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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 17 21/01/2011 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 21614 DEL 15/12/2010 STRUTTURA PROPONENTE Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Area: STRUTTURE E QUALITA' Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Requisiti in deroga ai requisiti integrativi previsti dalla DGR 1305/2004, Sezione III - Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della L.R. 41/2003. (LAZZARI LAURA) (LAZZARI LAURA) (A. POLENTA) (R.V. DE FILIPPIS) (G. MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ASSESSORATO PROPONENTE ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Dipartimento: (Forte Aldo) L'ASSESSORE DI CONCERTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: COLLEGIO REVISORI: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 18/01/2011 prot. 21 INSTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA LA PRESIDENTE Pagina 1 / 8

Oggetto: Requisiti in deroga ai requisiti integrativi previsti dalla DGR 1305/2004, Sezione III Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, ai sensi dell articolo 14, comma 4 della LR 41/2003. L A G I U N T A R E G I O N A L E SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia; lo Statuto della Regione Lazio; la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, che detta i principi di regolamentazione del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza; il regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, che disciplina l organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della LR 15 marzo 1997, n. 59 ; la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in particolare l articolo 8, comma 3, lettera f) e l articolo 11, comma 1; il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l autorizzazione all esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ; la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio e successive modifiche; la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 Norme in materia di autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali ; l articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1 della LR 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall articolo 11 della medesima legge; l articolo 11 della LR 41/2003 per effetto del quale, le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale devono possedere adeguati requisiti strutturali ed organizzativi indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004, concernente: Autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e 1 Pagina 2 / 8

organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall articolo 11 della LR 41/2003 ; il Regolamento regionale n. 2 del 18 gennaio 2005 Regolamento di attuazione dell articolo 2 della legge regionale 41/2003. Modalità e procedure per il rilascio dell autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali ; in particolare l articolo 14, comma 4 della LR 41/2003 per effetto del quale per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della L.r. 41/2003, nonché per le strutture che hanno ottenuto l autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce appositi requisiti strutturali ed organizzativi integrativi, anche in deroga ai requisiti di cui alla deliberazione prevista dall articolo 2, comma 1, lettera a) della stessa legge; altresì l articolo 14, comma 5 della LR 41/2003 per il quale le strutture indicate al punto precedente si adeguano alle disposizioni della L.r. 41/2003 entro cinque anni dalla pubblicazione della deliberazione che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi, fatti salvi i requisiti integrativi in deroga e che tale termine cadeva il 10/02/2010; l art. 10 della legge regionale n. 32 del 24 dicembre 2009 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2010 con il quale si è prorogato di un anno il termine testé indicato; RITENUTO necessario individuare i detti requisiti derogatori solo dopo aver focalizzato le reali esigenze del territorio e aver valutato la qualità dell offerta dei servizi socioassistenziali, per offrire risposte normative che mantengano e migliorino il livello di benessere della vita delle persone che usufruiscono di tali servizi; VISTE le note inviate dalla Direzione regionale Servizi Sociali ai referenti istituzionali del territorio regionale ai fini di una verifica sull applicazione dei requisiti strutturali previsti dalla DGR 1305/2004: - prot. n. 129480 del 28 ottobre 2005 avente come oggetto: Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 Norme in materia di autorizzazione all apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali, art. 14 comma 4: requisiti in deroga ; - prot. n. 33840 del 26 marzo 2007 avente come oggetto: Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 Norme in materia di autorizzazione all apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali art. 14 comma 4: requisiti in deroga di approfondimento e sollecito alla precedente ricognizione; altresì la nota inviata dalla Direzione regionale Servizi Sociali ai referenti istituzionali del territorio regionale prot. n. 152352 del 23 dicembre 2005 avente come oggetto: Richiesta di adeguamento dell autorizzazione: art. 9 del Regolamento 18 gennaio 2005 n. 2 Regolamento di attuazione dell articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali ; 2 Pagina 3 / 8

PRESO ATTO dei dati pervenuti, in seguito alle dette ricognizioni sull applicazione dei requisiti strutturali sia dai Comuni del Lazio che direttamente dai referenti delle strutture socioassistenziali per anziani presenti sul territorio; CONSIDERATE le istanze pervenute dalle Associazioni rappresentative delle strutture socioassistenziali per anziani del territorio della regione Lazio in forma scritta e direttamente discusse nei tavoli di confronto convocati dalla Direzione Regionale delle Politiche Sociali e Famiglia; PRESO ATTO che tali istanze riguardano le difficoltà riscontrate nell adeguamento ai requisiti strutturali, previsti dalla DGR 1305/2004, relativi alle case di riposo per anziani e che le richieste di deroga riguardano, nello specifico, le superfici delle camere da letto, la ricettività delle singole camere da letto e la collocazione dei servizi igienici; PRESO ATTO che sul territorio regionale sono state autorizzate strutture a carattere comunitario per anziani ai sensi del Decreto 308/2001 nella fase transitoria di cui all art. 14, comma 1 della LR. 41/2003, con ricettività fino a 20 posti e che tale ricettività ai sensi della vigente normativa, rientra nella fattispecie delle case di riposo per anziani; TENUTO CONTO che dai dati forniti dall Area Sistema Informativo Sociale della Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia risultano ancora sul territorio strutture pubbliche funzionanti con ricettività superiore a quella massima, di ottanta posti, consentita dalla normativa vigente; TENUTO CONTO altresì che sia con la LR 41/2003 che con la DGR 1305/2004 sono state fissate le regole in relazione all organizzazione ed alla professionalità del personale che lavora nell ambito dei servizi socio-assistenziali, a seconda della tipologia di utenza alla quale essi si rivolgono; VISTE le note inviate dalla Direzione regionale Servizi Sociali ai referenti istituzionali del territorio regionale, ai fini della raccolta dati sul reale fabbisogno formativo regionale: - prot. n. 138192 del 18 novembre 2005 avente come oggetto: legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 Norme in materia di autorizzazione all apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali art.14 comma 4: figure professionali; - prot. n. 33846 del 23/03/2007 avente come oggetto: legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 Norme in materia di autorizzazione all apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali art.14 comma 4: figure professionali di approfondimento e sollecito alla precedente ricognizione; PRESO ATTO che dall analisi dei dati pervenuti nelle strutture che prestano servizi socioassistenziali per anziani già autorizzati: - attualmente opera personale che necessita di un riconoscimento professionale e di riqualificazione; - si rileva la necessità, relativa alla figura del Responsabile delle strutture socio assistenziali per anziani già autorizzate, di riconoscere, in luogo del titolo di studio universitario, l esperienza maturata nell espletamento dell attività nelle strutture medesime; Pagina 4 / 8 3

CONSIDERATO che con DGR n. 1501 del 15/11/2002, concernente Linee guida per l'attuazione del percorso formativo relativo alla figura professionale dell'operatore sociosanitario e approvazione Bando di gara per la presentazione di progetti - piano formativo 2001-2002 per le attività socio sanitarie approvato con DGR n. 2004 del 21 dicembre 2001 - spesa Euro 1.715.428,34 - Capitolo F21507 (già 24221). Esercizio 2002, la figura professionale dell operatore socio-sanitario (OSS) è riconosciuta come unico profilo assistenziale con competenze integrate sociosanitarie; CONSIDERATO che con la stessa DGR 1501/2002 è stato individuato il percorso formativo dell OSS e di riqualificazione per quanto attiene le figure professionali dell ADEST (Assistente dei Servizi Domiciliari e Tutelari) e dell OTA (Operatore Tecnico Assistenziale); CONSIDERATO che la Regione Lazio ha definito percorsi di qualificazione e riqualificazione delle figure professionali, operanti nei servizi socio-assistenziali, al fine di garantire la qualità degli stessi; CONSIDERATA la DGR n. 11 del 13/01/2010 recante: LR 41/2003. Requisiti organizzativi relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di cui alla DGR 1304/2004 e alla DGR 1305/2004, che al fine di garantire l erogazione delle prestazioni consente la prosecuzione dello svolgimento dell attività lavorativa del personale attualmente operante sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi; CONSIDERATO che relativamente alla formazione della figura professionale dell operatore sociosanitario prevista nelle citate delibere è ancora necessario dare seguito alla programmazione ed alla realizzazione di un piano territoriale che soddisfi il reale fabbisogno formativo relativo a tale figura professionale; TENUTO CONTO che sono stati avviati e sono ancora in corso i percorsi di adeguamento individuati ai sensi dell art. 9 del citato Regolamento regionale 2/2005; PRESO ATTO che per le case di riposo pubbliche funzionanti e per quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della LR 41/2003, nonché per le case di riposo che hanno ottenuto l autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si possono verificare casi nei quali l adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla DGR 1305/2004 è impraticabile per motivi di ordine tecnico o risulta praticabile solo a fronte di una diminuzione della capacità ricettiva con conseguente rischio di non garantire il soddisfacimento dei bisogni assistenziali; RITENUTO necessario venire incontro alle esigenze espresse dal territorio in relazione alle difficoltà riscontrate nell adeguamento ai requisiti strutturali, previsti dalla DGR 1305/2004, riguardanti le dette case di riposo per anziani al fine di mantenere la continuità assistenziale; RITENUTO necessario quindi, limitatamente alle case di riposo sopra citate, prevedere delle disposizione derogatorie rispetto ai requisiti strutturali previsti dalla DGR 1305/2004, ai sensi del citato art. 14, comma 4 della LR 41/2003, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come segue: Pagina 5 / 8 4

a) le strutture con capacità ricettiva superiore a quella massima prevista dalla LR 41/2003 possono mantenere tale capacità, ma non aumentarla in nessun caso; b) le camere da letto organizzate con tre o quattro posti letto possono mantenere tale ricettività fino a un massimo di quattro posti letto; c) la superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per la civile abitazione, esclusi i servizi igienici ad esse annessi, è di mq. 9 per un posto letto e di mq. 14 per due posti letto, con l aggiunta di ulteriori mq. 6 a posto letto qualora ci siano stanze con posti letto superiori a due; d) le camere da letto che non hanno il servizio igienico direttamente collegato alle stesse devono essere comunque dotate di un servizio igienico di riferimento per un massimo di quattro anziani ad uso esclusivo degli stessi. RITENUTO altresì che le strutture a carattere comunitario per anziani autorizzate, ai sensi del Decreto 308/2001 nella fase transitoria di cui all art. 14, comma 1 della LR 41/2003, con ricettività fino a 20 posti possono mantenere tale ricettività adeguandosi ai requisiti in deroga previsti per le case di riposo; RITENUTO inoltre necessario, al fine di garantire le prestazioni erogate nelle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per anziani pubblici funzionanti e in quelli privati autorizzati alla data di entrata in vigore della LR 41/2003, nonché per le strutture che hanno ottenuto l autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge, dove è prevista la figura dell operatore socio-sanitario consentire la prosecuzione dello svolgimento dell attività lavorativa del personale attualmente operante sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi; RITENUTO di dover venire incontro alle esigenze espresse dal territorio e dalle dette Associazioni rappresentative delle strutture socioassistenziali per anziani in relazione al riconoscimento professionale riguardante la figura del Responsabile nelle dette strutture socio assistenziali per anziani già autorizzate, al fine di mantenere la continuità assistenziale; CONSIDERATO che i Comuni, ai sensi dell art 3 della LR 41/2003, rilasciano le autorizzazioni ed esercitano le relative funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 12 e 13 disciplinati dalla stessa legge; RITENUTO che le strutture sopra menzionate si adeguino, nei termini stabiliti ai sensi dell art. 14, comma 5 della LR 41/2003, ai requisiti integrativi derogatori stabiliti nel presente provvedimento, con le modalità previste all art.9 del Regolamento regionale n.2 del 18 gennaio 2005; all unanimità D E L I B E R A per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano, 1. di stabilire requisiti strutturali integrativi derogatori rispetto a quanto previsto dalla DGR 1305/2004 per le case di riposo per anziani pubbliche funzionanti e per quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della LR 41/2003, nonché per le case di riposo che Pagina 6 / 8 5

hanno ottenuto l autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nei quali l adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla suddetta deliberazione è impraticabile per motivi di ordine tecnico o risulta praticabile solo a fronte di una diminuzione della capacità ricettiva con conseguente rischio di non garantire il soddisfacimento dei bisogni assistenziali; 2. di stabilire, per le sopra dette case di riposo per anziani, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto dei seguenti requisiti strutturali integrativi derogatori rispetto a quanto previsto dalla DGR 1305/2004: a) le strutture con capacità ricettiva superiore a quella massima prevista dalla LR 41/2003 possono mantenere tale capacità, ma non aumentarla in nessun caso; b) le camere da letto organizzate con tre o quattro posti letto possono mantenere tale ricettività fino a un massimo di quattro posti letto; c) la superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per la civile abitazione, esclusi i servizi igienici ad esse annessi, è di mq. 9 per un posto letto e di mq. 14 per due posti letto, con l aggiunta di ulteriori mq. 6 a posto letto qualora ci siano stanze con posti letto superiori a due; d) le camere da letto che non hanno il servizio igienico direttamente collegato alle stesse devono essere comunque dotate di un servizio igienico di riferimento per un massimo di quattro anziani ad uso esclusivo degli stessi. 3. di stabilire che le strutture a carattere comunitario per anziani autorizzate, ai sensi del Decreto n. 308/2001 nella fase transitoria di cui all art. 14, comma 1 della LR 41/2003, con ricettività fino a 20 posti possono mantenere tale ricettività adeguandosi ai requisiti in deroga previsti per le case di riposo; 4. le strutture sopra menzionate si adeguano ai requisiti integrativi derogatori di cui sopra nei termini stabiliti ai sensi dell art. 14, comma 5 della LR 41/2003, con le modalità previste all art.9 del Regolamento regionale n. 2 del 18 gennaio 2005; 5. di stabilire, al fine di garantire le prestazioni erogate nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani funzionanti e in quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della LR 41/2003, nonché per le stesse strutture che hanno ottenuto l autorizzazione entro un anno dalla data in vigore della stessa legge, che: a) in luogo della figura dell Operatore socio-sanitario, individuato come unico profilo assistenziale con competenze integrate sociali e sanitarie, può proseguire lo svolgimento dell attività, limitatamente all esercizio delle prestazioni socioassistenziali, il personale attualmente operante con esperienza lavorativa nel campo almeno quinquennale, opportunamente documentata ai sensi della normativa vigente e il personale in possesso dell Attestato di qualificazione di Operatore Socio Assistenziale (OSA), di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) o di Operatore Tecnico addetto all Assistenza (OTA) sino alla conclusione di tutte le procedure relative agli interventi formativi di qualificazione e riqualificazione; b) le strutture di cui al punto 5 si adeguano ai requisiti integrativi derogatori stabiliti alla lettera a) dello stesso punto, nei termini stabiliti ai sensi dell art. 14, comma 5 della LR 41/2003, con le modalità previste all art.9 del Regolamento regionale n. 2 del 18 gennaio 2005; c) i requisiti richiesti per la figura del Responsabile si intendono soddisfatti, in assenza del diploma di laurea, dall espletamento dell attività in detto ruolo per almeno dieci 6 Pagina 7 / 8

anni, o dal possesso di un diploma di laurea con almeno cinque anni di attività in detto ruolo. Tale attività deve essere opportunamente documentata ai sensi della normativa vigente; 6. di stabilire che per tutte le strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socioassistenziali per anziani pubbliche funzionanti e per quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della LR 41/2003, nonché per le stesse strutture che hanno ottenuto l autorizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, resta fermo il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e non derogati. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 7 Pagina 8 / 8