Pagina aggiornata al 12 aprile 2017 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. CHI PAGA LA TASI 1 / 6
Il soggetto passivo dell imposta è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari che costituiscono il presupposto della TASI. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, usufruttuario, ecc, entrambi i soggetti sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura che verrà stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. QUANDO SI PAGA Il versamento deve essere eseguito in due rate: la prima rata entro il 16.06.2018 (termine prorogato al 18.06.2018, in quanto il 16.06.2018 cade di sabato), sulla base delle aliquote e detrazioni di imposta deliberate dal Comune per l'anno 2017 (entro tale termine é possibile effettuare il pagamento in unica soluzione ); la seconda entro il 16.12.2018 (termine prorogato al 17.12.2018, in quanto il 16.12.2018 cade di domenica), a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno 2018 sulla base delle aliquote e detrazioni di imposta deliberate dal Comune. DOVE E COME SI PAGA Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione utilizzando il modello F24 I codici tributo sono i seguenti: 3958 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. (Nota: da non utilizzare per il Comune di Pietra Ligure) 3960 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. (Nota: da non utilizzare per il Comune di Pietra Ligure) 3961 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3962 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. INTERESSI 3963 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. SANZIONI Il Codice ente/codice Comune di Pietra Ligure è G605. 2 / 6
Il versamento dell imposta deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166, art. 1, Legge 296 del 27.12.2006). QUANTO SI PAGA La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l applicazione dell IMU ed è così determinata: (rendita catastale + 5%) x 160 Le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune di Pietra Ligure per l anno 2018 sono le seguenti: Fattispecie imponibile Aliquota Codice Tributo Abitazione principale accatastata nelle categorie catast 2,50 3 / 6
3958 Immobili assimilati all abitazione principale, accatastati nelle categorie catasta unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principa fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infr casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, possedu unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento 2,50 3958 Immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, A/8 e A/9 non adibit 0,80 4 / 6
3961 Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie 0,00 Detrazione per l abitazione principale accatastata nelle categorie catast La detrazione deve essere rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. S euro 200,00 fino a concorrenza dell ammontare dell imposta 5 / 6
Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, il pagamento dell imposta è effettuato sulla base della seguente ripartizione: 90% a carico del proprietario 10% a carico dell occupante Italiani residenti all'estero Il decreto legge 47/2014 art. 9 bis stabilisce che a partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A partire dall'anno 2016 tale immobile é quindi esente dall'imposta comunale in oggetto (TASI). DOCUMENTI Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) - In vigore dal 1 gennaio 2014 Delibera Aliquote TASI 2017 6 / 6