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Prot. n. 0000470 del 04/09/2017 - [UOR: SI000074 - Classif. III/14] CONVENZIONE tra Il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali della Sapienza Università di Roma (nel seguito denominato DISO ), con sede legale in Circonvallazione Tiburtina 4, 00185, Codice Fiscale 80209930587, P. IVA 02133771002, rappresentato dalla Prof.ssa Matilde Mastrangelo, nata a Napoli il 30/09/1963, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale del DISO. E Il Museo delle Civiltà (nel seguito denominato Museo ), con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM) P.le Guglielmo Marconi 14, Codice Fiscale 97901500583, rappresentato dal Dott. Filippo Maria Gambari, nato a Milano il 12/11/1954, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica e di seguito, indicate congiuntamente Parti PREMESSO CHE - VISTO il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo l, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha altresì modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; - VISTO il D.M n. 198 del 9 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 ha istituito il Museo delle Civiltà, con Pag 1 di 9

sede in Roma; e che all art. 9 dello stesso D.M. 198 sono attribuiti al Museo delle Civiltà: il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini"; il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari; il Museo Nazionale d'arte Orientale "Giuseppe Tucci"; il Museo Nazionale dell'alto Medioevo. - VISTA la nomina del Dott. Filippo Maria Gambari come direttore con D.D. 241 del 23/2/2017; - CONSIDERATO che il Museo ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori dell archeologia, dell antropologia, della demoetnoantropologia, dell etnografia, e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico; che presso il Museo operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico, antropologico, paleontologico sia sul piano nazionale che internazionale e laboratori di conservazione e restauro di manufatti che svolgono attività sia di conservazione che di ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei materiali complessi, compositi e umidi; - CONSIDERATO che il DISO è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati; e che il DISO ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di Pag 2 di 9

ricerca, Università, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune; - CONSIDERATO che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all effettuazione di ricerche riguardanti le Culture del Vicino Oriente antico e del Medio Oriente, le Culture dell'asia Centrale e Orientale, l Archeozoologia e la Bioarcheologia e che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 (Finalità ed Oggetto) 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 1.2 Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano di progetti didattici, sia sul piano di progetti di ricerca scientifica e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla formazione di laureati preparati all espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed alla specializzazione di professionisti del settore; contribuire allo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale. Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti di ricerca: Culture del Vicino Oriente antico e del Medio Oriente, Culture dell'asia Centrale e Orientale, Archeozoologia, Bioarcheologia. Le Parti si impegnano altresì a collaborare alla diffusione di detti studi e ricerche presso la comunità scientifica Pag 3 di 9

ed il pubblico. Art. 2 (Obblighi delle Parti) Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo: - a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato all art. 4. con la massima cura e diligenza; - a tenere informata l altra Parte sulle medesime attività effettuate. Art. 3 (Oneri connessi all attuazione dell accordo) Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall altra parte. Art. 4 (Atti esecutivi) Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi, sottoscritti dai referenti scientifici per il Museo, dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo Delegato per il DISO. Nell ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati: - gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; - le modalità di esecuzione e la durata delle attività; - l ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti; - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati; Pag 4 di 9

- il personale coinvolto; - l individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti; - le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati; - i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi. Art. 5 (Condizione di reciprocità) Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità. Art. 6 (Attività ulteriori) Il Museo dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del DISO: - conferenze illustrative concernenti le attività svolte; - tirocini formativi e/o professionali. Art. 7 (Referenti scientifici) I referenti scientifici dell accordo di collaborazione in argomento sono: - per il DISO, Dott. Franco D'Agostino, Docente di Assiriologia. - per il Museo, Dott. Filippo Maria Gambari, Direttore del Museo delle Civiltà. Art. 8 (Proprietà intellettuale) I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Pag 5 di 9

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell invenzione e i relativi diritti patrimoniali. Art. 9 (Diritto d immagine) Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l immagine dell iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell identità visiva dell Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell immagine dell Università. L utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all azione istituzionale corrispondente all oggetto di cui all Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata. Art. 10 (Altre modalità di collaborazione) Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell accordo. Art. 11 (Durata dell accordo) Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell accordo le Parti Pag 6 di 9

redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri. Art. 12 (Recesso e risoluzione) Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC istituzionali delle Parti che sono: per il Museo: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it; per il DISO: iso@pec.it. Art. 13 (Copertura assicurativa) Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L utilizzo degli spazi del DISO sarà disciplinato dal Regolamento vigente presso il DISO stesso per l utilizzo dei locali e degli spazi di proprietà. Art. 14 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, Pag 7 di 9

rilasciando all uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Art. 15 (Controversie) In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma. Art. 16 (Registrazione) La convenzione potrà essere registrata in caso d uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014. Art. 17 (Trattamenti dei dati personali) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali Pag 8 di 9

delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Roma, li MUSEO DELLE CIVILTÀ DIPARTIMENTO ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI Dott. Filippo Maria Gambari Prof.ssa Matilde Mastrangelo Pag 9 di 9