Ambito di Seriate. Regolamento per l erogazione del Buono Anziani per cittadini residenti nei Comuni dell Ambito di Seriate



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Transcript:

Ambito di Seriate Seriate, Albano S.Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de Roveri Regolamento per l erogazione del Buono Anziani per cittadini residenti nei Comuni dell Ambito di Seriate

1. Principi generali Il seguente regolamento disciplina, all interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale ed in particolar modo ai sensi del comma 2 lettera g) della Legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, l istituzione del Buono Anziani, esclusivamente quale contributo monetario finalizzato ad uno specifico Progetto personalizzato domiciliare nei confronti di persone anziane residenti nei Comuni dell Ambito territoriale di Seriate. 2. Finalità Il Buono Anziani è un mezzo attraverso cui sostenere, a livello domiciliare, il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale di persone anziane fragili, al fine di favorire la loro permanenza nell ambiente di vita e di relazione ed evitare o ritardare il ricovero in istituto. 3. Destinatari Possono beneficiare del Buono Anziani tutte le persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, non inserite in strutture residenziali o semi-residenziali che abbiano compiuto 65 anni di età alla data di apertura della raccolta delle domande stabilita annualmente dall Assemblea dei Sindaci dell Ambito. I cittadini extracomunitari devono essere titolari di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dall art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 4. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda per l ottenimento del Buono Anziani le persone di cui all art. 3. con ISEE del nucleo familiare come determinato dai disposti dei D.Lg.s 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione, non superiore a 8.500,00. Inoltre gli stessi non devono essere titolari di redditi aggiuntivi non assoggettabili ad I.R.P.E.F. di importo riparametrato superiore a 6.500,00. 5. Criteri di selezione La valutazione della situazione di bisogno denominata Indice di fragilità sociale è determinata considerando i seguenti aspetti: a. La condizione economica del nucleo familiare del richiedente che verrà misurata mediante un indicatore di reddito denominato Indice di capacità economica che considera la situazione economica complessiva (ISEE + Redditi aggiuntivi spese riparametrati); b. Il carico sociale della persona rilevato dagli Assistenti sociali con l ausilio del programma informatico Laertes. 2

Le due dimensioni della condizione economica e del carico sociale confluiranno in un indicatore di sintesi denominato Indice di fragilità sociale che costituisce l esito finale della valutazione. Su di esso verrà costruita la lista di accesso degli aventi diritto al Buono Anziani. 6. Determinazione dell indice di capacità economica In primo luogo è necessario determinare la situazione economica complessiva del richiedente sommando al reddito ISEE il complesso dei redditi aggiuntivi non assoggettabili ad I.R.P.E.F. eventualmente posseduti e detraendo da questa somma le spese sostenute per familiari diversi dal possibile benficiario come segue: Sit. Econ. complessiva = Reddito ISEE + [(Redditi aggiuntivi Spese)/parametro isee] Per redditi aggiuntivi si intendono le seguenti provvidenze economiche non assoggettate ad I.R.P.E.F.: Pensione/assegno sociale; Indennità di accompagnamento; Rendite vitalizie INAIL; Pensioni di guerra; Pensioni e indennità corrisposte ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili; Assegni percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli; Contributi pubblici (comunali, regionali, dell Asl di qualsiasi tipo) ad esclusione delle riduzioni o esenzioni di rette e del Buono socio assistenziale L.328/00; Altre provvidenze per spese detraibili si intendono le sottoelencate spese sostenute per componenti del nucleo familiare diversi dal possibile beneficiario del presente Buono: Rette per case di riposo; Rette per centri di formazione e socializzazione per disabili; Rette per affidi di minori in comunità; Rette per centri residenziali per disabili; Rette per centri diurni integrati; Rette per asili nido e scuola materna. Le spese riparametrate detraibili sono ammesse in detrazione fino a concorrenza della situazione economica complessiva. Sia le spese che i redditi aggiuntivi dichiarati devono riferirsi all annualità considerata dalla dichiarazione I.S.E.E. e saranno riparametrati secondo l indice di riparametrazione presente nella Dichiarazione ISEE. I redditi aggiuntivi dichiarati e le spese portate in detrazione saranno soggetti a controllo e accertamento da parte degli operatori dei Comuni. L indice di capacità economica si determina dunque nel seguente modo: I.C.E. = 100-( 100x Situazione economica complessiva ) Soglia di reddito fissata 3

Dove ad una situazione economica complessiva minima pari a zero si attribuiscono 100 punti e ad una situazione economica complessiva pari alla soglia di reddito fissata si attribuiscono 0 punti. 7. Determinazione del Carico sociale Il punteggio riferito all indice di carico sociale è determinato a partire dalla Scheda Laertes somministrata dalle Assistenti sociali in ambito di visita domiciliare. L inserimento dei dati nell apposito programma consente di ottenere il quadro sinottico delle capacità funzionali della persona espresso con un indicatore di sintesi che indica il grado di protezione sociale e che viene ricondotto all indice di carico sociale tramite la seguente formula: Indice di carico sociale = 100 (Grado di protezione sociale della scheda Laertes) I richiedenti che nella scheda Laertes conseguono un grado di protezione sociale uguale o maggiore di 80 (corrispondente ad una quasi totale autosufficienza) non possono beneficiare del buono e vengono esclusi dalla procedura di assegnazione. Resta comunque la segnalazione del caso al servizio sociale competente. 8. Determinazione dell indice di fragilità sociale Il punteggio relativo all indice di fragilità sociale che determina il punteggio del richiedente e l entità del buono è determinato dalla seguente formula: Indice di fragilità sociale = (Indice di Capacità Econ. + Indice di carico sociale)/2 9. Entità del Buono Al fine di consentire una risposta differenziata alle diverse esigenze di bisogno sociale sono stati individuati buoni con importi differenti. L entità del buono è distribuita su una scala di cinque valori che va da un buono minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 400,00. Specificatamente ad un indice di fragilità sociale alto corrisponde un contributo alto e viceversa. Indice di fragilità sociale Da n 80,01 a n 100 Da n 60,01 a n 80 Da n 40,01 a n 60 Da n 20,01 a n 40 Da n 0 a n 20 Entità buono Entità massima (400 euro) Entità medio alta (350 euro) Entità media (300 euro) Entità medio bassa (250 euro) Entità minima (200 euro) Nei nuclei familiari con più di un potenziale beneficiario, l importo del secondo buono verrà stabilito dall Assistente sociale di riferimento in base ai seguenti criteri: In caso i due o più beneficiari abbiano progetti personalizzati diversi (es. un trasporto + 1 centro diurno) o non cumulabili (es. due rette per centri diurni o 2 fisioterapie) si assegnano due buoni interi 4

In caso i due o più beneficiari abbiano degli interventi personalizzati ma usufruibili da entrambi (es. badante, accompagnatore) si assegna il primo buono intero e metà dei successivi. 10. Modalità di accesso alla presentazione della domanda Verificati i requisiti di ammissione di cui all art. 4 l interessato presenta, su apposito modulo predisposto dall Ufficio di Piano, la richiesta al Comune di residenza nel periodo così come determinato all art. 3. Alla domanda devono essere allegati: a. (Auto)certificazione per redditi aggiuntivi e spese sostenute; b. Dichiarazione sostitutiva unica; c. Certificazione ISEE; d. Copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 11. Procedura di assegnazione Le risorse a disposizione per l assegnazione dei buoni stabilite annualmente dall Assemblea dei Sindaci, sono ripartite tra i richiedenti secondo la graduatoria di Ambito. L Ufficio di Piano procederà a livello gestionale a coordinare gli interventi dei singoli Comuni svolgendo le seguenti funzioni centralizzate: a. Coordinamento del personale addetto, nei Comuni dell Ambito; b. Assegnazione dei punteggi agli aventi diritto. In caso di uguale punteggio verrà utilizzato il criterio dell anzianità; c. Determinazione dell entità del buono spettante ai richiedenti; d. Comunicazioni ai Comuni degli aventi diritto e degli eventuali esclusi dalla procedura di assegnazione del Buono; e. Atti di impegno delle risorse disponibili; f. Liquidazione del buono ai beneficiari dell Ambito; g. Atti di subentro di nuovi beneficiari al verificarsi delle cause di decadenza degli aventi diritto al Buono; h. Monitoraggio delle risorse; i. Comunicazioni mensili ai Comuni di avvenuta liquidazione del Buono agli aventi diritto; j. Rendicontazione periodica ai Comuni e all Assemblea dei Sindaci. I singoli Comuni svolgono le seguenti funzioni: a. Verifica dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti di cui al punto 4 e della relativa documentazione; b. Raccolta delle domande; c. Somministrazione della Scheda Laertes; d. Trasmissione della documentazione in formato elettronico e cartaceo all Ufficio Protocollo del Comune Capofila dell Ambito entro il termine fissato dall Assemblea dei Sindaci dell Ambito; e. Comunicazioni di assegnazione agli aventi diritto e di decadenza agli esclusi; f. Verifica e monitoraggio delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari; g. Segnalazioni all Ufficio di Piano delle eventuali cause di decadenza verificatesi durante l erogazione del Buono. 5

Le domande che verranno consegnate all Ufficio Protocollo del Comune Capofila in ritardo o incomplete sia in riferimento ai campi obbligatori richiesti che agli allegati, verranno escluse automaticamente dall erogazione. 12. Modalità e durata dell assegnazione del Buono L assegnazione e l entità del buono sono determinate dai punteggi attribuiti a ciascun richiedente residente nell Ambito indipendentemente dal Comune di appartenenza, sino ad esaurimento delle risorse economiche stabilite dall Assemblea dei Sindaci e assegnate con determinazione dirigenziale. Pertanto l Ufficio di Piano assegnerà il buono Anziani in ordine decrescente di punteggio personale relativo all Indice di fragilità sociale. L erogazione del buono è vincolata alla condivisione di un progetto personalizzato predisposto dal Servizio Sociale. Il buono, di norma, ha durata annuale, salvo insufficienza delle risorse economiche o decadenza dal diritto, è però possibile in fase di sottoscrizione del progetto, prevedere un periodo di durata del buono inferiore all anno per specifiche esigenze del beneficiario. 13. Cause di decadenza dal diritto Il beneficiario decade dal diritto di percepire il Buono Anziani per le seguenti cause: a. Ricovero definitivo in una Residenza sanitaria per anziani; b. Trasferimento della residenza in altro Distretto; c. Decesso; d. Non rispetto del progetto concordato con il Servizio sociale, a seguito di valutazione dell Assistente sociale; e. Mancata comunicazione all Assistente Sociale di riferimento in caso di trasferimento della residenza in altro Comune dell Ambito di Seriate; f. Mancata presentazione di copia del permesso di soggiorno, nel caso in cui il buono venga utilizzato per la copertura anche parziale di interventi di assistenza prestati da cittadini extracomunitari; g. Mancato rinnovo del permesso o carta di soggiorno per i beneficiari extracomunitari; h. Sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati. In caso di decadenza la sospensione del buono decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle cause sopra indicate. Nel corso dell anno il buono viene assegnato ad un altro soggetto, in ogni caso, secondo la graduatoria di Ambito non appena sottoscritto il progetto con il Servizio sociale di riferimento. 14. Sottoscrizione del progetto personalizzato L erogazione del buono è vincolata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato con l Assistente Sociale di riferimento. Il progetto viene elaborato di concerto con la famiglia secondo le necessità riscontrate dalla valutazione del caso specifico. Nel caso in cui il buono venga finalizzato a copertura parziale o totale del costo sostenuto per un assistenza domiciliare da parte di persone estranee al nucleo familiare (es. badante), il personale in questione deve possedere regolare permesso di 6

soggiorno che deve essere presentato al Servizio Sociale in fase di sottoscrizione del progetto. 15. Modalità di erogazione L erogazione del buono è mensile e viene liquidata alla fine del mese, con inizio dalla data di avvio del progetto ed è a cura dell Ufficio di Piano. 16. Controlli Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio disciplinato dal presente regolamento, ogni Comune attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento interno e, in particolare, da quanto stabilito dalle seguenti fonti legislative: a. Art. 3-46-47-71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa b. Artt. 32-33 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi c. Art. 4 cooma 7 D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e ogni successiva modifica e integrazione Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, l Ufficio di Piano su segnalazione del singolo Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. 17. Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell Ambito di Seriate. 18. Trattameto dei dati personali La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione del d.lgs 196 del 30 Giugno 2003 (codice in materia dei dati personali). 7