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Transcript:

1 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 1 N. 62/AV1 DEL 22/01/2018 Oggetto: Sig.ra G. G. concessione congedo di cui all art. 42 D. Lgs. 151/2001, ex art. 4 comma 2 Legge 08/03/2000 n. 53. IL DIRIGENTE DELLA AREA VASTA N. 1 -. -. - VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri; VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante Decentramento Amministrativo regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006. VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 di Fano n. 75 del 01/02/2013, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Area Vasta medesima, sulla base degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del Dirigente / Responsabile del Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; - D E T E R M I N A - 1. di concedere alla dipendente Sig.ra G. G. un periodo di congedo per l assistenza ai disabili pari a giorni dodici (12) e precisamente il 15 e 16 gennaio 2018, il 12 e 13 febbraio 2018, il 12 e 13 marzo 2018, il 9 e 10 aprile 2018, il 7 e 8 maggio 2018, il 4 e 5 giugno 2018, ai sensi dell art. 42 D. Lgs. 151/2001, ex art. 4 comma 2 Legge 08/03/2000 n. 53; 2. di corrispondere, per l intero periodo di assenza, alla predetta dipendente, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè

2 quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a 47.446,00 (importo riferito all'anno 2017). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2018, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità; 3. di precisare che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi restando a carico del dipendente l obbligo di segnalare le eventuali intervenute variazioni; 4. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell Area Vasta n.1; 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell art. 4 della Legge 412/91 e dell art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; Dott. Paolo Pierella Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane Responsabile del Procedimento

3 U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. Dott.ssa Anna Olivetti Responsabile del Controllo di Gestione Dott.ssa Laura Cardinali Responsabile del Bilancio La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 10 di allegati che formano parte integrante della stessa. - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - (U.O. Gestione Risorse Umane) Normativa di riferimento - Legge 104/1992 art. 33 commi 2 e 3; - Legge 53/2000 art. 4 comma 2 ; - D.Lgs 151/2001 art. 42 comma 5; - Legge 350/2003 art. 3 comma 106; - Determina n. 785 del 31/12/2005 Direttore Generale ASUR; - Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009; - Circolare I.N.P.S. n. 41 16/03/2009. Motivazione: Vista la domanda presentata dalla dipendente Sig.ra G. G., come da allegato; Preso atto che la richiedente non ha mai fruito di altri periodi di congedo di cui all oggetto; Atteso che la normativa di riferimento prevede per il lavoratore, figlio di un portatore di handicap in situazione di gravità, di fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni e durante tale periodo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con

4 esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a 47.446,00 (importo riferito all'anno 2017). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2018, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità; Preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009; Vista la Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, 3 febbraio 2012, n. 1 avente per oggetto: Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi") ; Constatata la regolarità della richiesta di congedo per assistenza ai disabili pari a giorni dodici (12); Esito dell istruttoria: Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 1. di concedere alla dipendente Sig.ra G. G. un periodo di congedo per l assistenza ai disabili pari a giorni dodici (12) e precisamente il 15 e 16 gennaio 2018, il 12 e 13 febbraio 2018, il 12 e 13 marzo 2018, il 9 e 10 aprile 2018, il 7 e 8 maggio 2018, il 4 e 5 giugno 2018, ai sensi dell art. 42 D. Lgs. 151/2001, ex art. 4 comma 2 Legge 08/03/2000 n. 53; 2. di corrispondere, per l intero periodo di assenza, alla predetta dipendente, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a 47.446,00 (importo riferito all'anno 2017). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2018, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente

5 datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità; 3. di precisare che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi restando a carico del dipendente l obbligo di segnalare le eventuali intervenute variazioni; 4. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell Area Vasta n.1; 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell art. 4 della Legge 412/91 e dell art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; Si attesta la regolarità tecnica della presente determina. Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale. Alessandra Fabbri Istruttore del Procedimento - ALLEGATI - Si allega la seguente documentazione, disponibile solo in formato cartaceo, per motivi di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, presso l ufficio competente: 1. Domanda del dipendente; 2. Certificato di handicap permanente in situazione di gravità; 3. Relazione tecnico-amministrativa.