Giovanni Berionne. Marco Maltoni



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CONVEGNO DI STUDIO Famiglia e impresa: strumenti negoziali Roma, Sabato 21 Novembre 2009 III CASO: Destinazione patrimoniale e controllo gestionale dell impresa * Caia, vedova con due figlie, titolare della società unipersonale Alfa che rappresenta l azienda di famiglia, intende trasferire alla figlia Mevia maggiorenne l intera quota societaria, con la costituzione di un vincolo di destinazione per la durata della vita della nipote ex filia Mevia, portatrice di handicap. Intende affidare all altra figlia Sempronia, che da sempre si occupa dell azienda di famiglia, un ruolo di co-gestione che le consenta il controllo dell attuazione del vincolo di destinazione. Soluzioni e clausole Giovanni Berionne Notaio in Roma Marco Maltoni Notaio in Forlì Ipotesi A Patto di famiglia con costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Ipotesi B Costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e contestuale donazione di partecipazione societaria Ipotesi C Trasferimento di partecipazione con costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. * Le soluzioni di seguito proposte, e gli schemi di atto conseguenti, si fondano sull'adesione all'orientamento dottrinale, tutt'altro che pacifico, secondo il quale la "quota" di Srl, in quanto soggetta a pubblicità presso il Registro delle Imprese nelle sue vicende circolatorie, può essere assimilata ad un bene mobile registrato agli effetti dell'applicabilità dell'art. 2645 ter. La tesi non convince parte, anche autorevole, della dottrina, che sostiene la legittimità della sola lettura testuale del dato normativo, che non consentirebbe di comprendere le partecipazioni sociali di qualsiasi natura. Ne consegue che anche agli schemi di atto conseguenti deve attribuirsi in primo luogo una valenza problematica, soprattutto con riferimento all'oggetto del vincolo di destinazione.

REPERTORIO N. RACCOLTA N. Famiglia e impresa: strumenti negoziali IPOTESI A Patto di famiglia con costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. REPUBBLICA ITALIANA L anno il giorno del mese di In Via Avanti a me Dott., Notaio in, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di, assistito dai signori: testimoni a me noti ed idonei, sono presenti le signore: CAIA (disponente) MEVIA SEMPRONIA della cui identità personale io notaio sono certo, le quali convengono e stipulano quanto segue. PREMESSO - che Caia è socio unico della società Alfa Srl, unipersonale, con sede in, Via, capitale sociale di Euro, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A. ; - che Caia intende trasferire alla sola figlia Mevia la partecipazione sociale sopra descritta destinando la medesima partecipazione, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, a Tizietta, nata a il domiciliata a, Via, Codice Fiscale, figlia di Mevia e diversamente abile; - che il regime di pubblicità, attuato tramite il Registro delle Imprese, consente di ritenere ammissibile l applicazione della disciplina dell art. 2645 ter c.c. alle partecipazioni di società a responsabilità limitata; - che la stessa Caia intende assoggettare la partecipazione al suddetto vincolo di destinazione per tutta la durata della vita di Tizietta; - che detto trasferimento, sebbene gravato temporaneamente dal vincolo di destinazione, comporta un arricchimento, anche indiretto, di Mevia, poiché la partecipazione sociale in oggetto entra a far parte del suo patrimonio a titolo definitivo e lo stesso vincolo di destinazione riduce l ammontare degli oneri economici che Mevia dovrà sostenere per il mantenimento della figlia diversamente abile; - che, pertanto, al fine di assicurare anche la miglior efficienza programmatica dello stesso vincolo di destinazione mediante la conservazione della totalità della partecipazione sociale, appare opportuno stipulare altresì un patto di famiglia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 768 bis e ss. G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI A - 2

c.c., con l intervento di tutti i soggetti di cui all art. 768 quater primo comma c.c., precisando al riguardo che, come risulta dal certificato di stato di famiglia originario rilasciato dal comune di in data che in originale si allega al presente atto sotto la lettera, Caia è vedova e pertanto ad oggi uniche legittimarie sono le figlie Mevia e Sempronia, come tutte le comparenti dichiarano e confermano; - che al fine di determinare il valore della partecipazione in oggetto è stata redatta da, professionista iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di, Revisore Contabile iscritto al n. del Registro dei Revisori Contabili, all uopo incaricato, apposita perizia di stima, riferita alla data del, perizia che si allega al presente atto sotto la lettera, dalla quale la partecipazione suddetta risulta avere un valore di mercato, ai sensi dell art. 2473 c.c., di complessivi Euro ; - che, infine, la stessa Caia intende affidare congiuntamente l attuazione del vincolo di destinazione ad entrambe le figlie Mevia, in quanto proprietaria della partecipazione e madre di Tizietta, e Sempronia, in quanto esperta conoscitrice della realtà aziendale esercitata in forma societaria; tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue. Art. 1) TRASFERIMENTO E COSTITUZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE Caia trasferisce, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c., a Mevia, che accetta, la partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale della società Alfa Srl, in premessa meglio descritta, destinando espressamente la partecipazione medesima, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, ai sensi e per gli effetti dell art. 2645 ter c.c., al mantenimento della nipote Tizietta, figlia di Mevia. Sempronia, quale unico altro legittimario di Caia, dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 768 quater c.c., al presente patto di famiglia e dichiara di rinunciare alla liquidazione dei propri diritti per un valore corrispondente a quello delle quote di cui agli artt. 536 e ss. c.c. Art. 2) EFFETTI DEL TRASFERIMENTO (clausole ordinarie in tema di trasferimento dell intera partecipazione di Srl unipersonale). Art. 3) GARANZIE (clausole ordinarie in tema di trasferimento dell intera partecipazione di Srl unipersonale). Art. 4) STATUTO DEL PATRIMONIO DESTINATO Caia stabilisce le seguenti regole di attuazione del vincolo di destinazione impresso sulla partecipazione societaria trasferita a Mevia e pertanto le seguenti regole di amministrazione della medesima. a) Durata e altre cause di estinzione del vincolo di destinazione. Il vincolo di destinazione dura per tutta la vita di Tizietta. Il vincolo di destinazione si estingue G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI A - 3

altresì qualora Tizietta divenga, per qualsiasi titolo, titolare esclusiva del diritto di proprietà sul patrimonio destinato. b) Scopo del vincolo di destinazione. La partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale di Alfa Srl., oggetto del presente atto, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, sono destinati al mantenimento di Tizietta, figlia diversamente abile di Mevia. c) Contenuto dello scopo. Per mantenimento di Tizietta si intende il soddisfacimento di tutte le esigenze della medesima, tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche ed in conformità alle sue attuali abitudini e tenore di vita ed alle sue eventualmente diverse anche crescenti esigenze. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti obiettivi: - la fornitura di vitto, alloggio e vestiario adeguati; - l istruzione e la frequentazione di apposite strutture specializzate nonché la partecipazione a corsi o attività funzionali al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche; - l assistenza medica e sanitaria, comportante, in caso di necessità, la presenza continua di personale specializzato e la fornitura di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla assistenza ed alla cura della persona; d) Modalità di attuazione del vincolo. Ogni atto di amministrazione o disposizione, nei limiti di seguito stabiliti, della partecipazione sociale suddetta e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, deve essere diretto ad assicurare la concreta attuazione dello scopo del vincolo di destinazione. La partecipazione sociale dovrà essere amministrata in funzione della sua conservazione e della conservazione nel tempo dell impresa sociale, assicurando che siano osservati criteri di gestione volti ad assicurare un adeguato rendimento della partecipazione ed il rispetto di un corretto equilibrio finanziario e patrimoniale dell azienda. Al fine di dare attuazione al vincolo: - dovrà essere deliberata annualmente la distribuzione degli utili in misura compresa fra il 40% e il 70% del totale degli utili risultanti dal bilancio approvato, a discrezione degli amministratori del patrimonio destinato ed al netto di quanto imputato obbligatoriamente a riserva legale; gli utili non distribuiti saranno accantonati a riserva per garantire la tutela del capitale sociale in caso di perdite, e quindi la conservazione della partecipazione nel tempo, oltre che al fine di garantire all impresa, in funzione della sua continuità nel tempo, mezzi propri ed equilibrio finanziario; le somme derivanti dalla distribuzione degli utili dovranno essere depositate su un conto corrente bancario dedicato allo scopo portante annotazione, anche nella rubrica, del presente vincolo di destinazione; - qualora se ne ravveda la convenienza, in relazione alle prospettive future per la società in questione, la partecipazione potrà essere venduta solo per un prezzo pari o superiore al 10% del G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI A - 4

valore della stessa stimato ai sensi dell art. 2473 c.c. da un esperto nominato dal Presidente dell Ordine dei Commercialisti del luogo in cui la società ha sede; il netto ricavo della vendita dovrà essere reinvestito in patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione a favore di Tizietta che sia regolato dalla medesima normativa di cui al presente statuto in quanto applicabile e comunque avente la medesima ratio, o comunque destinato, anche mediante costituzione di un trust, se necessario, al mantenimento di Tizietta; - qualora la conservazione dell impresa sociale imponesse l apporto di ulteriori mezzi propri, è possibile la partecipazione di altri soci in società, con apporto di mezzi propri, e purchè la partecipazione soggetta al vincolo di destinazione resti partecipazione di controllo ai sensi dell art. 2359, primo comma, n.1, c.c.; - dovrà essere nominato il Collegio Sindacale o quantomeno, ove non obbligatorio per legge, un Revisore a norma dell art. 2477 primo comma c.c. con tutti i poteri e la facoltà di cui agli artt. 2409 bis e ss. c.c. Nei limiti e per le finalità di quanto espressamente stabilito nel presente atto di destinazione, è autorizzato il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Pertanto, per quanto non previsto espressamente, i gestori del patrimonio destinato potranno agire discrezionalmente, in funzione dello scopo, osservando la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell art. 1710 c.c. e) Amministrazione del patrimonio destinato. In considerazione dell esperienza acquisita e della capacità dimostrata da Sempronia, l amministrazione e la gestione della partecipazione, in funzione esclusiva dell attuazione della destinazione impressa e nei limiti di quanto espressamente stabilito nel presente atto di destinazione, spettano congiuntamente a Mevia ed a Sempronia; ugualmente, la rappresentanza per tutti gli atti relativi spetterà congiuntamente a Mevia e Sempronia. L amministrazione, la gestione e la rappresentanza congiunta della partecipazione o di quanto eventualmente la sostituirà per effetto del reinvestimento del prezzo del suo realizzo, cesseranno con l estinzione del vincolo di destinazione. Mevia accetta la limitazione al potere di amministrazione, gestione e rappresentanza del patrimonio destinato, di sua proprietà, in considerazione dello scopo dichiarato. Sempronia accetta l incarico di amministrazione, gestione e rappresentanza di cui sopra e si obbliga al rispetto delle norme tutte della presente statuizione. Per l ipotesi di disaccordo tra Mevia e Sempronia su uno o più atti da compiere nell ambito dell incarico congiunto di amministrazione e gestione loro affidato, al fine di evitare situazioni di stallo che potrebbero risultare di pregiudizio nella gestione del patrimonio destinato, prevarrà la decisione di Sempronia; tale circostanza dovrà risultare nel compimento dell atto o da altro documento scritto e costituirà presupposto per Mevia per agire per ottenere la revoca di Sempronia ai sensi della successiva lettera f). f) Cessazione e/o revoca dell incarico affidato a Sempronia e sua eventuale sostituzione. A Caia è riservato, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna motivazione, il potere di revocare in qualunque momento l incarico come sopra affidato a Sempronia. In tal caso, come in ogni altro caso di cessazione di Sempronia dall incarico, anche per revoca ai sensi delle disposizioni che seguono, Caia potrà nominare altra persona in sua sostituzione; in mancanza G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI A - 5

di altra nomina, l amministrazione e la gestione del patrimonio destinato spetteranno esclusivamente a Mevia. L incarico affidato a Sempronia non si estingue in caso di morte di Caia e neppure in caso di morte di Mevia, salvo il caso in cui, a norma della lettera a) del presente articolo, cessi il vincolo di destinazione impresso al patrimonio destinato. L incarico a Sempronia potrà essere altresì revocato per l ipotesi di giusta causa su istanza di qualsiasi interessato a norma dell art. 2645 ter c.c. Si avrà giusta causa anche ogni qualvolta Sempronia non si sia attenuta alle statuizioni del presente regolamento. Qualora si ritenga che possa ricorrere tale circostanza, qualsiasi interessato, a norma dell art. 2645 ter c.c., ivi compresa Mevia, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Notarile nel territorio del cui Distretto ha sede la società di cui alla partecipazione destinata, ovvero si trova il patrimonio destinato qualora ne sia stato sostituito l oggetto, la nomina di un soggetto terzo, in appresso convenzionalmente denominato arbitro o arbitratore, avente competenza professionale a decidere; tale soggetto nominato dovrà avere requisiti di indipendenza ed imparzialità ed il suo giudizio nel merito farà stato tra le parti. Qualora l arbitro o arbitratore revochi l incarico a Sempronia avendo rilevata l ipotesi di giusta causa, e Caia non possa nominare altro soggetto in sua sostituzione, l arbitro o arbitratore stesso, se ne ravviserà l opportunità, procederà in tal senso avendo cura di scegliere soggetto idoneo in base ad una complessiva valutazione di idoneità in considerazione della natura e delle finalità dell incarico. La procedura di cui al precedente comma potrà essere seguita ad istanza di qualsiasi interessato per la sostituzione di Sempronia qualora la stessa cessi dall incarico per motivi diversi dalla revoca per giusta causa e Caia non possa nominare altro soggetto in sua sostituzione. Art. 5) PUBBLICITÀ Il presente atto sarà iscritto al Registro delle Imprese di, dalle cui risultanze dovranno risultare sia il trasferimento della titolarità della quota costituente l intero capitale sociale in capo a Mevia, sia il vincolo di destinazione sulla stessa partecipazione apposto, sia il regolamento contenuto nel precedente articolo 4. Art. 6) SPESE Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della disponente. CHIUSA DELL ATTO G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI A - 6

REPERTORIO N. RACCOLTA N. Famiglia e impresa: strumenti negoziali IPOTESI B Costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e contestuale donazione di partecipazione societaria REPUBBLICA ITALIANA L anno il giorno del mese di In Via Avanti a me Dott., Notaio in, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di, assistito dai signori: testimoni a me noti ed idonei, sono presenti le signore: CAIA (disponente) MEVIA SEMPRONIA della cui identità personale io notaio sono certo, le quali convengono e stipulano quanto segue. PREMESSO - che Caia è socio unico della società Alfa Srl, unipersonale, con sede in, Via, capitale sociale di Euro, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A ; - che la stessa Caia, in primo luogo, intende assoggettare la partecipazione sopra descritta e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, ad un vincolo di destinazione in favore della sua nipote Tizietta, nata a il domiciliata a, Via, Codice Fiscale, figlia della sua figlia Mevia e diversamente abile, per tutta la durata della vita della beneficiata; - che il regime di pubblicità, attuato tramite il Registro delle Imprese, consente di ritenere ammissibile l applicazione della disciplina dell art. 2645 ter c.c. alle partecipazioni di società a responsabilità limitata; - che la stessa Caia intende dettare le norme che dovranno regolare l attuazione del vincolo di destinazione; - che Caia, in secondo luogo, intende trasferire alla sola figlia Mevia a titolo donativo la partecipazione sociale sopra descritta, con impresso il vincolo di destinazione in favore di Tizietta; tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue. G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI B - 7

Art. 1) COSTITUZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE Caia dichiara di destinare, come effettivamente destina, la partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale della società Alfa Srl, in premessa meglio descritta, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, al mantenimento della propria nipote Tizietta, figlia della sua figlia Mevia. Art. 2) STATUTO DEL PATRIMONIO DESTINATO Caia stabilisce le seguenti regole di attuazione del vincolo di destinazione impresso sulla partecipazione societaria in oggetto e pertanto le seguenti regole di amministrazione della medesima. a) Durata e altre cause di estinzione del vincolo di destinazione. Il vincolo di destinazione dura per tutta la vita di Tizietta. Il vincolo di destinazione si estingue altresì qualora Tizietta divenga, per qualsiasi titolo, titolare esclusiva del diritto di proprietà sul patrimonio destinato. b) Scopo del vincolo di destinazione. La partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale di Alfa Srl, oggetto del presente atto, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, sono destinati al mantenimento di Tizietta, figlia diversamente abile di Mevia. c) Contenuto dello scopo. Per mantenimento di Tizietta si intende il soddisfacimento di tutte le esigenze della medesima, tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche ed in conformità alle sue attuali abitudini e tenore di vita ed alle sue eventualmente diverse anche crescenti esigenze. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti obiettivi: - la fornitura di vitto, alloggio e vestiario adeguati; - l istruzione e la frequentazione di apposite strutture specializzate nonché la partecipazione a corsi o attività funzionali al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche; - l assistenza medica e sanitaria, comportante, in caso di necessità, la presenza continua di personale specializzato e la fornitura di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla assistenza ed alla cura della persona; d) Modalità di attuazione del vincolo. Ogni atto di amministrazione o disposizione, nei limiti di seguito stabiliti, della partecipazione sociale suddetta e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, deve essere diretto ad assicurare la concreta attuazione dello scopo del vincolo di destinazione. La partecipazione sociale dovrà essere amministrata in funzione della sua conservazione e della conservazione nel tempo dell impresa sociale, assicurando che siano osservati criteri di gestione volti ad assicurare un adeguato rendimento della partecipazione ed il rispetto di un corretto equilibrio finanziario e patrimoniale dell azienda. G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI B - 8

Al fine di dare attuazione al vincolo: - dovrà essere deliberata annualmente la distribuzione degli utili in misura compresa fra il 40% e il 70% del totale degli utili risultanti dal bilancio approvato, a discrezione degli amministratori del patrimonio destinato ed al netto di quanto imputato obbligatoriamente a riserva legale; gli utili non distribuiti saranno accantonati a riserva per garantire la tutela del capitale sociale in caso di perdite, e quindi la conservazione della partecipazione nel tempo, oltre che al fine di garantire all impresa, in funzione della sua continuità nel tempo, mezzi propri ed equilibrio finanziario; le somme derivanti dalla distribuzione degli utili dovranno essere depositate su un conto corrente bancario dedicato allo scopo portante annotazione, anche nella rubrica, del presente vincolo di destinazione; - qualora se ne ravveda la convenienza, in relazione alle prospettive future per la società in questione, la partecipazione potrà essere venduta solo per un prezzo pari o superiore al 10% del valore della stessa stimato ai sensi dell art. 2473 c.c. da un esperto nominato dal Presidente dell Ordine dei Commercialisti del luogo in cui la società ha sede; il netto ricavo della vendita dovrà essere reinvestito in patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione a favore di Tizietta che sia regolato dalla medesima normativa di cui al presente statuto in quanto applicabile e comunque avente la medesima ratio, o comunque destinato, anche mediante costituzione di un trust, se necessario, al mantenimento di Tizietta; - qualora la conservazione dell impresa sociale imponesse l apporto di ulteriori mezzi propri, è possibile la partecipazione di altri soci in società, con apporto di mezzi propri, e purchè la partecipazione soggetta al vincolo di destinazione resti partecipazione di controllo ai sensi dell art.2359, primo comma, n.1, c.c.; - dovrà essere nominato il Collegio Sindacale o quantomeno, ove non obbligatorio per legge, un Revisore a norma dell art. 2477 primo comma c.c. con tutti i poteri e la facoltà di cui agli artt. 2409 bis e ss. c.c. Nei limiti e per le finalità di quanto espressamente stabilito nel presente atto di destinazione, è autorizzato il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Pertanto, per quanto non previsto espressamente, i gestori del patrimonio destinato potranno agire discrezionalmente, in funzione dello scopo, osservando la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell art.1710 c.c. e) Amministrazione del patrimonio destinato. In considerazione dell esperienza acquisita e della capacità dimostrata da Sempronia, l amministrazione e la gestione della partecipazione, in funzione esclusiva dell attuazione della destinazione impressa e nei limiti di quanto espressamente stabilito nel presente atto di destinazione, spettano congiuntamente a Mevia ed a Sempronia; la rappresentanza per tutti gli atti relativi spetterà invece alla sola Mevia. L amministrazione e la gestione congiunta della partecipazione o di quanto eventualmente la sostituirà per effetto del reinvestimento del prezzo del suo realizzo, cesseranno con l estinzione del vincolo di destinazione. Mevia e Sempronia accettano l incarico di amministrazione, gestione e rappresentanza, in considerazione dello scopo dichiarato, e si obbligano al rispetto delle norme tutte della presente statuizione. Per l ipotesi di disaccordo tra Mevia e Sempronia su uno o più atti da compiere nell ambito dell in- G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI B - 9

carico congiunto di amministrazione e gestione loro affidato, al fine di evitare situazioni di stallo che potrebbero risultare di pregiudizio nella gestione del patrimonio destinato, prevarrà la decisione di Sempronia; Mevia dovrà far risultare tale circostanza nel compimento dell atto o da altro documento scritto e ciò costituirà presupposto per Mevia per agire per ottenere la revoca di Sempronia ai sensi della successiva lettera f). f) Cessazione e/o revoca dell incarico affidato a Sempronia e sua eventuale sostituzione. A Caia è riservato, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna motivazione, il potere di revocare in qualunque momento l incarico come sopra affidato a Sempronia. In tal caso, come in ogni altro caso di cessazione di Sempronia dall incarico, anche per revoca ai sensi delle disposizioni che seguono, Caia potrà nominare altra persona in sua sostituzione; in mancanza di altra nomina, l amministrazione e la gestione del patrimonio destinato spetteranno esclusivamente a Mevia. L incarico affidato a Sempronia non si estingue in caso di morte di Caia e neppure in caso di morte di Mevia, salvo il caso in cui, a norma della lettera a) del presente articolo, cessi il vincolo di destinazione impresso al patrimonio destinato. L incarico a Sempronia potrà essere altresì revocato per l ipotesi di giusta causa su istanza di qualsiasi interessato a norma dell art. 2645 ter c.c. Si avrà giusta causa anche ogni qualvolta Sempronia non si sia attenuta alle statuizioni del presente regolamento. Qualora si ritenga che possa ricorrere tale circostanza, qualsiasi interessato, a norma dell art. 2645 ter c.c., ivi compresa Mevia, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Notarile nel territorio del cui Distretto ha sede la società di cui alla partecipazione destinata, ovvero si trova il patrimonio destinato qualora ne sia stato sostituito l oggetto, la nomina di un soggetto terzo, in appresso convenzionalmente denominato arbitro o arbitratore, avente competenza professionale a decidere; tale soggetto nominato, che dovrà avere requisiti di indipendenza ed imparzialità, avrà funzione di arbitratore ed il suo giudizio nel merito farà stato tra le parti. Qualora l arbitro o arbitratore revochi l incarico a Sempronia avendo rilevata l ipotesi di giusta causa, e Caia non possa nominare altro soggetto in sua sostituzione, l arbitro o arbitratore stesso, se ne ravviserà l opportunità, procederà in tal senso avendo cura di scegliere soggetto idoneo in base ad una complessiva valutazione di idoneità in considerazione della natura e delle finalità dell incarico. La procedura di cui al precedente comma potrà essere seguita ad istanza di qualsiasi interessato per la sostituzione di Sempronia qualora la stessa cessi dall incarico per motivi diversi dalla revoca per giusta causa e Caia non possa nominare altro soggetto in sua sostituzione. Art. 3) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE Caia dona a Mevia, che accetta, la piena proprietà della sua partecipazione, pari al totale del capitale sociale, nella Alfa Srl, in premessa meglio descritta. Cedente e cessionaria si danno atto del fatto che la partecipazione viene trasferita gravata dal vincolo di destinazione in favore di Tizietta, come sopra regolamentato. Art. 4) EFFETTI DEL TRASFERIMENTO (clausole ordinarie in tema di trasferimento della partecipazione di Srl). G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI B - 10

Art. 5) GARANZIE (clausole ordinarie in tema di trasferimento della partecipazione di Srl). Art. 6) PUBBLICITÀ Il presente atto sarà iscritto al Registro delle Imprese di, dalle cui risultanze dovranno risultare sia il vincolo di destinazione sulla stessa partecipazione apposto, sia il regolamento contenuto nel precedente articolo 2, sia il trasferimento della titolarità della quota costituente l intero capitale sociale in capo a Mevia. Art. 7) DICHIARAZIONI FISCALI (dichiarazioni fiscali per la donazione). Art. 8) SPESE Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della disponente e della donataria. CHIUSA DELL ATTO G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI B - 11

REPERTORIO N. RACCOLTA N. Famiglia e impresa: strumenti negoziali IPOTESI C Trasferimento di partecipazione con costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. REPUBBLICA ITALIANA L anno il giorno del mese di In Via Avanti a me Dott., Notaio in, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di, sono presenti le signore: CAIA (disponente) MEVIA SEMPRONIA della cui identità personale io notaio sono certo, le quali convengono e stipulano quanto segue. PREMESSO - che Caia è socio unico della società Alfa Srl, unipersonale, con sede in, Via, capitale sociale di Euro, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A. ; - che Caia intende trasferire alla sola figlia Mevia la partecipazione sociale sopra descritta destinando la medesima partecipazione, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, a Tizietta, nata a il domiciliata a, Via, Codice Fiscale, figlia di Mevia e diversamente abile; - che il regime di pubblicità, attuato tramite il Registro delle Imprese, consente di ritenere ammissibile l applicazione della disciplina dell art. 2645 ter c.c. alle partecipazioni di società a responsabilità limitata; - che la stessa Caia intende assoggettare la partecipazione al suddetto vincolo di destinazione per tutta la durata della vita di Tizietta; - che detto trasferimento intende essere funzionale all attuazione del vincolo di destinazione suddetto; - che la stessa Caia, sempre al fine del raggiungimento di un miglior risultato, intende affidare congiuntamente l attuazione del vincolo di destinazione ad entrambe le figlie Mevia, in quanto proprietaria della partecipazione e madre di Tizietta, e Sempronia, in quanto esperta conoscitrice della realtà aziendale esercitata in forma societaria; tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra le parti si conviene e stipula quanto segue. G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI C - 12

Art. 1) TRASFERIMENTO E COSTITUZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE Caia dichiara di destinare, come destina, la partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale della società Alfa Srl, con sede in, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti della medesima, al mantenimento della nipote Tizietta, figlia Mevia, e a tal fine e con il vincolo della impressa destinazione dichiara di trasferire, come trasferisce, a Mevia, che accetta, la partecipazione suddetta. Art. 2) EFFETTI DEL TRASFERIMENTO (clausole ordinarie in tema di trasferimento dell intera partecipazione di Srl unipersonale). Art. 3) GARANZIE (clausole ordinarie in tema di trasferimento dell intera partecipazione di Srl unipersonale). Art. 4) STATUTO DEL PATRIMONIO DESTINATO Caia stabilisce le seguenti regole di attuazione del vincolo di destinazione impresso sulla partecipazione societaria trasferita a Mevia e pertanto le seguenti regole di amministrazione della medesima. a) Durata e altre cause di estinzione del vincolo di destinazione. Il vincolo di destinazione dura per tutta la vita di Tizietta. Il vincolo di destinazione di estingue altresì qualora Tizietta divenga, per qualsiasi titolo, titolare esclusiva del diritto di proprietà sul patrimonio destinato. b) Scopo del vincolo di destinazione. La partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale di Alfa Srl., oggetto del presente atto, e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, sono destinati al mantenimento di Tizietta, figlia diversamente abile di Mevia. c) Contenuto dello scopo. Per mantenimento di Tizietta si intende il soddisfacimento di tutte le esigenze della medesima, tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche ed in conformità alle sue attuali abitudini e tenore di vita ed alle sue eventualmente diverse anche crescenti esigenze. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti obiettivi: - la fornitura di vitto, alloggio e vestiario adeguati; - l istruzione e la frequentazione di apposite strutture specializzate nonché la partecipazione a corsi o attività funzionali al miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche; - l assistenza medica e sanitaria, comportante, in caso di necessità, la presenza continua di personale specializzato e la fornitura di medicine, articoli sanitari ed in genere quanto occorrente alla assistenza ed alla cura della persona; G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI C - 13

d) Modalità di attuazione del vincolo. Ogni atto di amministrazione o disposizione, nei limiti di seguito stabiliti, della partecipazione sociale suddetta e quindi ogni utilità dalla stessa rinveniente, ivi inclusi i relativi utili distribuiti, deve essere diretto ad assicurare la concreta attuazione dello scopo del vincolo di destinazione. La partecipazione sociale dovrà essere amministrata in funzione della sua conservazione e della conservazione nel tempo dell impresa sociale, assicurando che siano osservati criteri di gestione volti ad assicurare un adeguato rendimento della partecipazione ed il rispetto di un corretto equilibrio finanziario e patrimoniale dell azienda. Al fine di dare attuazione al vincolo: - dovrà essere deliberata annualmente la distribuzione degli utili in misura compresa fra il 40% e il 70% del totale degli utili risultanti dal bilancio approvato, a discrezione degli amministratori del patrimonio destinato ed al netto di quanto imputato obbligatoriamente a riserva legale; gli utili non distribuiti saranno accantonati a riserva per garantire la tutela del capitale sociale in caso di perdite, e quindi la conservazione della partecipazione nel tempo, oltre che al fine di garantire all impresa, in funzione della sua continuità nel tempo, mezzi propri ed equilibrio finanziario; le somme derivanti dalla distribuzione degli utili dovranno essere depositate su un conto corrente bancario dedicato allo scopo portante annotazione, anche nella rubrica, del presente vincolo di destinazione; - qualora se ne ravveda la convenienza, in relazione alle prospettive future per la società in questione, la partecipazione potrà essere venduta solo per un prezzo pari o superiore al 10% del valore della stessa stimato ai sensi dell art. 2473 c.c. da un esperto nominato dal Presidente dell Ordine dei Commercialisti del luogo in cui la società ha sede; il netto ricavo della vendita dovrà essere reinvestito in patrimonio immobiliare con vincolo di destinazione a favore di Tizietta che sia regolato dalla medesima normativa di cui al presente statuto in quanto applicabile e comunque avente la medesima ratio, o comunque destinato, anche mediante costituzione di un trust, se necessario, al mantenimento di Tizietta; - qualora la conservazione dell impresa sociale imponesse l apporto di ulteriori mezzi propri, è possibile la partecipazione di altri soci in società, con apporto di mezzi propri, e purchè la partecipazione soggetta al vincolo di destinazione resti partecipazione di controllo ai sensi dell art.2359, primo comma, n.1, c.c.; - dovrà essere nominato il Collegio Sindacale o quantomeno, ove non obbligatorio per legge, un Revisore a norma dell art. 2477 primo comma c.c. con tutti i poteri e la facoltà di cui agli artt. 2409 bis e ss. c.c. Nei limiti e per le finalità di quanto espressamente stabilito nel presente atto di destinazione, è autorizzato il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Pertanto, per quanto non previsto espressamente, i gestori del patrimonio destinato potranno agire discrezionalmente, in funzione dello scopo, osservando la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell art.1710 c.c. e) Amministrazione del patrimonio destinato. In considerazione dell esperienza acquisita e della capacità dimostrata da Sempronia, l amministrazione e la gestione della partecipazione, in funzione esclusiva dell attuazione della destinazione impressa e nei limiti di quanto espressamente stabilito nel presente atto di destinazione, spettano congiuntamente a Mevia ed a Sempronia; ugualmente, la rappresentanza per tutti gli atti relativi spetterà congiuntamente a Mevia e Sempronia. G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI C - 14

L amministrazione, la gestione e la rappresentanza congiunta della partecipazione o di quanto eventualmente la sostituirà per effetto del reinvestimento del prezzo del suo realizzo, cesseranno con l estinzione del vincolo di destinazione. Mevia accetta la limitazione al potere di amministrazione, gestione e rappresentanza del patrimonio destinato, di sua proprietà, in considerazione dello scopo dichiarato. Sempronia accetta l incarico di amministrazione, gestione e rappresentanza di cui sopra e si obbliga al rispetto delle norme tutte della presente statuizione. Per l ipotesi di disaccordo tra Mevia e Sempronia su uno o più atti da compiere nell ambito dell incarico congiunto di amministrazione e gestione loro affidato, al fine di evitare situazioni di stallo che potrebbero risultare di pregiudizio nella gestione del patrimonio destinato, prevarrà la decisione di Sempronia; tale circostanza dovrà risultare nel compimento dell atto o da altro documento scritto e costituirà presupposto per Mevia per agire per ottenere la revoca di Sempronia ai sensi della successiva lettera f). f) Cessazione e/o revoca dell incarico affidato a Sempronia e sua eventuale sostituzione. A Caia è riservato, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcuna motivazione, il potere di revocare in qualunque momento l incarico come sopra affidato a Sempronia. In tal caso, come in ogni altro caso di cessazione di Sempronia dall incarico, anche per revoca ai sensi delle disposizioni che seguono, Caia potrà nominare altra persona in sua sostituzione; in mancanza di altra nomina, l amministrazione e la gestione del patrimonio destinato spetteranno esclusivamente a Mevia. L incarico affidato a Sempronia non si estingue in caso di morte di Caia e neppure in caso di morte di Mevia, salvo il caso in cui, a norma della lettera a) del presente articolo, cessi il vincolo di destinazione impresso al patrimonio destinato. L incarico a Sempronia potrà essere altresì revocato per l ipotesi di giusta causa su istanza di qualsiasi interessato a norma dell art. 2645 ter c.c. Si avrà giusta causa anche ogni qualvolta Sempronia non si sia attenuta alle statuizioni del presente regolamento. Qualora si ritenga che possa ricorrere tale circostanza, qualsiasi interessato, a norma dell art. 2645 ter c.c., ivi compresa Mevia, potrà richiedere al Presidente del Consiglio Notarile nel territorio del cui Distretto ha sede la società di cui alla partecipazione destinata, ovvero si trova il patrimonio destinato qualora ne sia stato sostituito l oggetto, la nomina di un soggetto terzo, in appresso convenzionalmente denominato arbitro o arbitratore, avente competenza professionale a decidere; tale soggetto nominato dovrà avere requisiti di indipendenza ed imparzialità ed il suo giudizio nel merito farà stato tra le parti. Qualora l arbitro o arbitratore revochi l incarico a Sempronia avendo rilevata l ipotesi di giusta causa, e Caia non possa nominare altro soggetto in sua sostituzione, l arbitro o arbitratore stesso, se ne ravviserà l opportunità, procederà in tal senso avendo cura di scegliere soggetto idoneo in base ad una complessiva valutazione di idoneità in considerazione della natura e delle finalità dell incarico. La procedura di cui al precedente comma potrà essere seguita ad istanza di qualsiasi interessato per la sostituzione di Sempronia qualora la stessa cessi dall incarico per motivi diversi dalla revoca per giusta causa e Caia non possa nominare altro soggetto in sua sostituzione. G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI C - 15

Art. 5) PUBBLICITÀ Il presente atto sarà iscritto al Registro delle Imprese di, dalle cui risultanze dovranno risultare sia il trasferimento della titolarità della quota costituente l intero capitale sociale in capo a Mevia, sia il vincolo di destinazione sulla stessa partecipazione apposto, sia il regolamento contenuto nel precedente articolo 4. Art. 6) SPESE Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della disponente. CHIUSA DELL ATTO G. Berionne - M. Maltoni - IPOTESI C - 16