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CONVENZIONE TRA L AZIENDA ULSS 6 VICENZA E LA COOPERATIVA SOCIALE RADICA PER L INSERIMENTO DIURNO DI UN MINORE AFFETTO DA GRAVI DISTURBI COMPORTAMENTALI TRA LE PARTI Affidante : Azienda ULSS n. 6, di seguito denominata Ulss, con sede in Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37, (codice fiscale e partita IVA 02441500242), nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale dott. Antonio Alessandri E Affidatario: Cooperativa Sociale Radicà, di seguito denominata Cooperativa, con sede legale a Calvene in via Divisione Julia, 42 (partita IVA n. 03031910247) rappresentata dal dott. Ciscato Valentino. PREMESSO - che l Ulss: a) ritiene opportuno attivare per un minore affetto da gravi disturbi comportamentali, seguito dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dall Ufficio Disabili del Distretto S.S. Ovest dell Ulss 6 Vicenza, l inserimento diurno presso la Comunità Il Rustico, in considerazione della gravità della situazione clinica del caso; b) ritiene che la Cooperativa Sociale Radicà sia il partner idoneo per l avvio del progetto riabilitativo-educativo, in relazione all esperienza specifica maturata sul campo; - che la Cooperativa: a) ha confermato la propria disponibilità a collaborare per le finalità di cui sopra; b) è iscritta: - al n. A/VI0094 dell Albo Regionale delle Cooperative Sociali costituito ai sensi della L. 381/91 e L. R. n. 24/94 e successive modifiche; - è in possesso dell autorizzazione all esercizio e dell accreditamento per la Comunità Il Rustico (note del Comune di Calvene prot. 3818 del 24/11/2008 e prot. 3437 del 09/11/2009) ai sensi della L.R. 22/2002, come risulta dalla documentazione agli atti.. Pagina 1

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Attività e oggetto della convenzione L Ulss affida alla Cooperativa la gestione dell inserimento diurno presso la Comunità Il Rustico del minore D.V.V., affetto da gravi disturbi della condotta e del comportamento, in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile e all Ufficio Disabili del Distretto S.S. Ovest dell Ulss 6 Vicenza. La Cooperativa si impegna, inoltre, a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste nella presente convenzione e nel progetto allegato che ne forma parte integrante. Articolo 2 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di un anno, a partire dal 13 giugno 2012. Le parti possono procedere all interruzione anticipata motivata del progetto, previo preavviso formale di un mese. Articolo 3 Modalità di svolgimento della prestazione La Cooperativa sociale, con proprio personale di qualifica e numero adeguati, nel rispetto degli standard contenuti nella L.R. 22/2002, e successive deliberazioni applicative, e nella D.G.R. 242/2012, si impegna ad assicurare attività di carattere riabilitativo, educativo, assistenziale e ricreativo secondo le modalità definite nel progetto predisposto dall Ufficio Disabili del Distretto S.S. Ovest allegato alla presente convenzione. Articolo 4 Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato La Cooperativa dichiara di essere iscritta all Albo regionale delle Cooperative sociali (n. A/VI0094) e presenta i criteri prescritti dall art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, oltre ai requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 242/2012 relative all autorizzazione all esercizio e all accreditamento. La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa. Pagina 2

Articolo 5 Impegni della Cooperativa La Cooperativa, in relazione all attività del personale, si impegna a garantire la continuità delle prestazioni e ad effettuare l eventuale sostituzione degli operatori assenti a salvaguardia della continuità assistenziale, oltre che a provvedere a tutti gli adempimenti di legge e contrattuali relativi al rapporto di lavoro del proprio personale. Articolo 6 Standard tecnici e norme di sicurezza La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l igiene del lavoro. La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l incolumità del minore, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Articolo 7 Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro La Cooperativa si impegna all applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento. Articolo 8 Obbligo di assicurazione del personale La Cooperativa deve essere assicurata, a proprie spese, agli effetti della responsabilità civile nei confronti del minore, dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari. Pagina 3

Articolo 9 Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Articolo 10 Corrispettivo Il costo mensile applicato dalla Cooperativa sulla base delle prestazioni offerte è pari ad 2.250,00 + iva al 4% e comprende la retta base e l individualizzazione richiesta dal progetto. La retta mensile risulta congrua con gli standard previsti e in linea con le rette applicate da analoghe strutture educative per minori e adolescenti. L importo mensile comprende: un pasto; accompagnamenti presso attività nel territorio di pertinenza della comunità (Ulss 4); attività riabilitative, ricreative e del tempo libero; piccole attività d impegno; momenti nell arco dell anno di uscite di gruppo anche di alcuni giorni; disponibilità da parte dei servizi competenti a lavorare nel progetto previsto con la famiglia d origine e la scuola o altre agenzie del territorio eventualmente coinvolte. Il costo mensile è fisso, non subisce riduzione in caso di festività infrasettimanali; nel caso di assenza dell utente superiore a una settimana, purchè preventivamente concordato, si applicherà un costo ridotto pari e 1.575,00 + iva 4% (costo mantenimento posto) calcolato per il periodo di assenza. Tale costo sarà applicato anche per le due settimane di chiusura della Comunità nel mese di agosto. In caso di impossibilità ad effettuare la prestazione per cause riferite all utente, la Cooperativa si impegna ad avvisare tempestivamente l Ufficio Disabili del Distretto S.S. Ovest che, previa valutazione, comunicherà la continuazione, la sospensione o l interruzione del progetto. Articolo 11 Modalità di pagamento La Cooperativa emetterà la fattura con cadenza mensile. L Ulss è tenuta al pagamento delle fatture entro 90 giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale. Pagina 4

Articolo 12 Verifiche Si prevedono delle verifiche bimestrali con il Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e con l Ufficio Disabili del Distretto S.S. Ovest dell Ulss 6 Vicenza, allo scopo di valutare l andamento dell inserimento diurno, riconfermarlo o definirne eventuali modifiche. Articolo 13 Inadempienze e cause di risoluzione In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso di persistere dell inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. È causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione all Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa presa d atto da parte dell Ulss del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto. Articolo 14 Controversie Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente il foro di Vicenza. Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari La Cooperativa Sociale Radicà, per l inserimento diurno presso la propria Comunità Il Rustico di un minore affetto da gravi disturbi comportamentali, si assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della presente convenzione. Pagina 5

Art. 16 Clausola risolutiva La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane. Articolo 17 Rinvio alla normativa generale Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia. Letto approvato e sottoscritto. Vicenza, COOPERATIVA SOCIALE RADICA IL PRESIDENTE (dott. Ciscato Valentino) AZIENDA U.L.S.S. n. 6 VICENZA IL DIRETTORE GENERALE (dott. Antonio Alessandri) Pagina 6