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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 17 APRILE 2017 Enasarco: Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi massimali provvigionali dal 2017 Copyright 2017 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Rinviando alla circolare di Studio n. 7/2006 per alcune considerazioni di carattere generale relativamente alle aliquote di contribuzione ed ai contributi Enasarco, ricordiamo che nel corso del 2011 è intervenuta la definitiva approvazione della riforma della previdenza Enasarco e quindi del nuovo Regolamento di Previdenza; la riforma si è resa necessaria al fine di garantire la stabilità finanziaria della Fondazione Enasarco. Sono stati adeguati il contributo previdenziale e i massimali e minimali, nonché il contributo previsto per le società operanti nella forma di società di capitali, prevedendo un incremento graduale dei medesimi (si veda la circolare di Studio n. 4/2012). Il Regolamento (a seguito dell art. 24 comma 4 del D.L. n. 201/2011) è stato oggetto di ulteriori modifiche allo scopo di garantire il raggiungimento dell equilibrio finanziario cinquantennale della Fondazione Enasarco. Il Regolamento vigente è in vigore dal 1 gennaio 2013. Per quanto riguarda i massimali e minimali previsti per il biennio 2008-2009 si veda la circolare di Studio n. 18/2008, per i massimali e minimali previsti per il biennio 2010-2011 si veda la circolare di Studio n. 8/2010, per i massimali e minimali previsti per l anno 2012 si veda la circolare di Studio n. 4/2012, per i massimali e minimali previsti per l anno 2013 si veda la circolare di Studio n. 11/2013, per i massimali e minimali previsti per l anno 2014 si veda la circolare di Studio n. 11/2014, per i massimali e minimali previsti per l anno 2015 si veda la circolare di Studio n. 14/2015, mentre per i massimali e minimali previsti per l anno 2016 si veda la circolare di Studio n. 13/2016. 1. CONTRIBUTO AL FONDO PREVIDENZA Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio 20 agosto 20 novembre 20 febbraio dell anno successivo), utilizzando esclusivamente il sistema online. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento. Ai sensi dell art. 4 comma 1 del Regolamento, il contributo previdenziale obbligatorio è fissato nella misura del 17% delle provvigioni (per l anno 2017 deve essere applicato nella misura del 15,55%), ed è carico del preponente e dell agente in misura paritetica (rispettivamente 7,775%). All incremento dell aliquota contributiva (quindi al valore del 17% indicato dal Regolamento) si perviene gradualmente con le seguenti scadenze e valori percentuali: 2

contributiva di cui: previdenza previdenza a titolo di solidarietà Anno di decorrenza ed aliquota contributiva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13,75% 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,55% 13,00% 13,50% 14,00% 1,25% 1,70% 2,15% 2,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l addebito di provvigioni dal 2017: Provvigioni relative a gennaio 2017, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 gennaio 2017 Imponibile 1.000,00 Iva 22% 220,00 Totale fattura 1.220,00 Ritenuta Enasarco 7,775% su 1.000,00-77,75 Ritenuta Irpef 23% su 500,00-115,00 Netto a pagare 1.027,25 1.1 Massimali contributivi dal 1 gennaio 2017 I massimali contributivi inderogabili (applicabili, così come i minimali di cui oltre, solamente a ditte individuali e società di persone) sono quelli stabiliti dall'art. 5 nella nuova misura massima di euro 37.500 per l agente monomandatario e di euro 25.000 per ciascun rapporto di agenzia dell agente plurimandatario. Per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve versare più nulla. Ricordiamo che qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d anno, il massimale provvigionale non è frazionabile. Dal 2016 i minimali e i massimali Enasarco verranno determinati applicando agli importi stabiliti per il 2015 la rivalutazione ISTAT. L Enasarco per il 2017 ha confermato gli importi 2016. Massimali provvigionali tipologia del rapporto di agenzia 2016 2017 monomandatario 37.500,00 37.500,00 plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia) 25.000,00 25.000,00 3

Ne consegue che il contributo annuo totale per il 2017 per gli agenti monomandatari (che operano cioè con un solo committente) è di euro 5.831,25 (nella misura del 7,775% a carico del preponente e del 7,775% a carico dell'agente), mentre il contributo annuo totale per gli agenti plurimandatari (che operano cioè con più committenti) è di euro 3.887,50 (nella misura del 7,55% a carico del preponente e del 7,55% a carico dell'agente). Nel caso di agenti operanti in società personali, il minimale ed il massimale si intende riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in funzione delle loro quote di partecipazione o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica. 1.2 Minimali contributivi dal 1 gennaio 2017 I minimali contributivi ammontano ad 836,00 per gli agenti monomandatari e ad 418,00 per i plurimandatari (per ciascun rapporto di agenzia). Per minimale contributivo si intende il minimo contributivo da versare comunque nel corso dell anno, purchè si siano incassate provvigioni. E prevista la possibilità di dividere i contributi minimi per trimestri secondo i seguenti criteri: a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto se e solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni in corso d'anno sia pure in misura minima. In questo caso (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni. b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno il contributo minimo annuo viene frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato a patto che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni. La differenza tra il contributo minimo e l'importo dei contributi effettivamente maturati (e inferiori al minimale) è a carico dell'azienda preponente. tipologia del rapporto di agenzia minimali contributivi a decorrere dal 01/01/2017 minimali contributivi fino al 31/12/2016 Monomandatari 836,00 836,00 Plurimandatari 418,00 418,00 1.3 Variazioni di mandato Nel caso in cui all agente, nel corso dell anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da pluri a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato: trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari 4

trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandario. 2. CONTRIBUTO AL FONDO ASSISTENZA Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, in luogo del contributo al fondo previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia senza limite di minimale o massimale. Anche il contributo al fondo di assistenza è aumentato gradualmente, rispetto al contributo fissato dal precedente regolamento del 2004; dal 2017 tuttavia, le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per l esercizio 2016. Si fa inoltre notare che, come disciplinato dal comma 2 dell art. 6 del Regolamento, l incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento del 2004 è a carico del preponente e dell agente in misura paritetica. Importi provvigionali annui contributiva Regolamento 2004 Anno di decorrenza e aliquota contributiva 2012 2013 2014 2015 2016 e successivi Fino a 13.000.000,00 2,00% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60% 4,00% Da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 Da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 Da 26.000.000,01 in poi 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% 0,10% 0,15% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% Per effetto del citato riparto proporzionale dell incremento di aliquota rispetto a quella prevista dal precedente Regolamento, le aliquote 2017 risultano le seguenti: importi provvigionali annui aliquota 2017 a carico della mandante a carico dell agente Fino a 13.000.000,00 4,00% 3% 1% Da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 Da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 Da 26.000.000,01 in poi 2,00% 1,5% 0,5% 1,00% 0,75% 0,25% 0,50% 0,30% 0,20% 5

Anche per il versamento del Fondo Assistenza, dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema on-line. 3. MODALITA DI PAGAMENTO I contributi devono essere versati alla Fondazione Enasarco dal preponente entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Il versamento dei contributi deve essere preceduto obbligatoriamente da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione Enasarco per via telematica (si veda in www.enasarco.it) periodo scadenza versamento 1 trimestre (1 gennaio 31 marzo) 20 maggio 2 trimestre (1 aprile 30 giugno) 20 agosto 3 trimestre (1 luglio 30 settembre) 20 novembre 4 trimestre (1 ottobre 31 dicembre) 20 febbraio anno successivo 4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL FONDO PREVIDENZA Rimandiamo al sito della fondazione Enasarco al link http://www.enasarco.it/guida per alcune utili informazioni di carattere generale e specifico in ordine alla contribuzione Enasarco. Ad esempio, al link http://www.enasarco.it/guida/contributo_massimo_annuo_massimale sono disponibili alcuni esempi calcolo del contributo Enasarco. Gli esempi, come peraltro avvertito nella Guida stessa, sono stati fatti utilizzando i criteri di calcolo validi per il 2012; per il 2017 si dovrà tenere conto della nuova aliquota contributiva e dei nuovi massimali. 5. Il FIRR (fondo indennità di risoluzione del rapporto) Una delle gestioni della Fondazione Enasarco è quella del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). L articolo 31 del regolamento prevede che gli accantonamenti dell indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Firr, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi economici collettivi (Aec). Le case mandanti sono obbligate a effettuare i versamenti annualmente entro il 31 marzo sulla base di convenzioni stipulate con le Organizzazioni sindacali dei preponenti e degli agenti firmatarie degli Accordi economici collettivi. Da un punto di vista operativo l indennità va accantonata al fondo Firr applicando le aliquote stabilite dall Aec a tutte le somme corrisposte all agente nell anno solare precedente a titolo di provvigione. Il calcolo è effettuato in base alla seguente tabella: Monomandatario Plurimandatario Fino a 12.400 euro Fino a 6.200,00 euro 4% Sulla quota delle provvigioni tra Sulla quota delle provvigioni tra 2% 12.400,01 euro e 18.600,00 euro 6.200,01 euro e 9.300,00 euro Sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro Sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro 1% 6

Per riconoscere all agente gli importi accantonati è necessario inviare alla Fondazione la documentazione che attesta la data di cessazione del rapporto. Quando il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale comincia nel corso dell'anno solare gli scaglioni saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso (come previsto dall'articolo 10 sull'indennità per lo scioglimento del contratto al capo I degli Accordi economici collettivi del 2002 e secondo quanto specificato dall'articolo 3 delle Disposizioni regolamentari degli Aec, del 2002). Se il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale cessa nel corso dell'anno solare il contributo Firr dell'ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente dal preponente all'agente. In questo caso il preponente che corrisponde direttamente all agente le somme opera una ritenuta d acconto del 20%. 7