L INDAGINE NEL SETTORE BANCARIO



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L indagine nel settore bancario 373 L INDAGINE NEL SETTORE BANCARIO 1. Premessa Gli specifici compiti di ricerca storica sulle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati secondo quanto previsto dal decreto istitutivo della Commissione hanno reso particolarmente rilevante il ruolo delle banche nel contesto dei lavori della Commissione. Ciò emerge in modo tangibile sia dalla composizione della Commissione a cui è stato chiesto di partecipare, sin dall origine, un esponente dell Associazione bancaria Italiana, in rappresentanza del sistema sia dalla massiccia utilizzazione delle forze a disposizione della Commissione per le indagini presso le singole banche. A ciò si è accompagnata un intensa interlocuzione con il sistema creditizio nel suo complesso, per il tramite dell ABI, al fine dell individuazione e acquisizione di documenti ed evidenze utili per le finalità della Commissione, volte alla ricostruzione di eventi relativi alla proprietà di beni di cittadini ebrei. Si è trattato, occorre premetterlo, di un settore di ricerca cui le banche hanno fornito il massimo impegno e collaborazione, in termini di risorse dedicate e di assistenza ai membri e agli incaricati della Commissione. Il tempo trascorso dagli eventi e l inevitabile scomparsa o irreperibilità di elementi documentali non ha consentito una ricostruzione sempre sufficientemente attendibile di eventi segnalati da tracce informative di fonte bancaria o di fonte esterna, nella loro genesi o nel loro successivo sviluppo, fino alla restituzione dei beni oggetto di provvedimenti ablativi disposti dall autorità statale. La capillare presenza delle banche su tutto il territorio nazionale 1 ha loro attribuito un ruolo centrale come operatori economici, intermediari e gestori delle ricchezze del paese, investite in strumenti o disponibilità finanziarie. In tale contesto va segnalato il ruolo importante svolto all epoca anche dalle Poste, canale per l investimento, mediante il collocamento di libretti di risparmio e di buoni fruttiferi per conto della Cassa depositi e prestiti, di tanti piccoli risparmiatori ( risparmio postale ). Nel comparto gestito dalle Poste, anche se con qualche ritardo, sono stati acquisiti elementi conoscitivi utili sulla cui base dovranno essere operati ulteriori approfondimenti. All ordinaria attività bancaria si è, poi, affiancata la funzione che gli istituti di credito (molti dei quali, non va trascurato, rivestivano al tempo forma di enti pubblici ovvero di pubblico interesse) hanno svolto come delegati dell ente gestore delle spoliazioni in danno dei cittadini ebrei; ruolo nel quale gli istituti in questione hanno agito come esecutori dei provvedimenti emessi dalle autorità. Di tali attività che le banche hanno posto in essere nel periodo storico considerato è disponibile varia documentazione che ha permesso alla Commissione spesso grazie all attenzione prestata da bancari che negli anni hanno conservato materiale che solo oggi consideriamo storico ma che, a quel tempo, non rivestiva alcun carattere di eccezionalità di aggiungere tasselli importanti nella ricostruzione del fenomeno studiato. Il materiale disponibile non sempre ha, però, consentito una ricostruzione continua delle vicende analizzate, tale da poter dare di esse una rappresentazione che permetta oggi allo storico una valutazione complessiva, certa e definitiva. La complessa ricerca compiuta ha messo in luce il verificarsi di una azione restitutoria sicuramente vasta. Occorre un successivo, autonomo approfondimento sulla vicenda citata nel capitolo Abrogazione delle leggi razziali: l Egeli e le restituzioni, in ordine ai beni confiscati che residuavano presso banche, vicenda sulla cui evoluzione non è stato possibile, al momento acquisire ulteriore documentazione. L intermittenza delle fonti, la discontinuità dei documenti ed anche la totale assenza di tracce documentarie in banche di cui è certo un ruolo esecutivo nel periodo storico considerato derivano, del resto, da diversi fattori. Infatti, accanto alle ragioni che sono comuni ad altri soggetti operanti all epoca, come ed esempio la perdita a seguito di eventi naturali o la guerra, vi è la circostanza per cui le ban- 1 Dall annuario della Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni degli anni 1937-1938 risultano censite 1.123 banche; nell annuario 1939-1940, il numero delle banche censite è indicato in 2.704 banche, aumento spiegabile in ragione dell avvenuto inserimento di tutte le Casse rurali, mentre negli annuari fino al 1938 venivano riportate le sole Casse che dichiaravano di effettuare il servizio di incasso cambiali per conto terzi. Dopo l annuario del 1939-1940 la pubblicazione si interrompe per riprendere nel 1949.

374 Rapporto generale che, in quanto imprese, hanno un obbligo di conservazione della documentazione che dura per soli dieci anni, rendendo naturale la progressiva eliminazione di interi settori d archivio. A ciò va aggiunto l ulteriore fattore derivante dal mutare della proprietà di tali imprese, anche connesso al processo di privatizzazione del settore bancario nel suo complesso, che ha contribuito a disperdere ed a decontestualizzare documentazione di cui oggi non si rinviene più traccia. 2. Il ruolo delle banche Il ruolo che le banche hanno svolto nel contesto del periodo storico oggetto di studio è sintetizzabile, come già in parte accennato, in due macro categorie d azione: le banche in qualità di soggetti delegati dell Egeli all amministrazione dei beni confiscati ai cittadini di razza ebraica ; le banche, che nell esercizio della loro funzione economica tipica, sono state debitrici di cittadini ebrei ovvero detentrici o depositarie, a titoli diversi, di somme di denaro o valori mobiliari ad esse affidati da persone poi oggetto di provvedimenti di discriminazione razziale. L esistenza di questo doppio ruolo delle banche nel periodo in considerazione ha reso l indagine della Commissione estremamente complessa e, talvolta, di difficile organizzazione sistematica. Va peraltro detto che, per quanto riguarda in particolare le banche operanti nella Repubblica di Salò, e quindi nelle zone del Paese interessate da una porzione preponderante della ricchezza nazionale, la questione di eventuali disponibilità giacenti presso banche riferibili a cittadini ebrei appare strutturalmente legata all emanazione ampia e indiscriminata di provvedimenti di confisca e di sequestro da parte delle autorità della Repubblica di Salò che, nel crescendo persecutorio del regime fascista, si estesero anche ai beni mobili e pertanto alle attività finanziarie. Sulla valenza restitutoria dell abrogazione delle leggi razziali in questo comparto, si dirà in seguito. 2.1. LE BANCHE COME DELEGATE DELL EGELI In attuazione di quanto previsto dall art. 12 del rdl del 9 febbraio 1939, n. 126, fu emanato il decreto del duce del 9 giugno 1939, il quale individuava gli Istituti di credito fondiario autorizzati all esercizio delle funzioni delegate dall Egeli. Nel periodo della Repubblica sociale furono, poi, emanati una serie di provvedimenti che acuivano il regime persecutorio nei confronti degli ebrei e che, di conseguenza, ampliavano il raggio d azione dell organo deputato agli spossessamenti, ossia l Egeli il quale, a sua volta necessitava di una rete di soggetti delegati sempre più ampia. Va detto che a fronte della copiosa documentazione in merito a provvedimenti ablativi disposti dalle autorità competenti e trasmessi, per l esecuzione, alle banche interessate, vuoi in quanto delegate di un servizio pubblico, vuoi in quanto comunque depositarie delle disponibilità finanziarie colpite, appare insufficiente la documentazione relativa alla simmetrica opera di restituzione ai cittadini ebrei interessati. Frammentarie sono, ad esempio, le fonti documentarie relative a confische cui abbia fatto seguito la liquidazione dei beni oggetto dei provvedimenti ablatori e la relativa acquisizione dei proventi da parte dello Stato. A ciò va aggiunto che l abrogazione delle leggi razziali ha comportato il sollevamento delle banche dai vincoli precedentemente imposti su beni di cittadini ebrei, confiscati e non ancora liquidati ovvero solo sequestrati, senza peraltro l emanazione di specifici atti formali di fonte pubblica in ordine alla cessazione dei vincoli su beni precedentemente sottratti alla disponibilità dei legittimi proprietari. Alla disponibilità analitica di elementi documentali in ordine al momento ablativo (trattandosi di atti cui era data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale) non si contrappone quindi un identica documentazione ufficiale sul momento restitutorio (trattandosi di situazioni gestite nei fatti e comunque con modalità di tipo privatistico, senza che ciò fosse corredato da provvedimenti di fonte pubblica in ordine ai singoli beni). Nella sostanza poi appare tecnicamente non ipotizzabile un attività propriamente restitutoria di tali beni, laddove risultava invece sufficiente il ripristino della preesistente possibilità di disporre a pieno titolo dei beni in questione. Nonostante l indicazione certa di quali siano state le banche che hanno svolto le funzioni di delegate dell Egeli, in ragione del mutare nel tempo delle denominazioni sociali degli Istituti a seguito di cambiamenti della proprietà degli stessi, non sempre è stato agevole individuare i referenti attuali cui indirizzare richieste di documentazione.

L indagine nel settore bancario 375 A tal fine sono stati sia coinvolti gli uffici dell ABI che hanno predisposto una mappatura completa di tutte le banche operanti nel periodo considerato ed hanno proceduto a ricostruire, ove necessario, la vita degli Istituti di credito in questione fino ai giorni nostri che consultate direttamente le banche oggi in attività attraverso un questionario (su cui si dirà al 4) in cui si chiedeva di verificare se esse avessero effettuato operazioni di fusione, concentrazione o acquisizione di banche o sportelli bancari operanti nel periodo 1938-1945 (che avessero svolto attività di gestione di beni di soggetti qualificati di razza ebraica). La documentazione reperita su tale specifico aspetto, poi, seppure dettagliata nella parte in cui rappresenta i rapporti iniziali tra l ente gestore e le banche varie sono, ad esempio, le convenzioni rinvenute tra l Egeli e le varie Sezioni di Credito fondiario delle varie banche non lo è altrettanto ai fini di una completa ricostruzione di come i vari rapporti di gestione e della relativa rendicontazione si sono sviluppati nel tempo. 2.2. L ATTIVITÀ ORDINARIA DELLE BANCHE Per quanto riguarda l attività delle banche quali debitrici di cittadini ebrei ovvero detentrici o depositarie, a titoli diversi, di somme di denaro o valori mobiliari ad esse affidati da persone oggetto di provvedimenti di discriminazione razziale, la ricerca è stata portata avanti su più fronti. Da un lato, attraverso una interrogazione tramite un questionario (su cui cfr. 4) con il quale si chiedeva informazione circa l esistenza di documentazione afferente a depositi esistenti nel periodo 1938-1945 inattivi ed estinti in un periodo successivo dall altro attraverso l analisi di documentazione di origine diversa (documentazione della Comunità ebraica, riscontri documentali rinvenuti presso gli archivi storici di singole banche, richieste provenienti da privati cittadini, archivi notarili, ecc.). I risultati delle ricerche effettuate hanno portato all individuazione di un numero del tutto marginale di evidenze documentali. 2.3. I C.D. RAPPORTI INATTIVI Pur a fronte delle consistenza del fenomeno in termini presumibilmente modesti, l estensione dell indagine storica anche all esistenza/evidenza presso le banche di c.d. rapporti inattivi, ha reso opportuno il chiarimento di taluni dei problemi giuridici sottostanti questo specifico aspetto. Infatti, nonostante la prassi consolidata delle banche italiane sia nel senso che queste sono orientate nel ritenere come mai prescritto il diritto del cliente alla restituzione delle somme ovvero delle cose date a suo tempo in deposito, deve registrarsi e prendersi atto di un dibattito tutt ora aperto sia della dottrina che della giurisprudenza (su cui cfr. 2.4.). Va peraltro evidenziato che, a prescindere dalla prassi invalsa nell operatività bancaria, in considerazione del lungo tempo trascorso dal momento in cui il rapporto è stato acceso, la banca in questione potrebbe non avere mantenuto evidenze contabili interne, tali da consentire di risalire al titolare del rapporto. 2.4. SEGUE Nonostante, come ora evidenziato, l atteggiamento delle banche sia stato nel senso di non opporre il maturarsi della prescrizione, a fronte di richieste di soggetti legittimati, il tema in questione è, comunque, di portata generale in quanto attiene alla verifica delle conseguenze derivanti da uno stato di inerzia, protrattosi nel tempo, nell esercizio di diritti vantati sulla base di contratti di varia natura. Si ritiene, quindi, opportuno, esporre il quadro interpretativo in cui la vicenda si ascrive, visto che in essa rientrano anche i rapporti bancari, per i quali si è posta la necessità di verificare se (ed in quali termini) può considerarsi realizzata la prescrizione del diritto del cliente alla restituzione delle somme o delle cose affidate alla banca, o comunque dalla stessa detenute, qualora il cliente medesimo non effettui operazioni qualunque sia la ragione che causa lo stato di inerzia per un determinato periodo temporale.

376 Rapporto generale La presenza, come si diceva, di una linea interpretativa non univoca deriva anche dal fatto che per i rapporti bancari non esiste apposita previsione normativa, a differenza di quanto stabilito in materia postale e di bancoposta con dpr 29 marzo 1973, n. 156 (e successive modifiche ed integrazioni). In materia, va segnalato un primo orientamento secondo cui il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il depositante può chiedere la restituzione, e cioè dal giorno stesso della costituzione del rapporto ovvero dall ultima operazione compiuta, ove il rapporto sia stato movimentato mediante accreditamenti o prelevamenti. Questo indirizzo, affermato da una parte della dottrina, si basa sull assunto che nel deposito bancario, così come nel deposito irregolare, il diritto di proprietà del depositante si converte in un diritto di credito, sicché se esso non viene esercitato si ha quello stato di inerzia che costituisce il presupposto della prescrizione. Sulla stessa linea interpretativa si è posta la giurisprudenza di legittimità e di merito per la quale nel deposito bancario in conto corrente a vista il termine della prescrizione del diritto alla restituzione della somma depositata decorre dalla data dell ultima operazione : questa impostazione, affermata dalla Cassazione con sentenza del 21 marzo 1963, n. 689, ha trovato successiva conferma in altra pronuncia della Suprema Corte (sent. 20 febbraio 1970, n. 395) attraverso un percorso argomentativo volto a distinguere la figura del deposito regolare da quella del deposito irregolare (cui è riconducibile il deposito bancario). Un secondo orientamento ritiene, invece, che per i rapporti di deposito bancario la prescrizione non possa decorrere che dal giorno in cui la banca opponga alla richiesta del depositante il rifiuto di adempiere alla propria obbligazione di restituzione: in questo senso si è espressa parte della dottrina nel cui ambito è stato osservato come non si possa ravvisare nella mera circostanza di lasciare la somma presso la banca depositaria, quella inerzia nell esercizio del diritto sulla quale si fonda l istituto della prescrizione, perché così facendo il depositante esercita anzi il proprio diritto, che è quello di tenere la somma presso la banca, e questa, dal canto suo, non fa che adempiere alla propria obbligazione. Questo indirizzo era stato in precedenza affermato in due lontane pronunce della Cassazione e in alcune sentenze della meno recente giurisprudenza di merito. 3. Limiti all accesso ed al trattamento dei dati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali La ricerca storica della Commissione presupponeva una attività di consultazione di informazioni bancarie riguardanti i clienti ebrei. Ciò ha determinato incertezze sotto il profilo dell applicazione della legge n. 675/1996 laddove si abbia presente che dovevano essere assunti e trattati dalla Commissione, dalle banche e dall ABI dati personali inerenti cittadini ebrei. Preso atto che i dati in questione dovevano essere considerati come sensibili, ai sensi dell art. 22 della legge n. 675/1996, per il loro trattamento occorreva o l autorizzazione del Garante ovvero l autorizzazione al trattamento da parte degli interessati. Nel luglio del 1999 la Commissione ha così proceduto a chiedere al Garante un parere in ordine alla menzionata questione; con successive lettere del 10 settembre e del 23 settembre 1999 il Garante, con soddisfazione di tutti i membri della Commissione, definiva in modo positivo le questioni sottoposte alla sua attenzione, consentendo così di procedere ai lavori di ricerca storica con la certezza di agire nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Ciò avveniva anche nello spirito della più recente normativa ed in particolare del dlg 30 luglio 1999, n. 281. 4. Il questionario per le banche Con lettera del 1 marzo 1999, a firma del direttore generale dell ABI, previa verifica in Commissione della esaustività delle richieste, veniva inviato un questionario a tutti gli associati dell Associazione bancaria italiana. Il questionario è stato inviato a 851 associati; hanno risposto, rinviando il questionario compilato, 192 banche, che rappresentano l 85% circa del totale dell attivo del sistema; di queste, 21 banche hanno segnalato di avere disponibilità di documentazione utile ai fini della ricerca storica, queste banche rappresentano circa il 51% del totale dell attivo del sistema.

L indagine nel settore bancario 377 Tali questionari le cui copie compilate dalle singole banche sono state, poi, acquisite, per il tramite dell ABI dalla Commissione hanno rappresentato una importante base per le successive ricerche sul settore bancario; ciò anche dal punto di vista meramente organizzativo, visto che con le risposte al questionario è stato possibile ottenere i nominativi dei rappresentanti di ciascuna banca cui rivolgere ulteriori richieste di chiarimento, supplementi di indagine, documentazione. Alla luce delle risposte a tale questionario è stato così possibile individuare un gruppo più ristretto di banche da coinvolgere in una ulteriore e più mirata fase della ricerca. 5. Incontro con le banche Nel novembre del 1999 la Commissione ha organizzato un incontro, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, a cui sono state invitate le banche maggiormente interessate dalla ricerca storica, 2 nel quale è stato portato avanti un proficuo dibattito volto sia a discutere i dati che le singole banche avevano rappresentato sinteticamente nel questionario, sia a pianificare successivi contatti diretti tra alcuni membri della Commissione ed i singoli istituti presenti. I rappresentanti delle banche, nel ribadire la piena disponibilità dei propri istituti ad ospitare ricercatori incaricati dalla Commissione per ricerche dirette presso i loro archivi e la disponibilità piena a collaborare direttamente nel reperimento della documentazione, ove esistente, hanno anche rappresentato le difficoltà tecniche connesse a tale ricerca. Mentre, infatti, vi sono banche che già da anni, ed a prescindere dai lavori della Commissione, avevano cominciato un attento lavoro di organizzazione dei propri archivi storici, tale per cui è stato possibile anche pubblicare lavori di analisi ed approfondimento anche sul periodo storico oggetto dei lavori della Commissione (si pensi al lavoro del San Paolo di Torino, Compagnia di San Paolo, Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell Egeli 1938-1945, Quaderni dell Archivio Storico, a cura di Fabio Levi), diverse banche italiane non dispongono di archivi storici. Non può essere trascurato, poi, come si è già accennato, che vi sono banche che hanno negli anni distrutto (per semplice selezione di carte di cui, al tempo, non si poteva valutare l importanza storica: si pensi che l obbligo di conservazione è di soli 10 anni) ovvero perso (per la guerra, per alluvioni, incendi) gran parte della documentazione storica riguardante l attività della banca negli anni di interesse per la Commissione. 6. Materiale inviato dalle banche A seguito della riunione del novembre 1999 e dei contatti diretti avuti da singoli Commissari (finalizzati ad una razionale selezione del materiale a disposizione), le banche coinvolte hanno inviato tutta la documentazione in proprio possesso, poi accuratamente inventariata dalla stessa Commissione. 7. I dati dell Archivio centrale dello Stato sul Ministero delle finanze Da ricerche effettuate dalla Commissione presso la banca dati elaborata dall Archivio centrale dello Stato sul fondo Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze, è emersa documentazione storica riguardante alcune banche. Detta documentazione, per il tramite dell ABI, nel luglio del 2000, è stata trasmessa alle banche interessate (o a quelle che gli sono succedute), unitamente ad una nota esplicativa, al fine di chiedere una verifica sui nominativi indicati in tale documentazione; la richiesta è stata inoltrata a 45 banche 3 (inclusa la Banca d Italia, cui è stata mandata direttamente dalla Commissione); 2 Hanno partecipato all incontro, con uno o più rappresentanti: Banca agricola mantovana; Monte dei paschi di Siena; Banca commerciale italiana; Banca mediovenezie; Banca nazionale del lavoro; Banca popolare di Novara; Banca regionale europea; Banca di Roma; Banco ambrosiano veneto; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Cassa di risparmio di Reggio Emilia; Cassa di risparmio delle provincie lombarde; Cassa di risparmio di Biella e Vercelli; Cassa di risparmio di Bologna; Cassa di risparmio di Gorizia; Cassa di risparmio di Parma e Piacenza; Cassa di risparmio di Torino; Cassa di risparmio di Trieste; Cassa di risparmio di Venezia; Cassa di risparmio di Verona; Credito italiano, Istituto italiano di credito fondiario; San Paolo-IMI; 3 Banca popolare di Novara, Credit commercial de France (succ. di Milano), Banca di Legnano, Banca toscana, Banca agricola mantovana, Banca d Italia, Banca commerciale italiana, Unicredito italiano, San Paolo Imi, Monte dei paschi di Siena,

378 Rapporto generale hanno risposto 30 banche, alcune chiedendo, ai fini di una ricerca più accurata, ulteriori riferimenti rispetto a quelli emergenti dal materiale storico inviato. I riscontri documentali emersi a seguito di tale ulteriore indagine sono complessivamente modesti. 8. Segnalazioni ed istanze dei privati Nel corso dei lavori la Commissione ha ricevuto richieste da parte di Associazioni, Comunità ebraiche locali, privati cittadini riguardanti prevalentemente: a) segnalazioni con invio di documenti, indicazioni di fonti archivistiche, dichiarazioni di disponibilità a collaborare, ecc.; istanze varie con richiamo a vicende familiari, richieste di informazioni, soluzione di casi personali. Alla gestione di tale attività parallela rispetto agli scopi istituzionali ha intensamente collaborato anche l ABI che, in più occasioni, con piena collaborazione delle banche, ha proceduto ad inoltrare richieste specifiche presso singole associate, al fine di chiarire e risolvere, ove possibile, le istanze pervenute alla Commissione. 9. Indagini presso singole banche L ampliamento delle rete delle collaborazioni in seno alla Commissione ha consentito di procedere all effettuazione di una serie di ricerche mirate, eseguite da membri della Commissione o da ricercatori incaricati dalla Commissione stessa. È stato così possibile organizzare una serie di accessi diretti della Commissione agli archivi storici delle banche, anche per una durata complessiva di più giorni, con l assistenza dei funzionari incaricati della gestione degli archivi storici delle banche interessate. La vastità della ricerca e la conseguente necessità di operare un equilibrio tra le istanze di acquisire la documentazione e l esigenza di rispettare i tempi assegnati alla Commissione, ha reso il lavoro particolarmente complesso; ciò ha reso anche evidente la difficoltà di riuscire a rappresentare un quadro completo delle singole vicende storiche di cui si è trovata documentazione. I risultati delle ricerche effettuate sono, comunque, ampiamente documentati nelle relazioni predisposte dai singoli ricercatori. Tali ricerche, pur nella ricchezza dei dati raccolti, solo in taluni casi possono costituire la base sistematica sui cui orientare futuri approfondimenti. Rimandando alle singole relazioni per ogni valutazione storica del materiale rinvenuto, deve solo sottolinearsi come le banche interessate abbiano accordato alla Commissione, ed ai suoi delegati, un proficuo aiuto ed una fattiva collaborazione alle ricerche, impiegando una cospicua quantità di mezzi e risorse. Mediovenezie Banca, Cassa di risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona, Cassa di risparmio di Biella e Vercelli, Cassa di risparmio di Venezia, Banca C.R.T., Cassa di risparmio di Savona, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, Cassa di risparmio di Rovigo, Banca Cesare Ponti, Crediop, Cassamarca, Credito bergamasco, Banca popolare vicentina, Banca regionale europea, Banca antoniana popolare veneta, Banco ambrosiano veneto, Banca popolare di Milano, Banca popolare di Bergamo- Credito varesino, Deutsche Bank, Banca commerciale italiana, Credito emiliano, Rolo Banca 1473, Banca lombarda, Banca nazionale del lavoro, Banca nazionale dell agricoltura, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banca di Napoli, Banca di Roma, Banca popolare di Verona-Banco S. Geminiano e S. Prospero, Banco di Sicilia, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Alessandria, Cassa di risparmio in Bologna, Banca Carige, Banca di Genova e San Giorgio.