Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Documenti analoghi
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sull assicurazione militare

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sui sistemi d informazione militari

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Accordo

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Legge federale sul diritto internazionale privato Avamprogetto

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Spiegazione delle note

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Accordo. Traduzione 1

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Transcript:

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 novembre 2004 1 concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio è modificata come segue: Titolo e abbreviazione Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) Sostituzione di espressioni In tutta l ordinanza sono sostituite le espressioni seguenti: a. «idoneità al servizio» con «idoneità al servizio militare»; b. «idoneità a prestare servizio» con «idoneità a prestare servizio militare». Art. 2 Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare 1 È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze. 2 È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente. Art. 3 Abrogato 1 RS 511.12 2011-1306 6493

Art. 5 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese. Art. 6 Data Le persone soggette all obbligo di leva sono sottoposte all apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento. Art. 6a Apprezzamento dopo il reclutamento 1 Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM). 2 Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell esercito designa la CVS competente. 3 Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all apprezzamento medico: a. dall entrata in servizio per un servizio d istruzione; b. dall entrata in servizio per un servizio d appoggio o un servizio attivo; c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio. 4 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza. Art. 7 Domanda Le persone e gli uffici di cui all articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto. Art. 9 cpv. 3 3 La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all ufficio che ha presentato la domanda. Art. 14 Ricorso 1 Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil. 2 Sempre che l articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 2 sulla procedura amministrativa. 2 RS 172.021 6494

II L allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa. III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato 2. IV La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2013. 14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 6495

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1) Decisioni delle CVS in merito all idoneità al servizio militare Le decisioni delle CVS in merito all idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti: A. Persone soggette all obbligo di leva e militari 1. «Abile al servizio militare»: la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. 2. «Abile al servizio militare, inabile al tiro»: la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Tuttavia non riceve un arma personale. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione. 3. «Abile al servizio militare, inabile alla funzione di conducente militare»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere impiegata in una funzione di conducente militare. 4. «Inabile al servizio militare»: la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. B. Persone soggette all obbligo di leva 1. «Rimandato fino al reclutamento complementare»: alla data dell apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare. 2. «Rimandato di un anno»: alla data dell apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell anno successivo. 3. «Rimandato di due anni»: alla data dell apprezzamento la persona esaminata non soddisfa le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo. 6496

4. «Rimandato fino al per l apprezzamento da parte di una CVS speciale»: per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d esenzione dall obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil. Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni. C. Militari 1. «Abile al servizio militare, inabile al servizio d avanzamento»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma, per motivi medici, non deve essere chiamata a un servizio d avanzamento. 2. «Abile al servizio militare solo per l istruzione e il supporto»: la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata solo in una formazione Istruzione e supporto. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in determinate funzioni. 3. «Dispensato fino al»: è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l obbligo di notificazione e l obbligo di conservazione e di manutenzione dell equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare. 4. «Dispensato fino al, con nuovo apprezzamento»: come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS. 5. «Dispensato fino al con apprezzamento da parte di una CVS speciale»: come «Dispensato». Per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d esenzione dall obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere sottoposta, prima della scadenza del termine, all apprezzamento medico di una CVS speciale designata dal S med mil. La lettera A numeri 2 e 3 e la lettera C numeri 1 e 2 possono essere combinate. 6497

D. Militari nelle funzioni di specialista 3 In via supplementare alle lettere A e C: 1. «Abile al servizio militare, con restrizioni»: la persona esaminata è abile al servizio militare. La sua idoneità alla marcia, a portare pesi e/o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata solo in funzioni differenziate. E. Decisione della CVS speciale 1. «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri»: per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile oppure ha la decisione «Rimandato fino al per l apprezzamento da parte di una CVS speciale» conformemente alla lettera B numero 4 o «Dispensato fino al con apprezzamento da parte di una CVS speciale» conformemente alla lettera C numero 5. Se è tenuta a pagare la tassa d esenzione dall obbligo militare e comunica esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d esercizio in una formazione Istruzione e supporto «Dist eser». Le esigenze del servizio devono essere adeguate all attività civile e alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio. 3 Denominazione secondo l art. 4 dell O del 19 nov. 2003 concernente l obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21). 6498

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: Allegato 2 (cifra III) 1. Ordinanza del 7 marzo 2003 4 sull organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Art. 11b Medico in capo dell esercito 1 Il medico in capo dell esercito vigila: a. sull apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare; b. sull apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile. 2 Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari. 3 È l istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall Istituto di medicina aeronautica. 4 È competente per l apprezzamento dell idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto. 2. Ordinanza del 19 novembre 2003 5 concernente l obbligo di prestare servizio militare Art. 15a cpv. 4 4 Non sono considerati come servizio militare nell amministrazione militare: a. i servizi per l istruzione oppure nell ambito di un impiego di militari di una formazione militare, che in caso d impiego dell esercito assume compiti dell amministrazione militare; b. i servizi di militari secondo l allegato 1 lettera E numero 1 dell ordinanza del 24 novembre 2004 6 concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare. 4 RS 172.214.1 5 RS 512.21 6 RS 511.12 6499

3. Ordinanza del 5 dicembre 2003 7 sulla protezione civile Art. 1 cpv. 2 e 5 2 Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclutate conformemente all ordinanza del 10 aprile 2002 8 sul reclutamento. Se hanno già partecipato al reclutamento, vengono convocate a una giornata di visita e di apprezzamento medici. 5 Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile. 4. Ordinanza del 5 dicembre 2003 9 sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile Titolo e abbreviazione Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile e dell idoneità a prestare servizio di protezione civile (OAMP) Sostituzione di espressioni In tutta l ordinanza sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, le espressioni seguenti: a. «idoneità al servizio» con «idoneità al servizio di protezione civile»; b. «idoneità a prestare servizio» con «idoneità a prestare servizio di protezione civile»; c. «servizio» con «servizio di protezione civile»; d. «inabile» con «inabile al servizio di protezione civile»; e. concerne soltanto il testo tedesco; f. concerne soltanto il testo tedesco; g. «SMM» con «S med mil». Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la procedura per l apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile e dell idoneità a prestare servizio di protezione civile. 7 RS 520.11 8 RS 511.11 9 RS 520.15 6500

Art. 1a Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile 1 È abile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile. 2 È abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente. Art. 2 cpv. 1 1 Le commissioni per la visita sanitaria (CVS) sono competenti per l apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile conformemente all articolo 4 capoverso 1 dell ordinanza del 24 novembre 2004 10 concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull OAMM. Titolo prima dell art. 3 Capitolo 2: Apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile Sezione 1: Accertamento dell idoneità al servizio di protezione civile Art. 3 Persone da sottoporre all apprezzamento medico 1 In occasione del reclutamento si sottopongono all apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile: a. i cittadini svizzeri dichiarati inabili al servizio militare; b. gli uomini naturalizzati dopo il compimento del 25 anno d età; c. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento. 2 Su domanda, nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), devono essere sottoposti all apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile: a. i militi della protezione civile, se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile; il diritto di presentare una domanda è retto dall articolo 7; b. le persone inabili al servizio di protezione civile; la domanda motivata deve essere presentata al Servizio medico militare (S med mil). 10 RS 511.12 6501

3 Inoltre, nel quadro di una VAM, devono essere sottoposte all apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile: a. le persone soggette all obbligo di prestare servizio militare dichiarate inabili al servizio militare dopo il reclutamento e che non hanno ancora prestato 50 giorni di servizio militare; b. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento. Art. 4 Decisioni 1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini: a. abile al servizio di protezione civile; b. rinviato fino al ; c. inabile al servizio di protezione civile. 2 Sono rinviate le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell apprezzamento medico. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni. 3 È inabile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque non può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile. Art. 5 Competenza Le CVS sono responsabili dell apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile conformemente all articolo 4 capoverso 1 OAMM 11. Art. 6 Notifica della decisione La decisione secondo l articolo 4 capoverso 1 è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all ufficio che ha presentato la domanda. Art. 7 rubrica, frase introduttiva e lett. g Diritto di presentare una domanda Possono richiedere l apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile: g. il S med mil della Sanità militare della Base logistica dell esercito. 11 RS 511.12 6502

Art. 9 Decisione 1 Il S med mil avvia la procedura dell apprezzamento medico tramite convocazione e designa la CVS responsabile dell apprezzamento medico. 2 La decisione della CVS è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all ufficio che ha presentato la domanda nonché, in caso di bisogno, all organo cantonale responsabile della protezione civile. 3 Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza. Art. 10 cpv. 1 1 Chi deve sottoporsi all apprezzamento medico di una CVS, è convocato a una VAM. Art. 11 rubrica, cpv. 1 e 3 Rubrica abrogata 1 Contro la decisione della CVS può essere interposto ricorso. 3 Nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 14 e 15 OAMM 12. Art. 12 Abrogato Titolo prima dell art. 13 Capitolo 3: Apprezzamento medico dell idoneità a prestare servizio di protezione civile Art. 13 rubrica e frase introduttiva Militi della protezione civile da sottoporre all apprezzamento medico Vanno sottoposti all apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio di protezione civile, che: 12 RS 511.12 6503

Art. 14 rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Decisioni 1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini: Art. 21 cpv. 1 e 4 1 I dati sanitari registrati sulla base dell apprezzamento medico dell idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d informazione medica dell esercito (MEDISA). 4 Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 24 29 della legge federale del 3 ottobre 2008 13 sui sistemi d informazione militari. 13 RS 510.91 6504