato dall articolo 1, L.R. n. 12/2011 (come modificato dall articolo 24, L.R. n. 8/2016), così dispongono: 1) Art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice. ; 2) Art. 38 Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'anac, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. [ ]. Pertanto, l articolo 37, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016, disciplina prevalentemente fattispecie inerenti gli appalti di servizi e forniture, per i quali l UREGA non è competente, ovvero appalti di lavori di importi al di sotto della soglia di competenza di tale Ufficio ( 1.000.000), con la conseguenza che per tale tipologie di appalti l articolo 9, L.R. n. 12/2011 non è applicabile. Per quel che riguarda gli appalti di lavori di importo superiore ad 1.000.000,00, l articolo 9, L.R. n. 12/2011 non prevede per le stazioni appaltanti siciliane alcuna deroga alle disposizioni in materia di qualificazione, anche se il

concreto espletamento della gara inerenti tali appalti è rimesso all UREGA sino alla proposta di aggiudicazione. La qualificazione della stazione appaltante che deve procedere all aggiudicazione dell appalto di lavori nei termini previsti dal nuovo codice costituisce quindi, al pari di quanto avviene in ambito nazionale, un presupposto necessario per poter effettuare la procedura di appalto. Infine, si rileva che, attualmente, il sistema di qualificazione previsto dall articolo 38, D.Lgs. n. 50/2016 non è stato ancora attivato, risultando tuttora vigente la disciplina transitoria stabilita dall articolo 216, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, ( 10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ), in virtù della quale la semplice iscrizione delle stazioni appaltanti presso l AUSA soddisfa i requisiti di qualificazione stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, nelle more della concreta attivazione del sistema di qualificazione da parte di ANAC, la disciplina transitoria contenuta all articolo 216, comma 10, del nuovo codice, permette alle stazioni appaltanti siciliane iscritte all AUSA l aggiudicazione di gare di appalto di lavori di qualsiasi importo, ferma restando la necessità di rivolgersi all UREGA per l espletamento delle procedure di gara qualora rientrino nelle ipotesi previste dall articolo 9, L.R. n. 12/2011. Palermo Agrigento, 10 aprile 2017