REPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Sentenza pronunciata all'udienza del 22/12/2009 Depositata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro. Udienza del 15/09/2016 N. 4538/2016

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

IL COLLEGIO ARBITRALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- ricorrente - C O N T R O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

N. 133/2014 RG. Tribunale Ordinario di Urbino. All udienza del 04/12/2014 sono presenti personalmente il ricorrente l Avv.

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

Sentenza n. 1003/2016 pubbl. il 31/03/2016 RG n. 8678/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro e con l'intervento di per l'annullamento

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2561/2011 tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

Associazione professionale Petracci Marin -

Sul caso si è di recente pronunciato il Tribunale di Verbania, accogliendo le richieste della lavoratrice che si riteneva lesa nei propri diritti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Comunicazione n 414. Oggetto: Responsabilità solidale. Prot. n 4210/p/ep Roma, 23 dicembre A tutte le Casse Edili

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

contro nei confronti di e con l'intervento di

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI e dei SERVIZI SALERNO

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

(Tar Lazio Sentenza n. 416/16 - Trasfusioni di sangue infetto da HCV Responsabilità del Ministero della Salute nella produzione dell evento lesivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Marzo 2011

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

TRIBUNALE DI CASSINO

CONCLUSIONI rassegnate all udienza del

MOTIVI DELLA DECISIONE

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI MILANO Sez. Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione Lavoro

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA. Sezione S2. Giudice: Rovatti Alberto. promossa da:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Svolgimento del processo

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

TRIBUNALE DI TREVISO. Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

contro nei confronti di per l'annullamento

Regione Lombardia ori ATS Brianza h Ó\J 31 LUG 2017

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA - 9 APR, 2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Spedir. 46.02.08 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente SENTENZA I-4Y nella causa iscritta al n. 3076/2007 R.G.L. promossa da: A', d d, elettivamente domiciliato in Torino, C.so F. Ferrucci n. 66, presso lo studio dell'aw. che lo rappresenta e difende per delega in atti. PARTE ATTRICE, CONTRO SICURITALLA S.p.A., ir, persona dei iegaie rapprùsen'rianie Cc'ic. L- corr. in Via Belvedere n. 2/A - Corno ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Madama Cristina n. 8 presso lo studio dell'aw. che la rappresenta e difende per delega in atti. PARTE COiìWThWTA CONCLUSIONI Per parte ricorrente: "NEL MERITO: Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta al pronto ed immediato pagamento in favore del ricorrente della shma di Euro 4.987,71, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal sorgere di ogni singola ragione di credito al saldo effettivo; f 1

Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. ". Per parte convenuta: "NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande tutte del ricorrente perché infondate in fatto s in diritto. Con vittoria di spese diritti e onorari. ". -i' SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe - dipendente della SICURITALIA ILVI & ARGUS S.p.A. da11' 1.3.03, con mansioni di guardia giurata ed inquadramento nel I11 livello CCNL di settore - evocava in gl~dlzjo!a s~cietit datrice di lavoro per sentirla condannare al pagamento delle somme quantificate in atti, a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno per mancati e spostati riposi, maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e rimborso spese, secondo il prospetto analitico contenuto in ricorso, Costituendosi in giudizio la società convenuta contcetava variamente le awerse pretese chiedendone la reiezione. Venivano prodotti vari documenti e raccolte alcune deposizioni; all'udienza di discussione il Giudice decideva la causa come da eeparato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE In linea di fatto sostiene il ricorrente che nell'espletamento dei turni di servizio affidatigli, non sia stato rispettato il riposo settimanale come / configurato dal sistema di tumazione di cinque giorni lavorativi ed uno l

di riposo, ex art.40 CCNL, e dunque, egli abbia diritto ai compensi contrattualmente previsti nelle ipotesi di differimento del riposo oltre il sesto o settimo giorno ovvero di mancato riposo quando questo non sia stato in concreto usuhito. La normativa contrattuale invocata (art. 74 CCNL di settore) prevede a favore del lavoratore una maggiorazione del 25% della quota di retribuzione giornaliera, per la prestazione resa nel sesto giorno nel i caso in cui il riposo veng&recuperato entro il settimo giomo mentre, quando il recupero risulti differito oltre tale termine, la norma stabilisce in favore del lavoratore un risarcimento del danno pari 40% della normale retribuzione giornaliera, facendo espressamente "salve eventuali condizioni di maggior favore previste in sede di contrattazione locale"ne1 caso di specie richiamate dal ricorrente con riferimento alla contrattazione integrativa di settore che prevede una maggiore misura di tale risarcimento alla percentuale de11'85% ( art. 1 1 Cm). Al riguardo il ricorrente ha prodotto i fogli cedolino presenze, sulla base dei quali l'azienda redige le busta paga dei dipendenti, nonché i prospetti mensili relativi ai servizi di piantonamento dal medesimo effettuati, che costituiscono tabulati di chiara provenienza aziendale, denominati " servizio di presidio" ( doc.6, cfr. altresì deposizioni i.. Al fine di evitare CTU contabile, le parti si sono rese disponibili a redigere conteggi contabilmente concordati e nonostante i rinvii disposti a tale scopo ( cfr. verbali), la società convenuta non ha tuttavia prodotto alcun conteggio sicchè - tenuto conto che questo neppure 6 stato allegato alla memoria difensiva e che risultano incontroverse le l

percentuali contrattualmente previste in ipotesi di mancati riposi e/o riposi differiti - il quantum può essere determinato in relazione al conteggio attoreo, che appare contabilmente corretto, considerato altresì che all'udienza di discussione parte ricorrente ha ridotto la domanda, anche in relazione alle contestazioni svolte dalla convenuta ( cik. verbale). 4 Quanto al lavoro straordinario, risultante dalle buste paga prodotte, risulta fondata la domanda attorea atteso che l'art.75 del CCNL di settore vigente sino al 2005, limitava in 350 ore annue le ore di lavoro straordinario e l'art. 76, ult. Cornma, disponeva una maggiorazione del 50% per le ore prestate in eccedenza. Compete altresì al ricorrente, il rimborso delle spese autostradali sostenute( doc.5) per l'attività lavorativa svoita presso IL reception _ -.-_J, dal dicembre 2005 al maggio 2006 ( cfr. doc. 6 e deposizioni) atteso che secondo l'art. 80 CCNL spetta al lavoratore il rimborso delle spese di viaggio afiontate per raggiungere i luoghi di lavoro diversi dalle località dove normalmente egli b chiamato a prestare servizi, e risulta documentalments provato che costituisse per il ricorrente l'abituale sode di lavoro,, non Per le argomentazioni sopra esposta, rimanendo uiorbita ogni diversa questione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di CUI a1 dispositivo, ove sono liquidate le spese processuali a ouico della parte soccombente. P.Q,M, I1 Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Liivoro Visto l'art. 429 C.P.C. Disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,

- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente fa somma di 4871,66, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo effettivo; - condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi e 1500,OO oltre IVA e CPA. Torino, 18 febbraio 2008,. Sentenza consegnata in cancelleria per la pubblicazione in data 9.4.2008 I DEPOSITATO TORINO, 9 RpR. 2009 IN CANCELLERIA TRIBUNALE ORDINARIO DI l'orino