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FRENI BREMBO S.p.A. Sede sociale: Curno (BG) via Brembo n 25 Capitale sociale: Euro 34.727.914,00 versato. REA di Bergamo e Codice fiscale: n 00222620163 (P. IVA). PUBBLICITA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL ART. 2365, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE E DELL ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE **** RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE IN RECEPIMENTO DELLA LEGGE 12 LUGLIO 2012, N. 120 IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI NEGLI ORGANI DELLE SOCIETA QUOTATE La presente relazione illustrativa (di seguito la Relazione ), redatta in conformità dell Allegato 3A (Schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (di seguito il Regolamento Emittenti ), è resa in ottemperanza al combinato disposto dell articolo 72 del Regolamento Emittenti e dell articolo 2365, comma secondo, del codice civile. In particolare, si intende sottoporre all approvazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (di seguito Brembo o la Società ), ai sensi del citato articolo 2365, comma secondo, del codice civile e dell articolo 16 dello statuto sociale di Brembo - che attribuiscono alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l altro, le deliberazioni in materia di adeguamenti dello statuto a diposizioni normative - le proposte di modifiche statutarie di seguito presentate. In conformità all art. 72 del Regolamento Emittenti la presente Relazione viene trasmessa alla Consob almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocata per deliberare, inter alia, sulle proposte di modifiche statutarie. La presente Relazione viene altresì messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.brembo.com, nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2012), almeno ventuno giorni prima della predetta riunione consiliare, con contestuale annuncio al pubblico. * * * La Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ( Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati ) (di seguito la Legge 120/2011 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 luglio 2011, in analogia a quanto già avvenuto in altri ordinamenti europei, ha introdotto nell ordinamento italiano, le c.d. quote di genere o quote rosa con riguardo alla composizione degli organi sociali delle società quotate. In particolare, tale legge ha sancito in Italia il principio del necessario riparto fra generi dei componenti degli organi sociali delle società quotate, per cui gli organi di amministrazione e controllo di tali società debbono essere composti da soggetti appartenenti a entrambi i generi, maschile e femminile, (c.d. gender diversity ).

Quanto sopra si inserisce altresì nel contesto delle raccomandazioni di recente dettate, in materia di corporate governance, dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nell edizione presentata al mercato il 5 dicembre 2011 (il Codice nel commento all articolo 2, auspica che gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal consiglio sull argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati ), nonché con quanto osservato dalla Commissione Europea nella consultazione sul Green Paper in materia di governo societario. In tale contesto, la Legge 120/2011, in particolare, ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, (di seguito il TUF ) in materia di composizione degli organi sociali delle società quotate, introducendo, inter alia, il comma 1-ter all articolo 147-ter del TUF (che regola la elezione e composizione del consiglio di amministrazione) e il comma 1-bis all articolo 148 del TUF (che disciplina la composizione dell organo di controllo), prevedendo: (i) quanto al consiglio di amministrazione, che almeno un terzo dei membri eletti appartenga al genere meno rappresentato e che lo statuto delle società quotate provveda a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto e (ii) quanto al collegio sindacale, che almeno un terzo dei membri eletti appartenga al genere meno rappresentato. L articolo 2 della medesima Legge 120/2011 precisa che le disposizioni in materia di riparto tra generi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12 agosto 2011) e, pertanto, a partire dal 12 agosto 2012. Il medesimo articolo inoltre prevede un meccanismo di gradualità nell applicazione delle disposizioni relative al riparto tra generi negli organi sociali stabilendo che per il primo mandato la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari, per ciascun organo sociale, a un quinto dei rispettivi componenti. Successivamente, in virtù della delega prevista dalla medesima Legge 120/2011, la Consob, con delibera n. 18098 dell 8 febbraio 2012, ha integrato e completato la disciplina in materia di riparto tra generi introducendo nel Regolamento Emittenti, l art. 144-undecies.1. Detto articolo precisa che: (a) (b) il criterio del riparto tra generi non trova applicazione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre (ciò al fine di rendere meno onerosa la presentazione di liste con un numero ridotto di candidati alla carica di amministratore e, di conseguenza, di rendere meno oneroso l esercizio del c.d. diritto di voice da parte dei soci di minoranza, i quali generalmente presentano liste con un numero contenuto di candidati) e qualora dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all unità superiore. In sintesi, in adempimento alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti sopra richiamate, gli statuti sociali delle società quotate debbono disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste; (ii) i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo; (iii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato e (iv) le modalità di esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, al fine di garantire che sia rispettato l equilibrio tra generi di cui ai predetti articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF. Le modifiche allo statuto sociale di Brembo di seguito proposte prevedono una riformulazione degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 22 dello Statuto sociale nonchè l inserimento del nuovo articolo 30 - nei termini di seguito illustrati - al fine di integrare i criteri di formazione delle liste per l elezione dei membri, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto dell equilibrio tra generi previsto dalla Legge 120/2011 e di disciplinare i termini e le modalità di entrata in vigore delle previsioni statutarie in parola. Preliminarmente all illustrazione delle modifiche proposte, si ricorda che, come indicato in apertura della presente Relazione, ai sensi dell articolo 16 dello statuto sociale di Brembo e del secondo comma dell articolo 2365 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha competenza, inter alia, a deliberare gli adeguamenti delle previsioni statutarie a disposizioni normative. Pertanto, posto che le proposte di

modifiche allo statuto sociale in oggetto concernono il necessario adeguamento delle rilevanti previsioni statutarie alle disposizioni normative sopravvenute in materia di riparto tra generi, sopra descritte, si intende rimettere, ai sensi del citato articolo 16 dello statuto, la valutazione e la deliberazione delle stesse modifiche alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Brembo. Al riguardo si precisa che, in conformità a quanto disposto dall articolo 2 della Legge 120/2011 (come più sopra illustrato) le modifiche statutarie in oggetto, in materia di riparto tra generi, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Brembo entreranno in vigore a decorrere dal rispettivo primo rinnovo dei predetti organi sociali successivo al 12 agosto 2012 (in quanto data corrispondente allo scadere dell anno successivo all entrata in vigore della citata legge) ovverosia in occasione del primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Brembo eletti dall Assemblea del 29 aprile 2011. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal comma 1-bis dell articolo 147-ter del TUF, con riguardo al consiglio di amministrazione, e dal comma 1-bis dell articolo 148 del TUF, con riguardo al collegio sindacale, le previsioni statutarie in materia di riparto tra generi trovano applicazione per tre mandati consecutivi, rispettivamente, dell organo amministrativo e dell organo di controllo. Infine si precisa che, come disposto dallo stesso articolo 2 della Legge 120/2011, in occasione del primo rinnovo integrale degli organi sociali di Brembo eletti dall Assemblea del 29 aprile 2011, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto e per i successivi due rinnovi sarà pari a un terzo. Tutto ciò premesso e ricordato, di seguito di fornisce illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, nonché il confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale di Brembo e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche e integrazioni apportate. Art. 15 (Composizione del Consiglio di Amministrazione): al fine di adeguare la composizione dell organo amministrativo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio nel riparto fra generi, si propone di inserire una previsione che stabilisca che con riferimento alla composizione dell organo amministrativo di Brembo, in ogni caso, la stessa debba garantire il rispetto dell equilibrio tra generi secondo quanto disposto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente. Art. 15-bis (Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione): al fine di garantire che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sia tale da garantire all organo amministrativo di Brembo una composizione che rispetti la disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente in materia di equilibro fra generi, si propone di prevedere l obbligo, per le liste che contengano almeno tre candidati alla carica di amministratore, di indicare nelle medesime liste un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato secondo il criterio di riparto di volta in volta vigente. Art. 15-ter (Modalità di svolgimento delle elezioni): quanto al meccanismo di elezione degli amministratori, si propone di prevedere una modalità di elezione che - nel rispetto e in coerenza con le altre disposizioni statutarie, e in particolare quelle relative al voto di lista e agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ex lege - garantisca il rispetto dell equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione. Si propone altresì di prevedere che, nel caso in cui non sia possibile eleggere un sufficiente numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato all interno della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, anche mediante successive sostituzioni all interno della medesima lista, gli amministratori mancanti, appartenenti al genere meno rappresentato, siano eletti dall Assemblea. Si propone altresì di inserire apposite previsioni che, in conformità alla disciplina in materia di riparto tra generi, garantiscano che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l equilibrio tra generi (maschile e femminile) anche nel caso in cui vengano meno le cariche di uno o più amministratori in corso di mandato. In particolare si propone di prevedere che, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza, (a) nel caso in cui l amministratore cessato dalla carica e appartenente al genere meno rappresentato sia un amministratore eletto dalla c.d. lista di maggioranza, si proceda alla cooptazione ai sensi dell articolo 2386 codice civile e nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio nel riparto fra generi e (b) nel caso in cui l amministratore cessato appartenente al genere meno rappresentato sia un amministratore eletto dalla c.d. lista di minoranza, si

proceda alla nomina di un amministratore tratto dalla medesima lista e appartenente al medesimo genere e in caso di impossibilità, alla cooptazione dell amministratore cessato, ai sensi dell articolo 2386 codice civile e nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio nel riparto fra generi. Art. 22 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale): al fine di adeguare la composizione dell organo di controllo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio nel riparto fra generi, si propone quanto segue. In primo luogo, si propone di inserire una previsione che stabilisca che, con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale di Brembo, in ogni caso, la stessa debba garantire il rispetto dell equilibrio tra generi secondo quanto disposto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente. In secondo luogo, si propone di prevedere l obbligo, per le liste che, considerate entrambe le sezioni (candidati alla carica di sindaco supplente e candidati alla carica di sindaco effettivo) contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, di indicare nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato secondo il criterio di riparto di volta in volta vigente (un quinto per il primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale di Brembo eletto dall Assemblea del 29 aprile 2011 e un terzo per i due successivi rinnovi). In terzo luogo, si propone l inserimento di previsioni volte a disciplinare l elezione dei sindaci effettivi (anche facendo ricorso alla sostituzione all interno della lista di riferimento) e l eventuale sostituzione dei sindaci cessati dalla carica nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra generi, fermo restando l ossequio alle disposizioni normative e regolamentari in materia di sindaci delle minoranze. Art. 30 (Clausola transitoria): si propone di inserire nello Statuto sociale un nuovo articolo 30 che regoli, mediante apposita clausola transitoria, i tempi dell entrata in vigore delle clausole statutarie rilevanti relative alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione (artt. 15, 15-bis e 15-ter) e del Collegio Sindacale (art. 22), ed indichi le percentuali minime di seggi negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo e ai successivi due rinnovi degli organi socialia in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2011, come più sopra illustrate. TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta, sara' deliberato dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da amministratori esecutivi e non esecutivi. In ogni caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione e' composto da piu' di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all articolo 148, comma 3, del TUF. Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di Art.15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, soci o non soci, secondo quanto, di volta in volta, sara' deliberato dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da amministratori esecutivi e non esecutivi. In ogni caso,: (i) almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione e' composto da piu' di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all articolo 148, comma 3, del TUF e (ii) nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta

tre esercizi. Essi scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Art. 15 BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta all Assemblea ordinaria dei soci sulla base di liste di candidati presentate dai soci ai sensi dei successivi paragrafi. Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i soci che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la percentuale minima delle azioni aventi diritto di voto nell Assemblea ordinaria prevista ai sensi di legge e di regolamento di volta in volta vigenti. Ciascun socio (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa' fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l irricevibilita' della lista. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Societa' almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità vigenti. Gli amministratori sono rieleggibili e, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi. Essi scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Art. 15 BIS) NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta all Assemblea ordinaria dei soci sulla base di liste di candidati presentate dai soci ai sensi dei successivi paragrafi. Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i soci che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la percentuale minima delle azioni aventi diritto di voto nell Assemblea ordinaria prevista ai sensi di legge e di regolamento di volta in volta vigenti. Ciascun socio (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa' fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l irricevibilita' della lista. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Societa' almeno venticinque (25) (venticinque) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste

previste dalle disposizione di legge e regolamentari vigenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'assemblea. Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 15-bis, sara' valido anche per le convocazioni dell Assemblea successive alla prima, ove previste. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purchè entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all articolo 11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilita'. Ciascuna lista dovra' indicare distintamente i candidati in numero non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero massimo di amministratori di cui all articolo 15 del presente Statuto. I candidati dovranno essere, altresi', ordinati mediante numero progressivo. Ciascuna lista, inoltre, dovra' contenere almeno 1 (uno) candidato ovvero almeno 2 (due) candidati, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione con piu' di 7 (sette) membri, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all articolo 148, comma 3, del TUF. dalle disposizione di legge e regolamentari vigenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'assemblea. Il deposito della lista dei candidati, effettuato conformemente a quanto indicato nel presente articolo 15-bis, sara' valido anche per le convocazioni dell Assemblea successive alla prima, ove previste. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purchè entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all articolo 11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilita'. Ciascuna lista dovra' indicare distintamente i candidati in numero non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero massimo di amministratori di cui all articolo 15 del presente Statuto. I candidati dovranno essere, altresi', ordinati mediante numero progressivo. Ciascuna lista, inoltre, dovra' contenere almeno 1 (uno) candidato ovvero almeno 2 (due) candidati, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione con piu' di 7 (sette) membri, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all articolo 148, comma 3, del TUF. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista, dovra' essere, altresi', depositato presso la sede sociale, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente del 25 (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'assemblea, quanto segue: 1. il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall articolo 147-ter, comma 4, del TUF e successive modifiche, nonche' con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle societa' appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Manuale di Corporate Governance Brembo S.p.A.", come richiamati nel testo dell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2. dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilita': A. l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di decadenza ai sensi dell articolo 2382 del Codice Civile; B. il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili; C. l eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all articolo 148, comma 3, del TUF; 3. l elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni. Art. 15 TER) MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI Ogni avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, Unitamente a ciascuna lista, dovra' essere, altresi', depositato presso la sede sociale, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente del 25 (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'assemblea, quanto segue: 1. il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall articolo 147-ter, comma 4, del TUF e successive modifiche, nonche' con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle societa' appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Manuale di Corporate Governance Brembo S.p.A.", come richiamati nel testo dell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2. dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilita': A. l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di decadenza ai sensi dell articolo 2382 del Codice Civile; B. il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili; C. l eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all articolo 148, comma 3, del TUF; 3. l elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni. Art. 15 TER) MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI Ogni avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da,

ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potra' votare una sola lista. Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, determina di volta in volta le modalita' da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che seguono, non si terra' conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella prevista dall articolo 15-bis del presente Statuto per la presentazione delle liste stesse. Qualora non venga presentata alcuna lista, l Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformita' alle disposizioni di legge. Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o piu' liste, all elezione del Consiglio di Amministrazione si procedera' come segue: - dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel numero di volta in volta deliberato dall Assemblea, tranne 1 (uno); - dalla lista risultata seconda per numero di ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) potra' votare una sola lista. Il Presidente, conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, determina di volta in volta le modalita' da utilizzarsi per lo svolgimento delle votazioni. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che seguono, non si terra' conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla meta' di quella prevista dall articolo 15-bis del presente Statuto per la presentazione delle liste stesse. Qualora non venga presentata alcuna lista, l Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformita' alle disposizioni di legge, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l arrotondamento per eccesso all unità superiore nel caso in cui dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l arrotondamento per eccesso all unità superiore nel caso in cui dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Qualora, invece, vengano presentate due o piu' liste, all elezione del Consiglio di Amministrazione si procedera' come segue: - dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, nel numero di volta in volta deliberato dall Assemblea, tranne 1 (uno), fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l equilibrio tra generi (maschile e femminile) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi; - dalla lista risultata seconda per numero di voti

voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sara' tratto, tenuto conto dell ordine progressivo con il quale e' indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere; - gli amministratori da eleggere, che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza in conformita' all articolo 15 del presente Statuto, saranno tratti dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi ovvero, nella misura in cui cio' non sia possibile, da quella che risulti seconda per numero di voti ottenuti. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sara' tratto, tenuto conto dell ordine progressivo con il quale e' indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere; - gli amministratori da eleggere, che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza in conformita' all articolo 15 del presente Statuto, saranno tratti dalla lista che avra' ottenuto la maggioranza dei voti espressi ovvero, nella misura in cui cio' non sia possibile, da quella che risulti seconda per numero di voti ottenuti. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l arrotondamento per eccesso all unità superiore nel caso in cui dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione garantisca il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l arrotondamento per eccesso all unità superiore nel caso in cui dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti il numero di Amministratori del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli Amministratori mancanti saranno eletti dall Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie. Qualora dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all unità superiore. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' amministratori tratti dalla lista che abbia

ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreche' tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, si procede come segue: - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell articolo 2386 del Codice Civile, fermo restando che, ove l Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato altro amministratore indipendente; - gli amministratori cosi' cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procedera' alla loro conferma o sostituzione con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l "Amministratore di Minoranza"), si procede come segue: - il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire l Amministratore di Minoranza cessato con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purche' sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui al presente articolo 15- ter: il sostituito scade insieme con gli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio; - nel caso in cui l Amministratore di Minoranza cessato sia un amministratore indipendente, questi deve essere sostituito con altro amministratore indipendente; ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreche' tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, si procede come segue: - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile) e fermo restando che, ove l Amministratore di Maggioranza cessato sia un amministratore indipendente, deve essere cooptato altro amministratore indipendente; - gli amministratori cosi' cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procedera' alla loro conferma o sostituzione con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l "Amministratore di Minoranza"), si procede come segue: - il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire l Amministratore di Minoranza cessato con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purche' sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto il quorum minimo di voti di cui al presente articolo 15- ter:, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile). iil sostituito scade insieme con gli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio; - nel caso in cui l Amministratore di Minoranza cessato sia un amministratore indipendente, questi deve essere sostituito con altro amministratore indipendente, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile);

- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilita' dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L amministratore cosi' cooptato restera' in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis. - ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilita' dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, fermo restando che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile). L amministratore cosi' cooptato restera' in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalita' e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente articolo 15-bis e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile). Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale e' composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure qui di seguito specificate. A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l una per la nomina dei sindaci effettivi, l altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilita'. Art. 22) COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale e' composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure qui di seguito specificate. A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l una per la nomina dei sindaci effettivi, l altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste: (i) devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilita'; (ii) ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo

Hanno diritto a presentare le liste i soci, che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota minima di partecipazione fissata per la presentazione delle liste ai fini dell elezione del Consiglio di Amministrazione in conformita' a quanto previsto dall art. 15-ter del presente Statuto ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Societa', quale stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile. Ciascun avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa' fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l irricevibilita' della lista. Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle legge e regolamenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovra' depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purchè entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all articolo deve essere arrotondato per eccesso all unità superiore. Hanno diritto a presentare le liste i soci, che, individualmente o collettivamente, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota minima di partecipazione fissata per la presentazione delle liste ai fini dell elezione del Consiglio di Amministrazione in conformita' a quanto previsto dall art. 15-ter del presente Statuto ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Societa', quale stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile. Ciascun avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa' fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l irricevibilita' della lista. Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalle legge e regolamenti almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovra' depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista, nel giorno in cui la stessa lista è depositata presso la sede sociale o successivamente, purchè entro il termine previsto per la messa a disposizione del pubblico delle liste di cui al precedente comma, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all articolo 11 del

11 del presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente al 25 (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'assemblea, dovranno essere, altresi', depositate presso la sede sociale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di decadenza previste dalla legge, nonche' l'esistenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti dalla normativa vigente e applicabile per tali cariche; (ii) una esauriente informativa riguardante le proprie caratteristiche personali o professionali (curriculum vitae); (iii) l elenco degli incarichi di componente l organo di amministrazione o l organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre societa' o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi previste nel presente Statuto ovvero dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile; (iv) l elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo e' considerata come non presentata. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilita', onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge e non dovranno avere assunto incarichi in numero superiore a quello stabilito al successivo articolo 23. Ogni avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF., ovvero (iii) i soci che siano altrimenti presente Statuto, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito delle liste, corrispondente al 25 (venticinquesimo) giorno di calendario precedente la data dell'assemblea, dovranno essere, altresi', depositate presso la sede sociale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di decadenza previste dalla legge, nonche' l'esistenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti dalla normativa vigente e applicabile per tali cariche; (ii) una esauriente informativa riguardante le proprie caratteristiche personali o professionali (curriculum vitae); (iii) l elenco degli incarichi di componente l organo di amministrazione o l organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre societa' o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi previste nel presente Statuto ovvero dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile; (iv) l elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo e' considerata come non presentata. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilita', onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge e non dovranno avere assunto incarichi in numero superiore a quello stabilito al successivo articolo 23. Ogni avente diritto al voto (nonche' (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni societa' controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF., ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di