. TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. PER C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via ; la sig.ra, nata a il, C.F., residente in, entrambi rappresentati, assistiti e difesi, giuste procure alle liti stese in calce al presente atto dall'avv. del Foro di,c.f.:, con domicilio eletto presso il suo studio in al cui nr di telefax e all'indirizzo di P.E.C. potranno essere inviate le comunicazioni da parte della cancelleria nel corso del giudizio, C O N T R O BANCO DI con sede Legale in Sede Amministrativa e Direzione Generale C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. p.iva n. - Iscritto all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, domiciliato per elezione in, presso l avv.to P R E M E S S O: - che, in data, la convenuta-opposta ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto n. del
RG n. con cui si ingiunge (doc. 1); - che, il credito vantato da controparte non è esigibile per i motivi che si andranno ad illustrare di seguito con il presente atto di citazione; In fatto e in diritto: Il Banco Di. espone nel proprio ricorso di essere creditrice della somma di dovuta per saldo debitore,. Preme subito evidenziare che allo stato dei fatti non è dato sapere all opponente quale parte del credito asserito dalla Banca venga considerato certo, liquido ed esigibile, posto che nel decreto ingiuntivo notificato il debitore ed ai garanti si intima. Quanto notificato all odierna attrice/opponente difetta di completezza in quanto composto da: il ricorso per decreto ingiuntivo, i due decreti di integrazione documentale e, infine, il decreto ingiuntivo successivamente concesso dal. Di palmare evidenza come, alla luce delle successive richieste di integrazione, il credito vantato da controparte non può ritenersi certo, liquido ed esigibile. Com è noto il credito certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza. Il credito de quo, a fronte dei due decreti emessi dal Giudice, non aderisce alla definizione poc anzi fornita sulla certezza del credito. 2
Ugualmente si può argomentare in ordine alla liquidità dello stesso, atteso che ben si può affermare che il credito non è indicato in modo certo ma generico. Sulla mancata allegazione del contratto di apertura del conto corrente del La Banca pretende di quantificare il proprio credito con la certificazione ex art. 50 T.U.B. ed allegando oltre i movimenti bancari il solo nuovo contratto del, omettendo di produrre il contratto di apertura del conto corrente del. Pacifico e consolidato è che la Banca, al fine di ottenere l emanazione del decreto ingiuntivo, ha l obbligo di allegare al ricorso per ingiunzione di pagamento il contratto di apertura di conto corrente redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall art. 117 TUB. Controparte non può assolutamente omettere di riferire all On.le Giudice aspetti contrattuali e contabili assorbenti e decisivi per la determinazione di un corretto saldo contabile finale. Per altro in caso di nullità del contratto consegue la non debenza di alcun tasso di interesse (oltre che spese e commissioni); questo in quanto né l art. 117 TUB né l art. 1284 c.c. prevedono in caso di nullità assoluta del contratto l applicabilità di un tasso di interesse (che sia B.O.T. come nell art. 117 TUB o che sia legale come nell art. 1284 c.c.). In assenza del contratto di apertura del conto corrente del appare pacifico che l asserito credito vantato dalla Banca non sia provato, né determinato e certo nel suo ammontare, risultando invece necessario verificare il corretto saldo del conto. Tale fatto, da solo, costituisce già motivo per disporre la revoca del decreto 3
ingiuntivo opposto, che verte su una materia assolutamente indisponibile alle parti sotto il profilo della regolamentazione economica. Quindi, sia ai sensi dell art. 1284 c.c. sia ai sensi dell art 117 T.U.B. la preventiva sottoscrizione delle condizioni economiche è presupposto essenziale per la loro successiva applicazione, non essendovi alcuna forma di sanatoria postuma, nemmeno l autocertificazione del Presidente della Banca. In tale sede si allega preanalisi econometrica giuridica dalla quale si evince che. Si precisa fin d ora che trattasi di analisi eseguita basandosi sul metodo sintetico e che quindi il saldo corretto e definitivo potrebbe variare in sede di redazione dell analisi analitica. Tutto ciò eccepito, esposto e dedotto, la C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via e la sig.ra, C.F., nata a il e residente in ut supra rappresentati, assistiti, difesi e domiciliati C I T ANO BANCO DI con sede Legale in Sede Amministrativa e Direzione Generale in C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. p.iva n. - Iscritto all Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi in persona del Presidente e legale rappresentante in carica a comparire innanzi all intestato Tribunale di all udienza del, ore di 4
rito, sezione e Giudice da designarsi ai sensi dell art. 168 c.p.c., con l invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell udienza ai sensi e nelle forme di cui all art. 166 c.p.c., con l avvertimento che, in mancanza, si procederà in loro contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze previste dall art 167 e 38 c.p.c., per sentir accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I Voglia l Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda e per l effetto: - In via principale: accertare l illegittimità della pretesa azionata dal Banco di a mezzo del procedimento monitorio R.G. e che nulla è dovuto alla società convenuta opposta e, di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso; - In via istruttoria: disporre consulenza tecnica d ufficio di natura contabile al fine di poter rideterminare in modo certo, liquido ed esigibile il credito asserito dal Banco nel procedimento monitorio R.G.. - In ogni caso: spese e compensi professionali di avvocato interamente rifusi. Si producono in copia i seguenti documenti, riservandosi fin d ora ulteriore produzione documentale nei concedendi termini: 1. Fascicolo monitorio comprensivo di Ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo notificati. 2. Analisi econometrica giuridica., lì Avv. DICHIARAZIONE DI VALORE 5
Ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro e, quindi, va versato, un contributo unificato pari ad Euro, lì Avv. 6