Bozza Regolamento OpenData Comune di Catania relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici

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Generazione Ypsilon - #DIRITTODIACCESSO Bozza Regolamento OpenData Comune di Catania relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici Dirittodiaccesso.eu

Bozza Regolamento OpenData Comune di Catania relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici Richiamate le seguenti normative: Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che regola il diritto d autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo; Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che regola il procedimento amministrativo,trasparenza e accesso; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali che regola la diffusione dei dati personali e i provvedimenti del Garante relativi alla pubblicazione e diffusione dei dati pubblici su web; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale che stabilisce l accessibilità da parte di terzi dei dati delle pubbliche amministrazioni fatti salvi i limiti alla conoscibilità previsti da leggi e regolamenti (art. 50), dati che sono fruibili tramite una particolare licenza d uso e in modalità aperta (art. 52 e art. 68); D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico dando la possibilità alle amministrazioni pubbliche di autorizzare il riutilizzo dei dati pubblici nella propria disponibilità, dove per riutilizzo si intende l'uso del dato da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito dei fini istituzionali ; D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che introduce un nuovo concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione, l accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell organizzazione da parte dell intera collettività, innovando la legge 241/1990 che regolava il diritto di accesso; Linee guida siti web P.A. 2011 del 29 luglio 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e il relativo Vademecum open data 2011 dell'ottobre 2011curato da Formez P.A. e pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione dell Innovazione; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, n. 5convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che nell art. 47 comma 2 bis lett. b) prevede esplicitamente fra obiettivi cui deve attenersi cabina di regia nell attuazione dell'agenda digitale italiana prevista nella disposizione la promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi ;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che stabilisce il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo una pubblicazione degli atti, i documenti e le informazioni previsti dalla legge anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti; Deliberazione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 ( Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità ) e la successiva Deliberazione CIVIT n.2/2012 ( Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità ) per quanto riguarda la necessità di pubblicare i dati in formato aperto; D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; D.L. 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Premessa Il Comune di Catania considera la disponibilità ed il riutilizzo dei dati pubblici un fattore fondamentale per migliorare la trasparenza amministrativa, per promuovere una partecipazione interattiva, consapevole e attiva dei cittadini al processo decisionale delle istituzioni, nonché per favorire lo sviluppo di applicazioni innovative finalizzati ad incrementare la qualità dei servizi pubblici erogati alla collettività. Il presente regolamento disciplina le modalità dell accesso e del riutilizzo dei dati pubblici in possesso del Comune di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalle norme ivi contenute, costituenti linee guida generali, suscettibili di eventuali ulteriori integrazioni che si rendano necessarie nella concreta disciplina della materia dell OpenData, mediante l emanazione di appositi provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo, in conformità ai presenti principi generali. Finalità Il Comune di Catania intende promuovere il riutilizzo dei propri dati pubblici nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, diritto d autore, diritti di proprietà intellettuale, privativa industriale, segreto statistico. A tal fine, il Comune di Catania rimuove gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici ed assicura un trattamento paritario a tutti gli utenti, per consentire un uso non discriminatorio ed effettivo dei dataset disponibili, mediante licenze gratuite, salvo specifiche eccezioni individuate e motivate, al fine di realizzare un patrimonio informativo generale, pubblico e disponibile, in formato aperto, promuovendo metodologie tecniche che permettano di favorire l'apertura effettiva dei dati pubblici.

TITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto 1. I dati pubblici del Comune di Catania, prodotti o acquisiti nell esercizio delle sue funzioni istituzionali, costituiscono patrimonio generale della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge e del presente regolamento. 2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, il Comune di Catania rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, tutti i dataset pubblici, favorendone il libero riutilizzo per la creazione di applicazioni e strumenti innovativi e per promuovere la trasparenza del processo decisionale delle istituzioni. Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) dato: rappresentazione fisica di informazioni idonea alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione; b) documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; d) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti; e) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; f) dati di tipo aperto: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche: sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso Internet con le tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione; g) formato aperto: formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; h) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato; i) pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Catania, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione. j) riutilizzo: l uso del dato di cui è titolare il Comune di Catania da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto; k) licenza per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati; l) banca dati: insieme di dati omogenei, d interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software; m) dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;

n) metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo; Art. 3. Pubblicazione dei dataset 1. I dati pubblicati in formato opendata devono rispettare le seguenti caratteristiche minime: disponibili gratuitamente o per un prezzo che preveda soltanto le spese di riproduzione e rielaborazione; completi e contenenti tutte le componenti che consentano la loro esportazione, per utilizzarli online e offline; accessibili per il maggior numero di utenti senza barriere all utilizzo, senza pagamento, registrazione o richiesta; liberi da licenze che ne limitino l uso, la diffusione e la ridistribuzione; ridistribuibili per combinarli con altre basi di dati; ricercabili facilmente e identificabili in rete attraverso cataloghi e archivi indicizzabili dai motori di ricerca. aggiornati periodicamente a cura della struttura responsabile dei dati. Art. 4 Licenze 1. La licenza è un contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. h) del d.lgs. 36/2006. 2. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l attribuzione dei dati stessi. 3. I dati e documenti che il Comune di Catania pubblica sui siti istituzionali senza l espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s intendono rilasciati come dati di tipo aperto. 4. Le licenze adottate sono la licenza italiana per i dati aperti Italian Open Data Licence v. 2.0 (IODL2) e la licenza internazionalmente riconosciuta Creative Commons Attribuzione (CCBY), e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l adozione di restrizioni all utilizzo dei dati, devono essere motivate. 5. A ciascun dataset è attribuita una licenza che ne regola la pubblicazione, al fine di garantire la massima possibilità di riutilizzo dei dati, a meno di specificità che richiedano l adozione di licenze meno aperte. TITOLO II Ambito di applicazione Art. 5 - Dati oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Catania, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 6. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune di Catania anche i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune di Catania i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità del Comune di Catania, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente. Art. 6 - Esclusioni 1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili online, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere a renderli anonimi o comunque alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono. 2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati. 3. I dati raccolti nell ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 4. In merito ai dati relativi a procedure d appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 5. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata delle Direzioni comunali competenti per materia. TITOLO III Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati Art. 7 - Pubblicazione dei dati 1. Il Comune di Catania si dota di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all utilizzo e senza necessità d autenticazione, per consentire l accesso ed il riutilizzo dei dati pubblici disponibili all interno delle sue sezioni, secondo quanto previsto dal documento della Commissione Europea European Interoperabilty Framework. 2. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l indicizzazione da parte dei motori di ricerca. 3. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all articolo 6. 4. Il Comune di Catania favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in conformità agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi. 5. L aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

11. Il Comune di Catania rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all esattezza o alla presenza di errori. Art. 8 - Partecipazione 1. Chiunque può chiedere al Comune di Catania di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso. 2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune di Catania, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso. 3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente del Settore competente sul dataset. Il Comune di Catania non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso. 4. E possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione. 5. Nell esclusivo interesse di realizzare un costante miglioramento dell'attività di gestione e pubblicazione degli Open Data, può essere prevista la partecipazione di soggetti esterni (esperti a vario titolo della materia, attivisti e rappresentanti della società civile), al fine di collaborare gratuitamente con il personale degli Uffici. TITOLO IV Attuazione Art. 8 - Responsabilità 1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i/le Dirigenti. 2. Il/la Dirigente responsabile dei sistemi informativi è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti. Art. 9 - Attuazione e controlli 1. Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 1. 2. Il Nucleo di Valutazione inserisce le attività volte a garantire l accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e ne attesta l assolvimento. Art. 10 - Decorrenza e pubblicità 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. 2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Catania, all interno della sezione Amministrazione trasparente, insieme all elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell articolo 4, nonché al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del Comune di Catania.