COMUNE di NOVARA ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE URBANA IL SINDACO



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COMUNE di NOVARA ORDINANZA N. 170 PROT. N. 15077 RI10/676 DEL 23-02-2010 ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE URBANA IL SINDACO Considerato che, nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno, nell ambito del sistema di rilevamento urbano di monitoraggio della qualità dell aria, sono stati registrati numerosi superamenti dei limiti normativi riferiti alle polveri sottili aerodisperse (PM 10); Richiamata l iniziativa di coordinamento e confronto sulla problematica dell inquinamento atmosferico in tutta la Pianura Padana, con particolare riferimento alle polveri sottili, promossa dall ANCI nell incontro dei Sindaci dei Comuni Capoluogo del Piemonte, della Lombardia ed Emilia Romagna svoltosi in data 19 febbraio 2010 a Milano, finalizzata alla definizione di misure ed iniziative comuni e coerenti utili a migliorare la qualità dell aria nel nostro territorio; Visto il D.lgs 4 agosto 1999 n. 351 Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera; Visto il D.M. 21/04/1999, n.163, dove all art.1/3^ comma prevede che i Sindaci adottino misure della limitazione della circolazione sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell aria; Vista la direttiva del Consiglio dell Unione Europea 22/04/99, n.1999/30/ce, concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l allegato III, valori limite per le particelle (PM 10); Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che: a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'aria per coordinare gli interventi e gli obbiettivi di tutela della qualità dell'aria; b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni 1

interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento; c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali; d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'arpa gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria. Visto lo stralcio di prima attuazione del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'aria: Indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento approvato con Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43. Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale, tra l altro: a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE; b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti; Vista la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002 con cui è stata approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte - Anno 2001, effettuata in relazione ai nuovi limiti di qualità dell'aria stabiliti con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che contiene le informazioni necessarie per l'aggiornamento della suddivisione in zone dei Comuni del territorio piemontese prevista dall'art. 10 della L.R. 43/2000. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione", con la quale si individuano gli indirizzi che le Province devono seguire nella predisposizione dei Piani di Azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n 351/1999, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-3859 del 18 settembre 2006 Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria ex artt. 7,8 e 9 Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351. stralcio di piano per la mobilità, che prevede nuove misure per la riduzione delle emissioni dei veicoli; Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare nei centri abitati; Considerato altresì che l Amministrazione Comunale nella seduta di Giunta del 03.02.2010 aveva deciso di adottare provvedimenti di limitazioni della circolazione dei veicoli per la domenica del 14 febbraio 2010 ed eventualmente, per la domenica del 28 febbraio 2010, nel caso in cui non fossero migliorate le condizioni di criticità riscontrate; Accertato che, dai dati più aggiornati disponibili del corrente mese di febbraio, si continua a riscontrare una situazione di criticità per quanto attiene il PM 10; 2

Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare, a titolo precauzionale, ulteriori provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti; Visto l art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; Tutta la cittadinanza, INVITA - A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti. - A limitare l uso dell automobile per la mobilità urbana in modo ambientalmente consapevole per contribuire a migliorare la qualità dell aria, privilegiando l uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. ORDINA Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010, il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore ad uso privato, ad eccezione dei veicoli elettrici, ibridi e bimodali, dei veicoli alimentati a carburanti gassosi (metano e gpl). IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI APPLICA IN TUTTO IL CENTRO ABITATO ECCETTO AUTOSTRADE, STRADE STATALI, STRADE REGIONALI, STRADE PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE DI ATTRAVERSAMENTO: AUTOSTRADA A4 S.S. DI COLLEGAMENTO ESTERNO ALL'ABITATO DI NOVARA (TANGENZIALE DI NOVARA); S.S. 32 TICINESE dal confine del territorio di Novara con il Comune di Cameri, comprendente Via Verbano e C.so Della Vittoria fino alla rotatoria con Via Delle Americhe/Via Pavesi; VIA GUIDO ROSSA; S.P. 2 NOVARA-CAMERI da Via Verbano al confine del territorio comunale (Torrente Terdoppio); STRADA DI COLLEGAMENTO CHE CONDUCE AL CASELLO AUTOSTRADALE NOVARA-EST, compresa fra la S.S. 341 GALLARATESE e sino alla TANGENZIALE DI NOVARA; VIA PAVESI; VIA BIANCALANI; VIA DELLE AMERICHE; S.R.11 PADANA SUPERIORE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Trecate fino all'intersezione con la TANGENZIALE DI NOVARA ; 3

VIA PANSERI con possiblità di giungere al parcheggio adiacente Industria RADICI CHIMICA di Via Fauser; C.SO TRIESTE tratto compreso dallo svincolo della tangenziale e sino a Via Gherzi; S.P. 99 OLENGO-TRECATE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Trecate e sino all'intersezione con S.R. 211 Della LOMELLINA; S.P. 98 OLENGO GARBAGNA TERDOBBIATE dal confine del territorio di Novara con il comune di Garbagna Novarese e sino al centro abitato di Olengo; S.R. 211 DELLA LOMELLINA dal confine del territorio del comune di Novara con il Comune di Garbagna Novarese e sino alla TANGENZIALE DI NOVARA; C.SO XXIII MARZO tratto compreso dallo svincolo della tangenziale e sino al parcheggio del Penny Market; S.P. 97 DI MERCADANTE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Nibbiola e sino all'intersezione con il centro abitato del Torrion Quartana; S.P. 9 DI GRANOZZO dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Granozzo con Monticello sino all'intersezione con la S.R. 11 PADANA SUPERIORE; S.R. 11 PADANA SUPERIORE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Casalino all'intersezione di C.so Vercelli con V.le Kennedy; V.LE KENNEDY; VIA PORZIO GIOVANOLA; VIA PERLASCA; S.P. 11 DI BIANDRATE dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di San Pietro Mosezzo e sino all'intersezione con la rotatoria di Via Porzio Giovanola/Via Perlasca; S.R. 299 DI ALAGNA VALSESIA dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di San Pietro Mosezzo e sino all'intersezione di Via Valsesia con Via Perlasca; VIA BOROLI; VIA EUROPA (tratto compreso fra Via Delle Americhe/Via Beccaria e sino a C.so Risorgimento); S.R. 229 DEL LAGO D'ORTA dal confine del territorio del Comune di Novara con il Comune di Caltignaga e sino all'intersezione di C.so Risorgimento e Via Europa (possibilità di giungere parcheggio Penny Market); DEROGHE FANNO ECCEZIONE E QUINDI POSSONO CIRCOLARE LE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI: a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell ASL, dell ARPA, e di tutte le pubbliche amministrazioni; b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, giornalisti, poste e telegrafi, ecc.); c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l attività dell azienda; 4

d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate; e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica; g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.; h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); i) veicoli o mezzi d opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; l) veicoli del Corpo Consolare e Diplomatico; m) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori; n) veicoli destinati al trasporto di cose per il trasporto di merci deperibili e medicinali; o) veicoli con targa estera, condotti da persone non residenti in Italia; p) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio ministero; q) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche di cui all art. 60 del codice della strada, limitatamente alla partecipazione alle manifestazioni già previste; r) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva (art.47 DPR 445/2000); s) taxi e noleggio con conducente; t) veicoli impiegati dalle società sportive o dai singoli iscritti appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte della società stessa; u) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimonio, purchè muniti di specifico invito, ecc.) L orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell esonero. AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 5

AVVISA che a norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio. Novara, lì IL SINDACO Avv. Massimo GIORDANO 6