Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni 1 gennaio 2018 Regolamento 67 Tassa d incentivazione sui composti organici volatili (COV) Procedura nell ambito dell imposizione doganale I regolamenti sono disposizioni d esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un applicazione uniforme del diritto. Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.
Indice Elenco dei termini e delle abbreviazioni... 3 1 Basi legali... 3 2 In generale... 4 2.1 Definizione di COV... 4 2.2 Principio e campo d applicazione... 4 2.2.1 COV soggetti alla tassa... 4 2.2.2 COV esenti dalla tassa... 4 2.3 Procedura di impegno volontario... 5 2.4 Aliquota... 5 2.5 Competenza... 5 3 Imposizione doganale... 5 3.1 Importazione... 6 3.1.1 Dichiarazione... 6 3.1.2 Controllo formale e materiale... 7 3.1.3 Merci svizzere di ritorno... 7 3.2 Esportazione... 7 3.2.1 Dichiarazione... 7 3.2.2 Visita... 8 3.3 Transito... 8 3.4 Regime di deposito doganale e depositi franchi doganali... 8 3.5 Regime di ammissione temporanea... 9 3.6 Regime del perfezionamento attivo e passivo... 9 4 Rettifiche e ricorsi... 9 4.1 Rettifica della dichiarazione doganale... 9 4.1.1 Imposizione a posteriori nella procedura di impegno volontario... 9 4.2 Ricorsi... 9 5 Infrazioni... 9 2/10
Elenco dei termini e delle abbreviazioni Termine/ abbreviazione AFD COV DE DGD IVA Significato Amministrazione federale delle dogane Composti organici volatili (Volatile Organic Compounds) Decisione d imposizione all esportazione Direzione generale delle dogane Imposta sul valore aggiunto LD Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) LPAmb Mod. OCOV Tares UD UFAM VAR Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell ambiente (RS 814.01) Modulo Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018) Tariffa doganale elettronica: www.tares.ch (allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]) Ufficio doganale Ufficio federale dell ambiente Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni Rispetto del genere Se possibile e opportuno, il presente regolamento utilizza termini neutri dal punto di vista del genere. Laddove, per motivi di una migliore lettura, appare solo la forma maschile o femminile, essa è da intendersi valida anche per l altro genere. 1 Basi legali Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell ambiente (LPAmb; RS 814.01) Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018) La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura d imposizione doganale, nella misura in cui sia interessata l imposizione doganale. 3/10
2 In generale 2.1 Definizione di COV Ai sensi dell OCOV, sono considerati COV i composti organici volatili con una pressione del vapore di almeno 0,1 mbar a 20 C oppure con un punto di ebollizione di 240 C al massimo a 1013,25 mbar. 2.2 Principio e campo d applicazione Chi effettua importazioni di COV, li mette in circolazione in quanto fabbricante o li impiega deve versare alla Confederazione una tassa d incentivazione, riscossa in linea di massima all importazione. 2.2.1 COV soggetti alla tassa COV che figurano nell elenco delle sostanze (vedi allegato 1 OCOV) Tutti i COV soggetti alla tassa sono descritti singolarmente nell allegato 1 OCOV. L elenco ivi contenuto stabilisce per contribuenti e autorità esecutive quali COV sono assoggettati alla tassa. I composti organici che corrispondono alla definizione data per i COV alla cifra 2.2., ma che non figurano nell elenco delle sostanze non sono assoggettati alla tassa d incentivazione. COV in prodotti che figurano nell elenco dei prodotti (vedi allegato 2 OCOV). I COV che figurano nell elenco delle sostanze sono soggetti alla tassa anche quando vengono importati in prodotti che li contengono. I rispettivi prodotti sono menzionati nell elenco dei prodotti. All atto dell importazione, la tassa viene riscossa sui COV contenuti in tali prodotti e ad essa assoggettati. L elenco dei prodotti si fonda sulla tariffa doganale svizzera. Per valutare se nel singolo caso una merce va inserita o meno nell elenco dei prodotti è determinante esclusivamente la classificazione tariffale. I prodotti indicati nell elenco dei prodotti che non contengono COV non sono assoggettati alla tassa d incentivazione. Nelle rispettive voci di tariffa di Tares si trova l indicazione alla tassa d incentivazione «Mostra dettagli» / «Tributi suppletivi». 2.2.2 COV esenti dalla tassa All importazione sono esenti dalla tassa i COV presenti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa) 1 ; impiegati come carburanti o combustibili (vedi Tares osservazioni sulle tasse d incentivazione); 1 I COV contenuti in prodotti sono esenti dalla tassa solo se il loro tenore ammonta al massimo al 3 per cento. Se il tenore è superiore a tale percentuale, i COV contenuti nelle miscele e negli oggetti sono interamente assoggettati alla tassa. 4/10
presenti in oli per motori a 2 tempi (vedi Tares osservazioni sulle tasse d incentivazione); presenti in prodotti che non figurano nell elenco dei prodotti. Sulle merci del traffico turistico non viene riscossa alcuna tassa d incentivazione. I COV esportati sono esenti dalla tassa d incentivazione. La tassa versata viene restituita dalla DGD su richiesta (link al mod. 55.38). Anche le merci in transito attraverso il territorio doganale svizzero sono esenti dalla tassa sui COV. 2.3 Procedura di impegno volontario (Art. 21 OCOV) La DGD può accordare un autorizzazione per l acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (cosiddetta procedura di impegno volontario). Su richiesta, la DGD può accordare tale autorizzazione alle persone che si impegnano: a utilizzare all anno almeno 50 tonnellate di COV o a trattarle in modo che non possano pervenire nell ambiente o a esportarle; a utilizzare una sostanza secondo l allegato 1 OCOV, se comprovano che la sostanza impiegata è pari ad almeno il 55 per cento del loro consumo totale di COV; utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza e, attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l emissione di tale sostanza nell ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo; a esercitare un commercio all ingrosso di COV e che comprovano di avere in media almeno 50 tonnellate di COV quali scorte di magazzino. La DGD assegna un numero di autorizzazione pubblicato in Internet alle persone che hanno ricevuto l autorizzazione della procedura di impegno volontario (vedi www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Imposte e tributi > Tassa d incentivazione sui composti organici volatili [COV]). 2.4 Aliquota Soltanto la quantità effettiva di COV puri contenuta in una merce è soggetta alla tassa d incentivazione. L aliquota della tassa è fissata a 3 franchi per ogni chilogrammo di COV puri. 2.5 Competenza L AFD esegue la OCOV, salvo quando è competente l UFAM (in particolare per quanto riguarda la distribuzione del prodotto della tassa). Essa tiene conto a tal fine del parere degli esperti dell UFAM e richiede il supporto dei Cantoni. Il prodotto della tassa viene distribuito equamente alla popolazione attraverso l assicurazione malattie obbligatoria. 3 Imposizione doganale Le procedure d imposizione doganale comprendono le operazioni dell autorità d imposizione e della persona soggetta all obbligo di dichiarazione necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione. 5/10
3.1 Importazione Nell ambito dell immissione in libera pratica si applicano, in linea di massima, le disposizioni del regolamento R-10-00. Le spiegazioni qui di seguito comprendono soltanto gli ulteriori requisiti relativi alla tassa d incentivazione. 3.1.1 Dichiarazione Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve indicare se e quanti COV contengono le merci dichiarate. La quantità di COV indicata nella dichiarazione doganale è vincolante. Se, al momento della dichiarazione d importazione, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione non dispone di dati precisi relativi al tenore di COV, può richiedere un imposizione provvisoria dell invio (vedi R-10-90). In simili casi, l ufficio doganale ordina, se possibile, una visita con prelievo di campioni. Non è tuttavia possibile effettuare un imposizione provvisoria se la persona soggetta all obbligo di dichiarazione non dispone dei documenti che comprovano il tenore di COV. Determinanti per l imposizione sono esclusivamente i COV secondo la cifra 2.2.1. In caso di chiarimenti presso il fornitore, occorre richiedere informazioni sul «tenore di COV svizzero» («Swiss VOCV content»). 3.1.1.1 Dichiarazione senza procedura di impegno volontario Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve fornire le seguenti indicazioni supplementari per le merci contenenti COV: quantità di COV in chilogrammi; codice del genere di tributi suppletivi 700; numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 001. Se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, nella dichiarazione doganale occorre indicare, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Da un documento d accompagnamento (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Il rispettivo documento d accompagnamento va presentato all ufficio doganale su richiesta. Se in Tares, nella voce di tariffa dichiarata, vi è un rinvio alla tassa d incentivazione ma la merce da dichiarare non contiene COV o il tenore di COV ammonta al massimo al 3 per cento, nella dichiarazione doganale sotto la designazione della merce va aggiunta l annotazione «senza tassa sui COV». 3.1.1.2 Dichiarazione nella procedura di impegno volontario I titolari di un autorizzazione nell ambito della procedura di impegno volontario (vedi cifra 2.3) possono importare COV in esenzione temporanea dalla tassa. L importazione in esenzione temporanea dalla tassa è inoltre possibile per le importazioni effettuate da un intermediario per conto di un titolare di un autorizzazione nella procedura di impegno volontario, sempre che quest ultimo sia indicato quale destinatario nella fattura del fornitore estero o nel mandato di trasporto (vedi R-69). Nell ambito della procedura di impegno volontario, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve fornire le seguenti indicazioni per le merci contenenti COV: quantità di COV in chilogrammi; 6/10
numero a cinque cifre e data di emissione dell autorizzazione della DGD (quest ultima non deve essere presentata); genere di tributi suppletivi 700; numero convenzionale dei tributi suppletivi 002. Se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, nella dichiarazione doganale occorre indicare, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Da un documento d accompagnamento (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Il rispettivo documento d accompagnamento va presentato all ufficio doganale su richiesta. 3.1.1.3 IVA All atto dell immissione delle merci in libera pratica, la tassa d incentivazione è parte della base di calcolo per la riscossione dell IVA, anche quando la DGD ha concesso all importatore una dilazione di pagamento nell ambito della procedura di impegno volontario. Per tale motivo, anche nella dichiarazione della procedura di impegno volontario (numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 002) occorre indicare nella dichiarazione doganale la quantità di COV in chilogrammi. 3.1.2 Controllo formale e materiale 3.1.2.1 Discordanze nella dichiarazione doganale Nel caso di persone che, al momento dell importazione, sono in possesso di un autorizzazione per la procedura di impegno volontario (link elenco procedura di impegno volontario), si rinuncia alla riscossione della tassa d incentivazione anche in presenza di discordanze per quanto riguarda il tenore di COV. 3.1.2.2 Visita Si applicano le disposizioni del regolamento R-10-00. 3.1.3 Merci svizzere di ritorno La tassa d incentivazione va riscossa anche sulle merci svizzere di ritorno. La procedura d imposizione si fonda sulle disposizioni di cui alla cifra 3.1. L imposizione nella procedura di impegno volontario (importazione in esenzione temporanea dalla tassa) è possibile con la rispettiva autorizzazione (elenco dei titolari delle autorizzazioni: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte > Imposte e tributi > Tassa d incentivazione sui composti organici volatili [COV]). 3.2 Esportazione Nell ambito dell asportazione delle merci dal territorio doganale secondo il regime d esportazione si applicano, in linea di massima, le disposizioni del regolamento R-10-10. Le spiegazioni qui di seguito comprendono soltanto gli ulteriori requisiti relativi alla tassa d incentivazione. 3.2.1 Dichiarazione La quantità di COV indicata nella dichiarazione doganale è vincolante per la restituzione. 3.2.1.1 Dichiarazione con domanda di restituzione Se lo speditore intende chiedere la restituzione della tassa d incentivazione, nella dichiarazione doganale deve aggiungere le seguenti indicazioni (vale anche per gli speditori con un autorizzazione per la procedura di impegno volontario ai sensi dell art. 21 OCOV): 7/10
Imposizione con e-dec Esportazione Tipo di restituzione 1 (viene richiesta la restituzione/l esenzione della/dalla tassa d incentivazione sui COV) Quantità di COV in chilogrammi Imposizione con NCTS Esportazione Codice di imposizione 25 (viene richiesta la restituzione/l esenzione della/dalla tassa d incentivazione sui COV) Quantità di COV in chilogrammi L indicazione del codice d imposizione 25 genera automaticamente una copia della decisione d imposizione con l annotazione «Restituzione della tassa d incentivazione COV». Per lo speditore questa copia funge da prova per la domanda di restituzione alla DGD. Se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un unica voce di tariffa, nella dichiarazione doganale occorre indicare, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Da un documento d accompagnamento (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Il rispettivo documento d accompagnamento va presentato all ufficio doganale su richiesta. 3.2.1.2 Dichiarazione senza domanda di restituzione Se lo speditore non intende far valere il diritto alla restituzione, nella dichiarazione doganale non occorre fornire dati particolari in merito alla tassa d incentivazione. 3.2.1.3 Dichiarazione di COV che non figurano nell elenco delle sostanze Gli speditori che bilanciano tutti i COV devono comprovare l esportazione di tutti i COV. In simili casi, anche per i COV non menzionati nell elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV) e per i prodotti che li contengono non figuranti nell elenco dei prodotti, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve far valere la restituzione o l esenzione dalla tassa d incentivazione sui COV. Gli uffici doganali non devono contestare questa procedura. 3.2.2 Visita Si applicano le disposizioni del regolamento R-10-00. 3.3 Transito I COV e i prodotti contenenti COV, dichiarati nel regime di transito internazionale o nazionale, sono esenti dalla tassa d incentivazione. Per quanto concerne la garanzia della tassa fanno stato le disposizioni del regolamento R-14. 3.4 Regime di deposito doganale e depositi franchi doganali Si applicano le disposizioni del traffico di deposito e quelle dei depositi franchi doganali. Nel regime di deposito doganale DDA e nei depositi franchi doganali non vengono riscosse né garantite le tasse sui COV. Nel regime di deposito doganale «Deposito per merci di gran consumo», la tassa sui COV viene riscossa all avvio della procedura con obbligo di pagamento condizionato. 8/10
3.5 Regime di ammissione temporanea Si applicano le disposizioni dell ammissione temporanea. Importazione temporanea: la tassa sui COV viene riscossa all avvio della procedura con obbligo di pagamento condizionato. Esportazione temporanea: i COV e le merci contenenti COV temporaneamente esportati non sono esenti dalla tassa d incentivazione. Per contro, all importazione di merci esportate nel regime di ammissione temporanea non è dovuta alcuna tassa sui COV. 3.6 Regime del perfezionamento attivo e passivo Si applicano le disposizioni del perfezionamento attivo e passivo. Perfezionamento attivo: in linea di massima, nel perfezionamento attivo la tassa sui COV viene riscossa all avvio della procedura con obbligo di pagamento condizionato. Perfezionamento passivo: i COV e le merci contenenti COV esportati nel quadro del perfezionamento passivo non sono esenti dalla tassa d incentivazione. Per contro, all importazione di merci esportate nel regime di perfezionamento passivo non è dovuta alcuna tassa sui COV. 4 Rettifiche e ricorsi 4.1 Rettifica della dichiarazione doganale (Art. 34 LD) Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell AFD, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione può presentare all ufficio doganale una domanda di modifica dell imposizione. 4.1.1 Imposizione a posteriori nella procedura di impegno volontario (Art. 22a OCOV) L ufficio doganale accoglie la domanda di imposizione a posteriori nella procedura di impegno volontario se, al momento dell importazione, l importatore disponeva già di un autorizzazione da parte della DGD (vedi elenco procedura di impegno volontario). Nel caso di merci fornite senza imposizione, non è possibile applicare a posteriori la procedura di impegno volontario (vedi R-10-00). 4.2 Ricorsi Si applicano le disposizioni del diritto doganale. 5 Infrazioni (Art. 61a LPAmb) Si rende punibile d infrazione chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude la tassa d incentivazione, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa). La comminazione della pena consiste in una multa fino a cinque volte l ammontare della tassa elusa oppure del profitto procacciato. 9/10
L AFD è competente per il perseguimento e la valutazione della gravità delle infrazioni. Si applicano le disposizioni procedurali della LD. Se un atto costituisce contemporaneamente un infrazione alla legislazione doganale o alla legge sull imposizione degli oli minerali, si applica la pena prevista per l infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata. 10/10