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REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00 Diritti di cancelleria 40,44 Totale spese 168,44 Il Direttore della Segreteria F.to Dott.ssa Rita Casamichele Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe COLAVECCHIO - Consigliere relatore - dott.ssa Adriana PARLATO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA 576/2017 nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64179 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Maimone Giuseppe, nato a Sant Agata di Militello l 11.02.1985. Visto l atto di citazione. Letti gli atti ed i documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 13.09.2017, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, e il pubblico ministero dott.ssa Licia Centro, sostituto procuratore generale. Ritenuto in FATTO La Procura Regionale, con atto di citazione depositato in segreteria in data 09.01.2017 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Siracusa, conveniva in giudizio il sig. Maimone Giuseppe per essere condannato al pagamento della somma di 10.868,54, a titolo di danno erariale patito dall A.G.E.A. per l avvenuta indebita percezione di contributi comunitari nell anno 2011. L organo requirente riferiva che, all esito delle indagini della Guardia di Finanza, era emerso

che l odierno convenuto, al fine di ottenere l indebito pagamento di contributi comunitari, aveva inserito nella domanda unica di pagamento per l anno 2011 particelle di terreno delle quali non aveva la disponibilità perché appartenenti al Demanio e/o confiscati e assegnati ad altri soggetti; comunque mai concessi in locazione dai legittimi proprietari, per un totale di più di 20 ettari, superfice questa di gran lunga superiore a quella prevista dalla normativa per la decadenza totale dai benefici (v. esemplificativamente particella 57, foglio 40 sita in Palazzo Adriano estesa 9,65 ettari, particella 4 foglio 6 di ca. 5 ettari e p.lla 7 foglio 6 di circa 5 ettari, particella 580 foglio 3 di ettari 1.13 site in Godrano). L organo requirente contestava al convenuto l elemento soggettivo del dolo e riteneva che si fosse in presenza di una dichiarazione intenzionale di cui all art. 60 regolamento CE n. 1122/2009, recante le modalità applicative del regolamento CE n. 73/2009. Il convenuto non si costituiva in giudizio. All udienza del 13.09.2017, dichiarata la contumacia del convenuto, il pubblico ministero richiamava le conclusioni contenute nell atto di citazione. Considerato in DIRITTO Il pubblico ministro ha contestato al sig. Mainome Giuseppe di avere indebitamente percepito contributi comunitari per l anno 2011, per un importo complessivo di 10.868,54, per avere inserito nella domanda unica di pagamento particelle di terreno di cui non aveva la disponibilità. La normativa comunitaria di riferimento è contenuta nel regolamento CE n. 73/2009 le cui modalità applicative sono state dettate con il regolamento CE n. 1122/2009. Ciascun agricoltore, ogni anno, presenta una domanda unica di pagamento nella quale deve indicare il numero di ettari ammissibili in base ai quali diventa titolare di corrispondenti diritti di aiuto. La quantificazione economica del contributo è legata sia al tipo di coltura praticata sia all estensione della superficie aziendale potenzialmente ammissibile e dichiarata nella domanda unica di pagamento. La normativa comunitaria in questione, riguardando una pluralità di Stati membri, ciascuno con

un proprio ordinamento giuridico, non individua gli ulteriori requisiti per ottenere i contributi economici, lasciando tale compito a ciascuno Stato. Ecco perché nell ordinamento italiano è intervenuta - già da tempo - una disciplina integrativa specifica (contenuta nel d.p.r. n. 503/1999, nei decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 04.04.2000, del 10.08.2001 e del 17.04.2003, nonché nelle circolari adottate dall A.G.E.A. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003, n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie; tale titolo, ovviamente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato, tanto addirittura da giustificare condotte illecite volte alla produzione di falsi contratti di affitto. Ne consegue che la disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretizzarsi addirittura nell usurpazione di terreni altrui in quanto una tale condotta può essere contrastata sia civilmente che penalmente. In tal senso, si è già pronuncia la giurisprudenza di questa Corte (ex multis I Sezione Centrale d Appello n. 281/2013 e Sezione d Appello per la Regione Siciliana n. 43/2017, n. 33/2017 e n. 186/2016), della Corte di cassazione (ex plurimis Sezione II penale, n. 42363/2012) nonché della Corte di giustizia europea (n. C-375/08 del 24.06.2014 dalla lettura della quale si evince - mutatis mutandis - il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità). Orbene, come si evince dalle relazioni della Guardia di Finanza in atti (prot. n. 236667/2015 del 28.04.2015 e prot. n. 0361914/15 dell 01.07.2015), il convenuto, nel presentare la domanda unica di pagamento per l anno 2011, ha dichiarato, tra le superfici aziendali, di avere la disponibilità dei seguenti terreni:

- in Monreale foglio 101 particelle 1 e 237, in Godrano foglio 3 particella 580 nonché foglio 6 particelle 4 e 7, in Palazzo Adriano foglio 40 particella 57, di proprietà del demanio forestale regionale e non concessi in affitto al convenuto (leggasi la nota prot. n. 9721 del 26.06.2014 e la nota prot. n. 4149 del 02.04.2014); - in Naro foglio 167 particella 128 di proprietà comunale in quanto oggetto di confisca a Gallo Giuseppe e non concessi in affitto al convenuto (leggasi il verbale n. 03368888/14 del 25.06.2014). Per i terreni siti in Monreale (foglio 101 particelle 1 e 237), in Godrano (foglio 6 particelle 4 e 7) in Palazzo Adriano (foglio 40 particella 57) e in Naro (foglio 167 particella 128) il sig. Maimone ha allegato alla domanda unica di pagamento anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12.03.2011 nella quale dichiara di condurli dall 01/01/2011 al 01/01/2012. Non vi è alcun dubbio, pertanto, che il convenuto, al fine di usufruire di aiuti economici non dovuti, ha intenzionalmente dichiarato in ciascuna domanda unica di pagamento di avere una maggiore disponibilità giuridica di terreni rispetto a quella effettiva, allegando per alcuni di questi anche una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio priva di qualsiasi effetto, integrando così la fattispecie di cui all art. 60 del regolamento CE n. 1122/2009. Secondo la citata disposizione normativa, l illecito commesso intenzionalmente, come nel caso in esame, non è tollerato, con conseguente restituzione integrale dei contributi ottenuti, ove la superficie dichiarata dei terreni superi una determinata soglia di irregolarità, stabilita, alternativamente, in valore relativo ( 0,5% della superficie determinata ) ovvero in valore assoluto ( un ettaro ); nel caso in esame la superficie dichiarata fraudolentemente è superiore ad un ettaro (basti pensare che solo il terreno in Godrano, foglio 3 particella 580, ha una estensione di 1 ettaro e 13 are). Che i contributi economici ricevuti debbano essere integralmente restituiti emerge non solo dalla lettura della citata normativa europea ma anche dall art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 che, in materia di autocertificazione, stabilisce: fermo restando quanto previsto dall articolo 76, qualora dal controllo di cui all articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione. Non vi è dubbio che l interessato ha inoltrato dichiarazioni non veritiere per ottenere benefici economici, non importa poi se questi di natura nazionale o comunitaria. Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna il sig. Maimone Giuseppe a pagare a favore dell A.G.E.A la somma di 10.868,54, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo. Le spese di causa, liquidate come da dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna il sig. Maimone Giuseppe a pagare a favore dell A.G.E.A la somma di 10.868,54, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici I.S.T.A.T., dai singoli indebiti esborsi e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico della convenuta le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in 146,04. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 settembre 2017. L Estensore Il Presidente F.to Dott. Giuseppe Colavecchio F.to Dott.ssa Luciana Savagnone Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 29 settembre 2017 Il Direttore della segreteria F.to Dott.ssa Rita Casamichele