Associazione Studi Bancari ANATOCISMO NELLE CONTROVERSIE BANCHE CLIENTI Lunedì 13 novembre 2017 Ore 10.30/12.30 14.30/17.30 Via Emilia Est 25-41121 MODENA ASPETTI OPERATIVI NELLE CTU (conto corrente ed apertura di credito conto anticipi) Dott. Ermanno Garola
2 FORMAZIONE DEL QUESITO Ogni addebito in c/c e quindi ogni partita debitoria regolata in c/ a carico del correntista deve essere richiesta al medesimo dalla banca solo ove legittima e fondata su una valida ed efficace clausola contrattuale, oggetto di specifica pattuizione.
3 FORMAZIONE DEL QUESITO Nell ambito del contenzioso bancario, in ordine al rapporto contrattuale ed alle doglianze svolte, il Quesito necessariamente presuppone preliminari valutazioni del giudice in merito di carattere giuridico, sulle contestazioni inerenti vari aspetti dei rapporti bancari in essere.
4 TIPI DI QUESITO Preciso Generico Aperto
5 QUESITO PRECISO Proposto dal G.I. dopo un attenta analisi della documentazione contrattuale agli atti
6 QUESITO PRECISO C.M.S.
7 QUESITO PRECISO Anatocismo
8 QUESITO PRECISO Interessi ultralegali
9 QUESITO PRECISO (alla data del primo saldo periodico successivo il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data, al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB);
10 QUESITO GENERICO Quesito usuale del G.I. o della Sezione del Tribunale di cui fa parte il G.I.
11 QUESITO GENERICO In questo caso il CTU è chiamato a sostituirsi al G.I. nella verifica delle nullità contrattuali
12 QUESITO GENERICO
13 QUESITO APERTO Quesito che si presta a multiple interpretazioni
14 QUESITO APERTO Accerti il CTU, esaminati gli atti e l andamento dei conti correnti e dei conti anticipi, quale sia l esatto saldo contabile escludendo eventuali interessi anatocistici e commissioni e...
15 QUESITO APERTO spese eventualmente non pattuite e l applicazione di interessi usurari. Accerti altresì se vi siano stati versamenti solutori così come indicato dal prospetto della convenuta e coperti da prescrizione.
16 QUESITO APERTO: RIMEDI DEL CTU Condivisione delle metodologie con i CTP Presa di posizione netta Molteplici ipotesi o scenari Istanza al G.I. di integrazione al Quesito
17 QUESITO APERTO: RISCHI PER IL CTU Contestazioni da parte dei CTP Convocazione a precisazioni Integrazione della CTU Istanza di revoca della CTU
18 QUESTIONI CONTROVERSE NELLE CTU* - Prescrizione - Fido non contrattualizzato - Nullità contrattuali - Assenza di contratto scritto - Assenza di firme - Interessi ultralegali - Clausola «uso piazza» * Il Quesito che verrà proposto in seguito è l ultimo Quesito del Dott. Enrico Astuni - Giudice della Sez. I Civile del Tribunale di Torino
19 QUESTIONI CONTROVERSE NELLE CTU - Anatocismo - Commissioni - C.M.S. - D.I.F. - C.I.V. - Spese - Valute - Ius variandi
20 QUESTIONI CONTROVERSE NELLE CTU - Saldo zero - Usura - Oggettiva - Soggettiva - Richiesta danni
21 PRESCRIZIONE 1. Prescrizione dell azione di ripetizione. Quesito 1.1. Il termine decennale di prescrizione decorre (dies a quo) dall annotazione della rimessa solutoria a copertura delle competenze maturate nei trimestri precedenti ed è interrotto (dies ad quem) dalla notifica della citazione, salvi atti interruttivi anteriori. 1.2. La rimessa ha carattere solutorio se, alla data di disponibilità, il c/c ha saldo debitore e non è affidato e-o è utilizzato oltre i limiti del fido. Ha altresì carattere solutorio l annotazione a debito su c/c con saldo creditore. Non ha carattere solutorio la rimessa su c/c con saldo debitore utilizzato nei limiti del fido o su c/c con saldo creditore (rimessa ripristinatoria).
22 PRESCRIZIONE 1. Prescrizione dell azione di ripetizione. Quesito Nel caso in cui una rimessa abbia carattere in parte solutorio e in parte ripristinatorio, la rimessa è conteggiata ai fini della prescrizione per la sola parte solutoria. Per la verifica dell esistenza e limiti del fido vedi 03. Ai fini della verifica della natura solutoria/ripristinatoria della rimessa il C.T.U. utilizza il c.d. saldo banca.
23 PRESCRIZIONE 1. Prescrizione dell azione di ripetizione. Quesito 1.3. Sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido. La rimessa solutoria paga proporzionalmente (pro rata) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate.
24 PRESCRIZIONE 1. Prescrizione dell azione di ripetizione. Quesito 1.4. La somma prescritta non è riconosciuta a credito del cliente. Se la somma è stata capitalizzata nel saldo banca dal momento in cui il contratto preveda una valida clausola di capitalizzazione, la somma è conteggiata nel saldo ai fini della generazione dei numeri debitori.
25 PRESCRIZIONE PRONTUARIO Nell analisi, secondo i criteri introdotti dalla Sentenza 24418/2010 e nel rispetto del Quesito del G.I., al CTU si presentano le seguenti scelte tecniche alternative, che si vanno ad esporre e spiegare in forma tabellare e grafica, con l opzione (x) che si ritiene di adottare:
26 PRESCRIZIONE Condizioni PRONTUARIO Sulle rimesse Sul fido Sui termini prescrizionali Sulle competenze pagabili Quali rimesse possono assumere natura solutoria? In assenza di contratto scritto, i conteggi vanno effettuati in ipotesi di fido nullo o utilizzando i limiti desunti dall e/c? Qual è la data di inizio del periodo soggetto a prescrizione? Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie?
27 PRESCRIZIONE Saldo negativo extra fido Saldo negativo entro e extra fido Nessuna Tutte Saldo positivo/negativo extrafido Sulle rimesse Quali rimesse possono assumere natura solutoria? Si considerano rimesse solutorie tutti i movimenti in Avere intervenuti con saldo negativo extrafido Si considerano rimesse solutorie tutti i movimenti in Avere con saldo negativo entro e extrafido Nessuna rimessa ha carattere solutorio (fido di fatto=max scoperto) Ogni movimento in Avere ha carattere solutorio Sono rimesse solutorie quelle intervenute in extrafido o con saldo positivo x
28 PRESCRIZIONE Sul fido In assenza di contratto scritto, i conteggi vanno effettuati in ipotesi di fido nullo o utilizzando i limiti desunti dall e/c? Fido nullo Utilizzo del fido comunque provato In assenza di contratto scritto Ad esempio dagli EC, dai riassunti scalari, dai report di centrale rischi agli atti, anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto x
29 PRESCRIZIONE Sui termini prescrizionali Qual è la data di inizio del periodo soggetto a prescrizione? Individuare la data del decennio prescrizionale Prima di tale data le competenze che risultino coperte da rimesse solutorie sono pagate e quindi non più ripetibili x Il decennio si individua in relazione alla data della prima contestazione alla Banca o, in assenza di questa, dalla notifica dell atto di citazione
30 PRESCRIZIONE Sulle competenze pagabili Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie? SALDO DA VERIFICARE Saldo disponibile Si tratta del saldo in linea capitale, rettificato depurato dalle competenze addebitate dalla banca, incrementato degli importi delle competenze coperte da rimesse solutorie (pagate e non ripetibili) Saldo disponibile Si tratta del saldo comprensivo di banca capitale e competenze banca Entrambi i saldi sono ottenuti ordinando le operazioni secondo data disponibilità (principi delle rimesse bancarie) x
31 Sulle competenze pagabili Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie? COMPETENZE PAGABILI Bisogna stabilire quali competenze possano essere pagate dalle rimesse solutorie, distinguendo tra periodo prescritto e decennio Banca extra fido PRESCRIZIONE PERIODO PRESCRITTO Competenze (interessi, CMS e spese) addebitate dalla banca relative all extrafido (e pertanto liquide ed esigibili come il capitale extrafido)* Banca entro/extra fido Tutte le competenze addebitate dalla banca xb xa *Le spese extrafido sono determinate proporzionalmente ai numeri debitori entro/extrafido Si potrebbe impostare gli stessi criteri anche relativamente alle competenze ricalcolate e non banca, qualora si ritenessero pagabili solo le competenze legittime
32 Sulle competenze pagabili Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie? PRESCRIZIONE Banca extra fido PERIODO PRESCRITTO Competenze (interessi, CMS e spese) addebitate dalla banca relative all extrafido (e pertanto liquide ed esigibili come il capitale extrafido)* In questa direzione: Sentenza Cassazione Sez. Prima Civile n. 10941/2016 del 03/05/2016 e recentissima Sentenza Tribunale di Asti n. 730/2017 Dott.ssa Caineri del 12/09/2017 xa
33 PRESCRIZIONE
34 PRESCRIZIONE In tale Sentenza afferma la Suprema Corte il principio secondo cui le rimesse solutorie sono imputabili a pagamento delle sole competenze extrafido, uniche ad essere liquide ed esigibili.
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37 PRESCRIZIONE Sulle competenze pagabili Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie? CONDIZIONI SUGLI INTERESSI CREDITORI L eventuale accredito degli interessi creditori costituisce una rimessa in avere, è necessario decidere se considerarla o no nelle rimesse solutorie Si con saldo negativo extrafido x Si con saldo negativo entro/extra fido Mai Sempre Si con saldo positivo/negativo extra fido
38 PRESCRIZIONE Sulle competenze pagabili Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie? ORDINAMENTO PER SALDO DISPONIBILE Dopo avere scelto tra saldo banca e saldo rettificato bisogna decidere se considerare prima i movimenti in avere o in dare Prima Avere Seguito l usuale criterio delle revocatorie bancarie Prima Dare Tutte le competenze incluse CMS e spese Soli interessi Altre combinazioni COMPETENZE PAGATE x x
39 PRESCRIZIONE Sulle competenze pagabili Quali competenze, e in che ordine, possono essere pagate da rimesse solutorie? Algoritmo orizzontale Algoritmo verticale SCANSIONE ELEMENTI PAGAMENTO RIMESSE Pagare per trimestre : esaurire le competenze (interessi extrafido legittimi e illegittimi, CMS extrafido legittime e illegittime, spese extrafido) del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre X+1 Pagare per competenza : in stretta applicazione dell art. 1194 c.c. pagare prima tutti gli interessi (legittimi e non), anche di trimestri successivi, prima di pagare le altre competenze x
40 PRESCRIZIONE - FIDO NON CONTRATTUALIZZATO 0.3. fido non contrattualizzato Ai fini della risposta ai quesiti il C.T.U. consideri affidato il c/c quando dalla documentazione in atti risulti l esistenza di un fido in qualunque modo riconosciuto dalla banca (ad es. dagli estratti conto, dai riassunti scalari, dai report di Centrale rischi agli atti), anche se la concessione di credito non risulti formalizzata per iscritto.
41 NULLITA CONTRATTUALI 3. Interessi 3.1. Assenza di contratto scritto. Quesito Se manca un contratto scritto di c/c, gli interessi sono calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino al primo contratto fatto per iscritto di c/c. Se il contratto di c/c è stato fatto per iscritto e risulta provato in qualunque modo (vedi 0.3) il riconoscimento di un fido, ma la concessione di credito non è stata formalizzata per iscritto, agli interessi pertinenti gli utilizzi entro i limiti del fido il C.T.U. applichi il tasso sostitutivo previsto dall art. 117 TUB.
42 NULLITA CONTRATTUALI Quesito 3. Interessi 3.2. Clausola "uso piazza" Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154. Per il tratto successivo, sui contratti conclusi prima dell entrata in vigore di detta legge, e in ogni caso per i contratti conclusi dopo (fatti per iscritto: vedi altrimenti 3.1.) gli interessi sono calcolati al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 legge n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario).
43 NULLITA CONTRATTUALI 3. Interessi Quesito Il conteggio secondo tale criterio deve farsi: - fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario), - in mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (di c/c o apertura di credito in c/c).
44 NULLITA CONTRATTUALI 3. Interessi Quesito 3.3. Interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario) Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione vigente anno per anno (o frazione). Se il contratto prevede diversi tassi, in funzione delle diverse linee di credito regolate in c/c, o dell utilizzo entro/oltre i limiti del fido, gli interessi devono essere calcolati in conformità alle previsioni contrattuali, distinguendo i numeri debitori pertinenti ciascuna linea.
45 NULLITA CONTRATTUALI Quesito 3. Interessi 3.4. Interessi creditori. Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, gli interessi creditori sono liquidati a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale. N.B.: agli effetti della risposta al quesito n. 3, il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 co. 7 TUB si applica nella misura minima alle operazioni attive, di impiego (interessi debitori) e nella misura massima alle operazioni passive, di raccolta (interessi creditori).
46 NULLITA CONTRATTUALI Contratti monofirma Recenti pronunce Cassazione Cass.,Sez.I,24/3/2016,n.5919(DiMarzio) Cass.,Sez.I,11/4/2016,n.7068(Dogliotti) Cass.,Sez.I,27/4/2016,n.8395(Acierno) Cass.,Sez.I,27/4/2016,n.8396(Acierno) Cass.,Sez.I,19/5/2016,n.10331(Nazzicone) Cass.,Sez.I,24/5/2016,n.10711(Dogliotti) Cass.,Sez.I,14/3/2017,n.6559(Dolmetta)-Tub La parola alle SS.UU. Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 27/04/2017 n 10447 La cui udienza è prevista per il 21 novembre prossimo.
47 ANATOCISMO Quesito 5. Capitalizzazione trimestrale degli interessi: 5.1. Su contratto anteriore alla delibera CICR 9.2.2000 Elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del c/c fino a nuovo contratto che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente. In difetto, elimini la capitalizzazione fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR). O comunicazione specificamente approvata dal cliente. Non è rilevante la semplice pubblicazione in G.U. della determina di adeguamento delle condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR).
48 ANATOCISMO Quesito 5. Capitalizzazione trimestrale degli interessi: In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013. 5.2. Su contratto successivo alla delibera CICR 9.2.2000 Il C.T.U. verifichi se: il contratto prevede pari periodicità nelle chiusure; la clausola è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente; i tassi di interesse, se indicati, espongano il TAN e il tasso effettivo.
49 ANATOCISMO Quesito 5. Capitalizzazione trimestrale degli interessi: In difetto di una di queste condizioni, elimini la capitalizzazione fino a nuovo contratto (c.s.) o alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR). In ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013.
50 COMMISSIONI 6. Altri addebiti Quesito 6.1. Commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis) La c.m.s. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis: 28.6.2009) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la c.m.s. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. sul massimo scoperto, sul massimo utilizzo del fido ecc.).
51 COMMISSIONI Quesito 6. Altri addebiti 6.1. Commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis) In difetto di queste condizioni, gli addebiti per c.m.s. devono essere stornati dal conteggio. N.B. in via interpretativa, la base di calcolo è indeterminata se deve ricavarsi per il tramite dell acronimo C.M.S. o C.M.S.T..
52 COMMISSIONI Quesito 6. Altri addebiti 6.2. Commissione di messa a disposizione fondi (art. 2-bis d.l. 29.11.2008 n. 185). - verifichi se la commissione di messa a disposizione fondi risulti: a) da contratto scritto; b) da comunicazione in atti di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB (variazione consentita dall art. 2-bis cit.; cfr. ABF Milano 172/2010);
53 COMMISSIONI 6. Altri addebiti Quesito 6.2. Commissione di messa a disposizione fondi (art. 2-bis d.l. 29.11.2008 n. 185). - se la commissione è stata prevista per iscritto, verifichi se la stessa osservi le condizioni previste dall art. 2-bis cit. (max. 0,50%; proporzionalità all ammontare e durata dell affidamento); - nel caso in cui non sia stata prevista per iscritto o non rispetti le condizioni elimini o riduca nei limiti consentiti dalla legge gli importi addebitati a tale titolo.
54 SPESE Quesito 6. Altri addebiti 6.3. Spese e altre commissioni (art. 118 co. 4 T.U. bancario) Le spese devono essere addebitate come da e/c, purché previste nel contratto o nei F.I.A. prodotti.
55 VALUTE Quesito 4. Saldi per valuta verifichi il C.T.U. se il computo dei c.d. giorni-valuta risulti da contratto scritto o dai FIA prodotti. In caso di assenza di pattuizione, proceda all azzeramento dei giorni-valuta. Se la pattuizione risulta presente, proceda alle rettifiche solo in presenza di comprovata e fondata tempestiva contestazione dell estratto conto.
56 IUS VARIANDI Quesito 3. Interessi Il conteggio secondo tale criterio deve farsi: - fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario). 3.3. Interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)
57 IUS VARIANDI Quesito 6.1. Commissione di massimo scoperto anteriore al d.l. 29.11.2008 n. 185 (art. 2-bis) - La c.m.s. può essere applicata (fino alla scadenza del termine di 150 gg. dall'entrata in vigore dell'art. 2-bis: 28.6.2009) a incremento del saldo passivo del cliente purché il contratto (o una comunicazione di variazione autorizzata per contratto ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154, 118 T.U. bancario: vedi sopra) preveda la c.m.s. e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione, ossia: 1) misura percentuale; 2) base di calcolo (ad es. sul massimo scoperto, sul massimo utilizzo del fido ecc.).
58 IUS VARIANDI salvo che x impresa
59 SALDO ZERO Quesito 0.2. se la banca agisce o propone riconvenzionale per la condanna: Se la banca non ha prodotto l estratto conto di apertura, azzeri il saldo a debito del cliente risultante dal primo e/c disponibile e mantenga il saldo iniziale a credito. Se manca un e/c intermedio, rettifichi il saldo iniziale dell e/c successivo al buco assumendolo pari al saldo finale dell e/c precedente, se quest ultimo è più favorevole al cliente.
60 SALDO ZERO Quesito se il solo cliente agisce, per ripetizione di indebito o ricalcolo del saldo (Cass. 7.5.2015 n. 9201): Mantenga il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile, sia a debito sia a credito del cliente. Se manca un e/c intermedio, mantenga il saldo iniziale del primo e/c successivo al buco, senza procedere a rettifiche.
61 USURA Quesito 2. Usura. 2.1. Indichi, per ciascun rapporto, per ogni trimestre, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato dalla banca. Nella determinazione del T.E.G., il C.T.U. segua i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 le istruzioni e la formula della Banca d'italia vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all erogazione del credito, con queste precisazioni:
62 USURA Quesito 2. Usura. fino al 31.12.2009 (ultima verifica con le istruzioni febbraio 2006 ) sono considerati ai fini del T.E.G. e conteggiati nel secondo addendo della formula ( oneri ) anche la c.m.s. e i premi di polizza esclusi dalla rilevazione del TEGM. In ciò discostandosi dalle istruzioni; a partire dall 1.1.2010 (prima verifica con le istruzioni agosto 2009 ) consideri ai fini del T.E.G. c.m.s., spese e remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse tasse e imposte), tenuto conto dell annualizzazione degli oneri ricorrenti o non occasionali secondo le istruzioni di Banca d Italia;
63 USURA Quesito 2. Usura. in ogni caso, consideri ai fini del T.E.G. anche interessi remunerazioni e spese annotati in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla, nonché gli interessi moratori ancorché esclusi dalla rilevazione del TEGM.
64 USURA Quesito 2. Usura. 2.2. Utilizzi il tasso soglia vigente pro tempore. Per il II trimestre 2011, nel corso del quale è entrato in vigore l art. 8 co. 5 lett. d) del d.l. 13.5.2011 n. 70 (conv. in legge 12.7.2011 n. 106) che ha riformulato la soglia d usura, sostituendo al criterio originario del tasso medio aumentato della metà, l aumento di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
65 USURA 2. Usura. 2.2. Utilizzi il tasso soglia vigente pro tempore. Quesito La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali", il C.T.U.: utilizzi il tasso soglia pari al TEGM * 1,5, se il rapporto è stato estinto prima del 13.5.2011; utilizzi il nuovo tasso soglia (TEGM * 1,25 + 4 p.p.) se il rapporto era ancora pendente alla data del 13.5.2011.
66 USURA Quale formula di calcolo?
67 USURA Inclusione /esclusione C.M.S. OMOGENEITA Sent. Cass. n. 12965/16 e n. 22270/16 Confutazione della tesi dell omogeneità: «Non è possibile confrontare mele con pere: considerare ai fini del TS (Tasso soglia) grandezze non contemplate nella rilevazione del TEGM». OMNICOMPRENSIVITA Sent. Cass. n. 8806/17 Confutazione della tesi dell omnicomprensività: «L'interpretazione dell'articolo 644 c.p. prescinde dalle istruzioni emanate dalla Banca d'italia, le quali, non avendo natura di fonti normative, non sono vincolanti per l'autorità giurisdizionale».
68 2. Usura. USURA Quesito 2.3. Nel caso che il T.E.G. superi il tasso soglia vigente pro tempore: provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 co. 2 c.c. tutte le remunerazioni (interessi, commissioni ecc.) collegate all erogazione del credito pertinenti al solo trimestre verificato. In alternativa: se l usura si verifica in un trimestre successivo al primo trimestre di esecuzione del contratto e/o di una sua modificazione, anche ai sensi dell art. 118 TUB, riduca nei limiti del tasso soglia l ammontare delle remunerazioni (interessi, commissioni ecc.) collegate all erogazione del credito pertinenti al solo trimestre verificato.
69 USURA Quesito N.B. che implichi eliminazione di tutte le competenze o riduzione nei limiti della soglia il ricalcolo del saldo per usura non deve dare luogo a duplicazioni rispetto agli ulteriori ricalcoli di cui infra. Il C.T.U. pertanto elimina, sulla base dei quesiti che seguono, soltanto le competenze indebite annotate nei trimestri per i quali non s è verificato superamento della soglia d usura. Nel caso di riduzione nei limiti del tasso soglia, il C.T.U. riduce le competenze indebite soltanto per la parte eccedente la differenza tra competenze annotate e tasso soglia. Nel caso di eliminazione totale delle competenze in un trimestre, il C.T.U. si astiene da ulteriori riduzioni in quel trimestre.
70 SALDO FINALE Quesito 7. saldo finale Determini il credito del cliente in misura pari alla differenza tra saldo di estinzione (su conto chiuso) o ultimo saldo risultante dall'e/c in atti e il saldo ricalcolato come sopra.
71 info@studiogarola.it