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TRIBUNALE CIVILE DI MILANO R.G. N. 11/2013 GIUDICE LA DOTT.SSA MAZZOLETTI Nella causa di Angelo Verdi, (C.F. ---), nato a Milano il 4 marzo 1945, ivi residente in Via Bigli n. 55, elettivamente domiciliato in Milano, Via Torino n. 11, presso lo studio del dott. Andrea Sacco (C.F. ---) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente atto. Il resistente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio al numero di fax ---, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ---. - resistente - promossa da Alfa S.r.l., con la dott.ssa Ilaria Canepa. - ricorrente - COMPARSA DI RISPOSTA EX ART. 702-BIS, 4 COMMA, COD. PROC. CIV. NELL'INTERESSE DEL SIGNOR ANGELO VERDI 1. PREMESSA Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. la società Alfa S.r.l. (d'ora in poi, "Alfa", ovvero la "Ricorrente") ha convenuto, avanti al Tribunale di Milano, il signor Angelo Verdi (nel seguito, il signor "Verdi", ovvero il "Resistente"), asserendo l'inadempimento di quest'ultimo al contratto preliminare in data 30 aprile 2011, con il quale l'esponente si era reso disponibile ad acquistare l immobile ad uso non

abitativo sito in Milano, via Lorenteggio n. 10 (nel seguito, l' "Immobile"; cfr. ns. doc. 1). Su tale assunto, Alfa ha chiesto all'on.le Tribunale adito, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e nelle forme del rito sommario di cognizione, di "trasferire al signor Angelo Verdi la proprietà dell Immobile, condannando il Resistente a corrispondere ad Alfa S.r.l. la somma di Euro 200.000,00, quale saldo del prezzo pattuito per la compravendita dell Immobile oggetto di trasferimento, oltre a rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo" (cfr. avv. ricorso, pagg. 5 e 6). Il Giudice designato, dott.ssa Mazzoletti, con decreto in data 4 aprile 2013, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 20 giugno 2013, assegnando a parte resistente termine sino all'8 giugno 2013 per il deposito della comparsa di costituzione. Il ricorso avversario, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato al comparente in data 7 aprile 2013. Con il presente atto, il signor Angelo Verdi si costituisce in giudizio ed espone quanto segue. 2. INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA PRETESA AVVERSARIA La pretesa avversaria è basata su allegazioni parziali e fuorvianti e, pertanto, l'azione svolta da Alfa risulta destituita di qualsivoglia fondamento. La Ricorrente ben si guarda, infatti, dal menzionare che il contratto preliminare in data 30 aprile 2011, di cui pretenderebbe 2

l'adempimento, si inserisce in un ben più ampio contesto di rapporti contrattuali, funzionalmente collegati, esistenti fra Alfa e il signor Verdi. È opportuno anzitutto riferire che Alfa, oltre ad all Immobile promesso in vendita, è titolare di un secondo e distinto immobile sito in Monza; inoltre, il signor Verdi detiene quote partecipative in un azienda medio-piccola, operante nella Provincia di Monza e Brianza, attiva nel settore dell'impiantistica termica e idraulica, denominata Gamma S.r.l. (nel seguito, "Gamma"; cfr. ns. doc. 2). L'esponente, al fine di realizzare un'efficace integrazione e riorganizzazione di Gamma, ha intessuto una complessa serie di rapporti commerciali con altre società operative nel medesimo ambito economico, industriale e territoriale. In particolare, il signor Verdi ha preso contatti, oltre che con Alfa, anche con Delta S.r.l. (nel seguito, "Delta"; cfr. ns. doc. 3) e, dopo aver ponderato le offerte ricevute dalle predette società, si è determinato a convenire con Alfa: (i) la vendita da parte della Ricorrente dell Immobile, oggetto del contratto preliminare di cui è causa; (ii) nonché la stipulazione di un contratto pluriennale di appalto relativo alla manutenzione del secondo immobile sito in Monza di cui Alfa è titolare (cfr. ns. doc. 4). Con particolare riferimento al contratto da ultimo citato, va precisato che Gamma, dopo aver effettuato un singolo intervento manutentivo, peraltro non ricevendone il corrispettivo pari ad Euro 3

25.000,00 da parte di Alfa, non è stata più chiamata da quest ultima a svolgere alcun lavoro in spregio alle sue obbligazioni contrattuali (cfr. ns. doc. 5). E allora, stante lo stringente collegamento funzionale o negoziale fra le descritte convenzioni contrattuali stipulate fra le parti, l'inadempimento ingiustificato di Alfa alle sue obbligazioni in favore di Gamma ha determinato l'irrimediabile caducazione dell'intero assetto negoziale stabilito fra l'esponente e Alfa. I predetti contratti sono, infatti, espressione di una volontà negoziale unitaria e inscindibile. Ciò che, secondo unanime giurisprudenza, caratterizza il c.d. "collegamento negoziale" fra due o più convenzioni contrattuali: "Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale" (così, Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; il grassetto e la sottolineatura sono nostri, n.d.r.). Di conseguenza, "le vicende che investono un contratto possono 4

ripercuotersi sull'altro" (così, Cass. 4 marzo 2010, n. 5195; il grassetto e la sottolineatura sono nostri, n.d.r.), e ciò in considerazione del coordinamento che le parti hanno voluto sancire mediante la stipulazione di contratti fra loro collegati. Proprio quanto avvenuto nel caso di specie. È del tutto legittimo, quindi, il rifiuto da parte del signor Verdi della stipulazione del contratto definitivo di compravendita dell Immobile di Alfa. Ne consegue l'assoluta infondatezza dell'azione avversaria che, quindi, dovrà essere integralmente respinta. 3. IL DIRITTO DEL SIGNOR VERDI AL RISARCIMENTO DEI DANNI L'inadempimento di Alfa alle sue obbligazioni di pagamento in favore di Gamma e il conseguente "naufragio" dell'esecuzione degli accordi commerciali raggiunti fra la Ricorrente e il signor Verdi hanno comportato per l'esponente un ingente danno economico, da quantificarsi in corso di causa mediante apposita Consulenza Tecnica d'ufficio. È evidente che la caducazione degli impegni commerciali assunti da Alfa e dal signor Verdi, la quale si è visto è dipesa unicamente da un comportamento illegittimo e ingiustificato di Alfa, ha causato al Resistente, oltre al danno relativo al mancato pagamento da parte di Alfa del corrispettivo per i lavori manutentivi eseguiti da Gamma, anche un ulteriore danno legato all incremento patrimoniale di cui il signor Verdi avrebbe beneficiato qualora avesse concluso l'intera operazione con Delta 5

anziché con Alfa. 4. LA NECESSARIA CONVERSIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO NELLE FORME DEL RITO ORDINARIO La complessità delle questioni poste a fondamento della presente controversia, nonché la necessità di disporre una Consulenza Tecnica d'ufficio ai fini della quantificazione del danno patito dal Resistente, rendono inapplicabile, nella specie, il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ. (Nota 1). Tutto quanto sopra premesso, il signor Angelo Verdi, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, confida nell'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI In via preliminare 1. Accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell art. 702-ter, 3 comma, cod. proc. civ, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa. Nel merito 2. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Nota 1) Nel senso dell'inapplicabilità del rito sommario di cognizione a controversie che richiedono accertamenti istruttori prevedibilmente lunghi e complessi, si veda Trib. Taranto, 2 marzo 2010, in dejure.giuffre.it. 6

In via riconvenzionale 3. Condannare Alfa S.r.l. al risarcimento dei danni subiti dalla resistente, da quantificarsi mediante apposita Consulenza Tecnica d'ufficio. In via istruttoria 4. Disporre Consulenza Tecnica d'ufficio al fine di determinare l'entità del danno patito dal signor Angelo Verdi a seguito dell'inadempimento di Alfa S.r.l. al contratto stipulato con Gamma S.r.l., che ha causato la caducazione dell'intero assetto negoziale pattuito fra le parti del presente giudizio. In ogni caso 5. Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono. 6. Con vittoria di spese e compensi di lite. Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che la presente comparsa di risposta contiene domanda riconvenzionale di valore indeterminato e che pertanto verrà versato un contributo unificato di Euro ---. Si producono, oltre al ricorso e al decreto di fissazione di udienza ritualmente notificati, i seguenti documenti: 1. Contratto preliminare del 30 aprile 2011. 2. Visura societaria di Gamma S.r.l. 7

3. Scambio di email tra il signor Verdi e Delta S.r.l. del febbraio 2011. 4. Contratto di appalto di servizi relativi all Immobile di Alfa S.r.l. sito in Monza in data 11 marzo 2011. 5. Copia fattura emessa da Gamma S.r.l. in data 15 maggio 2011, con scadenza 60 giorni, pe Euro 25.000,00. Milano, 31 maggio 2013 dott. Andrea Sacco PROCURA ALLE LITI Il sottoscritto Angelo Verdi, (C.F.---), nato a Milano il 4 marzo 1945, ivi residente in Via Bigli n. 55 - informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - delega il dott. Andrea Sacco (C.F.---), a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni sua fase e grado successivi, anche di esecuzione, conferendo alla stessa ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi compreso il potere di conciliare e/o transigere la controversia, di rilasciare quietanze, di chiamare terzi in causa e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di nominare procuratori in sua vece, ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in Milano, via Torino n. 11. È autentica Angelo Verdi 8