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Città di Bari Corso Vittorio Emanuele, 84 70122 Bari Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori d Opera (RCO)

Definizioni comuni ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ATTIVITA CONTRAENTE Quella svolta in qualità di Ente locale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all attività principale, ovunque e comunque svolte. L Amministrazione Comunale Città di Bari. FRANCHIGIA L importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. INDENNIZZO/ RISARCIMENTO POLIZZA La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento contrattuale che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta alla Società. RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SCOPERTO SINISTRO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA L Impresa assicuratrice. 2

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. 3

Art. 1 - Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1.1 - Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro quarantacinque giorni dalla data della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Art. 1.4 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Art. 1.5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 1.6 - Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art. 1.7 - Recesso da parte dell assicuratore 4

La Società può recedere dall assicurazione nel caso previsto dall art. 1898 del cod. civ., con preavviso di 60 giorni. In tale ipotesi, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 1.8 - Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel prospetto di offerta. È escluso il tacito rinnovo. È ammessa una proroga del contratto fino a sei mesi. Art. 1.9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 1.10 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di Bari. Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 1.12 - Coassicurazione e delega In deroga all art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. In caso di Coassicurazione sarà rilasciata al Contraente un unica polizza emessa dalla Società Delegataria. Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest ultima opererà solo dopo l esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente. Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio La Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, i dati afferenti l andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito al periodo in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 5

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e la Società sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o pec. Art. 1.16 - Calcolo del premio Il premio totale lordo, non soggetto a regolazione, è quello indicato al punto 5 del prospetto di offerta. Art. 1.17 - Efficacia temporale della garanzia Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. Art. 2 - Norme che regolano l assicurazione RCT/RCO Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.- Art. 2.1 - Oggetto dell assicurazione A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza dell attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell art. 2049 Codice Civile. B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d Opera soggetti all assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti all art. 5 del D.Lgs n. 38/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti; b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. nonché ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, per morte e per 6

lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono. Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti: 1) per la RC derivante all Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. 81 del 09/04/2008, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall assicurato ai sensi del decreto e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera per l attività da questi svolta esclusivamente a favore dell assicurato stesso; L Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l Assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall Assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia. Tanto l Assicurazione R.C.T. che l Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222. Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di Dipendente e Terzo Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso. Sono considerati Terzi anche: a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni; b) i Dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente; c) i Dirigenti ed i Funzionari. Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente: a. il Legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Art. 2.3 - Rischi inclusi nell assicurazione A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l operatività delle seguenti garanzie: a) Committenza L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc.. Resta fermo il 7

diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno. b) Committenza auto ed altri veicoli L assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche: - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; - per i danni cagionati con l uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. c) Danni a mezzi sotto carico e scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. d) RC attività varie L assicurazione si intende altresì prestata per la Responsabilità Civile derivante da: - proprietà, conduzione, utilizzo, custodia di fabbricati, a qualsiasi fine destinati e relativi contenuto ed impianti; - proprietà, conduzione e manutenzione di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata; - committenza per servizi di mensa dati in appalto a terzi; - organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell Assicurato stesso; - partecipazione ad esposizione, mostre e fiere, compreso l allestimento e lo smontaggio degli stand; - esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio; - esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; - proprietà di cani da guardia e non; - proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari, ovunque installati nel territorio nazionale; - somministrazione di bevande e cibi (inclusa distribuzione mediante macchine automatiche), anche effettuata da terzi. - esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti; - operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall Assicurato all attività svolta. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni; - organizzazione delle attività dopolavoristiche, esclusa l organizzazione in proprio di gite aziendali; - proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento sia ubicati nel territorio del comune che fuori del comune; - proprietà/esercizio/manutenzione di strade, fognature e depuratori di pertinenza Comunale. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono 8

compresi nell assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture; - proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico e relativi impianti compresi pertanto giochi per bambini e/o quant altro attinente; - esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per portatori di handicap, affidi familiari (esclusa la responsabilità personale delle famiglie affidatarie), compresa la refezione e somministrazione di cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all Assicurato nella sua qualità di committente detto servizio; - professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva ai sensi delle normative vigenti; - esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche; - esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici; - esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici. - servizio esazione tributi, contributi e tasse; - proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi. Sono esclusi però i danni derivanti dall esercizio degli stessi da parte di terzi; - proprietà ed uso di biciclette, veicoli a mano e trazione animale; - lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà comunale o su altri per i quali l Ente sia tenuto, eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d appalto; - lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia di strade, fognature, piazze; giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza; - mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento di semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici; - organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose, per danni cagionati all interno di sedi dell Ente o di terzi, ovvero all aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi. e) Proprietà/uso macchinari, impianti e veicoli 9

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di macchinari, impianti e veicoli in genere (compresi muletti e macchine operatrici, di proprietà dell assicurato o da lui concessi in locazione o in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività svolte dall Ente. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l Assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito all art. 2.4 Esclusioni, sub, a) e b). f) Installazione e/o manutenzione La garanzia comprende i danni derivanti dall esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all esterno ed anche se in presenza di traffico. g) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cosi come definite dall art. 583 Codice Penale. h) Danni a condutture ed impianti sotterranei Danni da cedimento o franamento del terreno Danni da interruzioni o sospensioni di attività La garanzia comprende entro il massimo di Euro 500.000 per anno e per sinistro: - alle condutture e agli impianti sotterranei; in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il massimo di Euro 5.000; - a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive; in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il massimo di Euro 5.000, per danni ai fabbricati, e di una franchigia fissa di Euro 5.000 per danni a cose in genere; - derivanti da mancato inizio o interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; in tal caso, il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il massimo di Euro 5.000. i) Danni da furto L assicurazione vale per la responsabilità civile dell Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo di Euro 5.000 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo. j) Danni alle cose di terzi La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo di Euro 5.000 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 500.000 per ciascun periodo assicurativo annuo. k) Cose in consegna e custodia La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata 10

nel limite del massimale per danni alle cose, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il massimo di Euro 5.000, con il limite complessivo di Euro 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo. l) Lavoratori interinali La garanzia è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull Assicurato, per danni cagionati a Terzi da lavoratori a rapporto interinale, dei quali l Assicurato stesso si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l espletamento delle attività oggetto dell Assicurazione. I lavoratori medesimi sono considerati Terzi, nel limite del massimale previsto per la garanzia RCO, per i danni corporali conseguenti ad infortuni subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, sempre che dall evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall Art. 583 c.p. m) Responsabilità Civile Personale La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, lavoratori parasubordinati così come definiti dall art. 5 del D.Lgs 38/2000, lavoratori interinali, personale assunto con contratto a termine con borsa lavoro per socializzazione (portatori di handicap etc.), per lavoratori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, i subappaltatori ed i loro dipendenti limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 Codice Penale, Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. n) Responsabilità civile personale degli Amministratori e del Segretario L assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose. o) Inquinamento accidentale Si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell acqua, dell aria o del suolo. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 25.000 e comunque fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo. p) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari) L assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell Allegato (Prospetto di offerta). La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 18 mesi dalla data di cessazione del contratto e/o del rapporto di lavoro. q) Danni da partecipazione occasionale La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all Assicurato: a. per i danni cagionati a Terzi dai titolari e dai dipendenti di Ditte, quali Aziende di trasporto, fornitori, cliente che, in via occasionale, possono partecipare a 11

lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell Assicurazione; b. per i danni subiti dai titolari o da dipendenti di Ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quanto partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto dell Assicurazione. r) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell incolumità di terzi. s) Scavi e reinterri Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reintegro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall avvenuta consegna dei lavori al Committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto. Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto ai danni dell Assicurato del 10% con il massimo di Euro 5.000 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 500.000. t) Danni subiti da professionisti e dai consulenti La garanzia comprende i danni subiti da: a. professionisti e consulenti di cui l Assicurato o il Committente dei lavori si avvalgano in ordine alle attività svolte dall Ente b. dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall Assicurato. Art. 2.4 - Delimitazione dell assicurazione Esclusioni L assicurazione RCT non comprende i danni: a) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili; d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori; e) conseguenti ad inquinamento graduale dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall art. 2.3 (Rischi inclusi nell assicurazione) sub p); f) da furto, fatto salvo quanto previsto dall art. 2.3 (Rischi inclusi nell assicurazione) sub i); g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a. rilascio di certificato di collaudo provvisorio; b. consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; c. uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. 12

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate; h) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo il caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell Assicurato e l attività dichiarata in polizza lo preveda; i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; j) L assicurazione RCT non comprende i danni a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate; L assicurazione RCT/RCO non comprende i danni: a. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; b. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; c. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; d. derivanti da amianto; e. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; f. che si sostanzino quale pagamento di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio; Art. 2.5 Franchigia fissa per sinistro (RCT) Limitatamente alla garanzia RCT, di cui all Art. 2.1 lettera A), resta convenuto che, per ciascun sinistro ad essa relativo, rimarrà a carico del Contraente una franchigia fissa ed assoluta pari ad 20.000,00. Per i sinistri gestiti e pagati dalla Società, quest ultima invierà, a cadenza trimestrale, richieste di rimborso delle somme in franchigia, opportunamente corredate da documentazione nominativa al fine di favorire i controlli del Comune contraente, con obbligo di rimborso da parte dell assicurato entro 45 giorni dalla richiesta. In conseguenza di quanto sopra, la procedura per la gestione dei danni e delle relative liquidazioni a terzi interessati viene definita come segue: 1. Sinistri per i quali sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte di terzi: a ) rientranti in franchigia: i sinistri vengono catalogati dalle strutture preposte dal Contraente e la gestione del sinistro rimane in carico al Contraente. Qualora i sinistri, in corso di istruttoria, si rivelassero di ammontare superiore alla franchigia, la loro gestione, assieme all intero fascicolo, sarà trasferita alla Società, la quale nulla potrà eccepire in merito alla precorsa amministrazione del danno da parte delle strutture preposte dal Contraente, salvo il caso di dolo e colpa grave. Tutte le spese di liquidazione (periti, legali ecc.) rimarranno a carico del Contraente. Fintanto che non sia determinabile se il valore del danno sia maggiore o inferiore alla franchigia, la gestione del sinistro rimarrà in carico del Contraente fino al momento in cui la pratica sarà trasferita alla società. b) superiori alla franchigia: la gestione è in carico alla Società. Se il sinistro si rivelasse poi di importo inferiore alla franchigia, il risarcimento del danno rimarrà a carico del Contraente che nulla potrà eccepire in merito alla amministrazione del danno da parte 13

della Società, salvo il caso di dolo e colpa grave. Tutte le spese di liquidazione (periti, legali ecc.) rimarranno a carico della Società. 2. Sinistri per i quali non sia pervenuta richiesta da parte di Terzi: a) relativi a danni a cose o lesioni personali lievi. Tali sinistri vengono catalogati dalle strutture preposte dall Assicurato senza trasmissione degli atti alla Società finché non pervenga una formale richiesta di risarcimento da parte di terzi. In tal caso si procederà come previsto al punto 1) sopra indicato. b) relativi a danni a cose di particolare gravità o a morte o lesioni personali gravi o gravissime. Tali sinistri dovranno essere denunciati senza ritardi alla Società, che procederà alla amministrazione degli stessi, fermo quanto previsto dal punto 1 b) sopra indicato nel caso il sinistro si rilevasse poi di importo inferiore alla franchigia. Il Contraente e la Società si obbligano a fornire reciprocamente la massima collaborazione e ogni più ampia informativa in relazione ai sinistri gestiti nell ambito della propria area di competenza. Si richiama in proposito anche quanto previsto all Art. 1.15: Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio, obbligo da considerarsi operante anche per quanto concerne il Contraente nei confronti della Società. Stante la procedura di cui sopra, le parti convengono che i termini di denuncia del sinistro di cui agli artt. 1913 e 2952 Codice Civile decorreranno dalla data di quantificazione della richiesta di risarcimento fatta al Contraente in misura superiore alla franchigia prevista dalla polizza. Art. 2.6 - Limiti territoriali La presente assicurazione vale per il mondo intero; per i soli territori di USA e Canada, la validità è limitata ai soli viaggi di affari e missioni di rappresentanza. Art. 2.7 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati ed amministratori dell Assicurato, salvo il caso di dolo. Art. 2.8 Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. 14

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri Art. 3.1 - Obbligo del Contraente in caso di sinistro A parziale deroga dell art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro di cui all art. 2.1 (Oggetto dell assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente: a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni. Art. 3.2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali (sinistri sopra franchigia) Limitatamente ai sinistri di importo superiore alla franchigia di cui all Art. 2.5, la Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse. È fatto divieto alla Società di gestire sinistri che non siano ad essa trasmessi dal Contraente. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende. Disposizione finale Il presente capitolato, sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo il provvedimento di aggiudicazione del Contraente forma parte integrante del contratto che sarà rogato in forma pubblica dal Segretario Generale del Comune di Bari. Le clausole del presente capitolato comunque prevarranno, in caso di discordanza, su quelle contenute nella polizza emessa dalla società aggiudicataria. 15

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