Aspetti contabili Prof.ssa Claudia Rossi 1
PRESA IN CONSEGNA DELLE SCRITTURE CONTABILI I liquidatori, dopo avere preso in consegna dagli amministratori le scritture contabili dell azienda, continuano le rilevazioni sugli stessi registri e con le stesse modalità. Alla data di messa in stato di liquidazione va iscritta una chiusura contabile al fine di predisporre: - Il bilancio iniziale di liquidazione - Il conto della gestione degli amministratori - Il conto economico ex art. 182 Tuir Prof.ssa Claudia Rossi 2
Dopo l apertura dei conti bisogna: - Annullare tutti quei valori che in sede di liquidazione non sono suscettibili di realizzo autonomo e che corrispondono a elementi immateriali del patrimonio, come costi di impianto e ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità, disaggi su prestiti obbligazionari, avviamento ecc.. - Eliminare quei fondi rischi e oneri relativi a perdite e costi che con la cessazione dell azienda non potranno più verificarsi. - Adeguare ciascuna posta contabile, passando dai criteri connessi al «capitale di funzionamento» a quelli legati al «capitale di liquidazione». Prof.ssa Claudia Rossi 3
BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE Di seguito si indica il trattamento delle principali voci di bilancio. - Denaro ed altri valori esistenti in cassa: si verifica la coincidenza fra il dato contabile e quanto effettivamente in cassa. - Conti e depositi attivi bancari: si verifica la coincidenza fra il dato contabile e quanto effettivamente in conto. - Crediti commerciali e finanziari: si valutano in base al presumibile valore di realizzo. - Rimanenze di merci, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti: si abbandona il criterio del costo storico e si considera il probabile valore di realizzo (eventualmente anche con l aiuto di esperti), in funzione di: a. Deperimento e le alterazioni dei beni; b. Tempi di realizzo e le spese connesse alla vendita. Prof.ssa Claudia Rossi 4
- Immobilizzazioni immateriali: si abbandona il criterio del costo storico in favore del valore di presunto realizzo (anche con l ausilio di esperti), in base alle condizioni del bene: - - stato di conservazione; - - utilizzo previsto. - Immobilizzazioni immateriali: si abbandona il criterio del costo storico in favore del valore di presunto realizzo (da definire anche con l ausilio di esperti). Se non esiste la ragionevole possibilità di realizzo, il valore contabile deve essere adeguatamente ridotto. Prof.ssa Claudia Rossi 5
- Titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni azionarie: la valutazione è fatta nel modo seguente: a. Titoli quotati: si considera la quotazione in borsa; b. Titoli NON quotati azioni e partecipazioni non azionarie di minoranza: la valutazione è fatta con riferimento al patrimonio netto contabile. c. Titoli NON quotati azioni e partecipazioni non azionarie di maggioranza o di significativa rilevanza: si valuta la società con apposita stima, tenendo conto dei tempi e delle possibilità di realizzazione dell elemento attivo. - Debiti v/s fornitori: si indica il valore nominale, aumentato di eventuali spese e interessi Prof.ssa Claudia Rossi 6
- Debiti di finanziamento: vanno rilevati sulla base del valore di estinzione, compresi gli interessi maturati - Debiti verso il personale e gli enti previdenziali: sono valutati sulla base delle norme contrattuali del rapporto di lavoro - Debiti per imposte e tasse: si riferiscono a periodi antecedenti la messa in liquidazione; le imposte relative ai redditi conseguiti durante la fase della liquidazione non devono essere iscritte nel bilancio iniziale perché non rappresentano debiti esistenti alla data in cui il bilancio in esame si riferisce. Relativamente ai contenziosi in corso va attentamente valutata l entità dei rischi connessi - Altri debiti: bisogna considerare il valore nominale, compresi eventuali spese ed interessi. Prof.ssa Claudia Rossi 7
- Fondi per rischi ed oneri: vanno iscritte anche le passività che sono solo probabili e non certe, fino a che non si ha certezza dell esito. L importo di tali fondi va ponderato in base alle informazioni ricevute. In contropartita a tutte queste rettifiche (sia positive sia negative) si utilizza il conto «rettifiche di liquidazione». Prof.ssa Claudia Rossi 8
I BILANCI INTERMEDI DI LIQUIDAZIONE I bilanci intermedi di liquidazione sono obbligatori: - Ai fini dell informativa civilistica (Art. 2429 codice civile); - Ai fini della normativa tributaria. Tali bilanci devono normalmente essere: - Redatti secondo le scadenze ordinarie; sottoposti all assemblea o ai soci. La struttura di questi strumenti informativi è la stessa dei normali bilanci di esercizio. I documenti che compongono tali bilanci sono: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Prof.ssa Claudia Rossi 9
Al bilancio intermedio annuale di liquidazione si applicano le ordinarie disposizioni su: - Controllo del collegio sindacale; - Modalità di approvazione (assemblea); - Pubblicità del bilancio di esercizio ordinario. Gli adempimenti di deposito e di pubblicità sono gli stessi previsti per il bilancio ordinario. Prof.ssa Claudia Rossi 10