COORDINAMENTO PROVINCIALE SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.)

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COORDINAMENTO PROVINCIALE SQUADRA PROVINCIALE ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) Provincia di Varese Regolamento Sommario Art. 1. Modalità di partecipazione delle Organizzazioni alla Squadra Provinciale A.I.B.... 1 Art. 2. Organizzazione delle attività di antincendio boschivo... 2 Art. 3. Volontario... 2 Art. 4. Coordinatore e Vice-coordinatore della Squadra Provinciale A.I.B. : nomina e figura... 3 Art. 5. Referente dell Organizzazione... 3 Art. 6. Caposquadra... 3 Art. 7. Rapporti di Intervento... 3 Art. 8. Scheda di missione... 4 Art. 9. Dimissioni dal servizio... 4 Art. 10. Apparati radio e di telecomunicazione... 4 Art. 11. Utilizzo mezzi... 5 Art. 12. Coperture assicurative e visite mediche... 5 Art. 1. Provinciale A.I.B. Modalità di partecipazione delle Organizzazioni alla Squadra La partecipazione di una nuova Organizzazione alla Squadra Provinciale A.I.B., presuppone, oltre al rispetto di quanto previsto nell atto costitutivo: - la presentazione di richiesta di ammissione alla Squadra, a firma del LEGALE RAPPRESENTANTE (allegato A) - la valutazione della domanda da parte del Servizio A.I.B. Provinciale, sulla base della localizzazione e della dotazione di mezzi ed attrezzature dell Organizzazione e dell opportunità dell adesione. In allegato alla domanda di ammissione al coordinamento, per attestare la disponibilità operativa delle organizzazioni, dovranno essere presentati: - elenco nominativo dei volontari che svolgono/intendono svolgere attività A.I.B., con attestazione, a firma del Legale Rappresentante, dell operatività di ciascun volontario e del rispetto dei requisiti dettati dall atto costitutivo e dal presente regolamento. - la scheda anagrafica completa per ciascun volontario che intenda svolgere attività A.I.B., con l accettazione dell atto costitutivo e del regolamento operativo. (allegato B) La Provincia provvederà con apposito atto dirigenziale al recepimento di quanto sopra. 1 di 5

Art. 2. Organizzazione delle attività di antincendio boschivo Annualmente, prima della stagione di massima pericolosità per gli incendi boschivi decretata a cura degli Enti preposti, il Servizio A.I.B. provvederà ad indire riunioni per la programmazione delle attività legate all antincendio boschivo. In accordo con l Ente, nel corso di tali riunioni, dovranno essere: discussi criticità ed obiettivi, programmate le prime attività esercitative individuate le aree che necessitano di interventi di attività di prevenzione, tra cui la pulizia di sentieri boschivi, vie di fuga, piazzole; discusse eventuali altre necessità organizzative, comprese le eventuali integrazioni di mezzi ed attrezzature. Il territorio della Provincia è diviso in due zone (zona NORD e SUD) come da cartografia in Allegato F. Per ciascuna zona, durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi e per eventuali situazioni di particolare criticità, dovrà essere garantita, in modo coordinato tra le varie organizzazioni aderenti al coordinamento: giornalmente, un equipaggio operativo (quattro persone con idoneo mezzo e equipaggiamento) per l avvistamento e la pronta partenza. giornalmente, sei volontari operativi, con mezzi ed equipaggiamento necessario, per l eventuale intervento. Ciascuna organizzazione dovrà garantire la partecipazione ad almeno 3 servizi durante l anno per le attività di prevenzione (es: pulizia dei boschi, manutenzioni sentieri e vie tagliafuoco esistenti, ecc). Art. 3. Volontario Per la partecipazione di un nuovo volontario (la cui organizzazione aderisce già al coordinamento) devono essere presentati: - richiesta di ammissione da parte dell organizzazione di appartenenza; - attestazione, a firma del legale rappresentante, del rispetto dei requisiti di cui all atto costitutivo e dell accettazione dell atto costitutivo e del regolamento operativo; - la presentazione della scheda completa dei propri dati anagrafici con l accettazione dell atto costitutivo e del regolamento operativo. (allegato B) - la presa in carico del materiale in dotazione personale (di proprietà della Provincia) previa sottoscrizione della specifica nota di consegna (allegato C); La domanda di partecipazione sarà valutata da parte del Servizio antincendio. Il legale rappresentante di ciascuna organizzazione è responsabile della verifica del possesso e mantenimento dei requisiti da parte dei propri volontari aderenti al coordinamento Squadra Provinciale A.I.B.. Il volontario, accettando il presente atto, si impegna a garantire il rispetto dei turni (almeno due) segnalati, salvo motivato impedimento, comunicato tempestivamente al proprio Referente per garantire la sostituzione con il minor disagio possibile per il resto del coordinamento Squadra Provinciale AIB. Ciascun volontario dovrà garantire, inoltre, la partecipazione ad almeno 2 servizi durante l anno per le attività di prevenzione (es: pulizia dei boschi, manutenzioni sentieri e vie tagliafuoco esistenti, ecc). A ciascun volontario dovrà essere garantita la fornitura degli idonei dispositivi di protezione individuale, l adeguata formazione e l indispensabile copertura assicurativa. 2 di 5

Il mancato utilizzo dei D.P.I. necessari (come riportati nel regolamento operativo provinciale) può comportare l esclusione dalle attività di antincendio boschivo. Art. 4. nomina e figura Coordinatore e Vice-coordinatore della Squadra Provinciale A.I.B. : La Provincia nomina il COORDINATORE e il VICE- COORDINATORE ogni due anni, con apposito atto dirigenziale. I REFERENTI sceglieranno il coordinatore ed il vice-coordinatore tra i nominativi proposti dalla Provincia, sulla base di requisiti di esperienza e formazione e sulla partecipazione e capacità dimostrata. Le figure del COORDINATORE e VICECOORDINATORE potrà essere soggetta a quanto previsto all art.8 del presente atto. Il VICECOORDINATORE dovrà garantire l adeguato supporto al COORDINATORE e ne rappresenta il primo sostituto in tutte le attività di competenza. Il ruolo e le attività del COORDINATORE e VICE- COORDINATORE sono definiti nell atto costitutivo. Art. 5. Referente dell Organizzazione Il Referente AIB di ciascuna Organizzazione sarà indicato formalmente alla Provincia con apposita comunicazione a firma del Legale rappresentante. A ciascun referente sarà consegnato telefono cellulare con scheda SIM (a carico della Provincia) da considerarsi numero di reperibilità H24 per l antincendio boschivo, come disciplinato in art.9. Art. 6. Caposquadra I capisquadra dovranno essere indicati, con apposita nota, da ciascun referente dell organizzazione, in numero minimo di un Caposquadra ogni 3 volontari. (La squadra operante è infatti composta da un minimo di 4 volontari, di cui un caposquadra) Il caposquadra dovrà essere un Volontario con comprovata esperienza in AIB di almeno 3 anni. Non appena saranno implementati i corsi di Formazione per Capisquadra come indicato nel Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi, la partecipazione al corso è da ritenersi requisito necessario per ricoprire tale ruolo. Nel caso di un organizzazione appena iscritta, non saranno indicati i capisquadra, perché l organizzazione dovrà operare, per ragioni di sicurezza, sempre in affiancamento ad altra con esperienza. I capisquadra presenti sull incendio sono i primi responsabili della verifica delle dotazioni DPI di ciascun volontario della propria Organizzazione, nonché della completezza delle attrezzature sul mezzo A.I.B. prima della partenza. Dovranno compilare il rapporto di intervento e la scheda di missione, in particolare relativamente allo spegnimento, segnalando i volontari presenti, le azioni svolte e le eventuali criticità, come indicato agli art.7 e 8. Art. 7. Rapporti di Intervento A conclusione di ogni intervento, il Caposquadra o, (se presente, il Referente AIB di ogni organizzazione), dovrà provvedere alla stesura di un proprio rapporto di intervento di cui all ALLEGATO E-1. Tale rapporto dovrà contenere descrizione dettagliata dell intervento dall attivazione alla chiusura. I rapporti dovranno essere trasmessi nel più breve tempo possibile a conclusione dell intervento. Se sono presenti più capisquadra della medesima organizzazione, dovrà essere presentato un unico rapporto. 3 di 5

Analogamente, a seguito di ogni attività esercitativa o di prevenzione, dovrà essere redatto il medesimo rapporto, sottolineando eventuali criticità o osservazioni, siano essi legati alle operazioni o alle necessità ed esigenze del territorio. Art. 8. Scheda di missione La scheda di missione (ALLEGATO E-2) rappresenta una sintesi delle forze in campo per ciascuna organizzazione. Dovrà essere compilata una per ogni giorno di intervento a cura di ciascun caposquadra. Se sono presenti più capisquadra della medesima organizzazione, dovrà essere presentato un unico rapporto. Se presente il REFERENTE AIB,la scheda di missione dovrà essere a sua cura. Art. 9. Dimissioni dal servizio Ogni volontario che, per motivi personali non può garantire la propria partecipazione alle attività proposte, potrà rinunciare alla partecipazione al coordinamento Squadra Provinciale A.I.B., comunicandolo al proprio REFERENTE, che provvederà tempestivamente ad informare la Provincia. La Provincia di Varese verificherà l osservanza, da parte dei volontari aderenti, di quanto contenuto nel presente regolamento, nell atto costitutivo, nelle procedure operative e nelle vigenti normative. Ogni volontario potrà essere escluso dal coordinamento Squadra A.I.B. provinciale,oltre che per inosservanza di quanto sopra, anche per i seguenti motivi: inidoneità fisica scarsa partecipazione uso delle attrezzature e dei materiali per scopi personali comportamento contrastante con gli scopi del coordinamento Squadra AIB Provinciale Qualora un volontario, indipendentemente dal ruolo ricoperto, per ragioni non seriamente comprovate, non rispetti quanto sopra, la Provincia di Varese si riserva di non attivare il volontario per i successivi interventi della stagione antincendio ed eventualmente di provvedere alla sua esclusione con atto specifico debitamente motivato. Prima di procedere all'esclusione, dovrà essere segnalato per iscritto al volontario quanto gli viene contestato, consentendo diritto di replica. Ciascun volontario potrà, inoltre, richiedere la sospensione temporanea del servizio inoltrando una dichiarazione al proprio Referente, che provvederà ad inoltrarla alla Provincia ed al COORDINATORE. In ogni caso nel termine di quindici giorni dell avvenuta comunicazione, il volontario dovrà restituire tutto il materiale avuto in dotazione dalla Provincia e, nel caso in cui sia impossibile restituire in parte o tutta la dotazione DPI (fatto salvo il naturale deterioramento), dovrà provvedere alla corresponsione dell importo (valore di acquisto della dotazione), come concordato al momento dell iscrizione. Art. 10. Apparati radio e di telecomunicazione L utilizzo delle frequenze radio provinciale e regionale è consentito esclusivamente su apparati di proprietà rispettivamente di Provincia e Regione Lombardia. La Provincia declina ogni responsabilità verso i trasgressori delle vigenti normative in materia di comunicazioni radio. 4 di 5

La Provincia fornisce a ciascun REFERENTE di organizzazione, telefono cellulare con scheda SIM (a carico della Provincia) da considerarsi numero di reperibilità AIB H24. Gli assegnatari si impegnano a mantenerlo accesso per tutto l anno e ad effettuare chiamate esclusivamente relative alle attività di antincendio boschivo. Tale numero non potrà essere considerato H24 di Protezione Civile. Art. 11. Utilizzo mezzi Durante i trasferimenti per emergenze A.I.B. devono essere rigorosamente rispettate le norme relative al codice della strada, anche in relazione all utilizzo del lampeggiante e segnalazioni acustiche. È responsabilità di ciascun REFERENTE verificare l efficienza dei mezzi della propria organizzazione e provvedere alla comunicazione tempestiva di eventuali guasti o non disponibilità del mezzo. La verifica della completezza e della conformità della documentazione necessaria alla circolazione dei mezzi è responsabilità del REFERENTE di ciascuna organizzazione. I soggetti proprietari dei mezzi A.I.B., si impegnano a rendere disponibile il mezzo prioritariamente a copertura delle esigenze e delle richieste della Provincia, come disciplinato con convenzione preventiva a firma del legale rappresentante. Grazie alla medesima convenzione, qualora non sia disponibile almeno un volontario (anche non autista) dell organizzazione, i mezzi e le attrezzature acquistati con contributo provinciale e regionale, potranno essere impiegati, con opportuna delega, anche in assenza dei rappresentanti dell organizzazione titolare del mezzo, anche al di fuori del territorio provinciale e regionale. Al fine di garantire l integrità di mezzi ed attrezzature dovrà essere redatto, in modo concordato tra i Referenti AIB, apposito elenco di autisti volontari idonei alla guida per ogni tipologia di mezzo, a cui intestare l eventuale delega. Art. 12. Coperture assicurative e visite mediche La Provincia di Varese si impegna a garantire l adeguata copertura assicurativa a ciascun volontario appartenente al coordinamento Squadra Provinciale A.I.B.. La Provincia di Varese si impegna a fornire, a ciascun volontario, tutti i dispositivi di protezione individuali ritenuti idonei ad assicurare lo svolgimento delle operazioni di antincendio boschivo in sicurezza. La Provincia di Varese si impegna, fino a nuove disposizioni da parte di Regione Lombardia, a provvedere al rimborso delle visite mediche indispensabili per l ammissione alla Squadra. 5 di 5