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STATUTO ORGANICO DELLA CASA RELIGIOSA BUGNANO SARDI ANTIGNANO D ASTI CAPO I ORIGINE DENOMINAZIONE SCOPO PATRIMONIO Articolo 1 E sorta in Antignano d Asti, per iniziativa della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano in attuazione della volontà e munificenza della defunta signora Sardi Maria Filomena vedova Bugnano, una Opera Pia denominata, conformemente alla volontà della defunta, Casa Religiosa Bugnano Sardi. La Casa Religiosa Bugnano Sardi è eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che approva il presente Statuto. Il Patrimonio della Istituzione, costituito dai beni immobili, mobili e titoli azionari, ammonta attualmente a Lire Settantanovemiloni cinquecentosettantasettemila settecentocinquantasette (Lit. 79.577.757). Articolo 2 L Istituzione ha lo scopo di provvedere al funzionamento di una Casa di Riposo per persone anziane e di un Oratorio giovanile per l istruzione religiosa e la ricreazione dei ragazzi e ragazze del paese. L Istituzione, permettendo i mezzi, potrà inoltre istituire un Asilo Infantile, qualora il Comune credesse bene affidarle i bambini. Articolo 3 L Istituzione, per quanto concerne il funzionamento della Casa di Riposo, ha lo scopo di ospitare gratuitamente, o dietro pagamento di retta, persone anziane ed inabili al lavoro di ambo i sessi e di provvedere al loro mantenimento ed all assistenza necessaria nel rispetto della personalità ed esigenze individuali. Allo scopo di evitare l isolamento degli ospiti, l Ente inoltre propone di curare e favorire le relazioni tra questi ultimi e l ambiente esterno, assicurando ai singoli completa libertà di rapporti e di partecipazione alle attività sociali, culturali e ricreative della comunità. Articolo 4 L Istituzione, al fine di assicurare la realizzazione di una rete organica ed integrata di servizi sociali nel territorio, mette a disposizione la propria struttura ed il proprio personale, nella collaborazione

con l Ente Locale per l attuazione dei servizi di carattere sociale e sanitario rivolti alla popolazione anziana. Articolo 5 I criteri e le modalità per l ammissione e la dimissione degli anziani, il trattamento degli stessi, le modalità di corresponsione dell eventuale retta, l organizzazione dei servizi, le regole di vita comunitaria e le altre disposizioni concernenti il funzionamento dell Ente sono stabilite da apposito regolamento interno. Le rette per gli ospiti sono fissate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sottoposta alle vigenti procedure di controllo.. Articolo 6 L Istituzione provvede ai propri bisogni con la rendita del Patrimonio, con il ricavo delle rette e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio. Articolo 7 Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai mezzi di cui dispone l Istituzione. Articolo 8 Qualora risulti che una persona è stata ricoverata a titolo gratuito, indebitamente, per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte ed in grado di farlo, o per altre cause, l Amministrazione deve richiedere, da chi di diritto, il pagamento delle rette. Articolo 9 Qualora un ricoverato, per il quale sussiste tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l Istituzione o ne sia comunque licenziato, devesi informare l Ente Comunale di Assistenza di appartenenza o la Società di Patronato che eserciti, nel Comune medesimo, l opera propria a favore degli inabili al lavoro. CAPO II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 10 L Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente. Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Stefano in Antignano è Presidente di diritto. I Consiglieri sono così nominati: quattro dal Consiglio Comunale di Antignano, uno dalla Curia Vescovile di Asti, uno dal Comitato Amministrativo dell E.C.A. di Antignano.

Tanto il Presidente come gli Amministratori, esercitano le loro funzioni gratuitamente. Gli Amministratori elettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzioni. Articolo 11 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina, o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età. Articolo 12 I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Giunta Regionale la può promuovere. CAPO III ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Articolo 13 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 ed ulteriori disposizioni vigenti; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito del Presidente della Giunta Regionale. Le adunanze sono convocate dal Presidente, per invito scritto contenente l ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal Regolamento. Articolo 14 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; a parità di voti la proposta si ritiene respinta. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone; Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computabili nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse, giusto l Art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non possono prendere parte alla deliberazione.

Articolo 15 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretaio e firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione. Articolo 16 Il Consiglio provvede all ordinaria gestione dell Opera Pia ed al suo regolare funzionamento delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale delibera i bilanci promuove, quando occorre, le modificazioni dello Statuto nomina, sospende e licenzia il personale di servizio delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l Istituzione. CAPO IV ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Articolo 17 Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Rappresentare l Istituzione; - Curare l esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio o l osservanza delle leggi e dei regolamenti generali speciali; - Sospendere, per gravi motivi, il personale di servizio; - Prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione, in adunanza da convocare entro breve termine. CAPO V AVVERTENZE E NORME GENERALI D AMMINISTRAZIONE Articolo 18 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico, per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, di quella del membro di Consiglio di Amministrazione che sovraintende al servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, dal membro più anziano, nonché di quella del Segretario. Articolo 19 La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento interno. Articolo 20 Il servizio di esazione e di cassa è disimpegnato, di regola, dall Esattore comunale. Nel caso che l Istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere speciale, questi non può percepire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all Esattore comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi ai termini di legge. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica nonché le disposizioni riguardanti l ordinamento dei servizi sanitari. Antignano, 18 ottobre 1976 Firmati: Don Torchio Stefano Marello Giovanni teste Sticca Bruno Teste Dott. Giuseppe Cotto notaio Registrato a Nizza Monferrato il 21 ottobre 1976 al n 1002 Vol. 232 con 15.300