Riforma Monti - Fornero

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Riforma Monti - Fornero Effetti sulle pensioni già dal 2012 Si riportano gli elementi essenziali delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 214/2011) in tema di previdenza e di assistenza (si precisa che, per quanto riguarda le pensioni è consultabile su questo stesso sito l ampia e approfondita analisi La previdenza in Italia in vigore dal 1 gennaio 2012 ). Per inciso, si rappresenta che la nuova normativa - soprattutto per la parte pensionistica - ha trovato una forte opposizione da parte delle Confederazioni sindacali dei lavoratori, tra le quali l UGL, con l attivazione di iniziative di protesta (sciopero e manifestazioni davanti il Parlamento). Iniziative che si auspica possano arrivare a modificare la normativa approvata con la legge 214/2011, almeno nella parte riguardante le nuove limitazioni introdotte per il conseguimento del diritto a pensione, con effetti che non possono certo essere definiti equi per i lavoratori e per i pensionati. Resta inteso che comunque le risposte da fornire agli assistiti devono essere rispondenti alla normativa vigente, evitando di creare aspettative che potrebbero risultare del tutto infondate. Peraltro la complessa normativa sarà sicuramente oggetto di chiarimenti e di approfondimenti anche da parte delle Istituzioni che la devono applicare (ovviamente, in particolare l Inps, anche per quanto riguarda i soppressi Inpdap e Enpals). ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) - Art. 5 Con Decreto da emanarsi entro il 31.05.2012 è prevista la revisione dell Isee sulla base del quale sono individuati i redditi personali e dei componenti della famiglia da considerare ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali. ABOLIZIONE EQUO INDENNIZZO e PENSIONI PRIVILEGIATE - Art. 6 La normativa abrogata riguarda - ad eccezione di quelli sotto indicati - i lavoratori del Pubblico impiego, nei confronti dei quali rimane comunque la tutela derivante dall assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come avviene per la generalità dei lavoratori del settore privato). Sono esclusi: il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Altresì, le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (6.12.2011, data della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato), nonché ai provvedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai provvedimenti instaurabili d ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Anche se non è specificato nella disposizione legislativa in questione, si ritiene che i lavoratori del settore pubblico possano comunque accedere alla pensione privilegiata prevista per la generalità dei lavoratori. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI di 1000 EURO - Art. 12 Le Pubbliche Amministrazioni - tra le quali, ovviamente, rientrano gli Istituti previdenziali che erogano le prestazioni - non devono procedere a pagamenti in contanti per importi superiori 1000 euro. I pagamenti delle pensioni di importo superiore a tale limite devono avvenire mediante accredito su conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile.

Per l attuazione di tali procedure di pagamento la normativa prevede un periodo di adattamento di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (6.03.2012). Come si evince da messaggio n. 24711 del 30.12.2011 (facilmente consultabile dal suo sito), l INPS ha predisposto l invio di apposita comunicazione ai pensionati ai quali eroga un importo superiore a 1000 euro, con la quale - oltre a fornire chiarimenti circa la nuova normativa - invita gli stessi pensionati a comunicare la modalità di pagamento scelta entro il 29.02.2012 tramite PIN, Uffici Postali, Istituti di Credito (non sono indicati i Patronati). I Pensionati che non invieranno alcuna comunicazione dovranno recarsi presso le Sedi INPS per concordare la modalità di riscossione della pensione. È possibile che la questione sarà oggetto di ulteriori comunicazioni INPS. Come è da ritenere che analoga iniziativa sarà assunta nei confronti dei pensionati dei soppressi Inpdap ed Enpals. SOPPRESSIONE DELL INPDAP E DELL ENPALS - Art. 21 Con effetto dal 1 gennaio 2012 sono soppressi l INPDAP (Istituto Previdenziale dei Lavoratori del Pubblico Impiego) e l ENPALS (Ente Previdenziale dei Lavoratori dello Spettacolo). Le relative funzioni sono attribuite all INPS. Per il periodo compreso sino al 31.12.2011, a detti Enti è stato lasciato il compito di svolgere solo atti di ordinaria amministrazione. È prevista l emanazione di specifici decreti di natura non regolamentare con cui verranno trasferite all INPS le loro risorse strumentali, umane e finanziarie. PENSIONI - Art. 24 a) APPLICAZIONE DEL SISTEMA di CALCOLO CONTRIBUTIVO PER TUTTI I CONTRIBUTI VERSATI DALL 1-01- 2012 (PRO-RATA) In pratica è stato abolito il sistema di calcolo retributivo totale che era riservato a coloro che potevano far valere 18 anni di contributi maturati entro il 1995 (riforma Dini). Comunque, per tali lavoratori il sistema retributivo continua ad essere applicato per i contributi versati sino al 31-12- 2011. Per quelli versati successivamente, invece, viene applicato il sistema di calcolo contributivo (ovviamente trattasi del cosiddetto sistema misto già previsto per coloro che potevano far valere meno di 18 anni di contributi entro il 1995); b) RICHIESTA CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE MATURATO ENTRO IL 31.12.2011 Il lavoratore mantiene il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità maturato entro il 31-12- 2011. I lavoratori interessati possono chiedere al loro Istituto assicuratore apposita certificazione che attesti la sussistenza del loro diritto alla pensione per la quale hanno maturato i relativi requisiti. In proposito va precisato che il conseguimento o meno della certificazione è ininfluente ai fini del riconoscimento effettivo del diritto alla pensione, come peraltro evidenziato anche dall Inps con messaggio n.24126/2011, facilmente consultabile dal sito stesso dell Inps. Comunque, l Istituto assicuratore è tenuto a rilasciarla al lavoratore che la richiede; c) ABOLIZIONE DELLA PENSIONE di ANZIANITA Con effetto dall 1-1-2012 è abolita la pensione di anzianità (sono comunque previste delle eccezioni). Come pensioni dirette, rimangono la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata che possono essere conseguite sulla base dei requisiti previsti dalla nuova normativa;

d) FLESSIBILITA DEL PENSIONAMENTO SINO A 70 ANNI CON INCENTIVAZIONE È riconosciuta la facoltà di proseguire l attività lavorativa sino al compimento di 70 anni, limite che sarà elevato in relazione agli adeguamenti alla speranza di vita. Ai lavoratori che esercitano tale facoltà si applica l Art. 18 della legge n. 300/1970 (divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo). L incentivazione consiste nell applicazione dei coefficienti di trasformazione calcolati sino a 70 anni. e) ABOLIZIONE DELLE FINESTRE A decorrere dal 1-1-2012, le posticipazioni (cosiddette finestre) previste per l erogazione delle pensioni (vecchiaia ed anzianità) sono state eliminate nel senso che i relativi periodi risultano inclusi, con ulteriore aggiunta, nei nuovi requisiti anagrafici previsti, sempre a decorrere dal 1-1- 2012, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. f) PENSIONE di VECCHIAIA (nuovi requisiti anagrafici) SETTORE PRIVATO Lavoratori dipendenti Uomini - dall 1-1-2012: 66 anni; Donne - dall 1-1-2012: 62 anni; dall 1-1-2014: 63 anni e 6 mesi; dall 1-1-2016: 65 anni e 6 mesi; dall 1-1-2018: 66 anni; Lavoratori autonomi Uomini - dall 1-1-2012: 66 anni; Donne - dall 1-1-2012: 63 anni e 6 mesi; dall 1-1-2014: 64 anni e 6 mesi; dall 1-1-2016: 65 anni e 6 mesi; dall 1-1-2018: 66 anni; SETTORE PUBBLICO IMPIEGO Uomini e donne dall 1-1-2012: 66 anni. Dall 1-1-2021 il requisito dell età anagrafica non potrà essere inferiore a 67 anni sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore del Pubblico impiego. g) PENSIONE ANTICIPATA (nuovi requisiti contributivi e anagrafici, salvo deroghe) Tale pensione può essere conseguita : 1 - a prescindere dall età anagrafica: a. dagli uomini che possono far valere un anzianità contributiva non inferiore a 42 anni ed un mese; b. dalle donne che possono far valere un anzianità contributiva non inferiore a 41 anni e un mese. Entrambi i predetti requisiti contributivi sono aumentati di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.

Le pensioni anticipata conseguita a prescindere dall età anagrafica sono corrisposte in misura intera a condizione che il lavoratore abbia compiuto almeno 62 anni di età. In caso contrario, l importo della quota di pensione calcolata per l anzianità contributiva maturata sino al 31-12-2011 viene ridotta: dell 1% per ogni anno di anticipo rispetto alla predetta età di 62 anni (ad esempio se il lavoratore ha 61 anni, la riduzione corrisponde all 1%) di un ulteriore 2% per ogni anno di anticipo rispetto all età di 60 anni (ad esempio, se il lavoratore ha 59 anni, la riduzione corrisponde al 4%) 2 - da parte del lavoratore che abbia compiuto 63 anni di età e possa far valere 20 anni di contributi versati esclusivamente dall 1-1-1996 in poi. E ovvio che la relativa normativa potrà trovare pratica attuazione soltanto dal 2016, quando, cioè, potrebbe risultare perfezionato il predetto requisito contributivo. h) TRATTAMENTI di PENSIONE RICONOSCIUTI IN VIA ECCEZIONALE Sono riconosciute: La pensione anticipata al compimento del 64 anno di età ai lavoratori che abbiano maturato un anzianità contributiva di 35 anni entro il 31-12-2012, con cui avrebbero maturato il diritto alla pensione di anzianità secondo la previgente normativa (ad esempio: 35 anni di contributi e 61 anni di età, con il raggiungimento della cosiddetta quota che, per il 2012, era prevista nella misura di 96) La pensione di vecchiaia al compimento del 64 anno di età alle lavoratrici che maturano un anzianità contributiva di 20 anni entro il 2012 e, sempre entro il 2012, il 60 anno di età (secondo la nuova normativa, il diritto alla pensione di vecchiaia maturerebbe, in tali casi, al compimento del 66 anno di età). i) ACCESSO AL PENSIONAMENTO SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA Oltre per coloro che perfezionano i relativi requisiti entro il 31-12-2011, la previgente normativa - nei limiti delle risorse stabilite e secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con specifico decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - anche se i relativi requisiti vengono maturati successivamente al 31-12-2011, continua a trovare applicazione per: a. i lavoratori che sono stati collocati in mobilità a seguito di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4-12-2011 e che maturano i relativi requisiti entro il periodo di mobilità; b. i lavoratori che sono stati collocati in mobilità lunga a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 4-12-2011; c. il lavoratori che alla data del 4-12-2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore; d. i lavoratori per i quali il diritto all accesso ai predetti Fondi di solidarietà risulta da accordi collettivi stipulati entro il 4-12-2011. In tali casi, i lavoratori interessati rimangono a carico di Fondi almeno sino al compimento del 59 anno di età, anche se nel frattempo maturano i requisiti per ottenere la pensione secondo la previgente normativa; e. i lavoratori che risultano autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi antecedentemente alla data del 4-12-2011; f. i lavoratori che alla data del 4-12-2011 hanno in corso l istituto dell esonero dal servizio.

j) PENSIONE ANTICIPATA PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI I lavoratori interessati, ovviamente, possono conseguire - anche come precisa la relativa normativa - la pensione anticipata introdotta dalla nuova normativa. Agli stessi lavoratori è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) già prevista dalla precedente normativa, alla quale sono state apportate alcune modificazioni. k) TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PENSIONISTICI Con effetto dal 1-1-2012 è stata soppressa la norma che escludeva dalla totalizzazione i periodi assicurativi inferiori a 3 anni. Pertanto ora sono ammessi alla totalizzazione tutti i periodi assicurativi, a prescindere dalla loro durata. l) ELEVAZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI AUTONOMI Sono stati disposti aumenti percentuali annuali delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) con lo scopo di raggiungere una aliquota finale dal 24% entro il 2018. m) PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI Per gli anni 2012 e 2013 gli aumenti annuali previsti ai fini della perequazione automatica delle pensioni è limitata a quelle di importi pari a 3 volte il trattamento minimo Inps. Su tali pensioni, gli aumenti vengono corrisposti nella misura del 100 per cento. n) CONTRIBUTO di SOLIDARIETA PER LE PENSIONI di IMPORTO LORDO ANNUO DO 90.000 EURO Tale contributo è stato fissato nelle seguenti nuove misure: 5% per la parte eccedente euro 90.000 lordi annui e sino a euro 150.000; 10% per la parte compresa tra 150.000 e 200.000 euro; 15% per la parte eccedente euro 200.000. Si ribadisce che talune norme, soprattutto quelle riguardanti l accesso a pensione, potrebbero essere modificate a seguito delle consultazioni in atto tra Governo e Sindacati confederali.