SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 O R I S T A N O CONVENZIONE TRA L AZIENDA U.S.L. N. 5 DI ORISTANO E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE GINECOLOGICA NELLA DISCIPLINA DI LAPAROSCOPIA AVANZATA PRESSO IL P.O. S.MARTINO - ORISTANO Rep. n. del L anno, duemiladieci, addì del mese di T R A L Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano (P.I. 00681110953), di seguito indicata come ASL N. 5, rappresentata dal Commissario Dott Giovanni Panichi, che agisce in nome e per conto della ASL. domiciliato per la carica presso la sede legale -Via Carducci, 35 Oristano-; E L Azienda Ospedaliera Università Integrata di Verona ( P.I. 03901420236) di seguito indicata come Azienda Ospedaliera di Verona rappresentata dal Direttore Generale Dott. Sandro Caffi, che
agisce per nome e per conto dell Azienda Ospedaliera di Verona, domiciliato per la carica presso la sede legale Piazzale A Stefani 1 37126 Verona. PREMESSO - che l ASL N. 5 di Oristano ha necessità di attivare un'attività di formazione teorico-pratica nell'ambito della Ginecologia Laparoscopica Avanzata, con particolare riferimento alle problematiche chirurgiche in tema di oncologia ginecologica ed endometriosi profonda, avvalendosi della collaborazione esterna di un'alta professionalità nella disciplina di Ginecologia Laparoscopica Avanzata, da tenersi presso l'u.o. Ostetricia/Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano, per poter far fronte alle necessità rappresentate dal Direttore dalla stessa U.O. al fine di accrescere le competenze professionali ginecologiche e volte a conseguire un approfondimento su alcuni aspetti patogenetici HLA correlati per quanto riguarda l'endometriosi, e per la grande prevalenza dei principali fattori di rischio del carcinoma endometriale che è la neoplasia ginecologica più diffusa, sulle correlate metodiche di trattamento chirurgico; - che l'attività formativa sopra indicata può essere garantita allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione in qualità di tutor del Dott. Valentino Bergamini Responsabile della Sala Operatoria e Responsabile Clinico della Clinica Ostetrica e Ginecolgica e Responsabile di Struttura semplice funzionale di Chirurgia
Endoscopica Ginecologica di Verona, specialista nel trattamento endoscopico dei tumori ginecologici e di endometriosi ; - che l ASL N. 5 di Oristano ha chiesto di avvalersi della collaborazione professionale in qualità di tutor del Dott. Valentino Bergamini, dipendente dell' Azienda Ospedaliera Università Integrata di Verona; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : ART. 1 L Azienda Ospedaliera di Verona si impegna a fornire una collaborazione alla ASL N. 5 di Oristano tramite il Dott. Valentino Bergamini - Responsabile della Sala Operatoria e Responsabile Clinico della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'azienda Ospedaliera Università Integrata di Verona, per attività di formazione chirurgica di natura teorico-pratica nella disciplina di Laparoscopia Avanzata Ginecologica, presso l'u.o. di Ostetricia/Ginecologia del P.O. San Martino Oristano; ART. 2 L'ASL N. 5 affida al Dott. Valentino Bergamini l'incarico di tutor nell'attività formativa teorico-pratica di Laparoscopia Avanzata Ginecologica presso l'u.o. Ostetricia/Ginecologia del P.O. San Martino Oristano; ART. 3
Il Dott. Valentino Bergamini, si impegna a prestare la propria attività di collaborazione professionale al di fuori del normale orario di servizio presso la ASL N. 5, articolando l'attività in un accesso mensile di due giorni in cui trattare almeno 5 pazienti, e, sessioni teorico-pratiche, secondo cadenze temporali che verranno di volta in volta comunicate, compatibilmente con le esigenze dell'u.o. Ostetricia/Ginecologia del P.O. San Martino Oristano; ART. 4 Per le suddette prestazioni l ASL N. 5 corrisponderà all Azienda Ospedaliera di Verona un compenso lordo pari a: - Euro 1000,00 per ogni accesso mensile (della durata di 2 giorni), compreso la durata del viaggio da Cagliari ad Oristano e viceversa, stabilita in 2 (due) ore che verranno computate come servizio attivo); - Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato dall'asl n 5 di Oristano all'azienda Ospedaliera di Verona, la quale provvederà a corrispondere totalmente la somma al Dott. Bergamini che effettuerà la prestazione, nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso, relativamente al tragitto da Cagliari/Elmas (Aeroporto) a Oristano e viceversa; - Rimborso biglietto aereo Verona-Cagiari/Elmas-Verona; l'irap e l'iva se ed in quanto dovute; ART. 5
Il compenso lordo risultante dal computo come determinato al precedente art. 4 verrà corrisposto dall'asl N. 5 all'azienda Ospedaliera di Verona che che ne attribuirà il 95% al consulente avente diritto; ART. 6 Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione verrà stipulata apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi al prestatore d opera nelle prestazioni rese nell ambito della stessa; ART. 7 La presente convenzione, decorrerà dalla sottoscrizione dell'atto, avrà durata di un anno e potrà essere consensualmente prorogata previa adozione di specifico atto deliberativo del competente organo dell'asl N. 5 di Oristano e dell'azienda Ospedaliera di Verona. La presente convenzione può essere estinta anticipatamente a discrezione dell'asl N. 5 di Oristano, mediante comunicazione scritta da rendersi con preavviso di 30 giorni con nota raccomandata A.R. e senza altri oneri per l'azienda se non i compensi maturati fino alla data del recesso ; ART. 8 I Contraenti si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento il presente contratto, qualora non sia stato rispettato nelle parti in esso contenute; ART. 9 Le apparecchiature, gli arredi, i presidi diagnostici connessi e utili all'attività del collaboratore sono forniti dall'azienda di Oristano;
ART. 10 Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione; ART. 11 Ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 il consulente da il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici; ART. 12 Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli artt. 2222 e segg. del codice civile; ART. 13 La presente convenzione verrà registrata limitatamente in caso d uso, con spese a carico della parte richiedente. LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL COMMISSARIO IL DIRETTORE GENERALE della A.S.L N. 5 dell'azienda Osp. Univers. Integrata Dott Giovanni Panichi Dott. Sandro Caffi