Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia nel quadro normativo della Regione Friuli Venezia Giulia Giornata di Studio Le qualità del nido d infanzia alla luce delle sfide di oggi Trieste, 1 marzo 2014 Fabrizio Spadotto Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Legislazione statale previgente Metà 800: asili di carità, gestiti dalla Chiesa 1925: istituzione dell ONMI(Opera Nazionale per la tutela Maternità e dell Infanzia) e creazione dei primi nidi d infanzia per famiglie in difficoltà Legge 6 dicembre 1971 n. 1044 «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»: creazione degli asili nido comunali (nel 1968 erano nate le scuole materne statali), sull onda dei movimenti sindacali e femministi Nei 30 anni successivi la diffusione degli asili è stata non facile ed irregolare sul territorio nazionale, per la scarsità del sostegno finanziario dello Stato e per le difficoltà dei Comuni. Sempre più si passa da una connotazione meramente di cura e custodia dei bambini ad una funzione educativa che devono avere i servizi.
Legislazione statale previgente Nel 1997 gli asili soddisfacevano il 5% della domanda dei bambini 0-3 anni (10%-15% nel Nord Italia), nel 2000 il 7,5% e nel 2010 il 10% (conpuntedel30%nelnorditalia) Legge 28 agosto 1997 n. 285 «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza Disegno di legge del 1998 sulla «Riforma dei servizi socio-educativi per la prima infanzia» e Disegno di legge del 2001 su «Norme per lo sviluppo e per la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia»- MAI DIVENUTI LEGGE Legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Legge finanziaria 2007»: servizi sperimentali, sezioni «primavera» e piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi. Obiettivo di dare impulso ai servizi ed aumentare sensibilmente il numero di posti nei nidi (obiettivo c.d. di Lisbona dell Unione Europea era di arrivare a potercoprireil33%deibambini0-3annientroil2010)
Legislazione regionale previgente Legge regionale 26 ottobre 1987 n. 32 «Disciplina degli asili nido comunali»- ABROGATA Legge regionale 24 giugno 1993 n. 49 «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» - PARZIALMENTE ABROGATA Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» - articolo 44 (Politiche per l infanzia e l adolescenza): promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale.
Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 «Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia» (modificata dalla legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 e da altre leggi di modifica successive)
Articolo 1 (Finalità e oggetto della legge) disciplina la realizzazione, ampliamento, gestione, qualificazione e controllo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia individua quali gestori di tali servizi i soggetti pubblici, privati e del privato sociale prevede servizi rivolti a bambini di età compresa fra tre mesi etreanni introduce disposizioni relative al funzionamento dei servizi ed al loro accreditamento disciplina il finanziamento regionale
Articolo 2 (Caratteristiche del sistema educativo integrato) Il sistema educativo integrato intende assicurare: diritto di accesso partecipazione attiva delle famigliealla definizione delle scelte educative prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio continuità con gli altri servizi educativie il coordinamento con i servizi sociali e sanitaridel territorio integrazione fra le diverse tipologie dei servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori
Servizi per la prima infanzia Sono servizi rivolti a bambini da tre mesi a tre anni di età, che hanno caratteristiche strutturali ed organizzative diversificate in quattro tipologie: nidi d infanzia(art. 3) servizi integrativi(art. 4 e art. 4 bis) servizi sperimentali(art. 5, commi 1, 2 e 3) servizi ricreativi(art. 5, comma 5) N.b. sono escluse le c.d. sezioni primavera e le scuole materne
Articolo 3(Nidi d infanzia) Il nido d infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che offre opportunità di formazione, socializzazione e cura sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro comporta l assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, non superiore a dieci ore al giorno garantisce il servizio mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei rientrano in questa tipologia i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia e i nidi aziendali.
Articolo 4 (Servizi integrativi) sono servizi con finalità educative, aggregative e sociali che ampliano l offerta formativa dei nidi d infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti in spazi adeguatamente organizzati
Articolo 4 (Servizi integrativi) tra i servizi integrativi rientrano: centri per bambini e genitori promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un ottica di corresponsabilità tra adultigenitori ed educatori (bambini tra i 3 ed i 36 mesi) spazi gioco (bambini tra i 18 ed i 36 mesi) con frequenza flessibile per un massimo di 5 ore giornaliere anche su giornate non continuative
Articolo 4 (Servizi integrativi) tra i servizi integrativi rientrano anche: servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori o presso locali nella disponibilità dell educatore o messi a disposizione di altro soggetto (massimo 5 bambini contemporaneamente presenti e di età tra i 3 ed i 36 mesi, compresi eventualmente quelli dell ambito familiare dell educatore, se presenti durante l apertura del servizio)
Articolo 4 (Servizi integrativi) tra i servizi integrativi rientrano (anche se impropriamente): servizio di baby-sitter locale (art. 4 bis) promosso e organizzato dai Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione (pubblicizzazione di un elenco di persone disponibili allo svolgimento del servizio presso il domicilio della famiglia) P.S. Sportelli assistenti familiari del progetto Regione FVG Si.Con.Te. presso i Centri per l Impiego delle Province
Articolo 5, commi 1, 2 e 3 (Servizi sperimentali) Servizi istituiti al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio ed aventi caratteristiche strutturali e organizzative diverse dai nidid infanziaedaiserviziintegrativi. Durata massima della sperimentazione nonsuperiorea3anni. Bambinitrai12edi36mesi.
Articolo 5, comma 5 (Servizi ricreativi) Servizi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene (es. baby-parking nei centri commerciali). Accoglimento di bambini tra i 18edi36mesi,peruntempomassimodi3 ore giornaliere
Alcuni dati sui servizi presenti in FVG (RILEVAZIONE C.R.D.A. AL 31.12.2012) STRUTTURE PRESENTI SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO Provincia Nidi d infanzia Servizi integrativi Servizi sperimen tali Totale GORIZIA 18 (5 privati) 12 (4 domiciliari) 1 31 PORDENONE 50 (38 privati) 13 (4 domiciliari) // 63 TRIESTE 41 (18 privati) 8 (1 domiciliari) 4 53 UDINE 68 (48 privati) 31 (15 domiciliari) 3 102 Totale 177 64 (24 domiciliari) 8 249
Alcuni dati sui servizi presenti in FVG (RILEVAZIONE C.R.D.A. AL 31.12.2012) CAPACITA RICETTIVA STRUTTURE Provincia GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale Nidi d'infanzia Servizi integrativi Servizi sperimentali Totale 713 183 15 911 1560 163 // 1723 1492 133 78 1703 2095 461 47 2603 5860 940 140 6940
Alcuni dati sui servizi presenti in FVG (RILEVAZIONE C.R.D.A. AL 31.12.2012) NUMERO BAMBINI ISCRITTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO Provincia Nidi d infanzia Servizi integrativi Servizi sperimentali Totale GORIZIA 555 203 10 768 PORDENONE 1307 409 // 1716 TRIESTE 1395 163 69 1627 UDINE 1567 327 38 1932 Totale 4824 1102 117 6043
Alcuni dati sui servizi presenti in FVG (RILEVAZIONE C.R.D.A. AL 31.12.2012) SEZIONI PRIMAVERA Provincia Numero strutture Capacità ricettiva Bambini iscritti GORIZIA // // // PORDENONE TRIESTE UDINE Totale 9 134 118 2 40 40 30 409 341 41 583 499
Bambini tra 0 e 2 anni residenti in Friuli Venezia Giulia al 31.12.2012 (dato DEMO.ISTAT): 30.477 Totale capacità ricettiva al 31.12.2013 (servizi prima infanzia + sezioni primavera): 7.523 Percentuale copertura: 24,70%
Criticità nell interpretazione dei dati: 1) disomogeneità dei costi di gestione 2) disomogeneità territoriale delle tariffe a carico delle famiglie 3) incidenza sulla domanda di servizi del recente quadro di crisi economica nel territorio regionale (da questo punto di vista è opportuno attendere i dati aggiornati al 2013 ): -non necessità del servizio per la prima infanzia per perdita o sospensione dell occupazione lavorativa da parte dei genitori -incidenza del costo della retta sul bilancio familiare: vengono fatte scelte alternative per la custodia dei bambini.
Articolo 6 (Soggetti gestori) I servizi possono essere gestiti: dai Comuni, anche in forma associata da altri soggetti pubblici dalle famiglie in forma associata da soggetti del privato sociale da soggetti privati(n.b. per le gestione di servizi educativi domiciliari da parte di privati, è necessario che talune funzioni vengano esercitate da forme associate)
Articolo 7 (Accesso ai servizi) E' garantito l'accesso ai servizi senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale e nazionalità I servizi, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
Articolo 8 (Partecipazione al costo dei servizi) E prevista una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie La Regione promuove forme di sostegno per l abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie
Articolo 9 (Partecipazione e trasparenza) I gestori dei servizi garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi. Presso ciascuna struttura è adottata una Carta dei servizi.
Articoli 10-14 (Soggetti istituzionali) Comuni: programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia e procedimento amministrativo di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) Province: rilevazione e monitoraggio Aziende per i servizi sanitari: tutela e vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture Regione: indirizzo e programmazione, finanziamento, regolamentazione della materia Comitato di coordinamento pedagogico: organismo di consulenza, di supporto pedagogico, con particolare riferimento alla formazione degli educatori
Articoli 15 e seguenti (Finanziamenti) Fondo abbattimento rette di servizi per la prima infanzia a carico delle famiglie (art. 15 L.R. 20/05 e Regolamento D.P.Reg. 284 del 30.11.2011): contributi erogati direttamente alle famiglie per il tramite degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni ANCHE PER SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI Fondo per le spese di investimento (art. 15 bis L.R. 20/2005 e Regolamento D.P.Reg. 69 del 21.03.2012) per realizzare un adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare ed adeguare la rete esistente ANCHE PER SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI, LIMITATAMENTE AD ACQUISTI DI ARREDI ED ATTREZZATURE Contributi a soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d infanzia per contenere le rette a carico delle famiglie per l accesso a tali servizi (art. 9, commi 18-20, LR 22/2010-Legge finanziaria 2011, e Regolamento D.P.Reg. 128 del 31.05.2011) AL MOMENTO SOLO PER NIDI D INFANZIA
CONTRIBUZIONE REGIONALE Complessivamente sono stati stanziati nell anno 2012 quasi 14 milioni di euro (parte corrente) nel settore dei servizi per la prima infanzia, oltre a 6,3 milioni di euro per spese in conto capitale Per l anno 2013 sono stati stanziati euro 4.440.000,00 per il fondo abbattimento rette di cui all articolo 15 LR 20/2005 ed euro 8.500.000,00 per i contributi agli enti gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d infanzia (art. 9, commi 18-20, LR 22/2010-Legge finanziaria 2011)
FONDO ABBATTIMENTO RETTE (articolo 15 L.R. 20/2005 Si tratta di contributi sui costi che la famiglia sostiene per i propri figli per la frequenza di nidi d infanzia, di servizi integrativi e di servizi sperimentali (con esclusione dei servizi ricreativi e delle sezioni primavera). Per l anno scolastico 2012/2013 il beneficio ammonta: per un nucleo familiare con un ISEE fino a 20.000,00: il 50% della spesa sostenuta; perunnucleofamiliareconun ISEEcompresotra 20.000,01 ed 35.000,00: il 30% o della spesa sostenuta. l importo massimo ottenibile per un bambino è di 1.800,00 per ogni anno scolastico.
FONDO ABBATTIMENTO RETTE (articolo 15 L.R. 20/2005 Requisiti richiesti: almeno uno dei genitori deve essere residente o prestare attività lavorativa in regione da almeno un anno; il nucleo familiare deve avere la residenza in Regione al momento della presentazione della domanda; ilnucleofamiliaredeveavereuniseenonsuperiorea 35.000,00. Non possono presentare domanda le famiglie che, a qualunque titolo, hanno usufruito gratuitamente dei servizi per la prima infanzia.
FONDO ABBATTIMENTO RETTE (articolo 15 L.R. 20/2005 Modalità di presentazione della domanda: La domanda va presentata al Servizio sociale dei Comuni (SSC) competentedal1 settembreedentroil30novembrediognianno, con riferimento all anno scolastico precedente. La domanda può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore iscritto al servizio per l infanzia e per il quale sono stati sostenuti i costi oggetto della richiesta di contributo regionale. I benefici sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l accesso ai servizi per la prima infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta effettivamente a carico della famiglia.
Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011 n.230 (modificato con D.Pres. n. 152 del 22 agosto 2013) «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l avvio e l accreditamento, dei nidi d infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»
TITOLO I Norme generali (artt. 1-9) TITOLO II Requisiti per l avvio dei nidi d infanzia (artt. 10-14) TITOLO III Requisiti per l avvio dei servizi integrativi CAPO I Centro bambini e genitori (artt. 15-19) CAPO II Spazio gioco (artt. 20-24) CAPO III Servizio educativo domiciliare (artt. 25-29) CAPO IV Servizio di baby sitter locale (art. 30)
TITOLO IV Requisiti per l avvio dei servizi sperimentali e ricreativi (artt. 31-32) TITOLO V Segnalazione certificata di inizio attività, vigilanza e controllo (artt.33-35) TITOLO VI Accreditamento dei nidi d infanzia e dei servizi integrativi (artt.36-37) TITOLO VII Norme finali (artt.38-41)
Articolo 6 (requisiti organizzativi generali comuni a tutti i servizi) Progetto Educativo: obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate, le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi. Promozione della condivisione del progetto educativo con le famiglie. Progetto educativo specifico per la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale Criteri e modalità di collegamento con gli altri servizi educativi e con il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Indicazioni nutrizionali, tipologia delle materia prime, menu, grammature e metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia, approvati dall Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente, coerentemente con le linee d indirizzo regionale per l alimentazione nei nidi d infanzia. Assicurazionedei bambini per la durata della loro permanenza in struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso. Registroin cui vengono giornalmente annotate le presenze e le assenze dei bambini e le fasce orarie di utilizzo del servizio.
Articolo 8 (Carta dei Servizi e Albo) Carta dei serviziquale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisce ed esplicita relativamente ad ogni servizio almeno: i principi e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull erogazione dei servizi pubblici); la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione e di fine frequenza; il calendario, l orario di apertura del servizio e le fasce orarie di utilizzo; il progetto educativo; la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell utenza; le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie. Alboal quale è affissa la seguente documentazione: segnalazione certificata di inizio attività di cui all articolo 33, la Carta dei servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, il menù concordato e validato dall Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.
Articolo 9 (requisiti strutturali generali) -parti applicabili ai servizi educativi domiciliari Nella realizzazione degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e dei giochi, e nella scelta dei materiali di costruzione, di rivestimento e di pavimentazione, devono essere adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a tutelare i bambini da evidenti rischi per la sicurezza infortunistica e per la salute. Gli spazi, i locali, gli impianti, gli arredi ed i giochi a disposizione dei bambini devono essere mantenuti in adeguato stato di manutenzione ed in ottimali condizioni di pulizia. I servizi alla prima infanzia nonpossono essere localizzati in piani seminterrati o interrati. I locali destinati alla permanenza dei bambini e degli operatori non devono presentare concentrazioni di gas radonsuperiori a quelle raccomandate dall Unione Europea per gli edifici ad uso abitativo. Nei locali destinati all attività dei bambini, compresi i locali riposo e relax, se utilizzati a tale scopo, va garantito un grado di illuminazioneed un quoziente di ventilazione naturaleche deve essere pari a quello previsto dalle vigenti norme per i locali a destinazione d uso residenziale. I locali accessori possono essere dotati anche solo di illuminazione e ventilazione artificiale.
Articolo 25 (definizione e caratteristiche del servizio educativo domiciliare) Il soggetto gestore del servizio educativo domiciliare assicura le seguenti attività e servizi: A) selezione per accedere all esercizio dell attività educativa domiciliare attraverso colloqui specifici per delineare un profilo psico-sociale del personale educativo domiciliare; B) gestione operativa del servizio e garanzia della compresenza di un'altra persona, anche dell ambito familiare dell educatore, purché maggiorenne, di supporto alla vigilanza nella fascia oraria di preparazione e somministrazione dei pasti principali, qualora la ricettività del servizio sia superiore a 3 bambini; C) elaborazione del progetto educativo; D) attivazione della procedura di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (articolo 33 del Regolamento) e verifica e mantenimento delle condizioni specifiche del servizio;
Articolo 25 (definizione e caratteristiche del servizio educativo domiciliare)- segue E) garanzia della continuità del servizioanche in caso di malattia o altri impedimenti del personale educativo domiciliare; F) formazione continuadel personale educativo domiciliare, (articolo 7 comma 2 del Regolamento); G) supervisione pedagogica e psicologicadell attività educativa del personale educativo domiciliare, con iniziative programmate di coordinamento pedagogico e psicologico. Nel caso in cui soggetto gestore del servizio educativo domiciliare sia una persona singola, le attività e servizi di cui alle lettere e), f) e g), devono essere svolte da società, associazioni o cooperative aventi come oggetto sociale la gestione di servizi per la prima infanzia, oppure da enti pubblici.
Articolo 26 e 7, commi 2, 4 e 5 (formazione del personale) Per il personale dei servizi educativi domiciliari non in possesso dei titoli di studio previsti per i nidi d infanzia, la Regione approva specifici percorsi formativi di qualificazionedi durata non inferiore a 400 ore, riservati a chi è in possesso del diploma di scuola media superiore (attualmente in corso di svolgimento 4 corsi nelle 4 province FVG -per 25 partecipanti ciascuno, interamente finanziati dal FSE) Obbligo di aggiornamento annualeper un monte ore annuo non inferiore alle 20 ore Qualora il personale educativo domiciliare sia in possesso dei titoli di studio previsti per i nidi d infanzia, la Regione può approvare uno specifico percorso formativo di durata non inferiore a 50 oreper acquisire competenze in ragione delle peculiarità del modello pedagogico di riferimento. (Si sta pensando di rendere questa formazione come obbligatoria e da svolgersi in itinere).
Titoli di studio previsti per i nidi d infanzia Art. 18 L.R. 26 ottobre 1987 n. 32 (modificato dalla L.R. 20 marzo 1995 n. 15) a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; b) diploma di maturita' magistrale; c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; d) diploma di maturita' per assistente di comunita' infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; e) diploma di maturita' tecnico-femminile per dirigenti di comunita Art. 29, comma 5, L.R. 20/2005 diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 27 (ricettività e rapporti numerici) In presenza di una sola unità di personale, la ricettività massimaper tale servizio è pari a 5 bambini, di cui al massimo due bambinidi età compresa i 3 e i 9 mesi. Sono eventualmente inclusi i figlidel personale educativo domiciliare, se presenti durante l orario di erogazione del servizio e se di età inferiore ai 11 anni. Due unità di personaleeducativo domiciliare contemporaneamente presentipossono svolgere il servizio negli stessi locali accogliendo fino a 8 bambinidi età fra i 3 ed i 36 mesi. In tal caso non si applica l obbligo di compresenza ai pasti.
Articolo 28 (calendario e orario) L organizzazione del servizio educativo domiciliare si caratterizza per la propria massimaflessibilità, poiché permette la frequenza differenziatadi ciascun bambino con modalità concordate tra l educatore del servizio e la famiglia utente. L orario di frequenza giornaliero non è di norma superiore alle 8 ore continuative, salva sussistenza di una comprovata necessità di entrambi i genitori; in ogni casola frequenza giornaliera nonpuò superare le 10 ore continuative. Nessun divieto circa fascia oraria e giorni di frequenza (e quindi consentiti week-end, giorni festivi, periodi estivi, natalizi, ecc.)
Articolo 29 (requisiti strutturali) Il servizio è realizzato presso il domiciliodel personale educativo domiciliare, in un immobile a destinazione d uso residenziale. Il servizio può essere realizzato anche presso altra abitazione, comunque diversa da quella di domicilio dei bambini accolti, messa a disposizione del personale educativo domiciliare, adeguata ad offrire ai bambini l educazione e le cure tipiche dell ambito familiare. L abitazione utilizzata per tale servizio deve possedere le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di civile abitazione. All interno dell abitazione devono essere individuabili i locali esclusivamente riservati al servizio durante l orario di apertura, comprensivi di almeno un locale o spazio adibito alla preparazione dei pasti, di un servizio igienico e di un ulteriore locale o spazio organizzato per l attività educativa e di cura.. La superficie dei locali o spazi adibiti al servizio (con esclusione del servizio igienico) deve essere pari ad almeno mq 7 per bambino presente durante il servizio. Gli spazi, gli impianti, gli arredi ed i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare la sicurezza e la salutedei bambini accolti nel servizio. I pastidevono essere predisposti nell ambito del domicilio utilizzato per il servizio sulla base di menu redatti secondo le disposizioni stabilite dall Azienda per i servizi sanitari ed adeguati all età dei bambini.
Articolo 33 (segnalazione certificata di inizio attività -SCIA) Il soggetto che intende gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, per poter avviare il servizio deve presentare al Comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA), attestante la corrispondenza del servizio alle disposizioni del Regolamento. Ai fini dell attestazione del possesso dei requisiti tecnici, strutturali ed afferenti ad altre normative di settore, la SCIA deve essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, a cui devono essere allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire ai Comuni le verifiche di loro competenza. Il servizio può essere avviato dalla data di presentazione della SCIA al Comune. Il Comune procede con i conseguenti controlli e verifiche.
Articolo 34 (obblighi del gestore del servizio) Il soggetto gestore del servizio è tenuto a: mantenere la struttura e gli impianti in perfetta efficienza provvedendo ad effettuare i controlli e le manutenzioni; comunicare entro 30 giornieventuali modificheai requisiti che hanno dato luogo all avvio dell attività; comunicareentro 30 giornial Comune le interruzionidi attività non previste, da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; comunicare entro 30 giornial Comune le variazionirelative al soggetto gestore dell attività. Il soggetto gestore è responsabile della regolare tenuta edella costante disponibilità della documentazioneconcernente, tra l altro, il registro delle presenze e assenze dei bambini.
Articolo 35 (controlli e verifiche sulle SCIA) Il Comuneprovvede a verificarea campione la permanenza dei requisitidi avvio. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell arco di un triennio. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore ai 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone il divieto di prosecuzione del servizio. I Comuni trasmettono alla Regione comunicazione delle SCIA, nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute. Restano ferme le competenze attribuite all Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per ulteriori informazioni Sito internet: www.regione.fvg.it(sezione famiglia-casa > politiche per la famiglia) o direttamente www.famiglia.fvg.it E-mail: fabrizio.spadotto@regione.fvg.it Grazie per l attenzione!