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Proposta di legge Disciplina del sistema dell'edilizia residenziale pubblica sociale: modalità di assegnazione, gestione e determinazione del relativo canone di locazione Documento preliminare 1. Inquadramento normativo Prima della riforma costituzionale, la materia edilizia residenziale pubblica apparteneva alla competenza concorrente della Regione per quanto riguardava tutti gli aspetti di programmazione e localizzazione territoriale degli interventi, per quanto riguardava gli enti preposti alla gestione del patrimonio di edilizia pubblica, per quanto riguardava la programmazione e gestione finanziaria degli interventi. Infatti il trasferimento dell intera materia alla competenza regionale è avvenuto in primo luogo con il decreto legislativo n. 112 del 1998, con la soppressione del Comitato per l edilizia residenziale (avente il compito di provvedere al riparto dei fondi previsti per i piani di ERP, alla redazione di essi ed alla verifica della loro attuazione) e con l attribuzione alle Regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi, accanto alla competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. Allo Stato rimanevano i compiti di semplice determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. La ripartizione di competenze operata dal citato decreto legislativo presenta carattere di marcata novità rispetto alla precedente disciplina che aveva mantenuto allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell edilizia residenziale pubblica. Con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, la materia dell edilizia residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma), né tra quelle in cui la competenza è concorrente (articolo 117, terzo comma). Pertanto, ai sensi del comma quarto del nuovo articolo 117 della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere residuale delle Regioni. 1

Preme ricordare che la materia in oggetto, per quanto attiene ai profili strettamente collegati all assetto del territorio, rientra nel c.d. governo del territorio, che costituisce materia di legislazione concorrente, così come precisato di recente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 451 del 2006. Sotto questo profilo occorre ricordare la nostra legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), che all articolo 71 Piani per l edilizia economica e popolare stabilisce che i Comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l acquisizione di aree fabbricabili per l edilizia economica e popolare). Quest ultima legge è molto importante perché ricollega i programmi di edilizia abitativa pubblica alla pianificazione urbanistica attraverso i piani di zona per l edilizia economica e popolare. La proposta di legge in oggetto non intende in alcun modo incidere sugli aspetti attinenti alla pianificazione territoriale. Attualmente, per grandi linee, la materia dell edilizia residenziale pubblica è disciplinata ancora da diverse leggi statali ed in particolare dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l edilizia residenziale), dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l edilizia residenziale pubblica) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). A livello regionale, la materia è regolata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica) e nella legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e per quanto concerne invece la disciplina dell alienazione degli alloggi, la legge regionale 30 aprile 1990, n. 57 (Programma regionale per la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed il reimpiego delle relative risorse), superata in sostanza dalla legge nazionale 560/1993, e la legge regionale 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 Assistenza a favore dei profughi ovvero all articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 Normativa organica per i profughi ) che norma la cessione degli alloggi con riferimento ad una particolare categoria di cittadini. Occorre inoltre tener conto dell articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) che prevede che lo Stato italiano stabilisca con apposito decreto le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall obbligo di notifica. 2

Il Ministero delle infrastrutture, con il decreto ministeriale 22 aprile 2008, ha infatti definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il decreto ministeriale richiamato stabilisce altresì che l'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie, e che lo stesso, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e le modalità stabilite da legge regionali. La disciplina dell intera materia edilizia residenziale pubblica può essere quindi adeguata in virtù dell ordinamento costituzionale vigente che ha attribuito alle Regioni competenza esclusiva residuale per quanto concerne le politiche della casa; in tale adeguamento normativo occorre comunque considerare gli eventuali vincoli derivanti da competenze legislative esclusive dello Stato (es. in materia di ordinamento civile). 2. Obiettivi che si intendono perseguire con la proposta e necessità del ricorso allo strumento legislativo Alla luce della complessità e delicatezza della materia, occorre operare una rivisitazione della disciplina dell assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già contenuta nella L.R. 96/1996, volta ad introdurre in particolare: - il perseguimento della massima efficienza e flessibilità in ragione di più mirati e misurabili obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza; - l attivazione di processi di razionalizzazione; - l uniformità di trattamento dei cittadini toscani e l omogeneizzazione su tutto il territorio regionale delle modalità di esercizio da parte dei soggetti titolari della gestione del patrimonio ERP; - l individuazione di livelli minimi dei servizi erogati, la qualità degli stessi e l intensità del contributo pubblico in funzione del tasso di socialità aspettato (compensazioni); - le garanzie per l utenza (partecipazione, gestione dei beni a comune, mobilità, ecc.); - l aggiornamento dei parametri economici attualmente previsti a valori più attuali introducendo correzioni finalizzate a rendere il sistema più equilibrato. 3

A tal fine si è già avviato un percorso di rivisitazione dell intero ambito dell edilizia residenziale pubblica, distinguendo in tre parti la riforma complessiva del settore. 1. Superamento della legge sul blocco delle alienazione degli alloggi ERP e ridefinizione dei criteri di acquisto al fine di evitare forme di svendita del patrimonio pubblico (proposta di legge approvata con DGR n. 44 del 30.7.2012). 2. Perfezionamento della Governance del sistema di edilizia residenziale pubblica, attualmente disciplinata dalla legge regionale 77/1998 al fine di restituire efficacia ed efficienza all intero sistema (documento preliminare approvato con Dec. GR n. 1 del 12.11.2012). 3. Revisione della disciplina del sistema dell'edilizia residenziale pubblica sociale: modalità di assegnazione, gestione e determinazione del relativo canone di locazione. La presente proposta di legge ha ad oggetto quindi l ultima parte relativa ad una nuova disciplina di gestione del sistema dell'edilizia residenziale pubblica sociale, attualmente disciplinata dalla legge regionale 96/1996, che tenendo conto della passata esperienza al fine di mantenerne gli aspetti positivi, innovi in relazione alle nuove istanze politiche, economiche e sociali presenti nella Regione, garantendo la qualificazione dei risultati delle politiche abitative volti al miglioramento della convivenza civile ed alla coesione sociale. Gli anni passati dall approvazione della legge regionale 96/1996 e la pratica di applicazione quotidiana sono stati elementi utili per approfondire le principali problematiche emerse in questi primi anni di attività e quindi, con l aiuto fondamentale dei Comuni e dei soggetti gestori, suggerire gli opportuni interventi di adeguamento per meglio rispondere alla sempre più pressante attesa di servizi di edilizia sociale e collaborare a questo virtuoso processo di miglioramento. Le finalità che si vogliono perseguire con la proposta sono le seguenti. Ø Fare in modo che, in conformità all art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e s.m. (definizione di alloggio sociale) l unità immobiliare adibita ad uso residenziale sociale in locazione permanente possa svolgere la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Ø Garantire che il sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica sociale, nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le formazioni sociali, sia informato a principi di economicità ed equità secondo criteri uniformi di sostenibilità, efficacia ed efficienza. 4

Ø Favorire processi di razionalizzazione per incrementare le soglie di possibile utilizzazione dei canoni di locazione per la copertura delle spese per la manutenzione, la messa in efficienza e la qualificazione del patrimonio residenziale pubblico. Ø Prevedere che l ammontare complessivo del canone di locazione debba in ogni caso coprire i costi fiscali, di gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio abitativo, secondo requisiti e criteri di uniformità regionale, mantenendo l equilibrio del sistema. Ø Assicurare uniformità di trattamento dei cittadini toscani omogeneizzando su tutto il territorio regionale le modalità di esercizio da parte dei soggetti titolari della gestione del patrimonio ERP, attraverso l introduzione di livelli minimi e standard qualitativi dei servizi offerti, la qualità degli stessi e l intensità del contributo pubblico in funzione del tasso di socialità atteso (compensazioni). Ø Aggiornare le previsioni della legge attuale, vecchia più di quindici anni, riportando i parametri economici ivi previsti a valori più attuali introducendo correzioni finalizzate a rendere il sistema più equilibrato; il canone di locazione dell alloggio deve essere determinato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare, alla sua composizione e alle caratteristiche dell alloggio sia dimensionali che qualitative. Ø Assicurare le garanzie per l utenza (partecipazione degli assegnatari e delle loro rappresentanze, trasparenza del sistema, gestione dei beni a comune, mobilità, ecc.). Ø Prevenire possibili abusi e speculazioni (ad esempio subentri, morosità, decadenza, mancata occupazione ecc.). 3. Materia e oggetto della proposta La proposta di legge ha per oggetto l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), intesi come le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, ubicate nel territorio regionale, di proprietà di enti pubblici territoriali, che siano state in qualunque tempo acquisite, realizzate o recuperate, in tutto o in parte, con fondi di ERP, o che siano comunque destinate, senza alcun limite temporale, alle finalità sociali proprie della disciplina dell ERP. 5

Il patrimonio di ERP, in ragione della funzione sociale cui è destinato, è assoggettato quindi ad una speciale disciplina in materia di gestione e di uso degli alloggi. I contenuti della proposta di legge possono essere quindi sintetizzati secondo la seguente articolazione. 1. Requisiti e soglie di accesso all ERP Gli alloggi di ERP sono assegnati dai Comuni, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei familiari richiedenti in possesso di specifici requisiti attinenti a fatti o qualità dei nuclei medesimi quali: - cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente; - residenza o luogo di prestazione dell'attività lavorativa; - limiti alla titolarità su beni immobili; - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici; - mancata decadenza da precedenti assegnazioni di alloggi di ERP; - mancata occupazione senza titolo di un alloggio di ERP; - situazione economica del nucleo familiare non superiore ad un limite prefissato per l accesso all ERP. Per quest ultimo aspetto nell articolato si dovrà tenere conto che la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all articolo 5, prevede un prossimo intervento normativo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà rivedere sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), migliorandone la capacità selettiva e permettendo soprattutto una differenziazione dell indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 297/2012, detto decreto dovrà essere emanato d intesa con la Conferenza Unificata di cui all art.8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Se tale nuovo indice non risultasse idoneo come strumento di misurazione delle condizioni economiche per l assegnazione degli alloggi pubblici, sarà individuato un indicatore della situazione economica rettificato che possa tener conto di alcune specificità dell edilizia residenziale quali la composizione del nucleo familiare e la tipologia di reddito. Annullamento e decadenza dall'assegnazione 6

Si prevede l istituto dell annullamento e quello della decadenza dall assegnazione, quest ultimo relativo in particolare alla perdita dei requisiti prescritti per l assegnazione da parte del nucleo familiare assegnatario. Morosità Anche la morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie per servizi, superiore a tre mesi, comporta la dichiarazione di decadenza dall assegnazione; la morosità potrà essere comunque sanata per non più di una volta nell arco di un anno. Inoltre si prevede che il Comune possa sospendere l'emissione della dichiarazione di decadenza per morosità, qualora accerti che la stessa è dovuta a gravi situazioni personali o familiari. Occupazione autorizzata degli alloggi e occupazione illegale degli alloggi In caso di grave emergenza abitativa, il Comune con proprio atto può disporre l utilizzo temporaneo di alloggi di ERP, da ricomprendere nell aliquota massima degli alloggi da assegnare in deroga, a favore di nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di assegnatari, sono tenuti a corrispondere un canone di locazione determinato ai sensi della nuova normativa dell ERP. Il Comune può comunque assegnare ai suddetti nuclei familiari, se in possesso dei requisiti previsti per accedere agli alloggi di ERP, l'assegnazione di un alloggio di ERP, anche diverso da quello temporaneamente utilizzato. Per quanto concerne invece gli alloggi occupati senza alcun titolo, il Comune dispone il rilascio degli stessi previa formale diffida a rilasciare gli alloggi entro un determinato termine dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione. 2. Criteri di selezione dei beneficiari: bandi, condizioni soggettive e oggettive che danno diritto a punteggio, graduatorie Vengono ridefinite le norme per l assegnazione degli alloggi di ERP. Bandi e graduatorie I Comuni, anche in forma associata, procedono periodicamente all'emanazione di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, a cui possono 7

partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria, che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, sia soggetti già assegnatari. La graduatoria definitiva è ordinata in base al punteggio conseguente alla valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive possedute dai richiedenti alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda stessa. Assegnazione degli alloggi All'assegnazione degli alloggi provvedono i Comuni nei quali si trovano gli alloggi da assegnare, in base all'ordine della graduatoria definitiva e tenendo conto della razionalizzazione dell'uso del patrimonio e del soddisfacimento delle esigenze abitative dei nuclei familiari. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata da parte dei Comuni la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Per il requisito della situazione economica si applica il limite vigente al momento della verifica. L eventuale mutamento delle condizioni oggettive dei richiedenti fra il momento dell approvazione della graduatoria definitiva e quello dell assegnazione è valutato ai fini della ricollocazione in graduatoria. Assegnazione in deroga alla graduatoria I Comuni possono assegnare una determinata aliquota degli alloggi di ERP in deroga alla graduatoria, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa previste dalla normativa dell ERP. A fronte di alcune determinate situazioni di emergenza abitativa, sono consentite sistemazioni provvisorie anche a favore di soggetti che non sono in possesso di alcuno dei requisiti previsti per l assegnazione. Nell aliquota massima di alloggi da assegnare in deroga sono da ricomprendere anche gli alloggi di ERP assegnati temporaneamente in forza di un atto comunale (occupazione autorizzata). 3. Costo della locazione per i beneficiari Canone di locazione Si propone di aggiornare il sistema di calcolo per determinare l importo dei canoni degli alloggi, al fine di favorire un uso più razionale ed efficiente del patrimonio abitativo, valorizzando le caratteristiche qualitative e dimensionali degli alloggi, rapportando i canoni alle capacità economiche e alla composizione delle famiglie e garantendo maggiore sostenibilità dei costi di gestione del patrimonio abitativo. 8

Si intende mantenere il principio attuale per cui, esclusi i casi di solo reddito da pensione sociale o minima per i quali è fissato un canone minimo, per le fasce protette il canone è stabilito in relazione alla situazione economica, con un limite massimo dato dal canone oggettivo che dipende invece dalle caratteristiche fisiche dell alloggio. Per i soggetti in area di decadenza il canone è fissato in relazione al canone oggettivo, in modo che risulti più conforme a quello di mercato. Anche in questo caso si dovrà tenere conto dell emanando DPCM che dovrà rivedere sia le modalità di determinazione sia i campi di applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); ma al momento prevale l esigenza di evitare il rischio concreto di introdurre un nuovo sistema di valutazione della capacità reddituale che potrebbe causare forti oscillazioni di canone rispetto alla situazione attuale, con riduzioni spesso irragionevoli rispetto ai livelli già sociali dell ERP e, al contrario, con incrementi forti anche in fasce socio-economiche che non possono assolutamente dirsi agiate, a svantaggio soprattutto dei pensionati e delle persone sole e, di contro, a vantaggio delle famiglie più numerose e con redditi da lavoro autonomo. La normativa attuale infatti pesa in misura minore i redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione, e ciò costituisce un trattamento più favorevole per tali categorie di assegnatari. I presupposti sono in sostanza la valorizzazione, con correttivi opportuni, del metodo LRT 96/1996, prevedendo di: - mantenere l impianto del canone attuale, che fino ad adesso ha dato buona prova; - semplificare e razionalizzare il sistema di calcolo; - adottare sistemi di valutazione della situazione economica che relazionino di più il reddito al numero di componenti della famiglia; - portare il canone oggettivo legato alle dimensioni e caratteristiche dell alloggio ad un valore più vicino a quello vigente per gli alloggi a canone concordato ex L. 431/1998; - portare ad un incremento del canone medio in grado di garantire un corretto equilibrio del sistema ERP, penalizzando alquanto i nuclei con maggiore capacità economica, e riequilibrando il sistema tramite una sorta di solidarietà interna all inquilinato tra fasce di reddito diverse; - introdurre ulteriori correzioni dei canoni nel caso in cui le spese di gestione siano state notevolmente diminuite grazie a investimenti pubblici di qualificazione energetica, con un coefficiente che tenga conto della classe energetica dell alloggio; 9

- stabilire che i nuclei familiari che occupano un unità abitativa in sottoutilizzo, qualora rifiutino la proposta di mobilità verso altre unità abitative di dimensioni adeguate e idonee alla situazione del nucleo familiare, siano tenuti a corrispondere un canone maggiorato; tale maggiorazione è calcolata in relazione alla quota di canone oggettivo relativo alla superficie in eccedenza. Si prevede un aggiornamento periodico dei canoni in relazione alla variazione dei pertinenti indici ISTAT. L aggiornamento sarà applicato in modo automatico. Destinazione dei proventi dei canoni Si riconferma la norma che stabilisce che i proventi dei canoni di locazione degli alloggi di ERP compensano i costi per la gestione amministrativa sostenuti dai soggetti gestori, compresi gli oneri fiscali, nonché per la manutenzione del patrimonio, mentre eventuali eccedenze sono destinate al recupero e allo sviluppo del patrimonio di ERP, anche attraverso programmi di manutenzione straordinaria, adeguamento tecnologico e nuove costruzioni. Al fine di determinare le quote dei canoni destinati ai costi di gestione, si introducono specifici costi standard e metodi di controllo dei costi e dei risultati in termini di efficacia ed efficienza, da rapportare ai livelli minimi dei servizi erogati. Si garantisce inoltre una quota minima delle risorse da destinare alla manutenzione degli immobili di ERP. Fondo di solidarietà Si prevede un Fondo di solidarietà, alimentato dai canoni di locazione in misura prestabilita, destinato ad integrare il canone di locazione in alloggio privato a favore di coloro che, pur essendo utilmente collocati nelle graduatorie per l assegnazione, non hanno ancora potuto accedervi per insufficienza di alloggi, nonché a sostegno degli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi condominiali. 4. Funzioni ordinarie di gestione del patrimonio Si introducono miglioramenti finalizzati ad una migliore e più puntuale risposta alle domande di edilizia sociale, anche tenendo conto di un nuovo concetto di nucleo familiare basato sulla effettiva consistenza anagrafica del medesimo, nonché alla maggiore efficienza del sistema gestionale, Si interviene su aspetti quali: 10

- Variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda e all assegnazione dell alloggio, sia in relazione all accertamento del possesso dei requisiti che della mutata consistenza anagrafica del nucleo stesso. - Ospitalità temporanea di terze persone e coabitazione di persone che prestano assistenza al nucleo familiare. - Accertamento periodico dei requisiti ed eventuale variazione del canone di locazione o eventuale dichiarazione di decadenza per la perdita dei requisiti. Si garantisce comunque la riduzione del canone di locazione in caso di diminuzione della situazione economica, anche dovuta a variazione della composizione del nucleo. - Mobilità dei nuclei familiari negli alloggi di ERP attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio. La mobilità può essere richiesta dall assegnatario per l'inidoneità abitativa dell'alloggio occupato, nonché per dare soluzione a particolari condizioni sociali e di salute, o per l'avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza di un familiare. La mobilità è attivata d'ufficio dal Comune per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione degli stessi o dell'edificio di cui fanno parte, ovvero per far fronte a situazioni di disagio sociale e individuale, garantendo il mantenimento di adeguate condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute del nucleo familiare. Sono altresì ammessi, su autorizzazione dei Comuni, cambi consensuali di alloggi tra assegnatari, che possono essere attuati anche tra Comuni diversi. - Partecipazione dell utenza nella gestione degli alloggi e delle parti comuni (organismi rappresentanza dell utenza, autogestioni ecc.). 4. Esigenze economiche e sociali che la proposta intende soddisfare e destinatari dell intervento Sotto il profilo meramente economico, la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica richiede la copertura dei costi (comprensivi dei costi amministrativi, dei costi gestionali, dei costi del personale e degli amministratori, nonché degli oneri di manutenzione del patrimonio immobiliare) attraverso l andamento dei ricavi da canoni. L attivazione di processi di razionalizzazione e revisione della normativa si rende necessaria per la messa in efficienza e la qualificazione del patrimonio residenziale pubblico, con evidenti positive ricadute ancorché indirette sul sistema dell edilizia residenziale pubblica. 11

Ciò comporta anche la costruzione di un più aggiornato sistema di criteri e strumenti per la gestione del patrimonio residenziale in ragione delle condizioni familiari, economiche e alloggiative dei richiedenti. L esigenza generale resta quella della promozione e la salvaguardia della coesione sociale, tesa a ridurre gli svantaggi di individui o di gruppi nell accesso ad un abitare adeguato sotto il profilo della dignità umana, della salute e della sicurezza, assumendo il soddisfacimento del bisogno di un alloggio per tutti coloro che stabilmente o temporaneamente vivono, lavorano o studiano in Toscana, quale condizione primaria per il pieno sviluppo della persona. 5. Indicare se l oggetto della proposta è già disciplinato da fonti comunitarie, leggi o regolamenti statali o leggi regionali, riportandone gli estremi Vedi il punto 1 della premessa. 6. Indicare se la legge prevede un regolamento di attuazione o un piano La legge prevede per la sua concreta operatività l approvazione di atti attuativi contenenti, in particolare, la definizione dei requisiti per l assegnazione degli alloggi, delle procedure per la partecipazione ai bandi di concorso e per la formazione delle relative graduatorie, nonché gli elementi per la determinazione dei canoni di locazione. 7. Indicare se la proposta produce effetti finanziari sul bilancio regionale (solo effetti di spesa, solo effetti sulle entrate o entrambe le fattispecie), ed in particolare se gli effetti sul bilancio regionale hanno carattere una-tantum o ricorrente e se le eventuali spese hanno natura corrente o di investimento I costi dei soggetti gestori, in quanto società per azioni interamente partecipate dai comuni costituenti ciascun LODE, non hanno nessun rapporto né influenza sul bilancio regionale. Con una ridefinizione della disciplina delle modalità di assegnazione, gestione e determinazione del relativo canone di locazione, si mira a una maggiore economicità della gestione ed il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia. 12

8. Indicare la quantificazione di massima delle spese (e/o eventualmente delle entrate) connesse all'attuazione della legge, nonché le ipotizzate fonti di copertura degli oneri connessi alla proposta di legge La modifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 9. Indicare se la proposta ha un impatto sotto il profilo organizzativo e procedurale, se prevede il coinvolgimento nella sua attuazione di soggetti istituzionali e/o strutture amministrative esistenti o se prevede l'istituzione di nuove procedure o nuove strutture Per quanto esposto nei punti 7 e 8, la proposta di legge ha effetto solo sotto il profilo gestionale, e non va sostanzialmente a modificare le attuali procedure, per cui inciderà in minima parte sull organizzazione degli uffici regionali coinvolti. Per quanto concerne, invece, il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, i soggetti coinvolti restano: - i Comuni; - i soggetti affidatari dell esercizio in forma associata delle funzioni di recupero, manutenzione e gestione del patrimonio destinato all ERP; - i soggetti beneficiari finali delle politiche pubbliche per la casa e relativi organismi di rappresentanza (organismi sindacali, autogestioni). 10. Indicare se la proposta ha un impatto sui temi dell amministrazione elettronica e digitale o se prevede l'istituzione di un sistema informativo o di un servizio di innovazione tecnologica, anche attraverso la condivisione di strumenti informatici o di basamenti informativi quali banche dati, cooperazione applicativa, ecc. Il monitoraggio degli interventi in corso ed il popolamento del Data base regionale relativo al patrimonio di edilizia residenziale pubblica è realizzato con l esistente Sistema MonErs che prevede fra l altro l apposito Portale "monitoraggio edilizia residenziale sociale", per cui la proposta non risulta avere nuovi impatti sui temi dell amministrazione elettronica. Il progetto regionale per la realizzazione del Sistema informativo dell edilizia residenziale sociale è in corso di implementazione, con l obiettivo principale di 13

monitorare le politiche abitative, di elaborare ed interrogare i dati che sarà presto reso disponibile. Quanto sopra conformemente alle regole e agli standard dettati dalla legge regionale 54/2009, in materia di istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. 11. Indicare il mese nel quale si intende iscrivere la proposta all ordine del giorno del CTD Febbraio 2013 14