UDIENZA PUBBLICA 23 GENNAIO 2018

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Aggiornamento dell 11 gennaio 2018 UDIENZA PUBBLICA 23 GENNAIO 2018 1. IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE DOVUTA DALLE RICEVITORIE PER CONTO TERZI Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Soggettività passiva dei centri di raccolta e trasmissione dati operanti come ricevitorie per conto di bookmaker estero. (R.O. 60/2016, 61/2016, 62/2016 e 63/2016) La Commissione tributaria provinciale di Rieti solleva, con quattro ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4, comma 1, lett. b), numero 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e dell articolo 1, comma 66, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in relazione alla soggettività passiva all imposta unica sulle scommesse dei centri di raccolta di trasmissione dei dati, operanti come ricevitorie per conto del bookmaker estero, organizzatore della scommessa. A parere del rimettente sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale di tale interpretazione, in primo luogo, con riferimento al rispetto del principio della capacità contributiva, enunciato dall articolo 53 della Costituzione. L imposta avrebbe, come presupposto del tributo, la ricchezza espressa dai giocatori attraverso la scommessa, tuttavia le ricevitorie per conto terzi, non potendone traslare l onere sugli scommettitori, ne resterebbero definitivamente incise. Le norme censurate sarebbero illegittime anche per violazione del principio di uguaglianza, in quanto sottopongono al medesimo carico di imposta sia il bookmaker che il gestore per conto terzi, nonostante la diversità dei loro ruoli. Il rimettente, infine, denunzia l illegittimità delle norme sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, anche con riguardo alla retroattività dell interpretazione adottata. Norme censurate D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288. -------------------------------------------------- Art. 3. Soggetti passivi. 1. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le Gli atti di promovimento richiamati sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it I ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono riportati sul sito, a seguito della delibazione di ammissibilità, dopo il loro deposito per la fase di merito.

scommesse. ------------------------------------------ Art. 4. Aliquota. 1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti: b) per le scommesse: 3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; 3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; 3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; 3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; 3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; ---------------------------------------------------------- L. 13 dicembre 2010, n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). ----------------------------------------------------- Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) In vigore dal 1 gennaio 2016 66. Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. UDIENZA PUBBLICA 23 GENNAIO 2018 2. REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA. CONDANNATI PER REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI La Corte costituzionale è investita dell esame di alcune questioni legittimità costituzionale dell articolo 120 (nel testo sostituito dall articolo 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009) del decreto 2

legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada). La disposizione disciplina i requisiti morali per la titolarità della patente di guida e prevede il divieto di rilascio o la revoca per i delinquenti abituali e per coloro che sono, o sono stati sottoposti, a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o per i condannati per determinati reati. Le questioni sono prospettate, in particolare, con riferimento alle persone condannate per i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope). A) Circolazione stradale. Revoca della patente di guida. Applicabilità nei confronti dei soggetti condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, commessi prima dell entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Qualificazione della sanzione. Applicazione, in via automatica ed obbligatoria, da parte del Prefetto. (R.O. 210/2016) Il Tribunale di Genova sottopone all esame della Corte due questioni di legittimità costituzionale dell articolo 120 (nel testo sostituito dall articolo 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009) del codice della strada. La prima questione è riferita al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell articolo 120 nella parte in cui prevedono l applicabilità della revoca della patente di guida anche nei confronti di soggetti che siano stati condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990 commessi anteriormente all entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 che ha introdotto la norma censurata. Il rimettente, evocando gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, denuncia la lesione del principio di irretroattività delle sanzioni, sancito dall articolo 7 della CEDU, ritenendo che la revoca della patente presenti caratteri sanzionatori tali rientrare nella sfera di operatività del divieto sancito dalla norma convenzionale. La seconda questione è sollevata, in riferimento agli articoli 3, 16, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui i commi 1 e 2 dell articolo 120 prevedono l applicazione, in via automatica ed obbligatoria, della revoca della patente di guida da parte del Prefetto in caso di intervenuta condanna penale per uno dei reati contemplati dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990. Il rimettente lamenta una disparità di trattamento in quanto in relazione ai medesimi reati, ai sensi dell articolo 85 del medesimo testo unico in materia di stupefacenti, il giudice penale può valutare, in via facoltativa, se applicare o meno la pena accessoria del ritiro della patente e denuncia, altresì, una lesione della libertà personale e della libertà di circolazione. B) Circolazione stradale. Revoca della patente di guida. Applicabilità nei confronti di tutti i soggetti che siano stati condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, indipendentemente dalla grave o lieve entità. (R.O. 20/2016) Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia solleva questione di legittimità costituzionale dell articolo 120 (nel testo sostituito dall articolo 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009) del codice della strada. Secondo il rimettente la disposizione censurata, nella parte in cui prevede, in via indiscriminata, l applicabilità della revoca della patente di guida nei confronti di tutti i soggetti che siano stati condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, anche se di modesta entità comporterebbe la violazione dell articolo 3 della Costituzione, in quanto sarebbero trattate in modo eguale ipotesi di reato attualmente differenziate per legge. Nell atto 3

di promovimento è denunciata anche la lesione del principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall articolo 27 della Costituzione. CAMERA DI CONSIGLIO 24 GENNAIO 2018 C) Circolazione stradale. Revoca della patente di guida. Applicabilità nei confronti di tutti i soggetti che siano stati condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.p.r. n. 309 del 1990, indipendentemente dalla grave o lieve entità. Condannati ancora non patentati e condannati già patentati. (R.O. 97/2017) Il Tribunale di Genova censura nuovamente, con una successiva ordinanza, l articolo 120 (nel testo sostituito dall articolo 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009) del codice della strada, in quanto, nel prevedere, al comma 2, l automatismo nell emissione della revoca della patente di guida in relazione alle condanne definitive riportate per i reati previsti al comma 1 comporterebbe una diversità di trattamento sanzionatorio (con riguardo alla durata, agli effetti conseguenti alla riabilitazione in sede penale e all eventuale riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale) per i condannati ancora non patentati e per quelli già patentati. La censura riguarda, inoltre, la lesione del principio della finalità rieducativa della pena e della libertà di circolazione. Il medesimo giudice a quo rinnova poi la censura, in riferimento agli articoli 3, 16, 25 e 111 della Costituzione, già esposta nell ordinanza n. 210/2016, a proposito dell applicazione, in via automatica ed obbligatoria, della revoca della patente di guida da parte del Prefetto. Norma censurata D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. -------------------------------------------------- Art. 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 In vigore dal 15 maggio 2011 1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.062 ad euro 3.187. CAMERA DI CONSIGLIO 24 GENNAIO 2018 1) NE BIS IN IDEM La Corte costituzionale è investita dell esame di due questioni di legittimità costituzionale relative al rispetto del principio del ne bis in idem come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell uomo, in casi di cosiddetto doppio binario sanzionatorio, cioè in casi nei quali la legislazione nazionale prevede un doppio livello di tutela, penale e amministrativo. A) Ne bis in idem e frodi agricole Procedimento per l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo. Pronuncia penale irrevocabile per il medesimo fatto storico. (R.O. 216/2016) Il Tribunale di Lecce solleva questioni di legittimità costituzionale dell articolo 649 del codice di procedura penale e dell articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il rimettente riferisce di essere investito del giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Ministero delle politiche agricole ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 898 del 1986, per supposta fittizietà di operazioni commerciali già contestata, all opponente, a titolo di frode comunitaria in un procedimento penale definito con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ad avviso del rimettente la norma speciale di cui al censurato articolo 3 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e l articolo 649 del codice di procedura penale che vieta un secondo giudizio solo se questo sia penale, violerebbero l articolo 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, che, nell interpretazione della Corte europea dei diritti dell uomo, in particolare con la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia, vieta la persecuzione della medesima persona per uno stesso fatto inteso in senso fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione formale del medesimo come reato o come illecito amministrativo. Norme censurate Codice di procedura penale Art. 649. Divieto di un secondo giudizio 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 5

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. ------------------------------------- L. 23 dicembre 1986, n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo. -------------------------------- 3. 1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito. B) Ne bis in idem e violazioni tributarie Procedimento penale per reati tributari. Applicazione, per gli stessi fatti, di una sanzione nell ambito di un procedimento amministrativo. (R.O. 236/2016) Il Tribunale di Monza solleva questione di legittimità costituzionale dell articolo 649 del codice di procedura penale, lamentando l applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale nell interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo. Il rimettente, il quale evoca l articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione all articolo 4 del Protocollo numero 7 alla CEDU, riferisce di dover giudicare un imputato del reato previsto dall articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 per avere omesso di presentare la dichiarazione dell anno 2008 relativa all Irpef e all Iva, al fine di evadere tali imposte, precisando che la medesima omissione costituisce illecito tributario ed è sanzionata in via amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997 e che a tale titolo l imputato è già stato destinatario di una sanzione amministrativa. Norma censurata Codice di procedura penale Art. 649. Divieto di un secondo giudizio. 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo 6

sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. 7