Il sistema elettorale del Senato

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Il sistema elettorale del Senato La legge di riforma elettorale n.270 del 21 dicembre 2005, ha modificato, assieme a quello della Camera dei Deputati, anche il sistema elettorale per l elezione del Senato. La nuova normativa ha introdotto in analogia alla Camera un sistema elettorale di tipo proporzionale, con l eventuale attribuzione di un premio di maggioranza. La differenza sostanziale tra i sistemi elettorali di camera e senato si può ricondurre alla necessità di tener fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (articolo 57, primo comma, della Costituzione). I seggi spettanti al Senato sono assegnati a liste di candidati concorrenti nelle singole circoscrizioni regionali, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un premio di coalizione regionale. La circostanza che l attribuzione dei seggi e degli gli eventuali premi di maggioranza siano assegnati sulla base di risultati regionali e non sulla base di un risultato complessivo nazionale non assicura la maggioranza assoluta dei seggi del Senato alla coalizione che ha conseguito più voti, per l'eventualità che i singoli premi regionali si neutralizzino a vicenda e quindi non assicura che nei due rami del Parlamento si formi la stessa maggioranza. Peraltro il medesimo disallineamento poteva verificarsi anche con la precedente disciplina elettorale. Il sistema elettorale precedente, introdotto nel 1993, prevedeva che tre quarti dei senatori assegnati in ogni regione fossero eletti, con sistema maggioritario, nell ambito di altrettanti collegi uninominali, in un unico turno di votazione; il restante quarto, che costituiva la quota proporzionale, veniva attribuito con una procedura basata sullo scorporo dei voti ai candidati nei collegi uninominali. Nel caso del Veneto i senatori assegnati nel 2001 erano 23: 17 dei quali eletti con sistema maggioritario e 6 con recupero proporzionale. Per la votazione l elettore disponeva di una sola scheda di votazione. La nuova normativa prevede quindi che i seggi per il Senato siano attribuiti, ad esclusione dei sei spettanti alla Circoscrizione Estero e di alcune specificità in talune regioni, in ambito regionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti basata sul metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. La scheda è unica e il voto è espresso per una delle liste cosiddette bloccate, senza possibilità di indicare voti di preferenza per uno dei candidati. Dei 315 senatori in complesso da eleggere: 300 sono eletti su base regionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti, con eventuale premio di maggioranza; 2 senatori, per la regione Molise, sono eletti con un sistema proporzionale senza attribuzione del premio di maggioranza; 1 senatore, per la regione Valle d Aosta, viene eletto con metodo maggioritario in un unico collegio uninominale; 6 senatori, per la regione Trentino-Alto Adige, sono eletti con metodo maggioritario in altrettanti collegi uninominali e per l'attribuzione della restante quota di seggi assegnati si ricorre al recupero proporzionale (come nella precedente normativa); 6 senatori sono eletti nella Circoscrizione Estero con apposito sistema. 1

I seggi attribuiti alle regioni per il Senato regioni Seggi da assegnare Piemonte 23 Valle d'aosta 1 Lombardia 47 Trentino-Alto Adige 7 Veneto 24 Friuli-Venezia Giulia 7 Liguria 8 Emilia-Romagna 21 Toscana 18 Umbria 7 Marche 8 Lazio 27 Abruzzi 7 Molise 2 Campania 30 Puglia 21 Basilicata 7 Calabria 10 Sicilia 26 Sardegna 9 TOTALE 309 2

Liste e candidati Per quanto riguarda la presentazione della candidature la nuova normativa per il Senato riproduce le modalità previste per la Camera. Prevede che vengano esonerati dalla sottoscrizione per la presentazione delle liste: i partiti o le formazioni politiche costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio dell'ultima legislatura; i partiti o le formazioni politiche che dichiarano il collegamento con almeno due tra i partiti o le formazioni politiche con le caratteristiche del punto precedente e abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni per il Parlamento europeo con lo stesso contrassegno; i partiti o le formazioni politiche rappresentativi di minoranze linguistiche con almeno un seggio conseguito alle ultime elezioni. Se non è previsto l'esonero, la riforma elettorale specifica il numero di sottoscrizioni da parte degli elettori e le modalità di autenticazione per la presentazione delle liste di candidati, in rapporto alla densità di popolazione delle regioni. Ogni lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine determinato (lista bloccata). La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati nella regione. Lo stesso candidato può essere presente in liste di diverse regioni, purché con il medesimo contrassegno, ma non può candidarsi contestualmente alla Camera e al Senato. La nuova disciplina prevede che i partiti politici possano collegarsi tra loro in coalizioni. I partiti che intendono "candidarsi a governare" devono presentare, contestualmente al loro contrassegno, il proprio programma elettorale e ad indicare il capo della forza politica. Nel caso di partiti collegati in coalizione presentano un unico programma elettorale ed indicano il capo della coalizione. Tale designazione non è da intendersi come designazione del candidato a Presidente del Consiglio. La nuova disciplina infatti specifica espressamente che tale indicazione non pregiudica le prerogative del Capo dello Stato in materia di designazione e nomina del Presidente del Consiglio. Come si vota Dal punto di vista dell elettore la modalità di voto per l elezione del Senato è molto semplificata. La scheda è unica e l elettore esprime il proprio voto tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista da lui prescelta (o del candidato per quanto riguarda le regioni Valle d Aosta e Trentino Alto-Agige). Poiché le liste di candidati sono bloccate non è previsto il voto di preferenza. Eventuali scritture del nome di un candidato sulla scheda portano all annullamento del voto. In questa occasione, a causa dell alto numero di liste presentate, l ordinamento di liste e coalizioni nella scheda sarà presentato in orizzontale e non in verticale come previsto dalla normativa. Per la prima volta viene inoltre previsto il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità tali da impedire l allontanamento dalla propria abitazione. 3

Ripartizione dei seggi Il riparto dei seggi per l elezione del Senato si effettua su base regionale tra le coalizioni di liste e liste non collegate che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. La ripartizione è effettuata in proporzione ai voti validi ottenuti utilizzando con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La ripartizione dei seggi avviene in due momenti. Una prima ripartizione, provvisoria, consente la verifica delle condizioni per l assegnazione dell eventuale premio di maggioranza alla coalizione o lista migliore. Una seconda ripartizione, definitiva, assegna i seggi alle liste collegate nelle coalizioni e alle liste non collegate. Soglia di sbarramento Per il Senato il sistema di soglie di sbarramento è, come per la Camera, molto articolato. Accedono alla preliminare ripartizione dei seggi: a) le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi, purché almeno una tra le liste collegate abbia conseguito a livello regionale il 3% dei voti validi; b) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8% dei voti validi; c) le singole liste che, pur facendo parte di una coalizione che non ha raggiunto il 20% dei voti, hanno ottenuto a livello regionale almeno l 8% dei voti validi. Accedono alla ripartizione definitiva dei seggi Le liste di cui ai punti b) e c) precedenti le liste, nell ambito di ciascuna coalizione ammessa, che superano in ambito regionale il 3 % dei voti validi. A differenza della normativa per la Camera nella disciplina degli sbarramenti non sono previste norme specifiche a tutela delle minoranze linguistiche,. 4

Attribuzione preliminare dei seggi L Ufficio elettorale regionale determinato in ambito regionale il totale dei voti validi delle coalizioni, come somma dei voti delle liste che le compongono, e delle liste non collegate, verifica il superamento delle soglie di sbarramento. Successivamente tra le coalizioni o le liste non collegate ammesse al riparto procede ad una prima attribuzione dei seggi in palio nella regione con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti 1 Anche per il Senato, come per la Camera, è da rilevare come per effettuare il calcolo dei seggi in questa attribuzione preliminare venga preso in considerazione il risultato elettorale complessivo delle coalizioni, comprendendo anche i voti delle liste che ne fanno parte ma che non superano lo sbarramento del 3 per cento regionale e che, quindi, in sede di attribuzione definitiva dei seggi, avvantaggeranno le liste della coalizione che superano tale sbarramento. Premio di maggioranza Al termine di questa prima attribuzione, si verifica se la coalizione o la singola lista con il maggior numero di voti validi in ambito regionale abbia già conseguito il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione (con arrotondamento all unità superiore). Per il Veneto tale soglia corrisponde a 14 seggi (55% di 24 = 13,2 ). Nel caso questa soglia non sia stata raggiunta vengono attribuiti alla coalizione o singola lista migliore il 55% spettanti alla regione. I restanti seggi, pari al 45% del totale, sono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni o le altre singole liste. Il meccanismo del premio di maggioranza non opera, per espressa disposizione, per la Regione Molise, poiché l'attribuzione dei due seggi senatoriali ad essa spettanti secondo l'articolo 57 della Costituzione avviene sulla base di un sistema proporzionale, senza correttivo maggioritario. Ripartizione dei seggi tra le liste collegate in coalizioni Definito il numero di seggi conquistati dalle coalizioni essi sono quindi ripartiti tra le liste collegate. Partecipano alla ripartizione dei seggi per ogni coalizione le liste che superano sul piano regionale il 3 % dei voti validi. Anche in questo caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti. All'interno di ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella stessa secondo l'ordine di presentazione. 1 l'ufficio elettorale nazionale effettua il riparto dei seggi nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali interi e dei più alti resti: divide la somma delle cifre elettorali nazionali, sia delle coalizioni sia delle singole liste, per il numero dei seggi e ottiene così il quoziente elettorale nazionale (non tenendo conto delle eventuali parti frazionarie del quoziente); divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente, stabilendo il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti o, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. 5