Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311



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Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO composta dai magistrati Gabriele De Sanctis Camillo Longoni Antonio D'Aversa Angelo Antonio Parente Stefano Imperiali Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15603 del registro di segreteria, promosso con appello notificato il 5.4.2002 e depositato il 24.4.2002 dal Ministero dell'economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma alla via Portoghesi 12, contro il sig. R.C., rappresentato e difeso dall'avv. P.C. presso il quale è domiciliato in Tolentino (MC), e avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche n. 969 del 17.5.2001, depositata il 19.9.2001 e notificata l'8.2.2002. Visti l'atto di appello e tutti gli atti e i documenti del giudizio; Uditi all'udienza del 21.9.2004 il consigliere relatore e l'avv. P.C.;

Considerato in FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, fu accolto parzialmente un ricorso del sig. R.C., titolare di pensione privilegiata tabellare, e fu dichiarato il suo diritto "all'indennità integrativa speciale non fruita in misura intera nonché alla XIII mensilità sulla pensione privilegiata tabellare in godimento per il decennio antecedente la data di notifica all'amministrazione intimata dell'atto introduttivo del presente giudizio (21 agosto 1996), salva l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione precedenti al ricorso da dimostrare direttamente all'amministrazione competente a provvedere". 2. Con l'appello ora in esame, si rileva come il giudice di primo grado abbia "ritenuto che nella fattispecie non opera l'eccepita prescrizione quinquennale, bensì l'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.)": per converso, "il primo comma dell'art. 2 del r.d.l. 19.1.1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 comma 3, della legge 7.8.1985 n. 428, nella parte in cui stabilisce che le rate di pensione dovute dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni, si riferisce testualmente a tutte le pensioni statali ed è valido per ogni componente del trattamento pensionistico e quindi anche per l'indennità integrativa speciale e la 13 mensilità". Viene anche precisato che, "diversamente opinando, attesa la natura risarcitoria delle pensioni de quibus, si dovrebbe ritenere applicabile il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. ovvero, considerato il fatto che il risarcimento viene corrisposto vita natural durante sotto

forma di rendita sarebbe da ascrivere alla fattispecie di cui all'art. 2948 c.c. e, in entrambi i casi, il termine di prescrizione sarebbe comunque quello quinquennale". 3. Con memoria depositata il 9.9.2004, il difensore dell'appellante avv. P.G. ha sostenuto, in sintesi, che l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, modificato dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, "ha introdotto nell'ordinamento una prescrizione breve quinquennale che, in quanto norma derogatoria della disposizione concernente la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) è di stretta interpretazione e va applicata ai soli casi contemplati", non anche alle pensioni privilegiate tabellari e alle pensioni di P.G. che non hanno natura "retributiva". In ogni caso, si afferma che l'interpretazione del citato art. 2 "non può non essere identica a quella relativa ad altre ipotesi normative analoghe come quelle previste dall'art. 2948 c.c. e dell'art. 129 del r.d.l. 4.10.1935 n. 1827 in fattispecie, quest'ultima, di pensioni erogate dalla Previdenza Sociale". Pertanto, anche il termine di prescrizione previsto dall'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 si applicherebbe solo qualora il credito sia stato già oggetto di "effettiva determinazione secondo le procedure descritte dalla legge e dai regolamenti interni, in modo che ne sia possibile la riscossione". 4. All'udienza del 23.9.2004 l'avv. P.C. ha insistito per l'accoglimento del ricorso. DIRITTO 1. L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, quanto segue:

"Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato". 2. Sulla materia, una consolidata giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ex multis, le sentenze n. 57, 58, 66, 67, 92, 93, 104, 107, 116 del 2004 etc.) ha precisato i seguenti principi, che peraltro sembrano derivare senza difficoltà dalla lettera e dalla ratio della disposizione appena riportata. I L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, costituisce una disciplina speciale che prevale su quella generale civilistica: a quest'ultima può farsi pertanto ricorso solo per gli aspetti non disciplinati dalle normativa speciale.

Affermare che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. ha natura "ordinaria", e quindi tendenzialmente generale, non risulta d'altra parte significativo, dal momento che lo stesso art. 2946 c.c. fa espressamente "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente". II L'art. 2 in questione si articola sull'indicazione del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale (assegno, stipendio o pensione) e del tipo di quelle soggette invece a prescrizione decennale ("le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione" e "le indennità di licenziamento"): per ragioni di chiarezza e di semplificazione amministrativocontabile della materia, il legislatore ha infatti posto una disciplina speciale unitaria ed organica che prescinde dalla diversa natura delle "pensioni". III Tra le "pensioni" disciplinate dalla normativa speciale rientrano pertanto anche le pensioni c.d. tabellari, spettanti in relazione ad eventi lesivi dell'integrativa fisica occorsi durante la prestazione del servizio militare di leva, e le pensioni di P.G.: se il legislatore avesse inteso invece riservare a queste pensioni un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale, le avrebbe infatti menzionate insieme con le "indennità" indicate al terzo comma. D'altra parte, ritenere che le pensioni tabellari e/o le pensioni di P.G. siano soggette ad un termine di prescrizione decennale in ragione della loro natura risarcitoria e più precisamente indennitaria comporterebbe una ingiustificata differenziazione anche rispetto al "diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 comma 1 c.c.) e al diritto a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (art. 2948 n. 4 c.c.): trattasi infatti di diritti per i quali è pur sempre previsto un termine di prescrizione quinquennale.

IV Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, si applica non solo ai ratei di pensione ma anche agli emolumenti, in particolare le indennità integrative speciali e le tredicesima mensilità, che degli stessi ratei sono componenti o accessori e ne completano pertanto il trattamento. V Poiché la disposizione speciale del citato art. 2 stabilisce espressamente che "la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento", per il dies a quo del termine di prescrizione non può farsi riferimento ad altre disposizioni. In particolare, non rileva il diverso principio stabilito dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, che per le pensioni a carico dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede invece che il termine di prescrizione quinquennale si applichi solo alle "rate di pensione non riscosse" e però già liquidate. 3. Alla luce dei chiari principi appena ricordati, non sembra dubbio che l'appello in esame risulti fondato e vada pertanto accolto. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle Finanze avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche n. 969 del 17.5.2001 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza stessa, dichiara che i ratei arretrati di indennità integrativa speciale e di XIII mensilità sulla pensione privilegiata tabellare di cui è in

godimento il sig. R.C., ivi riconosciuti, sono soggetti a prescrizione quinquennale anziché decennale. Rimane per il resto ferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.9.2004. L'estensore F.to Stefano Imperiali Il Presidente F.to Gabriele De Sanctis Depositata in Segreteria il 18 OTT. 2004 Il Dirigente F.to Mario Francioni