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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI Decreto Rettorale n. ';;'(;31 del ).J, 0<6 2o( Z. OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione IL RETTORE VISTA la Legge del 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"; VISTA la Legge del 19 ottobre 1999, n. 370 - "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica"; VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; VISTO l'art. 59 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 87 del 13 aprile 2012; VISTA la deliberazione del Senato Accademico n.l 0/20 12/V/1 del 23 aprile 2012 con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto; CONSIDERATO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 14 maggio 2012, n. 5/20 12/V/1; VALUTATO ogni opportuno elemento; DECRETA E' emanato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'università degli Studi di Torino nel testo allegato che ne costituisce parte integrante. IL RETTORE Visto: \/ Il Direttore Generale (]) Visto/C)fJJ il Re~allile del Servizio.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ÙNIVERSIT À DEGLI STUDI DI TORINO Indice: Art. l: Ambito di applicazione Art. 2: Composizione, nomina e durata Art. 3: Incompatibilità, decadenza. revoca e dimissioni Art. 4: Presidente Art. 5: Compiti Art. 6: Accesso alle informazioni Art. 7: Risorse Art. 8: Convocazione e svolgimento sedute Art. 9: Pubblicità e verbalizzazione Art. lo: Entrata in vigore Art. Il: Disposizioni finali Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di designazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione. Art. 2 Composizione, nomina e durata. 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è formato da sette componenti, tra cui un rappresentante eletto dagli studenti secondo quanto previsto dall'articolo 62.co.2 lett. d) dello Statuto. Quattro componenti del Nucleo devono essère esterni all' Ateneo. Ad eccezione del rappresentante degli studenti i componenti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 2. Le candidature sono presentate al Rettore a seguito di apposito bando contenente i criteri della selezione e il profilo curricolare dei candidati definiti dal Senato Accademico, previo parere delle commissioni interne competenti. Il bando deve contenere inoltre i termini per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicato nel portale di Ateneo. 3. Le candidature presentate sono rese pubbliche nel portale di Ateneo. 4. Nella prima seduta successiva alla scadenzà dei termini previsti nel Bando il Senato Accademico nomina al proprio interno una Commissione composta da 5 componenti, di cui almeno un rappresentante del personale tecnico amministrativo, incaricata di predisporre, nel rispetto delle regole stabilite nel primo comma e dei criteri contenuti nel bando, e sentito il Consiglio di Amministrazione, una proposta motivata di composizione del Nucleo di Valutazione. Tale proposta è sottoposta al Senato accademico nella prima se'duta successiva. In caso di mancata approvazione, la Commissione può presentare immediatamente una diversa proposta oppure chiedere l'aggiornamento ad una nuova seduta del Senato Accademico. 5. Il Consiglio degli Studenti elegge un componente del Nucleo di Valutazione, anche all'esterno del Consiglio medesimo. Il rappresentante degli studenti deve possedere un profilo curriculare adeguato a svolgere i compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione. La designazione viene effettuata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulla base di una proposta motivata, sottoscritta da almeno 3 componenti del Consiglio degli Studenti. 6. Il Rettore, acquisita la designazione dei 6 componenti da parte del Senato Accademico e del componente designato dalla rappresentanza studentesca in sede di Consiglio degli Studenti, nomina con proprio decreto il Nucleo di Valutazione.

7. Ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione e un trattamento di missione nella misura determinata dalla normativa vigente. 'Art.3 Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni. 1. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo ai sensi dell'articolo 83 co. 2 dello Statuto i componenti degli Organi Centrali dell'università, come definiti all'art. 46 dello stesso, né i responsabili dei Centri dotati di autonomi poteri di gestione, i dirigenti dell' Ateneo, i Direttori di Dipartimento, di Scuola, di Corso di Studio e di Scuola di Dottorato. Non possono inoltre far parte del Nucleo i professori o i ricercatori a tempo definito secondo quanto previsto dall'articolo 80 co.5 dello Statuto. 2. Il Nucleo decade se non si riunisce per più di sei mesi. 3. I singoli componenti del Nucleo decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive, oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma l. 4. Le dimissioni del Nucleo o dei suoi singoli componenti, devono essere presentate al Rettore. 5. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Nucleo cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Senato Accademico provvederà tempestivamente a sostituirli, con la procedura di cui all'art. 2 del presente Regolamento. 6. Nel caso la composizione del Nucleo sia parzialmente modificata nel corso del suo mandato, componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Nucleo. 7. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Art. 4 Presidente. 1. Il Presidente è designato dal Rettore all'atto di nomina del Nucleo di Valutazione. 2. Il Presidente designa un Vice-presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. 3. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Ateneo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'università e con la sua Amministrazione e con l'organismo nazionale di valutazione del Sistema Universitario; ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti. 4. Il Presidente convoca le riunioni delnucleo, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese.. Art. 5 Compiti. l. Il Nucleo adempie a quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto vigente in posizione di autonomia e in collaborazione con tutti gli organi che operano sui temi della valutazione e. dell'assicurazione della qualità nell'ambito delle strutture dell' Ateneo. Risponde del proprio operato direttamente al Rettore. 2. Il Nucleo può, su temi specifici, formulare pareri ed effettuare verifiche da sottoporre all'attenzione dell'organo competente. Art. 6 Accesso alle informazioni. 1. Ai fini di cui all'art. 5 il Nucleo ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale, che gli vengono forniti, nei modi e nei tempi da esso stabiliti e nel rispetto delle vigenti norme in materia della riservatezza, tramite i servizi tecnico-amministrativi dell' Ateneo. 2. Per acquisire informazioni utili ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale e per favorire un adeguato coordinamento con le altre strutture deputate alla valutazione, il Nucleo, su

proposta del Presidente, può convocare per audizioni conoscitive rappresentanze di tali organi, nonché personale interno e persone esterne all'università. Art. 7 Risorse. 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale di una struttura tecnica specificamente dedicata per le necessità di documentazione, di elaborazione delle informazioni e di preparazione delle bozze delle relazioni. 2. I compiti assegnati dal Nucleo alla suddetta struttura sono coordinati dal responsabile, che partecipa, direttamente o tramite un suo delegato, alle sedute del Nucleo senza diritto di voto, ma assumendo le funzioni di Segretario verbalizzante. 3. Il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione assegna le risorse necessarie allo svolgimento delle attività del Nucleo programmate per l'anno. Art. 8 Convocazione e svolgimento delle sedute. 1. Il Nucleo di Ateneo è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle sedute e, in caso di necessità e urgenza, può disporre che si svolgano in forma telematica. 2. La convocazione è inviata ai singoli componenti per via telematica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con preavviso di 24 ore e con qualunque mezzo riesca a raggiungere gli interessati. 3. La convocazione è resa pubblica sul sito dell' Ateneo. 4. All'avviso di convocazione è allegato ogni altro documento utile ai fini della discussione degli argomenti in esame. 5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, per il cui calcolo non si tiene conto di chi abbia giustificato la propria assenza. Deve comunque essere presente almeno 1/3 degli aventi diritto. 6. Le decisioni Presidente. sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del 7. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, oltre al responsabile dell' ufficio di supporto, i suoi collaboratori., 8. Le sedute del Nucleo sono rese pubbliche per il tramite degli strumenti multimediali in uso presso l'ateneo. Si darà notizia delle modalità adottate all'atto della convocazione. Per motivate ragioni di opportunità e in ogni caso per esigenze di tutela della riservatezza, il Presidente può decidere di non rendere pubblica l'intera convocazlone. seduta o parti di essa. In tale caso dovrà indicare le motivazioni all'atto della Art. 9 Verbalizzazione. 1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale che viene approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante per singoli punti. 2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nelle pagine ad esso dedicate. 3. Gli estratti di verbale sono inviati alle strutture per argomento di competenza. Art. IO Entrata in vigore. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; entra in vigore nel giorno successivo a quello della emanazlone.

Art. Il Disposizioni transitorie e finali. In prima applicazione, tino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, il rappresentante degli studenti è eletto dal Senato Studenti e designato con Decreto del Rettore. Tale rappresentante resta in carica fino alla designazione del nuovo componente da parte del Consiglio degli Studenti. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale e allo Statuto di Ateneo.