ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: CIRCOLAZIONE STRADALE - GESTIONE DELLA LITE.



Documenti analoghi
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

CAMPER CLUB LA GRANDA

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.

Art. 54 decreto legge

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INCIDENTE STRADALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'amministratore pro tempore; avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, depositata in data (OMISSIS);

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta. Integra violazione della normativa sulla riservatezza

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. III, Sent., , n. 7222

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

TRASPORTO (CONTRATTO DI - ) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

Svolgimento del processo

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n commento e testo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TERZA SEZIONE CIVILE SENTENZA. domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11 PAL H-3, presso

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Cass. civ. Sez. III, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Data 27/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA Numero 21082

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2011, n Infortunio sul lavoro e responsabilità del cantiere

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE

DANNI - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE: INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA PERMANENTE.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi - Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N /2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria

SERVITÙ - PASSAGGIO COATTIVO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

*** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Prot. n 6 Salerno, lì 8 Gennaio 2016

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE. Sentenza 6 giugno - 8 settembre 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

udito il P.M. in persona del Sos t itut o Pr o c ur at ore Generale Dott. GIULIO ROMANO che - c o n t r o r i c o r r e n t e -

*** SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 7 novembre 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cassazione Civile, sez. VI, sent. n (Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n del 13 giugno 2011

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

UDIENZA SENTENZA N REG. GENERALE n.26389/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. sentenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

MASSIME CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE. Corte di Cassazione Sez. civ. 26 Gennaio 2012, n 1069

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Transcript:

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: CIRCOLAZIONE STRADALE - GESTIONE DELLA LITE. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9426. In applicazione del disposto di cui all'art. 1220 c.c.. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c.), il debitore non può' essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi e maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, dal momento in cui ha offerto al creditore la prestazione anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 c.c. (nella specie, la Corte ha escluso la mala gestio dell'assicurazione, atteso che la stessa aveva provveduto a depositare gli importi dovuti su libretto fruttifero). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere - Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26695/2009 proposto da: L.S. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), L.M. (OMISSIS), L. C. (OMISSIS), V.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREOZZI ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ARNONE Giuseppe, SCHILLACI LUCIANO giusta delega in atti; - ricorrenti - contro C.R., B.M., FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), F.M., B.S., B. A., B.F., S.G., B.P., B.G.; - intimati - avverso la sentenza n. 1280/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/10/2008 R.G.N. 478/2005; 1 www.comparazionedirittocivile.it

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI; udito l'avvocato GIUSEPPE ARNONE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso con l'accoglimento del primo motivo del ricorso; rigetto del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6 ottobre 2008 la Corte di appello di Palermo premesso: 1) con citazione del 1981 C.C. aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Agrigento la s.p.a. La Fondiaria e B.S., conducente dell'autocarro che l'aveva investito il (OMISSIS) sulla Statale (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni; 2) il Tribunale accoglieva la domanda, ma escludeva la mala gestio poichè l'assicurazione aveva depositato il massimale, al netto delle provvisionali stabilite dal giudice penale, a favore dei danneggiati su libretto fruttifero al portatore presso la Banca Mercantile il (OMISSIS), dandone loro notizia con raccomandata, e tuttavia la condannava al pagamento extra ed ultramassimale i della rivalutazione ed interessi sulla predetta somma, dal sinistro al deposito della stessa. Quindi la Corte provvedeva sugli appelli in base alle seguenti considerazioni: a) l'assicurazione con il deposito del massimale si è liberata del suo obbligo a norma dell'art. 1220 c.c., con conseguente esclusione della mora; b) il Tribunale ha escluso la mala gestio - da valutare ex ante - per l'impossibilità dell'assicurazione di attribuire gli indennizzi ai danneggiati - tredici persone ferite e cinque decedute - avuto riguardo alla modestia del massimale e alla molteplicità delle richieste, tra cui quelle degli enti previdenziali - da esaminare singolarmente onde ripartirlo a norma della L. n. 990 del 1969, art. 27 - e l'appello sul punto si limita a riaffermare la mala gestio per il tempo trascorso- quasi quattro anni - tra la data del sinistro e quella del deposito del massimale, senza contrapporre nessuna ragione a quelle espresse dal Tribunale; c) in ogni caso il Tribunale ha condannato l'assicurazione a pagare interessi e rivalutazione dal sinistro al deposito sulla somma depositata come se fosse ravvisabile la mala gestio dell'assicurazione e quindi anche sotto tale profilo la doglianza è infondata; d) dovevano invece esser riconosciuti gli interessi richiesti dagli appellanti sulla somma riconosciuta, da rivalutare anno per anno e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Interpongono separati ricorsi V.I., P.I. e L.S. e M. nonchè L.C., di identico contenuto. L'intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- I ricorsi possono trattarsi congiuntamente. 1.1- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., artt. 1218, 1220, 1223, 1224, 2041 e 2042 c.c.. Omessa o insufficiente 2 www.comparazionedirittocivile.it

motivazione", con cui lamentano l'omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione ed interessi dovuti dall'assicurazione non solo dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della somma sul libretto, ma altresì fino alla corresponsione di tali accessori su detta somma e quindi fino alla sentenza di primo grado, emessa nel 2004, in tal modo l'assicurazione essendosi arricchita ingiustificatamente e concludono con il seguente quesito, di diritto e di fatto: "A) Dica la S.C. se il giudice di appello, a fronte di uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva condannato l'assicuratore al pagamento di rivalutazione e interessi legali sul massimale depositato, con decorrenza dalla data del fatto illecito sino alla data del deposito senza prevedere che tale somma per rivalutazione ed interessi sul massimale doveva esser aumentata della rivalutazione ed interessi maturati sino al momento della corresponsione, aveva violato le norme processuali di cui agli artt. 112 e 277 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato - concentrazione ed unicità della decisione), nonchè quelle sostanziali sulla responsabilità per inadempimento ovvero anche, o in alternativa, quelle in materia di arricchimento senza causa, per avere erroneamente ritenuto che gli appellanti avessero censurato la decisione per mancata diversa condanna alla corresponsione di rivalutazione ed interessi sul massimale dalla data di deposito di esso, sino al soddisfo e per avere qualificato come debito di valuta anzichè di valore la somma ultramassimale al cui pagamento era stata condannata l'assicurazione". B) "Dica la S.C. se il giudice di appello nella ricostruzione del fatto controverso, oggetto di specifica impugnazione, riguardante la censurata circostanza che la sentenza del Tribunale aveva condannato l'assicuratore al pagamento di rivalutazione ed interessi legali sul massimale depositato, con decorrenza dalla data del fatto illecito, sino alla data del suo deposito, senza prevedere che tale somma per rivalutazione ed interessi doveva esser aumentata della rivalutazione ed interessi maturati sino al momento dell'effettiva corresponsione, abbia omesso di formulare alcuna motivazione, ovvero abbia adottato una inidonea motivazione, in quanto ha inteso giustificare il rigetto del gravame, ritenendo erroneamente che il fatto controverso riguardasse la richiesta degli appellanti del pagamento degli interessi e rivalutazione "sulla somma depositata" (id est il massimale) per il periodo che va dalla data del deposito al soddisfo". 2.- Con il secondo motivo deducono: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1175, 1375 cod. civ., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione" con cui lamentano che la Corte di merito non ha tenuto conto dell'accertata esclusiva responsabilità del B. nella determinazione del sinistro, rinviato a giudizio per omicidio colposo, con conseguente colpevole ritardo nel mettere a disposizione il massimale di polizza stante la ragionevolezza delle pretese dei danneggiati, ed irrilevanza della L. n. 990 del 1969, art. 27 e concludono con i seguenti quesiti di diritto e di fatto: C) "Dica la S.C. se la Corte d' appello abbia violato le norme di cui agli artt. 1917, 1175, 1375 cod. civ., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22, avendo rigettato lo specifico motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che non aveva riconosciuto la mala gestio della società assicuratrice per aver depositato il massimale di polizza con un ritardo di quasi quattro anni dal sinistro, nonostante che alla scadenza dello spatium deliberandi era stata posta nella condizione di 3 www.comparazionedirittocivile.it

determinarsi in ordine all'an e al quantum della responsabilità del proprio assicurato, in virtù già di quanto risultante dal rapporto giudiziario della P.S. intervenuta a rilevare un sinistro in cui erano decedute cinque persone e ne erano state ferite tredici, contestando a carico del conducente - assicurato svariate infrazioni (art. 106 C.d.S., comma 7, art. 102 C.d.S., comma 7, art. 50 C.d.S., comma 2, "per avere egli effettuato il sorpasso di altri veicoli fermi per interruzione del traffico, in curva a visuale non libera, per non avere egli moderato particolarmente la velocità in curva a visuale non libera e per avere egli circolato con l'autocarro avente il pneumatico anteriore destro consumato oltre i limiti consentiti"). D) "Dica la S.C. se la Corte di appello nella ricostruzione del fatto controverso, oggetto di specifica impugnazione, riguardante la censurata erronea valutazione da parte del Tribunale della mala gestio dell'assicuratore che aveva depositato il massimale di polizza con un ritardo di quasi quattro anni dal sinistro, sia incorsa nel vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere ritenuto di confermare l'assunto del primo giudice di non ravvisare nel caso di specie alcuna plausibile ipotesi di mala gestio, stante che la società assicuratrice pur avendo reso disponibile e depositato l'importo residuale previsto dal massimale stesso, solo in data 23 dicembre 1981, si trovava ab initio nell'impossibilità di attribuire gli indennizzi spettanti alle parti danneggiate, per la molteplicità delle richieste e per l'impossibilità di potere operare aprioristicamente una qualsiasi distinzione e ripartizione proporzionalmente ridotta, data la modestia del massimale rispetto all'enormità dei danni patiti dagli aventi diritto, mentre avrebbe dovuto riconoscere che i suddetti fatti non erano idonei a fondare alcuna giustificazione al ritardo nel deposito del massimale, poichè sussistevano già ex ante rilevantissimi e sufficienti elementi a disposizione dell'assicuratrice, decorso lo spatium deliberandi L. n. 990 del 1969, ex art. 22, per determinarsi sia in ordine all'an sia in ordine al quantum, accertati dalla stessa sentenza del Tribunale rapporto giudiziario della P.S; causazione del decesso di cinque persone e ferimento di altre tredici)". Le censure, connesse, sono parte inammissibili, parte infondate. 2.1- Ed infatti quanto alla mora colpevole dell'assicurazione nei confronti dei danneggiati, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 22, applicabile alla fattispecie, la Corte di merito ha dato atto che il Tribunale, con pronuncia non impugnata dall'assicurazione, dalla data del sinistro a quella del deposito del residuo i massimale sul libretto al portatore fruttifero, avvenuto nel dicembre 1981, ha attribuito su detta somma interessi e rivalutazione, e quindi la relativa censura è infondata, nè vi è interesse a confutare le ragioni ribadite dalla Corte di merito per escludere la mancanza di diligenza e la - malafede dell'assicurazione in relazione a detto periodo. 2.2 - Per il periodo successivo e fino al soddisfo invece, secondo le ripartizioni effettuate dal giudice di primo grado, la Corte di merito ha espressamente escluso il ritardo colpevole dell'assicurazione - c.d. mala gestio impropria - per aver adempiuto il debito di valuta depositando l'importo sul precitato libretto, a norma dell'art. 1220 cod. civ.. Questa ratio decidendi, che conseguentemente esclude dal dicembre 1981 gli effetti dell'art. 1224 cod. civ., in applicazione del principio secondo il quale per il disposto dell'art. 1220 cod. civ. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), il debitore non può 4 www.comparazionedirittocivile.it

essere considerato in mora, quindi in colpa, nè tenuto al pagamento dei relativi interessi e maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, dal momento in cui ha offerto al creditore la prestazione anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 cod. civ.. - non è stata impugnata e perciò le censure sono inammissibili. 3.- Concludendo i ricorsi vanno respinti. 4.- Non si deve provvedere sulle spese non avendo l'intimata svolto attività difensiva. La Corte pronunciando sui ricorsi li rigetta. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012 P.Q.M. 5 www.comparazionedirittocivile.it