ANATOCISMO ED USURA. Le risposte del CTU ai quesiti del Giudice. A cura di Giovanni Fabio Aiello

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1 ANATOCISMO ED USURA Le risposte del CTU ai quesiti del Giudice A cura di Giovanni Fabio Aiello

2 Struttura del seminario Parte I Anatocismo, tassi ultralegali, condizioni non pattuite nei rapporti di c/c. Parte II Conti correnti ed usura.

3 I Parte ANATOCISMO, TASSI ULTRALEGALI, CONDIZIONI NON PATTUITE NEI RAPPORTI DI C/C Le risposte del CTU ai quesiti del Giudice

4 ANATOCISMO: dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura» Fenomeno in forza del quale interessi maturati su un determinato capitale producono a loro volta altri interessi (definiti: composti o anatocistici). Disciplina: art c.c.

5 Art c.c. In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Quindi 1. Deve trattarsi di usi normativi che abbiano efficacia derogatoria. 2. La domanda deve essere volta a chiedere gli interessi sugli interessi. 3. Il debito deve essere arrivato a scadenza con i relativi interessi e le parti si sono accordate per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. 4. Gli interessi non possono produrre a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.

6 L evoluzione dell anatocismo in Italia DAL 1952 (Norme Uniformi Bancarie approvate dall ABI) CAPITALIZZAZIONE OGNI 3 MESI SUI SALDI DI C/C CREDITORI PER LA BANCA L art. 7 delle NUB prevedeva che la capitalizzazione degli interessi passivi PER IL CORRENTISTA avvenisse ogni tre mesi e, cioè, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno. CAPITALIZZAZIONE ANNUALE SUI SALDI DI C/C CREDITORI PER IL CORRENTISTA L art. 7 delle NUB prevedeva che la capitalizzazione degli interessi attivi per il correntista avvenisse annualmente e, cioè, solo al 31 dicembre di ogni anno. TALE COMPORTAMENTO E STATO RITENUTO COSTANTEMENTE LEGITTIMO DALLA CORTE DI CASSAZIONE SINO AL 1999 (Cass. nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98) NONOSTANTE LA PREVISIONE DELL ART. 4 DELLA LEGGE N. 142/92 E DELL ART. 117, COMMA 6, DEL D.LGV. 385/93

7 Art. 4, legge n. 154 del 17 febbraio Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. Art. 117, comma 6, D.Lgv. n. 385 dell 1 settembre Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

8 Comportamento ritenuto legittimo poiché La Corte di Cassazione Riteneva che i clienti si fossero adeguati all inserimento della clausola anatocistica in quanto questa era compresa nella modulistica predisposta dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell ABI, per cui essa clausola era insuscettibile di negoziazione individuale e la sua sottoscrizione costituiva presupposto necessario ed indefettibile per accedere ai servizi bancari. Si riteneva, in sostanza, che essa fosse conforme a norme di diritto oggettivoesistentiefacessepartedell ordinamentogiuridico(opinio juris ac necessitatis).

9 CortediCassazione16marzo1999,n.2374 Il revirement del 1999 La previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi. CortediCassazione30marzo1999,n.3096 La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'abi nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio juris ac necessitatis.

10 Il revirement del 1999 CortediCassazione11novembre1999,n La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l' art cod. civ.[ ]. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall' A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di uso negoziale non quello di uso normativo.

11 Tentativo di «Sanatoria» del passato Articolo 25, comma 3, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 " 1. omissis. " Dopo il comma 1 dell art. 120 del TUB è aggiunto il seguente: " 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. Illegittimo Costituzionalmente Sentenza n 425

12 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (IN VIGORE DAL 22 APRILE 2000) ARTICOLO 2 1. Nel conto corrente l accredito e l addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Disciplina transitoria (art. 7)

13 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (IN VIGORE DAL 22 APRILE 2000) ARTICOLO 7 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e comunque entro il 31 dicembre Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

14 SENTENZA CASSAZIONE A SS.UU. N DEL 4 NOVEMBRE 2004 Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all articolo 1283 c.c., non rinvenendosi l esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è poi dimostrata essere contra legem.

15 SENTENZA CASSAZIONE A SS.UU. N DEL 2 DICEMBRE Viene ribadito che l azione di ripetizione del cliente di una banca che lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. 2. Viene riconosciuta e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ante 1 luglio 2000 per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall art c.c. 3. Gli interessi a debito del correntista maturati anteriormente all 1 luglio 2000 devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna mentre quelli a credito, devono essere capitalizzati annualmente.

16 2 Tentativo di «Sanatoria» del passato Art. 2, c. 61, d.l. 225/2010 convertito nella l. 10/2011 (c.d. milleproroghe) In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Illegittimo Costituzionalmente Sentenza 5 aprile 2012, n 78

17 L ultimo intervento del Legislatore Articolo unico, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (stabilità 2014) All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

18 Le vicissitudini successive all approvazione della legge di stabilità 2014 (1/2) L art. 31 del decreto legge competitività (d.l , n. 91), suddiviso in tre commi, è intervenuto modificando nuovamente, a distanza di circa soli 6 mesi, l art. 120 del D.Lgv. n. 385/93. COMMA 1: si affidava al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua, reintroducendo, di fatto, l anatocismo seppure con diversa cadenza temporale; COMMA 2: si prevedeva che si dovesse continuare a trovare applicazione la delibera CICR del febbraio 2000 fino alla entrata in vigore della delibera CICR prevista dal comma 1, reintroducendo così nuovamente gli interessi anatocistici; COMMA 3: veniva dettata una disciplina transitoria per regolare il passaggio della diversa periodicità degli interessi, da infrannuali ad annuali.

19 Le vicissitudini successive all approvazione della legge di stabilità 2014 (2/2) E ACCADUTO PERO CHE 1. L articolo31contenutoneldecretocompetitivitànonèstatoconvertitoinleggepercuiè tornato in vigore quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014; 2. Il CICR non ha adottato nessuna delibera, né in attuazione del decreto competitività che prevedeva la validità della delibera del 2000 finché non fosse stata emanata quella nuova né in attuazione della Legge di Stabilità DAL MOMENTO CHE 1. L art. 120 TUB vigente è quello di cui alla Legge di Stabilità che rinvia ad una emananda delibera CICR 2. Esiste una delibera CICR che, ammettendo l anatocismo, è in contrasto con il dettato della Legge vigente NE CONSEGUE Un evidente disallineamento tra normativa primaria e secondaria

20 La primissima giurisprudenza pronunziatasi sulla legge di stabilità 2014 Tribunale Milano, ordinanza 25 marzo 2015 (Pres. Cosentini; Est. Brat) Tribunale Milano, ordinanza 3 aprile 2015 (Pres. Cosentini; Est. Ferrari) A partire dal 1 gennaio 2014 l anatocismo bancario in ogni sua forma è vietato. Il nuovo art. 120 TUB, come modificato dall art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2014 dispone che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi. Tale disposizione è immediatamente applicabile, senza che necessiti la emanazione della delibera CICR attuativa del nuovo art. 120 TUB, e vieta l anatocismo.

21 Le questioni che deve affrontare il CTU nella ricontabilizzazione dei rapporti di c/c Anatocismo Interessi ultra-legali C.m.s. Decorrenza delle valute Spese trimestrali e non Problema della determinazione delle rimesse solutorie Interessi usurari Calcolo dell eventuale danno

22 Quesito-tipo omnicomprensivo (1/7) «Una volta individuate le censure e i rilievi mossi dal correntista nell'atto di citazione (capitalizzazione interessi passivi, interessi ultralegali, CMS non pattuite, giorni banca, spese non convenute, interessi usurari ecc. ecc.) e nei limiti in cui i seguenti quesiti siano riferibili ai primi, determini il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare-avere inerente ai rapporti bancari per cui è giudizio, durante tutto l'arco temporale e sino alla chiusura del conto, sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti (nei termini previsti nell'ordinanza istruttoria) (o, comunque, di quella di cui le parti, in sede di operazioni peritali, di comune accordo, consentano l'acquisizione), partendo: - (1 ipotesi) dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (se attore è il correntista), ovvero - (2 ipotesi) dal saldo zero nel caso in cui manchi la documentazione contabile iniziale, (se attore è la banca perché la stessa abbia richiesto il decreto ingiuntivo o abbia formulato domanda riconvenzionale nel giudizio di ripetizione intrapreso dal cliente) applicando i seguenti criteri: IL PROBLEMA DELLA DOCUMENTAZIONE GIA PRODOTTA IN ATTI

23 Quesito-tipo omnicomprensivo (2/7) a. con riferimento al tasso ultralegale di interesse debitore, nel caso in cui non risulti una pattuizione inter partes di un tasso debitore ultralegale nonché nelle ipotesi in cui per la determinazione del tasso di interesse debitore si rinvii alla cd. clausole uso piazza, effettui, il CTU, il seguente calcolo: A) Per i contratti conclusi anteriormente al , applichi gli interessi al tasso legale previsto dall art c.c. per l intera durata del rapporto; B) Per i contratti successivi al applichi gli interessi sulla base dei criteri stabiliti dall art. 117, comma 7, lett. a, Dec. Lgs. 385/1993. In tal caso, il tasso di riferimento dovrà essere quello relativo all anno precedente alla data di stipulazione del contratto. Il tasso dei Buoni del Tesoro (minimo o massimo) da applicare dovrà essere quello più favorevole al correntista, come emerge dalla interpretazione letterale della norma. Quanto al tasso nominale, dovrà applicarsi quello dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto L INDIVIDUAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

24 Quesito-tipo omnicomprensivo (3/7) b) Con riferimento all anatocismo, nelle ipotesi sopra indicate, ove i tassi debitori siano espressi con capitalizzazione trimestrale o annuale: A) Effettui il CTU un nuovo calcolo con capitalizzazione semplice sino all 1/7/2000, B) A far data dall , applichi il CTU, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con le modalità previste dalla banca, sempre che le stesse risultino pubblicate nella G.U. entro il o, comunque, comunicate alla clientela. L ANATOCISMO c) Applichi il CTU le c.m.s. e le spese, a qualunque titolo addebitate, solo se pattuite. escluda il ctu ogni forma di capitalizzazione di cms e altre voci. IL TRATTAMENTO DELLA CMS E DELLE ALTRE SPESE

25 Quesito-tipo omnicomprensivo (4/7) d) Accerti il CTU se vi sia stata pattuizione della valuta per versamenti e prelievi; in caso negativo consideri quale data di valuta, sia per l'accredito che per l'addebito, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto. LA VALUTA DA ASSEGNARE AL RICALCOLO e) Per i contratti stipulati dopo il (data della prima rilevazione trimestrale dei tassi soglia, ai sensi della L. 108/96), ove risulti una pattuizione convenzionale di interessi, accerti il CTU se: A. Al momento in cui furono convenuti gli interessi questi erano superiori al tasso soglia; B. Nel prosequio del rapporto, sia stato superato il tasso soglia. In entrambe le suddette ipotesi, 1) determini il c.t.u. gli interessi dovuti nei limiti del tasso-soglia allora vigente; 2) non calcoli alcun interesse per i segmenti temporali in cui il tasso-soglia risulti superato. L INDIVIDUAZIONE DEL TASSO SOGLIA E LE CONSEGUENZE DEL SUO SUPERAMENTO

26 Quesito-tipo omnicomprensivo (5/7) Una volta fatta applicazione del suddetti criteri, si seguano le seguenti indicazioni operative (alternative): 1. Accerti il CTU, tenendo conto dei saldi contabili ovvero evidenziati nei vari estratti conto in atti, se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento (pattuito inter partes o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, alle imprese di un conto o rilevabili dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, il CTU consideri solutori i successivi versamenti compiuti dal correntista, se e nella misura in cui siano serviti a "ripianare" lo scoperto di conto (comprensivo del capitale utilizzato dal cliente e delle sole competenze, legittimamente, ad esso addebitate). Consideri, per contro, ripristinatori i versamenti che abbiano avuto, anche solo in parte, la funzione di ripristinare la capacità di indebitamento del correntista (N.B. Dunque, è possibile che uno dei suddetti versamenti abbia carattere parzialmente ripristinatorio e parzialmente solutorio. Es. il saldo passivo, in presenza di un conto affidato per 5, è di - 15 e il cliente esegue un versamento di 20, di cui 15 avranno funzione solutoria e 5 funzione ripristinatoria del fido concesso). Operata tale distinzione in base alla natura/funzione del versamento, verifichi quali dei suddetti versamenti, con funzione anche solo in parte solutoria, siano prescritti, in virtù del decorso decennale dalla data in cui è stata effettuata la singola operazione. L INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE PRESCRITTE SUI SALDI ORIGINARI

27 Quesito-tipo omnicomprensivo (6/7) 2. Accerti il CTU, tenendo conto dei saldi ricalcolati, depurati dalle illegittime competenze bancarie (e non dei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto sia stato superato il limite dell'affidamento (pattuito inter partes o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, alle imprese di un conto o rilevabili dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, il CTU consideri solutori i successivi versamenti compiuti dal correntista, se e nella misura in cui siano serviti a "ripianare" lo scoperto di conto (comprensivo del capitale utilizzato dal cliente e delle sole competenze, legittimamente, ad esso addebitate). Consideri, per contro, ripristinatori i versamenti che abbiano avuto, anche solo in parte, la funzione di ripristinare la capacità di indebitamento del correntista (N.B. Dunque, è possibile che uno dei suddetti versamenti abbia carattere parzialmente ripristinatorio e parzialmente solutorio. Es. il saldo passivo, in presenza di un conto affidato per 5, è di - 15 e il cliente esegue un versamento di 20, di cui 15 avranno funzione solutoria e 5 funzione ripristinatoria del fido concesso). Operata tale distinzione in base alla natura/funzione del versamento, verifichi quali dei suddetti versamenti, con funzione anche solo in parte solutoria, siano prescritti, in virtù del decorso decennale dalla data in cui è stata effettuata la singola operazione. L INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE PRESCRITTE SUI SALDI RICALCOLATI

28 Quesito-tipo omnicomprensivo (7/7) Quantifichi il CTU il maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c. IL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO Art c.c. 1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. 2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

29 Il saldo «ZERO» (1/2) Cass. 7 maggio 2015, n «Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass /05; Cass. 7282/97).. In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero.( Cass /10).»

30 Il saldo «ZERO» (2/2) Cass. 7 maggio 2015, n «Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. In tal senso del tutto corretta è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui era onere degli allora appellanti fornire l'estratto conto zero tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione e sotto tale profilo gli stessi erano in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.»

31 L ordine di esibizione ex art. 210 cpc «L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., è provvedimento discrezionale del giudice di merito (censurabile, come tale, in sede di legittimità solo per vizio di motivazione), riguarda, quindi, documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde (Cass. N /2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N /2003; Cass. N /2003; Cass. N /2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988).» «L'esibizione, a norma dell'art. 210 cod. proc. civ., poi, non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa» (Cass., 6 ottobre 2005, n ; Cass., 10 gennaio 2003, n. 149: in quest ultimo caso, la Cassazione ha ritenuto non censurabile il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione che sarebbe dovuta essere rivolta preventivamente agli istituti di credito interessati; Cass. N. 9514/1999).

32 Cronologia delle operazioni da effettuare per la rideterminazione del saldo di c/c 1. Individuazione della documentazione disponibile (estratti conto, scalari, contratti verificare la mancanza di ee/cc per periodi intermedi) e dei fidi concessi; 2. Inserimento dei dati in un foglio di calcolo; 3. Riordino per valuta (se pattuita) con azzeramento delle voci in contestazione; 4. Inserimento dei tassi sostitutivi e delle competenze pattuite; 5. Nuovi termini di capitalizzazione (anche delle competenze) 6. Individuazione separata delle competenze prescritte; 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte; 8. Calcolo dell eventuale maggior danno ex art c.c..

33 1. Individuazione della documentazione disponibile (estratti conto, scalari, contratti verifica la mancanza di ee/cc per periodi intermedi) e dei fidi concessi Mancanza di ee/cc intermedi: 4 soluzioni, tutte con dei limiti - Inizio dal primo e/c che non presenti soluzione di continuità; - Operazione di raccordo; - Ricostruzione delle operazioni dallo scalare; - Determinazione del ricalcolo per blocchi. SOLO PER LE IMPRESE: Conto di mastro Mancanza delle condizioni di affidamento - Ricostruzione dallo scalare in funzione dei doppi tassi (limiti in caso di tripli tassi).

34 2. Inserimento dei dati in un foglio di calcolo (utilizzo del Filtro) Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,63 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2, ,64 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1, ,98 05/04/ /03/2002 Interessi a credito 0, ,72 05/04/ /03/2002 Spese trimestrali 156, ,09 05/04/ /03/2002 CMS 171, ,85 05/04/ /03/2002 Interessi a debito 433, ,21 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,33 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,67 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,67

35 Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,63 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2, ,64 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1, ,98 05/04/ /03/2002 Interessi a credito 0, ,72 05/04/ /03/2002 Spese trimestrali 156, ,09 05/04/ /03/2002 CMS 171, ,85 05/04/ /03/2002 Interessi a debito 433, ,21 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,33 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,67 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,67 3. Riordino per data o per valuta Riportare le date dell addebito competenze sempre a fine trimestre Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,63 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2, ,64 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1, ,98 31/03/ /03/2002 Interessi a credito 0, ,72 31/03/ /03/2002 Spese trimestrali 156, ,09 31/03/ /03/2002 CMS 171, ,85 31/03/ /03/2002 Interessi a debito 433, ,21 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,33 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,67 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,67 Riordino per data Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 31/03/ /03/2002 Interessi a credito 0,26 0,26 31/03/ /03/2002 Spese trimestrali 156,37-156,11 31/03/ /03/2002 CMS 171,76-327,87 31/03/ /03/2002 Interessi a debito 433,36-761,23 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2,01-763,24 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1,34-764,58 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,42 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,42 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,30 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,67 Riordino per valuta Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,63 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2, ,64 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1, ,98 31/03/ /03/2002 Interessi a credito 0, ,72 31/03/ /03/2002 Spese trimestrali 156, ,09 31/03/ /03/2002 CMS 171, ,85 31/03/ /03/2002 Interessi a debito 433, ,21 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,33 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,67 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,67

36 3. Azzeramento delle voci in contestazione Riordino per data Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 31/03/ /03/2002 Interessi a credito 0,00 0,00 31/03/ /03/2002 Spese trimestrali 0,00 0,00 31/03/ /03/2002 CMS 0,00 0,00 31/03/ /03/2002 Interessi a debito 0,00 0,00 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2,01-2,01 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1,34-3,35 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,65 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,65 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,53 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,90 Riordino per valuta Data Valuta Descrizione operazione Dare Avere Saldo 08/04/ /03/2002 effetti insoluti 1.030, ,63 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 2, ,64 02/04/ /03/2002 spese comunicazioni 1, ,98 31/03/ /03/2002 Interessi a credito 0, ,98 31/03/ /03/2002 Spese trimestrali 0, ,98 31/03/ /03/2002 CMS 0, ,98 31/03/ /03/2002 Interessi a debito 0, ,98 05/04/ /03/2002 comp. Da conto n /02 93, ,10 04/04/ /04/2002 accensione finanziamento , ,90 04/04/ /04/2002 versamento 50, ,90

37 4. Inserimento dei tassi sostitutivi (esempio: fido ) INTERESSI PASSIVI INTERESSI ATTIVI Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg I Tasso Int.ssi I tasso II Tasso Int.ssi II tasso Tot.int. Passivi Tasso Tot.int. Attivi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27/03/2008 bonifico 250, ,25 1 7,672% - 9,672% - - 3,000% 1,10 28/03/2008 cambio tassi ,25 3 9,672% - 9,672% - - 3,000% 3,29 31/03/2008 assegno , ,75 0 9,672% - 9,672% - - 3,000% - 31/03/2008 pagamenti diversi 2.991, ,48 0 9,672% - 9,672% - - 3,000% - 31/03/2008 Interessi a credito 73, ,04 0 9,672% - 9,672% - - 3,000% - 31/03/2008 Spese trimestrali 0, ,04 0 9,672% - 9,672% - - 3,000% - 31/03/2008 CMS 0, ,04 0 9,672% - 9,672% - - 3,000% - 31/03/2008 Interessi a debito 72, ,26 1 7,874% 2,16 9,874% 1,26 3,41 3,000% - 01/04/2008 pagamenti diversi 1.603, ,25 0 7,874% - 9,874% - - 3,000% - 01/04/2008 assegni 5.000, ,25 0 7,874% - 9,874% - - 3,000% -

38 4. Inserimento delle CMS CMS Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg I tasso CMS II tasso CMS Max di periodo CMS I TASSO CMS II TASSO TOTALE CMS ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27/03/2008 bonifico 250, , /03/2008 cambio tassi , /03/2008 assegno , , /03/2008 pagamenti diversi 2.991, , /03/2008 Interessi a credito 73, , /03/2008 Spese trimestrali 40, , /03/2008 CMS 154, ,98 0 0,25% 0,75% ,72 25,00 129,94 154,94 31/03/2008 Interessi a debito 72, , /04/2008 pagamenti diversi 1.603, , /04/2008 assegni 5.000, ,

39 5. Nuovi termini di capitalizzazione degli interessi Interessi maturati sino al 30 giugno 2000 Capitalizzazione annuale degli interessi a credito del correntista nessuna capitalizzazione di quelli a credito della banca Problema Quando vengono accreditati gli interessi maturati dall inizio del periodo di ricontabilizzazione e sino a tutto il 30 giugno 2000 a credito della banca (??) Soluzione 1 Soluzione 2 Soluzione 3 Al 30 giugno 2000 Al 31 dicembre 2000 Al termine del periodo di ricontabilizzazione Interessi maturati dal 30 giugno 2000 Necessità di verifica della pubblicazione in GU delle condizioni della «capitalizzazione bilanciata» e della comunicazione al correntista (in che modo?)

40 5. Nuovi termini di capitalizzazione degli interessi La CMS è componente degli «interessi»? Si Segue la stessa capitalizzazione No Viene riconosciuta solo al termine della ricontabilizzazione Con quale periodicità ricalcolarla?? Necessità di verifica delle pattuizioni contrattuali

41 6. L individuazione separata delle competenze prescritte Necessità di individuare il periodo di tempo oggetto di indagine DATA INIZIO RAPPORTO O PRIMO E/C DISPONIBILE RETROCESSIONE AI 10 ANNI DALLA DATA DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE INTERRUZIONE DEL TERMINE PRESCRIZIONALE Timeline PERIODO OGGETTO DI INDAGINE PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE PRESCRITTE 10 ANNI

42 6. L individuazione separata delle competenze prescritte La necessità di riordinare il c/c in base alle «date di disponibilità» Il principio espresso dalla Cassazione con la Sentenza a SSUU n /10 si fonda sul concetto delle rimesse «solutorie» e «ripristinatorie» di carattere fallimentare ACCREDITI ADDEBITI Descrizione operazione Versamento in contanti Data disponibilità Contabile Descrizione operazione Prelievo in contanti Data disponibilità Contabile Versamento divisa straniera Contabile Emissione assegno circolare Contabile Giroconto Contabile Disposizioni di pagamento Contabile Bonifico Contabile Bonifico Contabile Vers.to ass.circ.stessa banca Contabile Giroconto Contabile Vers.to ass.circ.altra banca Valuta Spese bancarie e simili Contabile Vers.to ass.banc.stessa succ. Contabile Assegni tratti sul c/c Contabile Vers.to ass.altra succ. o banca Valuta Insoluto Valuta Accredito eff. Sbf Valuta Insoluto su accredito disp.immed. Contabile Accredito anticipi vari Valuta Richiamo assegno o effetto Contabile

43 NECESSITA DI CONOSCERE L ENTITA DEL FIDO Metodologia empirica per la determinazione del fido Differenza Saldo liquido meno I e II fido Saldo entro 1 fido x gg/1000 Saldo entro 2 fido x gg/1000 Saldo fuori fido x gg/1000 Saldo liquido Saldo entro fido II fido Saldo Fuori II Fido Giorni Numeri entro I fido Numeri entro II fido Numeri fuori fido Totale Numeri Dallo scalare in E/C Fido Dallo I Fido = II Fido scalare II Fido = totale numeri I+II fido Numeri oltre fido Totale numeri su e/c

44 Data 6. L individuazione separata delle competenze prescritte Le competenze progressive Movimenti Dare Movimenti Avere Descrizione operazioni Saldo Fido Saldo extra fido Versamento rientro fido Competenze progressive Versamenti solutori extrafido 12/03/ comm. Effetti /03/ versamento /03/ versamento /03/ pagamenti diversi /03/ bonifico /03/ accredito effetti /03/ Interessi a credito /03/ Spese trimestrali /03/ CMS /03/ Interessi a debito /04/ comm. Su fidejussione /04/ assegni /04/ versamento

45 6. L individuazione separata delle competenze prescritte Pagamento competenze prescritte Data Movimenti Dare Movimenti Avere Descrizione operazioni Saldo Fido Saldo extra fido Versamento rientro fido Competenze progressive Versamenti solutori extrafido ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 02/12/ assegni /12/ giroconto /12/ assegni /12/ assegni /12/ assegni /12/ effetti insoluti /12/ comm. Insoluto /12/ bonifico /12/ bonifico /12/ bonifico ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 20/07/ ,39 pagamenti diversi , , , , ,10 Totale versamenti solutori extra-fido ,10

46 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte L interpretazione prevalente - (interessi ante 30/6/2000 a credito della banca riconosciuti al termine della ricontabilizzazione) Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg Tot.int. Passivi TOTALE CMS ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 10/10/2014 comm. Ant. Fatture 0, , /10/2014 accredito importo non anticipato 622, , ,91 20/10/2014 comm. Servizi inbiz 0, , ,58 12/11/2014 comm. Ant. Fatture 0, , ,54 18/11/2014 spese emiss. e/c 0, , /11/2014 bolli 13, , /11/2014 Interessi a credito 371, , /11/2014 Spese trimestrali 51, , /11/2014 commissione disponibilità fondi , /11/2014 Interessi a debito , /11/2014 azzeramento saldo per estinzione 3.594, , /11/2014 SALDO ,23 Interessi a credito banca periodo 01/01/ /06/ ,55 SALDO DA RICALCOLO NETTO COMPETENZE PRESCRITT ,68 COMPETENZE PRESCRITTE PERIODO 01/01/ /07/ ,74 SALDO FINALE A CREDITO CORRENTISTA ,94 INTERESSI PASSIVI CMS INTERESSI ATTIVI Tot.int. Attivi ATTENZIONE: nel ricalcolo degli interessi attivi per la banca è necessario annullare i periodi «coperti» dalle competenze prescritte

47 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte L interpretazione prevalente - L annullamento degli interessi attivi per la banca «coperti» da competenze prescritte Ipotesi: Periodo «ante decennio»: Competenze prescritte nel periodo: lire così imputabili (art c.c.): I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre Totale NELLA RIDETERMINAZIONE DEL SALDO SI DOVRANNO AZZERARE TUTTI GLI INTERESSI CHE, SECONDO I CRITERI FORMULATI DAL QUESITO, SAREBBERO MATURATI NEL PERIODO

48 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte L interpretazione prevalente - L annullamento degli interessi attivi per la banca «coperti» da competenze prescritte Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg I Tasso Int.ssi I tasso INTERESSI PASSIVI II Tasso Int.ssi II tasso 01/01/1996 Saldo iniziale ,0% ,0% ,0% - 07/01/1996 bonifico ,0% ,0% ,0% - 08/01/1996 assegni ,0% - 10,0% ,0% - 08/01/1996 spese comunicazioni ,0% ,0% ,0% - 11/01/1996 versamento ,0% ,0% ,0% - 15/03/1996 pagamenti diversi ,0% ,0% ,0% - 17/03/1996 bonifico ,0% ,0% ,0% - 22/03/1996 accredito effetti ,0% - Ricalcolo 10,0% senza ,0% /03/1996 Interessi a credito ,0% - 10,0% ,0% - 31/03/1996 Spese trimestrali ,0% - annullamento 10,0% ,0% - 31/03/1996 CMS ,0% - 10,0% ,0% - 31/03/1996 Interessi a debito ,0% - 10,0% ,0% /04/1996 assegni ,0% - 10,0% ,0% - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30/06/1997 bonifico ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 Interessi a credito ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 Spese trimestrali ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 CMS ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 Interessi a debito ,0% ,0% ,0% - 05/07/1997 giroconto ,0% - 5,0% - - 5,0% - 05/07/1997 estinzione finanziamento ,0% ,0% ,0% - 11/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 11/07/1997 effetti insoluti ,0% ,0% ,0% - 12/07/1997 assegni ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 assegni ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 effetti insoluti ,0% - 5,0% - - 5,0% - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tot.int. Passivi INTERESSI ATTIVI Tasso Tot.int. Attivi

49 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte L interpretazione prevalente - L annullamento degli interessi attivi per la banca «coperti» da competenze prescritte Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg I Tasso Int.ssi I tasso INTERESSI PASSIVI II Tasso Int.ssi II tasso 01/01/1996 Saldo iniziale ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - Data dalla quale si 07/01/1996 bonifico ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 08/01/1996 ricalcolano assegni le competenze ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 08/01/1996 a favore spese della comunicazioni banca in ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 11/01/1996 quanto non versamento più «coperte» ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 15/03/1996 pagamenti diversi ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - da quelle prescritte Ricalcolo con 17/03/1996 bonifico ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 22/03/1996 accredito effetti annullamento ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% /03/1996 Interessi a credito ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 31/03/1996 Spese trimestrali ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 31/03/1996 CMS ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - 31/03/1996 Interessi a debito ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% /04/1996 assegni ,0% int. Prescritti 10,0% - int. Prescritti 10,0% - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30/06/1997 bonifico ,0% int. Prescritti 5,0% - int. Prescritti 5,0% - 30/06/1997 Interessi a credito ,0% int. Prescritti 5,0% - int. Prescritti 5,0% - 30/06/1997 Spese trimestrali ,0% int. Prescritti 5,0% - int. Prescritti 5,0% - 30/06/1997 CMS ,0% int. Prescritti 5,0% - int. Prescritti 5,0% - 30/06/1997 Interessi a debito ,0% ,0% ,0% - 05/07/1997 giroconto ,0% - 5,0% - - 5,0% - 05/07/1997 estinzione finanziamento ,0% ,0% ,0% - 11/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 11/07/1997 effetti insoluti ,0% ,0% ,0% - 12/07/1997 assegni ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 assegni ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 effetti insoluti ,0% - 5,0% - - 5,0% - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tot.int. Passivi Le competenze prescritte verranno riconosciute al termine del periodo di ricalcolo INTERESSI ATTIVI Tasso Tot.int. Attivi

50 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte Una prima interpretazione «alternativa» IL «TAGLIO» DELLA RICONTABILIZZAZIONE AL MOMENTO DELL ASSORBIMENTO DELLE COMPETENZE PRESCRITTE Ipotesi: Periodo «ante decennio»: Competenze prescritte nel periodo: lire così imputabili (art c.c.): I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre Totale LA RICONTABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO AVRA INIZIO A PARTIRE DAL SALDO ORIGINARIO DEL CONTO 30 GIUGNO 1997, FACENDO SALVE TUTTE LE OPERAZIONI CHE, SINO AD ALLORA, SONO STATE ANNOTATE

51 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte Una prima interpretazione «alternativa» IL «TAGLIO» DELLA RICONTABILIZZAZIONE AL MOMENTO DELL ASSORBIMENTO DELLE COMPETENZE PRESCRITTE Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg I Tasso Int.ssi I tasso INTERESSI PASSIVI II Tasso Int.ssi II tasso 30/06/1997 SALDO INIZIALE DA E/C ,0% ,0% ,0% - 05/07/1997 giroconto ,0% - 5,0% - - 5,0% - 05/07/1997 estinzione finanziamento ,0% ,0% ,0% - 11/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 11/07/1997 effetti insoluti ,0% ,0% ,0% - 12/07/1997 assegni ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 Viene assegni preso il saldo ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 iniziale effetti come insoluti da e/c ,0% - 5,0% - - 5,0% - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Le competenze prescritte NON verranno riconosciute al termine del periodo di ricalcolo Tot.int. Passivi INTERESSI ATTIVI Tasso Tot.int. Attivi

52 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte Una seconda interpretazione «alternativa» Le competenze prescritte vengono riportate nell e/c ai fini della determinazione del saldo sul quale calcolare gli interessi Ipotesi: Periodo «ante decennio»: Competenze prescritte nel periodo: lire così imputabili (art c.c.): I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre Totale NELLA RICONTABILIZZAZIONE, AL TERMINE DI OGNI TRIMESTRE, SARANNO INSERITE LE COMPETENZE RISULTATE PRESCRITTE CHE MODIFICHERANNO IL SALDO DEL CONTO SUL QUALE CALCOLARE LE NUOVE COMPETENZE

53 7. Determinazione del saldo finale con l inserimento delle competenze prescritte Una seconda interpretazione «alternativa» Data Descrizione Operazione Dare Avere Saldo gg I Tasso Int.ssi I tasso INTERESSI PASSIVI II Tasso Int.ssi II tasso I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre Totale /01/1996 Saldo iniziale ,0% ,0% ,0% - 07/01/1996 bonifico ,0% ,0% ,0% - 08/01/1996 assegni ,0% - 10,0% ,0% - 08/01/1996 spese comunicazioni ,0% ,0% ,0% - 11/01/1996 versamento ,0% ,0% ,0% - 15/03/1996 pagamenti diversi ,0% ,0% ,0% - 17/03/1996 bonifico ,0% ,0% ,0% - 22/03/1996 accredito effetti ,0% - 10,0% ,0% /03/1996 Interessi a credito ,0% - 10,0% ,0% - 31/03/1996 Spese trimestrali ,0% - 10,0% ,0% - 31/03/1996 CMS ,0% - 10,0% ,0% - 31/03/1996 Interessi a debito ,0% ,0% ,0% - 02/04/1996 assegni ,0% - 10,0% ,0% - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30/06/1997 bonifico ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 Interessi a credito ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 Spese trimestrali ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 CMS ,0% - 5,0% - - 5,0% - 30/06/1997 Interessi a debito ,0% ,0% ,0% - 05/07/1997 giroconto ,0% - 5,0% - - 5,0% - 05/07/1997 estinzione finanziamento ,0% ,0% ,0% - 11/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 11/07/1997 effetti insoluti ,0% ,0% ,0% - 12/07/1997 assegni ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 bolli ,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 assegni Le competenze prescritte NON 0 verranno 5,0% - 5,0% - - 5,0% - 12/07/1997 effetti insoluti ,0% - 5,0% - - 5,0% - ***** ***** riconosciute ***** ***** al termine ***** del periodo ***** ***** di ricalcolo ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tot.int. Passivi INTERESSI ATTIVI Tasso Tot.int. Attivi Da inserire nell e/c al pari di quelle al 31/3/96 e al 30/6/97

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