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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 123 18.06.2014 INAIL: chiarimenti sui farmaci rimborsabili Sono rimborsabili i farmaci che migliorano lo stato pisco-fisico dell infortunato Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inail L INAIL, con la circolare n. 30 del 4 giugno 2014, ha fornito nuove istruzioni in merito al rimborso delle spese sostenute dagli infortunati e dai tecnopatici, per le cure necessarie al recupero dell integrità psicofisica di cui all art. 11, c. 5-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, dopo un primo periodo di sperimentazione e in esito positivo al monitoraggio effettuato ai fini della rilevazione degli oneri sostenuti l Istituto assicurativo ha esteso il diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi, purché risultino necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell'infortunato. Inoltre, è stato introdotto un nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili sia durante l inabilità temporanea assoluta al lavoro sia a postumi stabilizzati, senza far riferimento alle branche specialistiche. Infine, è stato innovato il flusso procedurale che la funzione sanitaria deve seguire per verificare l idoneità del rimborso della spesa sostenuta dagli assicurati per i farmaci. Premessa Il rimborso dei farmaci trae origine dall art. 11, c. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., più volte oggetto di intervento da parte dell INAIL. L Istituto previdenziale, infatti, ha fornito in passato l elenco delle specialità farmaceutiche ammesse al rimborso, distinte per branca specialistica, declinando il flusso procedurale da seguire per l istruttoria necessaria all ammissione di detto rimborso. 1

Quanto al termine di decorrenza del diritto in questione, è stato precisato che essa decorre a prescindere dalla data dell evento, dal 13 novembre 2012. Pertanto, la data della prescrizione medica e dello scontrino comprovante l acquisto del farmaco, da prendere in considerazione ai fini del rimborso, non deve essere antecedente al 13 novembre 2012. Ora, dopo un primo periodo di sperimentazione, l INPS fornisce nuove istruzioni in merito: all estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi; all ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili; al flusso procedurale. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci In via preliminare, l INAIL chiarisce che il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per farmaci deve essere effettuato anche per le spese sostenute dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro in presenza di postumi stabilizzati, pur se non indennizzabili, anche oltre la scadenza dei termini revisionali. Ai fini del rimborso delle spese suddette, la funzione sanitaria ha il compito di valutare se il farmaco è effettivamente necessario per il miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall evento lesivo di natura lavorativa. Inoltre, bisogna tenere presente che il rimborso delle spese in questione deve essere effettuato anche nelle ipotesi di liquidazione in capitale della rendita, nonché nelle ipotesi in cui, a seguito di revisione della rendita stessa, questa venga ridotta o soppressa, sempre che residuino postumi, anche se non indennizzabili. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci I farmaci vanno rimborsati anche ad avvenuta guarigione, purché risultino necessari per il miglioramento dello stato psico-fisico dell'infortunato. Nei casi di rettifica per errore, occorre distinguere le due seguenti ipotesi: ipotesi di rendita da annullare per non professionalità dell evento. In tali casi, anche in presenza di prestazione congelata e dunque immodificabile, dovrà cessare l eventuale rimborso dei farmaci; 2

ipotesi di rendita da ridurre, da liquidare in capitale o da cessare per rettifica per errore di valutazione del grado di inabilità. In tali casi, non essendo in discussione la rilevanza assicurativa dell evento professionale, il rimborso dei farmaci dovrà continuare ad essere effettuato, a condizione che residuino postumi, anche se di grado non indennizzabile. Ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili Quanto alle specialità farmaceutiche rimborsabili, l INAIL fa presente che spesso gli assicurati richiedono il rimborso di farmaci che, pur essendo compresi nell elenco fissato dall Istituto, non appartengono alla branca medica di riferimento. L INAIL chiarisce ora che provvederà al rimborso delle spese sostenute dagli assicurati a prescindere dalle branche di riferimento in precedenza individuate, purché i suddetti farmaci siano ritenuti necessari per il miglioramento dello stato psicofisico dell assicurato in relazione alla patologia causata dall evento lesivo di origine lavorativa, anche ai fini del reinserimento socio-lavorativo, in relazione al caso trattato. Di conseguenza, è stato predisposto un nuovo è più esteso elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili sia durante l inabilità temporanea assoluta al lavoro sia a postumi stabilizzati, senza far riferimento alle branche specialistiche. Quindi, l elenco dei farmaci attualmente rimborsabili è il seguente: Codice Specialità farmaceutiche rimborsabili INAIL Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento 1 di condropatie ed artrosi post-traumatiche 2 Ansiolitici ed ipnoinducenti 3 Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette 4 Antidolorifici per os 5 Antivertiginosi 6 Attivanti cerebrali Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e 7 posteriore dell occhio 8 Crema antibatterica per ustioni 9 Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell ipertono oculare 3

10 Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause 11 Farmaci per il trattamento dell incontinenza urinaria in pazienti con vescica iperattiva 12 Farmaci per il trattamento dell osteoporosi post-traumatica 13 Farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di lesioni parziali midollari Farmaci per uso topico (pomate e/o colliri) a base antibiotica, con 14 o senza cortisonico per il trattamento di infezioni esterne di occhio ed annessi 15 Farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di emorragie retiniche 16 Garze impregnate di antisettico per cute lesa 17 Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti 18 Miorilassanti 19 Pomata antisettica 20 Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali Preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle 21 diverse formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa 22 Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto 23 Preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone 24 Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, cerotti 25 Preparati per uso topico a base di eparina sodica 26 Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di gravi ustioni 27 Preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico 28 Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali 29 Unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza antibiotico Per alcuni prodotti presenti nel suddetto elenco (es. gli anticheloidi), tenuto conto che a differenza degli altri farmaci non sono provvisti di codice ministeriale, è indispensabile che sullo scontrino, o su eventuale ricevuta di consegna, sia espressamente riportato il nome commerciale del prodotto stesso, la firma del farmacista e il timbro dell esercente. 4

Nuovo flusso procedurale Per quanto concerne il flusso procedurale che la funzione sanitaria deve seguire per verificare l idoneità del rimborso della spesa sostenuta dagli assicurati per i farmaci, l INAIL comunica che è stato istituito un nuovo percorso che si illustra di seguito: 1. la richiesta di rimborso, redatta secondo il nuovo modulo e completa di fotocopie delle prescrizione mediche e degli scontrini fiscali intestati all assicurato, perviene alla funzione amministrativa, dopo essere stata debitamente scansita e acquisita in pratica; 2. la funzione amministrativa riscontra, in procedura GRAI Prestazioni, la regolarità del caso indicato nella richiesta sia dal lato amministrativo sia dal lato sanitario (anche senza indennizzo); se l evento è stato definito negativamente, la richiesta è respinta dandone comunicazione all interessato con l apposito modulo. Se il caso è regolare, tenuto conto del termine prescrizionale del diritto al rimborso, procede a: nell ipotesi di richieste di rimborso presentate dagli assicurati con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia recanti data compresa entro il periodo di inabilità temporanea al lavoro, verificare la completezza e la congruenza della documentazione e, in caso positivo, inviare la richiesta di rimborso e i relativi allegati alla funzione sanitaria che esamina la richiesta stessa; nell ipotesi di richieste di rimborso presentate dagli assicurati con prescrizione medica e scontrino fiscale in fotocopia recanti data successiva al periodo di inabilità temporanea al lavoro, o nel caso in cui non vi sia stata inabilità temporanea al lavoro, verificare se siano stati riconosciuti postumi permanenti anche se non indennizzabili. In caso positivo, verificata anche la completezza e la congruenza della documentazione allegata, provvedere a inviare la richiesta di rimborso e i relativi allegati alla funzione sanitaria che esamina la richiesta stessa. In assenza di postumi, la funzione amministrativa definisce negativamente la richiesta dandone comunicazione all assicurato con il nuovo modulo. 5

In caso di carenza di documentazione, la funzione amministrativa la richiede all assicurato e se non perviene entro 15 giorni, definisce negativamente la richiesta dandone comunicazione all interessato con l apposito modulo. 3. la funzione sanitaria, consultando il sito di Federfarma, individua i principi attivi dei farmaci indicati dall assicurato nel foglio 2 sezione A - della richiesta di rimborso e compila la parte di competenza sezioni B e C - della richiesta stessa. A tal fine, specifica il codice Inail dell elenco, esprimendo parere sulla necessità del farmaco stesso al miglioramento dello stato psicofisico in relazione alla patologia causata dall evento lesivo di origine lavorativa dell assicurato e riportando l importo rimborsabile. Inoltre, in calce alla richiesta, il medico attesta quanto da lui stesso indicato nel prospetto, lo sottoscrive e lo invia alla funzione amministrativa per la scansione e la relativa acquisizione in pratica; 4. nel caso in cui i farmaci indicati nella richiesta siano tutti rimborsabili, la funzione amministrativa inserisce la spesa in procedura GRAI Prestazioni, nonché il codice Inail inserito nella attestazione dalla funzione sanitaria, e provvede all accoglimento della richiesta, dandone comunicazione all interessato con l apposito modulo; 5. nel caso in cui i farmaci indicati nella richiesta non rientrino tra quelli rimborsabili di cui all elenco, o non risultino necessari al miglioramento dello stato psico-fisico in relazione alla patologia causata dall evento lesivo di origine lavorativa, la funzione amministrativa respinge la richiesta dandone comunicazione all assicurato, con il relativo modulo; 6. nel caso in cui nella richiesta vengano indicati più farmaci e alcuni di essi non rientrino tra quelli rimborsabili di cui all elenco o non risultino necessari al miglioramento dello stato psico-fisico dell assicurato, in relazione alla patologia causata dall evento di origine lavorativa, o per essi sia risultata carente la documentazione presentata, si procede come ai punti precedenti, dandone comunicazione all assicurato con il relativo modulo. Ai fini della eventuale detrazione d imposta delle spese non rimborsate dall Inail, al suddetto modulo dovrà essere allegata copia delle sezioni A e B della richiesta esaminata dalla funzione sanitaria. 6

Decorrenza e prescrizione Infine, l INAIL chiarisce che le nuove regole si applicano, a prescindere dalla data dell'evento, alle richieste di rimborsi, per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012, ad oggi in istruttoria e/o pervenute dal 4 giugno 2014. Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere esercitato (cioè dalla data riportata sullo scontrino comprovante l'acquisto del farmaco). - Riproduzione riservata - 7