REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA

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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA E ITTICA ai sensi della Direttiva regionale allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 980 del 30 giugno 2008 Approvato con atto C.P. n. 91 del 16 dicembre 2009 Modificato con atto C.P. n. 41 del 24 maggio 2012

INDICE Art. 1 Finalità del Regolamento Art. 2 Requisiti per il rilascio della nomina a guardia volontaria Art. 3 Registro delle Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche Art. 4 Rinnovo della nomina a guardia volontaria Art. 5 Compiti delle guardie volontarie Art. 6 Modalità operative e coordinamento dell attività di vigilanza Art. 6 bis Vigilanza Coordinata Art. 6 ter Disciplina delle attività delle Guardie Volontarie Coordinate Art. 7 Art. 8 Art. 9 Convenzioni Formazione e aggiornamento Entrata in vigore Allegati: n. 1 fac-simile Tesserino di riconoscimento n. 2 violazioni in materia ittica e venatoria 2

Art. 1 Finalità del Regolamento Il presente Regolamento, in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30 giugno 2008, definisce i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie in ambito venatorio. Con riferimento alla Legge Regionale 8/94 art 59 comma 2, la Provincia coordina l attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti. Per tale ragione si è ritenuta opportuna l applicazione del presente regolamento anche alle guardie volontarie ittiche. Si definiscono inoltre i criteri e le modalità del rilascio e del rinnovo della nomina delle guardie volontarie medesime. Art. 2 Requisiti per il rilascio della nomina a guardia volontaria 1. La Provincia rilascia la nomina a guardia volontaria, con adozione di apposito atto amministrativo, a coloro che lo richiedono e risultano in possesso di un attestato di idoneità tecnica rilasciato dall Amministrazione Provinciale stessa e conseguito con la partecipazione ad un corso di preparazione e il superamento di un esame finale, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1232/2000. 2. In fase di prima applicazione del passaggio delle competenze tra lo Stato e le Province, derivante dall applicazione dell art. 163 del D. Lgs. 112/98, è stata riconosciuta la qualifica di guardia volontaria anche a coloro che ne erano precedentemente in possesso in forza di Decreto Prefettizio, rilasciato ai fini dello svolgimento della vigilanza ittica e/o venatoria. 3. Oltre al requisito di cui ai punti 1) o 2), coloro che richiedono il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria debbono possedere gli ulteriori requisiti previsti dall art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 773/31. 4. Ogni Guardia volontaria venatoria e/o ittica che intende svolgere la vigilanza sul territorio provinciale deve risultare iscritta ad una Associazione o ad un raggruppamento. 5. La nomina ha validità biennale, fatta salva la revoca anticipata nel caso vengano a cessare i requisiti previsti e sussistenti all atto del rilascio o del rinnovo. Della nomina viene data opportuna comunicazione alla Prefettura e alla Questura. 6. A ogni guardia volontaria è rilasciata una tessera di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia e di cui il fac-simile viene allegato al presente Regolamento, quale parte integrante, munito di fotografia e contenente il numero di iscrizione al Registro delle Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche tenuto dalla Provincia, l Associazione di appartenenza, i dati anagrafici, il periodo di validità, gli estremi dell atto amministrativo di rilascio o rinnovo. Nell espletamento dell attività di vigilanza, la guardia volontaria deve obbligatoriamente esibire la tessera di riconoscimento ogni qual volta sia tenuta a qualificarsi. Art. 3 Registro delle Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche E istituito il Registro delle Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche, nel quale vengono annotati: a) i dati anagrafici; b) gli estremi del Decreto di nomina; c) l Associazione e/o il raggruppamento di appartenenza; 3

d) i titoli ed i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti; e) il numero dei servizi prestati; f) il numero della tessera di riconoscimento ; g) il periodo di validità del rinnovo; h) altre notizie quali eventuali sospensioni dall attività, cambiamenti di Associazione di appartenenza ed ogni altra informazione ritenuta di rilievo. Il registro di cui al presente articolo sarà tenuto in formato elettronico. Art. 4 Rinnovo della nomina a guardia volontaria 1. La richiesta di rinnovo della nomina a guardia volontaria viene presentata dall Associazione di appartenenza della guardia volontaria medesima - avente sede nella provincia di Parma - a firma del suo Presidente o Legale rappresentante. Deve inoltre essere munita di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello predisposto dall Amministrazione Provinciale, nella quale la guardia volontaria, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni provinciali. 2. La Provincia provvede al rinnovo della nomina a guardia volontaria riconosciuta come sopra, tramite l adozione di un atto amministrativo, previo espletamento di relativa istruttoria, tesa a verificare la permanenza dei criteri di legittimità nonché il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) non avere commesso violazioni alla Legge 157/92, alla Legge Regionale 8/94 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge Regionale 11/93 e a provvedimenti regionali e provinciali in materia ittica (vedi allegato n. 2); b) svolgimento di un numero minimo di venti servizi per biennio, o, in caso trattasi di nuova guardia volontaria, di almeno dieci servizi nel corso dell anno, a partire dall atto di nomina; c) perizia nello svolgimento dei compiti affidati dalla legge (in particolare nella compilazione dei verbali di accertamento delle infrazioni); d) comportamento e rispetto del ruolo di Pubblico Ufficiale ineccepibile; e) obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale tenuti dall Amministrazione Provinciale; f) rispetto degli indirizzi di coordinamento espressi dall Amministrazione Provinciale; g) parere favorevole rilasciato dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, in merito al rispetto delle condizioni sopra riportate. Casi particolari di impossibilità - opportunamente documentati e certificati - a svolgere i servizi richiesti, così come eventuali comportamenti non rispondenti al requisito richiesto di ineccepibilità, saranno discussi e valutati in sede di Commissione di Coordinamento, che si esprimerà in merito. Art. 5 Compiti delle guardie volontarie 1. Ogni guardia volontaria iscritta all Albo di cui all art. 4, è tenuta all osservanza di quanto disposto dalla normativa statale e regionale in materia e dal presente Regolamento. 2. Fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, e per quanto non espressamente previsto dal precedente articolo, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni al Regolamento durante l espletamento dell attività di vigilanza, si procede, previa valutazione della Commissione di Coordinamento di cui al successivo articolo: - al richiamo della medesima, in seguito ad una prima violazione; - alla sospensione dell attività, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a seguito di due richiami; - alla revoca della nomina e al ritiro del tesserino di riconoscimento in caso di reiterata violazione. Dei predetti richiami, sospensioni e revoche, verrà data opportuna comunicazione all Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza della guardia volontaria, ai fini dell eventuale adozione degli opportuni provvedimenti, nonché alla loro comunicazione anche alla Prefettura e alla Questura. 4

Art. 6 Modalità operative e coordinamento dell attività di vigilanza 1. Il coordinamento dell attività di vigilanza volontaria è affidato al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ed in sua vece al Vice-Comandante. 2. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, presiede altresì la Commissione di Coordinamento dell attività di vigilanza volontaria che verrà istituita con successivo apposito atto. Tale organismo, riunito periodicamente almeno una volta all anno, viene consultato in merito agli aspetti e alle modalità operative dell attività di vigilanza. 3. La vigilanza volontaria viene svolta esclusivamente in pattuglia composta da almeno due guardie volontarie. Nell espletamento della vigilanza, le guardie volontarie che non siano già dotate di divise approvate ai sensi dell art. 254 del RD 635/1940, debbono indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive della struttura di polizia locale e delle forze di polizia statali. Durante il servizio la guardia volontaria deve essere riconoscibile tramite un evidente contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la dicitura Coordinamento Vigilanza Volontaria Provincia di Parma. Nello svolgimento dell attività di servizio, le guardie volontarie venatorie non devono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d armi. Ogni Associazione deve fornire idonea copertura assicurativa alle guardie volontarie di appartenenza per quanto concerne l espletamento della loro attività. 4. La quota minima di attività annuale che ogni Associazione e/o raggruppamento deve garantire per l espletamento della vigilanza venatoria e ittica è fissato in ore 80. Inoltre ogni Associazione e/o Raggruppamento deve comunicare alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività e le modalità di informazione relative all impossibilità di svolgere l attività programmata. 5. Eventuali richieste di Associazioni locali per l autorizzazione allo svolgimento dell attività di vigilanza da parte di guardie volontarie nominate da altre Province, verranno esaminate e concesse dal Responsabile del coordinamento provinciale solamente qualora venga evidenziata, da parte del medesimo, l effettiva necessità di servizio. Art. 6-bis Vigilanza Coordinata 1. La Provincia può stipulare accordi-quadro con le Associazioni aventi ad oggetto la vigilanza ittico-venatoria, a mezzo dei quali disciplinare nuove modalità di vigilanza, con particolare riguardo all impiego delle guardie volontarie. 2. In forza dei predetti accordi, possono essere individuate unità di guardie volontarie da destinare, previa adeguata formazione, al ruolo di Guardie Volontarie Coordinate. Il numero massimo complessivo di Guardie Volontarie Coordinate è pari a n. 30 rispettivamente nelle materie ittiche e venatorie Le unità da investire del ruolo di Guardia Volontaria Coordinata vengono proposte dalle Associazioni di cui al precedente capoverso, e valutate dal Corpo di Polizia Provinciale. 3. La formazione per l acquisizione della qualifica di Guardia Volontaria Coordinata viene svolta dalla Provincia, cui compete anche l individuazione dei contenuti e della durata delle attività formative, nonché delle persone alle quali affidare lo svolgimento dei relativi corsi, la cui frequenza è obbligatoria salvo giustificato motivo, ma dovrà comunque, nell eventualità, essere recuperata. 4. Le Guardie Volontarie Coordinate durano in carica n. 2 anni a far tempo dalla formalizzazione della qualifica, nel corso dei quali sono altresì tenute a svolgere le attività di aggiornamento costante considerate necessarie dalla Provincia. Art. 6-ter Disciplina delle attività delle Guardie Volontarie Coordinate 1. Ferma restando la possibilità di operare in affiancamento a Guardie Volontarie ordinarie ed agli operatori del Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Volontarie Coordinate, con specifico ed 5

esclusivo riferimento alle fattispecie di flagranza di illecito, possono procedere individualmente alla rilevazione ed alla contestazione degli illeciti, nonché alle attività connesse, previa apposita e circostanziata segnalazione telefonica alla Polizia Provinciale, per eventuali istruzioni. 2. L uscita della Guardia Volontaria Coordinata in affiancamento ad un unità del Corpo di Polizia Provinciale, viene conteggiata ai fini del raggiungimento della quota minima di n. 80 ore di attività annuale che ogni Associazione e/o raggruppamento deve garantire per l espletamento della vigilanza venatoria e ittica. 3. In ogni caso si applicano alle Guardie Volontarie Coordinate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 6. Art. 7 Convenzioni La Provincia stipula apposite convenzioni con le Associazioni e/o i Raggruppamenti disponibili a prestare la loro attività per effettuare la vigilanza venatoria e ittica alle condizioni previste dal presente Regolamento. Potranno essere previsti rimborsi alle spese vive qualora le disponibilità di bilancio dell Ente lo consentono. Nel testo della suddetta convenzione, tra le altre cose, viene stabilito che ogni Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza delle guardie volontarie che collaborano sul territorio provinciale, debba necessariamente provvedere alla nomina al suo interno di un Responsabile organizzativo delle guardie stesse, incaricato di: - tenere i contatti con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato e partecipare in qualità di membro alle riunioni della Commissione di Coordinamento dell attività di vigilanza volontaria; - comunicare settimanalmente al referente del Corpo di Polizia Provinciale la disponibilità alle uscite su base mensile, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività; - inviare mensilmente al referente del Corpo di Polizia Provinciale un Rapporto giornaliero redatto a fine uscita da ogni pattuglia, contenente una relazione sull attività svolta. Viene altresì predisposto, con le Associazioni che hanno stipulato le convenzioni di cui al presente articolo, un piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all esercizio delle funzioni di vigilanza volontaria e ittica, considerando anche la necessità da parte delle Associazioni stesse di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali. Art. 8 Formazione e aggiornamento L Amministrazione Provinciale promuove il costante aggiornamento della formazione del personale volontario necessario all esercizio della vigilanza, secondo i criteri e le modalità previste dall art. 58 comma 4, della Legge Regionale 8/94 e relative direttive attuative. Art. 9 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato, previo parere di conformità espresso dalla Regione Emilia - Romagna. 6

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ALLEGATO N. 2 Elenco delle violazioni di articoli di legge che comportano la sospensione del decreto per un periodo di tre anni ( con l obbligo di frequenza a Corso di aggiornamento professionale indetto dalla Provincia al termine del periodo in questione): Legge 157/92: art. 30; art. 31 comma 1 lettere a), b), d), e), g), h), i), l), m); Legge Regionale 8/94: art. 61 comma 1 (come modificato dalla L.R. 6/2000) lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n-prima parte), o), p), q), r), s), t), u), v), z), aa), bb), hh), ii), ll), mm), nn), rr), ss), tt), uu), vv), zz), aaa), ddd), eee), ggg); art. 61 comma 3; Legge Regionale 11/93 e provvedimenti regionali e provinciali a) mancata annotazione del pescato sul tesserino; b) cattura di fauna ittica in periodo di divieto; c) pesca senza licenza (mai posseduta o scaduta); d) uso di esche o pasture vietate; e) cattura di fauna ittica di misura inferiore al consentito; f) cattura di fauna ittica in numero o misura superiore al consentito; g) pesca senza avere ottemperato al pagamento delle tasse regionali; h) pesca senza tesserino in zona D ; i) pesca con mezzi e/o attrezzi non consentiti; j) pesca in zona di divieto; k) pesca con sostanze venefiche e/o materiale esplodente o con corrente elettrica; l) abbandono di pesce e rifiuti sulle rive dei corsi d acqua. Elenco delle violazioni di articoli di legge per le quali la sospensione del decreto per il periodo di tre anni viene attuata solo in caso di recidiva: Legge 157/92: art. 31 comma 1 lettere c), f); Legge Regionale 8/94: art. 61 comma 1 (come modificato dalla L.R. 6/2000) lettera m), n - seconda parte); cc), dd), ee), ff), gg), oo), pp), qq), bbb), ccc), hhh); art. 61 comma 2; Legge Regionale 11/93 e provvedimenti regionali e provinciali a) mancata annotazione sul tesserino per la pesca controllata; b) pesca senza licenza pur posseduta. 8