Autore: Paolo Accoti In: Diritto processuale civile

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Il risarcimento danni da sinistro stradale e il coordinamento con la negoziazione assistita obbligatoria. Gli aspetti pratici dell invito alla negoziazione. Autore: Paolo Accoti In: Diritto processuale civile Come oramai noto, l obbligo della negoziazione assistita vige in anche materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, oltre per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione dei crediti di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014) e, inoltre, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di subtrasporto (art. 249 L. 190/2014). La definizione di siffatto istituto viene fornita dall art. 1 D.L. 132/2014, per il quale: La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati. Degli aspetti sostanziali della procedura abbiamo già parlato in precedenza (La mediazione e la negoziazione assistita. I casi di obbligatorietà e gli aspetti procedurali.), in questa sede, basta brevemente ricordare che nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato. Il procedimento viene avviato con l invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L invito, redatto per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore e deve specificare l oggetto della controversia con l avvertimento che la mancata 1 di 7

risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell esecuzione provvisoria (art. 642 cpc). La controparte, nei trenta giorni dalla ricezione, può rifiutare l invito, non aderire o aderire allo stesso. Se l invito è rifiutato o non accettato nel termine sopra detto, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di 30 giorni decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. La comunicazione dell invito, al pari della sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine prescrizionale. Ciò posto, con specifico riferimento ai danni da sinistro stradale c è da domandarsi quando, a chi e dove inviare l invito alla negoziazione che, come visto, è condizione di procedibilità dell azione giudiziaria. La fase stragiudiziale del risarcimento danni da sinistro stradale risulta regolamentata dal Codice delle Assicurazioni, tanto è vero che: Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. (art. 148 co. 1 Cod. Assicurazioni), mentre, nei sinistri con lesioni fisiche l offerta risarcitoria, o il suo diniego, deve giungere al danneggiato entro novanta giorni: L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (art. 148 co. 2 Cod. Assicurazioni). 2 di 7

E qui giungiamo al primo quesito, quando inviare l invito, se contestualmente alla richiesta di risarcimento ovvero in un momento successivo. Se la tentazione, anche al fine di evitare perdite di tempo, sarebbe quella di inviare l invito alla negoziazione contestualmente alla richiesta di risarcimento del danno, la pratica e, soprattutto, la ragione, ci consigliano di non seguire detta strada. Ed invero, l invio contestuale potrebbe comportare la violazione del predetto art. 148, oltre a implicare problemi pratici di coordinamento tra le norme del Codice delle Assicurazioni e quelle sulla negoziazione assistita. Da un lato, infatti, vi è l obbligo imposto dall art. 148 Cod. Assicurazioni di attendere almeno sessanta giorni, novanta in caso di lesioni fisiche, prima dell avvio dell azione giudiziaria, dall altro, l art. 3 D.L. 132/2014 ritiene assolto detto obbligo decorsi (soli) trenta giorni dal rifiuto o non adesione alla negoziazione assistita. Come appare evidente, quindi, le tempistiche per l avveramento delle due condizioni di procedibilità ovvero proponibilità non coincidono affatto, ciò anche in considerazione del fatto che l impresa di assicurazioni ben potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva ( In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Art. 148 co. 5 Cod. Assicurazioni), evenienza che dilaterebbe ancor di più i termini per l eventuale avvio dell azione giudiziaria. Di talché appare opportuno dapprima inviare la richiesta di risarcimento dei danni, aspettare lo spirare del termine di cui all art. 148 e, quindi, in caso di diniego dell offerta risarcitoria ovvero di liquidazione ritenuta non soddisfacente, solo allora avviare la procedura per la negoziazione assistita, 3 di 7

attendendo l ulteriore decorso dei trenta giorni, previsto dall art. 3 D.L. 132/2014, per l avvio dell azione giudiziaria. In alternativa, se proprio dovessero sussistere ragioni di particolare urgenza, dopo l inutile spirare del termine dettato dall art. 148 (60 o 90 giorni), si potrebbe comunque predisporre e notificare l atto di citazione e, quindi, nelle more del decorso dei termini liberi tra la notificazione e l udienza fissata per la comparizione delle parti (ex art. 163 bis cpc), inviare l invito alla negoziazione assistita con la conseguenza che, alla predetta udienza la condizione di procedibilità risulterebbe debitamente assolta. Detto ciò poniamoci il secondo interrogativo, a chi inviare l invito alla negoziazione assistita per il risarcimento danni da sinistro stradale. Bisogna distinguere a seconda del tipo di azione risarcitoria che intendiamo proporre e alla conseguente legittimazione processuale passiva. In caso di danni al terzo trasportato, ex art. 141 Cod. Assicurazioni, per il quale: Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall articolo 148, occorre considerare quanto segue. In questa ipotesi viene individuato all origine il soggetto obbligato al risarcimento del danno, e ciò a prescindere dall accertamento delle eventuali responsabilità, quindi l unico soggetto legittimato passivamente a stare in giudizio sarà la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava il terzo alla quale, conseguentemente, dovrà essere inviato l invito alla negoziazione assistita. Nulla toglie ovviamente che il terzo trasportato può avvalersi della procedura ordinaria di cui all art. 144 4 di 7

Cod. Assicurazioni, in questo caso, che non riguarda ovviamente solo il terzo trasportato ma, in generale, tutte le vittime di incidenti stradali, legittimati passivamente risultano sia il responsabile del sinistro (proprietario) che la compagnia di assicurazioni del veicolo antagonista. Va da se che l invito alla negoziazione assistita, nella fattispecie appena vista, debba essere rivolto sia alla persona fisica (o giuridica) proprietaria del veicolo, sia alla compagnia di assicurazioni che garantisce la RCA del veicolo ritenuto responsabile. Qualora si voglia procedere con l azione per indennizzo diretto, ex art. 149 Cod. Assicurazioni e, pertanto, solo nei casi espressamente previsti dal menzionato articolo, nuovamente (al pari di quanto accade nella procedura di risarcimento per il terzo trasportato), legittimato passivo sarà esclusivamente la propria compagnia di assicurazioni: i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, alla quale dovrà essere conseguentemente rivolto l invito alla negoziazione assistita. Resta chiaramente nella facoltà del danneggiato la possibilità di citare in giudizio anche il conducente dell autovettura antagonista, se diverso dal proprietario. Ciò comunemente avviene per strategia processuale o per necessità economica, si pensi al caso di danneggiamento che supera il massimale assicurato e, pertanto, si intende rivalersi personalmente sul danneggiante - conducente non proprietario, nei cui confronti non vi è un litisconsorzio necessario, ma solo eventuale. Ebbene, in questo caso, l invito alla negoziazione assistita, oltre al proprietario del veicolo antagonista e alla compagnia di assicurazioni del predetto veicolo, andrà esteso necessariamente anche al conducente non proprietario, in caso contrario, non potrà essere convenuto in giudizio, mancando la condizione di procedibilità nei suoi confronti. 5 di 7

In caso di sinistro avvenuto con veicolo estero, per il quale necessariamente si deve procedere con la procedura ordinaria di cui al predetto art. 144 Cod. Assicurazioni, come visto, litisconsorti necessari risulteranno la compagnia di assicurazioni del veicolo antagonista e il proprietario dello stesso, ai quali ovviamente andrà rivolto l invito alla negoziazione assistita. Qui, parafrasando un noto conduttore televisivo, la domanda sorge spontanea, dove inviare l invito alla negoziazione assistita. Nessun problema in caso di incidente avvenuto con veicolo immatricolato in Italia o con polizza per la responsabilità civile automobilistica stipulata con compagnia italiana, nel qual caso l invito alla negoziazione assistita andrà inviato alla residenza, o sede legale in caso di persona giuridica, del proprietario del veicolo e del conducente (se diverso dal proprietario e solo qualora lo si voglia citare in giudizio), oltre che alla sede legale della compagnia di assicurazioni ovvero all ufficio sinistri competente per territorio. Qualche perplessità potrebbe scaturire in caso di sinistro avvenuto con veicolo estero e compagnia assicurativa estera. In questo caso ritengo sia opportuno rifarsi alle regole della vocatio in ius stabilite dal Codice delle Assicurazioni. Ed invero, per i sinistri avvenuti in Italia con controparti estere, l art. 125 Cod. Assicurazioni individua nell UCI (acronimo di Ufficio Centrale Italiano) l organismo che provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge. In altri termini, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata al predetto UCI. 6 di 7

Il successivo art. 126 co. 3 Cod. Assicurazioni indica quali litisconsorti necessari in giudizio oltre al proprietario del veicolo (responsabile del danno), anche il predetto UCI. Tuttavia, emerge una particolarità, atteso che il menzionato art. 126, al comma 2, lett. b), stabilisce che l UCI assume,., ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. Ciò significa che la notificazione della citazione in giudizio del proprietario dell autovettura antagonista e dell assicurato (se diverso dal proprietario), della relativa compagnia di assicurazioni e ovviamente dello stesso UCI, deve essere fatta per tutti i soggetti, presso la sede dell UCI (attualmente in Milano, Corso Sempione 39), siccome espressamente ritenuto domiciliatario degli stessi. Conseguentemente, ritengo che l invito alla negoziazione assistita per tutti i soggetti sopra detti debba parimenti effettuarsi, per ognuno di loro, presso il domicilio eletto, ex lege, nella sede dell Ufficio Centrale Italiano (UCI), al fine di assolvere compiutamente alla condizione di procedibilità propedeutica all azione giudiziale. https://www.diritto.it/il-risarcimento-danni-da-sinistro-stradale-e-il-coordinamento-con-la-negoziazione-assi stita-obbligatoria-gli-aspetti-pratici-dell-invito-alla-negoziazione/ 7 di 7