I L C A F F E D E L L U N E D I N. 1 A N N O 2 0 1 7 Associazione Giovani CdL Roma www.giovanicdlroma.it Roma, 19/06/2017 QUATTORDICESIMA - ASPETTI GENERALI - La quattordicesima mensilità, denominata anche mensilità supplementare, è una retribuzione aggiuntiva al pari della tredicesima, che di norma vienee erogata a ridosso del periodo estivo-feriale. Non essendoci una legge a tal proposito, la sua regolamentazione è disposta dai contratti collettivi e, anche nel caso in cui questi non la prevedano, è possibile che sia comunque riconosciuta al dipendente, sulla base di un contratto individuale migliorativo, stipulato con il datore di lavoro. A titolo puramente esemplificativo, ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati CdL Marco Pellegrini
che appartengono ai settori terziariocommercio, turismo, agricoli, chimica. La maturazione del rateo di quattordicesima, regolamentata dai singoli CCNL, avviene calcolando un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, prendendo come riferimento la frazione pari o superiore a quindici giorni di calendario. Nel caso di frazione inferiore, il rateo non viene maturato, salvo diverse disposizioni o accordi. La quantificazione della stessa è rimandata ai singoli contratti collettivi, in linea generale è pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno dell anno di erogazione, da riparametrare in caso di variazioni di orario di lavoro, avvenute nel periodo di riferimento dell istituto, ovvero dal 1 luglio al 30 giugno dell anno successivo. Nel calcolo della quattordicesima mensilità, poiché retribuzione differita, è necessario tenere in considerazione tutti gli elementi che hanno caratterizzato la retribuzione, soprattutto sotto il profilo delle assenze dal lavoro; infatti, secondo la tipologia delle stesse, la quattordicesima viene erogata per intero ovvero parzialmente. La quattordicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. Quando, invece, le assenze derivano da un astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Qualora il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di 2
lavoro. Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l astensione facoltativa o gli scioperi, superiori a 15 giorni, la maturazione della quattordicesima non avviene. Si rammenta inoltre che, nel calcolo della quattordicesima, essendo una mensilità aggiuntiva e non una mensilità fiscale, non vanno applicate né le detrazioni di lavoro dipendente, né quelle per familiari a carico. Di contro, la retribuzione erogata, facendo parte del reddito imponibile sia ai fini fiscali sia contributivi, è soggetta non solo alla normale tassazione, ma anche a contributi Inps ed a premi Inail. QUATTORDICESIMA - RIFLESSI DEL CONGEDO DI MATERNITA - I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e alle ferie. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i CCNL non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Con riferimento alle mensilità aggiuntive occorre fare qualche considerazione tenuto conto che l INPS riconosce (e si fa carico) anche di questa parte di retribuzione spettante alla lavoratrice durante il congedo di maternità. Infatti la retribuzione media giornaliera utilizzata dall istituto per indennizzare la lavoratrice si compone della quota di retribuzione ordinaria maggiorata dell incidenza delle retribuzioni differite. Si pone pertanto il problema di comprendere quando e come il datore di lavoro debba tener conto della predetta anticipazione da parte dell INPS della quota parte di mensilità aggiuntive riferita ai periodi di congedo di maternità. In particolare possono verificarsi 2 ipotesi: 1. durante il congedo di maternità il datore di lavoro ha effettivamente integrato il trattamento economico 3
corrisposto dall INPS: è il caso in cui il datore ha l obbligo di integrare al 100% quanto erogato dall INPS. In questa ipotesi, il datore di lavoro corrisponde nel singolo mese di congedo, una retribuzione integrativa dell indennità INPS recuperando di fatto il rateo corrisposto dall Istituto e pertanto corrisponderà integralmente la quattordicesima nel mese previsto dal singolo contratto collettivo; 2. durante il congedo di maternità il datore di lavoro non ha effettivamente integrato il trattamento corrisposto dall INPS: riguarda sia i casi in cui non è prevista affatto l integrazione dell indennità INPS sia i casi in cui pur essendo in astratto prevista l integrazione, dal calcolo eseguito non corrisponde una reale integrazione che il datore di lavoro sia tenuto a garantire. In tali ipotesi pertanto il trattamento che la lavoratrice percepisce durante il congedo di maternità comprende già una quota di quanto dovuto per i ratei di mensilità aggiuntive. Pertanto il datore di lavoro all atto della corresponsione delle predette mensilità aggiuntive potrà recuperare quanto già corrisposto dall istituto previdenziale. QUATTORDICESIMA - RIFLESSI DELLA LEGGE 104/92 - La maturazione delle mensilità aggiuntive, in presenza di permessi per la Legge 104/92, è stata negli anni oggetto di discussioni ed interpretazioni. Finalmente l INPS, con il messaggio 24 marzo 2005 n. 013032, ha confermato che l indennità INPS percepita dai lavoratori beneficiari di tali permessi, tiene conto nella retribuzione giornaliera di riferimento, della quota di tredicesima mensilità o di altre mensilità aggiuntive. La quota della 4
mensilità aggiuntiva non deve essere considerata a carico del datore di lavoro, così come già prevedeva anche l art. 34, comma 5, del DLgs. 151/2001 e, al momento della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima, dovranno essere dedotte le quote relative ai permessi L. 104/1992, in quanto già compresi nell indennità INPS. Per i lavoratori, aventi diritto, l indennità viene anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all Inps. Discorso diverso riguarda il congedo straordinario. Tale periodo non rileva ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive. Deve infatti ritenersi applicabile l art. 34, comma 5 del D.Lgs 151/2001, espressamente richiamato dall art. 43 dello stesso decreto legislativo che estende a tale ambito la regola propria dei congedi parentali, secondo la quale questi ultimi non producono effetti ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e quattordicesima. QUATTORDICESIMA - RIFLESSI DI CIG, CONTRATTI DI SOLIDARIETA DIFENSIVI (ante riforma) E F.I.S. - Nell'ipotesi di cassa integrazione a zero ore il lavoratore non matura le mensilità aggiuntive ma percepirà dall'inps le relative indennità, comprensive del rateo di tredicesima e quattordicesima; tuttavia, l'applicazione dei massimali per la liquidazione della Cig, potrebbe in alcuni casi vanificare proprio la quota parte di mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell'indennità. Al riguardo si possono verificare le seguenti ipotesi: l'importo dell'integrazione calcolata è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest'ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote 5
di mensilità aggiuntive per le ore di intervento della cassa integrazione in quanto per tali ore è già stato corrisposto l'importo massimo orario. l'importo dell'integrazione calcolata è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l'importo effettivo dell'integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale. Diversa, e più articolata, è l'ipotesi della cassa integrazione a orario ridotto. In questo caso, infatti, maturano due quote di quattordicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite a eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione d orario a causa dalla cassa integrazione e beneficerà della parziale integrazione salariale. Nel contratto di solidarietà difensivo, il trattamento d integrazione è calcolato in percentuale sulla base del trattamento retributivo perso dal lavoratore; quest'ultimo si determina escludendo gli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Relativamente ai vari istituti contrattuali (ferie, festività, gratifica natalizia, quattordicesima mensilità) che potrebbero essere ridimensionati e influire, quindi, sul trattamento economico spettante al lavoratore, occorre stabilire, sulla base del contratto di solidarietà stipulato, come ed in che misura siano stati ridotti gli oneri a carico del datore di lavoro a seguito della riduzione dell orario di lavoro. In genere, tuttavia, con riguardo alle mensilità aggiuntive per i contratti di solidarietà si fa in parte riferimento a quanto previsto per la cassa integrazione. Nei periodi di orario ridotto maturano, infatti, due quote di quattordicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali 6
assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà. La prima quota viene corrisposta alla scadenza fissata dalla contrattazione collettiva, mentre per la seconda è facoltà del datore di lavoro accantonare la parte di integrazione salariale riferita alla quattordicesima per corrisponderla al lavoratore in unica soluzione insieme alla prima quota, oppure corrisponderla mensilmente in aggiunta all'integrazione Inps. Per quanto riguarda il Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.), la misura della prestazione per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo equivalente a quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, secondo le modalità esposte nella circolare 197/2015. A norma degli artt. 6, c. 2 e 7, del D.I. n. 94343/2016, l importo dell assegno di solidarietà e dell assegno ordinario sono calcolati ai sensi dell art. 3, del D.lgs 148/2015 e quindi in misura pari all 80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. L importo così determinato è ridotto, dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi pari al 5,84 per cento, e non può superare gli importi massimi previsti annualmente. Marco Pellegrini Associazione giovani CdL Roma 7