CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. Modulo I

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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Modulo I

La figura del Certificatore Energetico Dlgs. 192/2005 art. 4, comma 1, lettera c) introduce la figura professionale e demanda a successivo decreto la definizione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l ispezione degli impianti di climatizzazione Dlgs. 115/2008 - Allegato III, punto 2 Definizione dei requisiti professionali D.P.R. 75/2013 definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Sono abilitati al rilascio dell attestato di prestazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: i tecnici abilitati gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell energia e dell edilizia, che esplicano l attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, sempre che svolgano l attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; - le società di servizi energetici (ESCO) che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici sempre che svolgano l attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013.LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: Ma quando un soggetto può considerarsi tecnico abilitato?

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Sono tecnici abilitati i soggetti: in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 3 dell art. 2 del D.P.R. 75/2013 AND iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti AND ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi richiesti (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 OPPURE b) sono tecnici abilitati i soggetti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al comma 4 dell art. 2 del D.P.R. 75/2013 e di un attestato di frequenza, con superamento dell esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. In questo caso i soggetti sono tecnici abilitati esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti: - a livello nazionale: da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico; - a livello regionale: da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome.

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Per questi tecnici, il possesso del titolo di studio (ad es. laurea in ingegneria, laurea in architettura, diploma di perito industriale nei settori edilizia, elettronica, meccanica, termotecnica, diploma di geometra, ecc. ecc.), in mancanza dell iscrizione al relativo ordine professionale ed all abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, non è requisito sufficiente all abilitazione al rilascio della certificazione energetica. Necessita, pertanto, la frequenza, con superamento dell esame finale, di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Quali sono i titoli di studio di cui comma 3 dell art. 2 del D.P.R. 75/2013? a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 TRADOTTO IN ITALIANO: LM 4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA LM-22 INGEGNERIA CHIMICA LM-23 INGEGNERIA CIVILE LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE LM-33 INGEGNERIA MECCANICA LM-35 INGEGNERIA PER L AMBIENTE E IL TERRITORIO LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Laurea specialistica in: 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L 7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L 9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L 17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L 23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA L 25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Laurea conseguita nelle seguenti classi : L 7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L 9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L 17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L 23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA L 25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI ovvero laurea conseguita nelle classi: 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 Quali sono i titoli di studio di cui comma 4 dell art. 2 del D.P.R. 75/2013? laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al Comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e S.M. con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 I requisiti di indipendenza e imparzialità Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica, debbono dichiarare: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi (da intendere come non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non può essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado)

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 I requisiti di indipendenza e imparzialità b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi (da intendere come non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non può essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado).

Il Certificatore Energetico ai sensi del DPR 75/2013 La disciplina in tema di certificazione Entro quindici giorni dalla consegna al richiedente dell attestato di prestazione energetica, il soggetto certificatore deve trasmettere copia dell attestato suddetto al competente Ufficio della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio. Regolazione dei mercati - AGC12 Isola A/6 del Centro Direzionale 80143 Napoli Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni totali, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell inizio dei lavori. Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta della certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica ACE (Attestato di Certificazione Energetica) Dlgs. 192/2005 DM 26/6/2009 (Linee Guida Nazionali) modificate dal DM 22 novembre 2012 (eliminazione autocertificazione) APE (Attestato di PrestazioneEnergetica) Legge 3 agosto 2013, n. 90 (in vigore dl 4/8/2013) di conversione del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 e che modifica il dlgs. 192/2005

Dlgs 192/05: Definizione di Prestazione Energetica prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; L. 90/2013: "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti».

Definizione di Attestato di Prestazione Energetica L. 90/2013: Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: «l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Obblighi: ACE: Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari [ ] Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica. (Dlgs. 28/3/2011) APE: L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Obblighi: ACE: Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. APE: Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m 2, ove l'edificio non ne sia già dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l APE entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (febbraio 2014) e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m 2.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Differenze: ACE: L attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. APE: IDEM + La validità temporale massima (10 anni) è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica (dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, ) comprese le eventuali necessità di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Differenze: ACE: Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l indice di prestazione energetica contenuto nell attestato di certificazione energetica. (Dlgs. 28/3/2011) APE: Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Contratti pubblici di manutenzione impianti termici Differenze: ACE: nessuna disposizione a riguardo APE: Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.

Sanzioni: L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica ACE: Nessuna a livello nazionale (alcune Regioni le hanno introdotte) APE: Il professionista qualificato che rilascia un APE senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla legge, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Sanzioni nel caso di omissione di APE nei contratti di compravendita/locazione: ACE: Nessuna. Nullità dell atto. APE In caso di vendita: il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

L evoluzione della normativa in materia di certificazione energetica Sanzioni nel caso di omissione di APE negli annunci commerciali di vendita ACE: Nessuna. APE: il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

L APE: Metodologie di calcolo Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 7/8/2013: Fino all emanazione dei decreti previsti dalla L.90/2013, l APE dovrà essere redatto secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 (Linee Guida Nazionali), fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.

L APE: Metodologie di calcolo Cosa prevede la norma per il futuro? Quali saranno le modifiche alle LINEE GUIDA NAZIONALI? a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità (la famosa classe G!!), finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

L APE: Metodologie di calcolo Cosa prevede la norma per il futuro? Quali saranno le modifiche alle LINEE GUIDA NAZIONALI? 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.

L APE: norme tecniche di riferimento «Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le norme tecniche, sono quelle di seguito elencate: UNI/TS 11300-1 - Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS 11300-2 - Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; UNI/TS 11300-3 - Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; ATTUALMENTE IN REVISIONE!! UNI/TS 11300-4 - Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

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