ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati



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Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA TELEFONO: 045/597825-8000933 TELEFAX: 045/8010330 E-MAIL: info@albertiassociati.com COLLABORATORI: LAURA CORDIOLI dottore in economia RITA MAGGI Verona, 14 febbraio 2012 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 14/2012 Agevolazioni fiscali e contributive sui premi di produttività ai lavoratori dipendenti Novità in materia di aliquote contributive per artigiani e commercianti Il D.L. n. 98/2011 e la L. n. 183 del 2011 ( legge di Stabilità 2012 ) hanno prorogato per il 2012 le agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività ai lavoratori dipendenti nel settore privato. Per quanto attiene artigiani e commercianti, la manovra Monti (D.L. n. 201/2011), oggetto di precedenti e prossime note informative, prevede novità in merito alle aliquote contributive da applicarsi a decorrere dall anno 2012. Di seguito saranno esaminate, in sintesi, le suddette previsioni normative: 1. Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, il D.L. n. 98/2011 e la L. n. 183/2011 prevedono la possibilità di beneficiare, con riferimento ai premi di produttività o di risultato, di un regime di tassazione agevolato, nonché di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

1.1 Somme e contratti oggetto dell agevolazione Ai fini delle agevolazioni, per premio di produttività si intendono tutte le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all andamento economico o agli utili d impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Le retribuzioni premiali devono essere erogate, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, con esclusione, degli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della produttività: - siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest ultimo e il lavoratore; - siano riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale. La L. n. 183/2011 facendo espressamente riferimento a contratti collettivi di lavoro sottoscritti, sancisce la necessità che gli stessi abbiano forma scritta. Inoltre, si richiede che le intese siano siglate, a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU). Vengono ricompresi nell ambito applicativo dell agevolazione anche i contratti collettivi di prossimità, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. 1.2 Regime fiscale agevolato per il 2012 Il beneficio fiscale si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione quindi dei dipendenti pubblici e dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L agevolazione consiste nell applicazione di un imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. 1.3 Sgravi contributivi sui premi di produttività Nel 2012, le riduzioni contributive sui premi di produttività potranno essere riconosciute per un importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio, stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita da ciascun lavoratore. foglio n. 2

Con riferimento alla suddetta quota di erogazioni, avviene il riconoscimento, previa presentazione di apposita domanda, di uno sgravio del 25% sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e pari al totale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori. 2 Aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti Il D.L. n. 201/2011 (c.d. manovra Monti ) dispone l incremento delle aliquote contributive pensionistiche per gli artigiani e i commercianti iscritti alle rispettive Gestioni autonome dell INPS. Dall anno 2012, l incremento è del 1,3% (passando dal 20% al 21,30%), successivamente, dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% dal 2018. Si ricorda che, i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dai commercianti alle rispettive Gestioni INPS si articolano in: - contributi sul minimale di reddito, dovuti anche qualora l effettivo reddito d impresa accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia; - contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti del massimale reddituale annuo, calcolati sulla totalità dei redditi d impresa, compresi quelli derivanti da attività diverse da quella che ha dato luogo all iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell anno considerato. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione commercianti, non essendo soggetti all osservanza del minimale, sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi calcolati sul reddito effettivo. Soci lavoratori di srl Per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, fermi restando i contributi sul minimale, dovuti a prescindere dal reddito ricavato, la base imponibile ai fini contributivi è costituita dalla parte del reddito d impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, anche nell ipotesi in cui questi non siano stati distribuiti. 2.1 Minimale e massimale di reddito per il 2012 Il reddito minimo annuo (c.d. minimale ) ai fini contributivi, è stabilito, per il 2012, pari a 14.930 euro, riferito ad ogni singolo soggetto operante nell impresa. I contributi sul reddito d impresa eccedente il minimale sono dovuti entro un massimale, pari, per il 2012, a 73.673 euro, per ogni singolo soggetto operante nell impresa. foglio n. 3

L importo è elevato a 96.149 euro per gli iscritti con decorrenza dall 1 gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Parametrazione a mese del contributo Nell ipotesi di attività prestata per periodi inferiori all anno solare, i contributi sul minimale o massimale vanno rapportati al mese, dividendo per 12 i relativi importi. Tuttavia, non è frazionabile in ragione mensile il massimale di euro 96.149. 2.2 Aumento dell 1% per i redditi eccedenti il primo scaglione e fino al massimale L INPS (Circolare n. 14/2012) precisa che, per gli artigiani e i commercianti, resta fermo l aumento dell aliquota di un ulteriore punto percentuale, in caso di redditi eccedenti il primo scaglione (fissato nel 2012 a 44.204 euro), fino al raggiungimento del massimale annuo. 2.3 Riduzione del 3% per i collaboratori fino a 21 anni di età Continuano ad applicarsi le agevolazioni previste per i collaboratori fino a 21 anni d età, per i quali spetta una riduzione dell aliquota contributiva del 3%. Tale riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni. 2.4 Contributo per la rottamazione dei negozi o delle licenze Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, rimane confermato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, a copertura dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale (c.d. rottamazione dei negozi o delle licenze ). 2.5 Contribuzione per le prestazioni di maternità Viene confermato che, oltre alla contribuzione previdenziale, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità, stabilito, per ciascun iscritto alle Gestioni artigiani e commercianti, nella misura fissa di 0,62 euro mensili. Tale contributo viene riscosso unitamente ai contributi dovuti sul minimale di reddito. 2.6 Modalità e termini di versamento I contributi sul minimale di reddito devono essere versati mediante modello F24, in 4 rate trimestrali, con scadenze 16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013. foglio n. 4

I contributi sulla quota di reddito d impresa eccedente il minimale devono essere versati tramite il modello F24, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, in due rate di acconto di pari importo, calcolate sul reddito d impresa dell anno precedente (2011), cui si aggiungerà, eventualmente, un versamento a saldo (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al totale dovuto) nell anno successivo (2013), quando sarà definitivamente noto il reddito conseguito nell anno di riferimento (2012). * * * Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l occasione per inviarvi i migliori saluti. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 5