835.0 Ordinanza d'esecuzione della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN) emanata dal Gran Consiglio il febbraio 984 ) in base all'art. 9 della legge I. Organizzazione della Cassa Art. La commissione amministrativa dell'istituto d'assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni esercita le funzioni di commissione amministrativa della Cassa. Essa ne è l'organo supremo. Commissione amministrativa a) Membri Art. Alla commissione amministrativa spetta segnatamente: b) Compiti a) vigilare sulla gestione della segreteria; b) allestire e sottoporre al Governo il rapporto e il conto annuali; c) stabilire il diritto alla firma; d) decidere le spese amministrative una tantum superiori a 0 000 franchi e quelle ricorrenti superiori a 5 000 franchi annui; e) decidere sul collocamento dei mezzi della Cassa; f) proporre la riduzione del contributo del Cantone alla Cassa e la rinuncia del fondo d'emergenza a partecipare all'eccedenza attiva della Cassa e al contributo annuo del Cantone ai sensi degli articoli lettera b) e dell'ordinanza. Art. 3 La commissione amministrativa si riunisce su invito del presidente o su c) Sedute richiesta di tre membri. Essa è competente a decidere, se sono presenti cinque membri. La segreteria fa le relative proposte e stabilisce d'intesa con il presidente l'ordine del giorno. ) M 4 nov. 983, ; PGC 983/84, 577
835.0 OE sui danni naturali non assicurabili d) Decisione e) Verbale Segreteria Stimatori Esame dei conti Indennità degli organi della Cassa Art. 4 La commissione amministrativa prende le sue decisioni con la maggioranza semplice. In caso di parità di voti viene considerata accettata la proposta votata dal presidente. Art. 5 Sulle trattative e decisioni viene steso un verbale. Esso viene recapitato ai membri ed esposto per l'approvazione nella seduta successiva. Art. 6 L'Istituto d'assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni viene designato quale segreteria. Essa gestisce gli affari della Cassa e del fondo d'emergenza, li rappresenta verso l'esterno ed esegue le decisioni degli organi preposti. La segreteria è competente per tutti gli affari che, secondo la legge e gli altri relativi atti legislativi, non rientrano esplicitamente nella competenza di altri organi. Essa sorveglia in modo particolare il lavoro degli stimatori e può impartire loro delle istruzioni. Essa intrattiene rapporti con il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili e con altre organizzazioni assistenziali. Art. 7 Gli uffici di circolo fungono da stimatori. Essi sono autorizzati a consultare la competente Commissione cantonale di stima. In casi speciali d'intesa con la segreteria possono essere consultati altri periti. 3 Se gli stimatori trascurano il proprio compito, la segreteria è autorizzata a disporre la stima ad opera della competente Commissione cantonale di stima o di altri periti. Art. 8 I revisori esaminano annualmente la contabilità della Cassa e del fondo d'emergenza, stendendone un rapporto per la commissione amministrativa. Art. 9 I membri della commissione amministrativa, la segreteria, i revisori e l'ufficio incaricato della stima del danno hanno diritto a un'indennità di lavoro e al rimborso spese. Il Governo fissa l'indennità della commissione amministrativa e questa a sua volta quella degli altri organi della Cassa. Se in casi speciali per la stima dei danni vengono consultati altri periti che non gli uffici di circolo,
OE sui danni naturali non assicurabili 835.0 la Commissione cantonale di stima e altri uffici cantonali, la segreteria è competente per le loro indennità. Art. 0 L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile. Anno d'esercizio II. Risarcimenti Art. Giusta l'articolo capoverso lettera a) della legge non vengono risarciti i danni il cui importo non raggiunge 300 franchi. Danno minimo III. Procedura in casi di sinistro Art. I danni devono essere notificati al competente ufficio di circolo. Le Notifica del notifiche di danni che pervengono alle autorità comunali o alla segreteria, danno devono essere trasmesse immediatamente al competente ufficio di circolo. Gli uffici di circolo devono informare senza indugio la segreteria circa sinistri gravi e comunicarle la data della stima del danno. Art. 3 Gli uffici di circolo devono verificare immediatamente se sussiste un Stima del danno danno ai sensi della legge determinandolo, se del caso, in base alle norme fondamentali di stima. Resta riservato l'articolo 7. Art. 4 Il danneggiato dev'essere invitato al sopralluogo. Egli ha il diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese dei periti. Invito alla stima Art. 5 Gli uffici di circolo devono far pervenire immediatamente alla segreteria il verbale di stima. Recapito del verbale di stima Art. 6 La segreteria decide se nei casi notificati vi sia obbligo di risarcimento. Decreto di Essa fissa il risarcimento in base al verbale di stima da essa esaminato, di risarcimento regola dopo aver ricevuto la decisione del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili. Il decreto di risarcimento dev'essere comunicato per iscritto al danneggiato munito dell'istruzione sui rimedi legali. 3
835.0 OE sui danni naturali non assicurabili Obbligo di dare informazioni Versamento del risarcimento Prescrizione del diritto a risarcimento Rate e acconti Art. 7 Le autorità amministrative cantonali e comunali hanno l'obbligo di dare gratuitamente alla segreteria e agli uffici di circolo tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge. Art. 8 Il risarcimento viene versato in linea di massima dopo che il decreto di risarcimento è passato in giudicato, in casi di danni ai sensi dell'articolo 0 capoverso lettera a-d) della legge dopo la loro eliminazione e lo sgombero del luogo del sinistro. Art. 9 Se il danno non viene eliminato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di risarcimento, il diritto a quest'ultimo cade in prescrizione. Per motivi importanti questo termine può essere adeguatamente prorogato. La domanda di proroga dei termini dev'essere presentata prima dell'inizio della prescrizione. Art. 0 In casi di rigore, dove sono sorti danni maggiori, la Cassa può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ricostruzione. Parimenti essa può anticipare del tutto o in parte i contributi del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili oppure quelli delle opere assistenziali in base alle loro promesse provvisorie di contributo. In caso di successivi rifiuti o riduzioni di contributo gli acconti devono essere corrispondentemente restituiti. IV. Finanziamento Tassa e contributi alla Cassa Art. La tassa e i contributi ai sensi dell'articolo 0 capoverso lettera a) e b) della legge comportano annualmente: a) la tassa dei proprietari di fondi e degli aventi diritto di superficie per fondi sopraedificati centesimo per ogni 000 franchi della somma di assicurazione dei fabbricati e degli oggetti simili ad essi, al minimo comunque 5 franchi per ciascun proprietario di fondi e comune d'ubicazione; per fondi non sopraedificati lo 0,5 per mille del valore fiscale della sostanza, senza deduzione dei debiti, al minimo comunque 5 franchi per ciascun proprietario di fondi e comune d'ubicazione; b) il contributo del Cantone 00 000 franchi. 4
OE sui danni naturali non assicurabili 835.0 Questo contributo può essere ridotto, se il fondo dei danni supera i 0 milioni di franchi. Art. Il contributo annuo del Cantone al fondo d'emergenza ai sensi dell'articolo 6 lettera b) della legge ammonta a 50 000 franchi. Se il fondo d'emergenza dispone di sufficienti mezzi, si può temporaneamente rinunciare alla partecipazione all'eccedenza attiva della Cassa e al contributo annuo del Cantone. Contributo al fondo d'emergenza Art. 3 L'Istituto d'assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni provvede Incasso della all'incasso della tassa per i fondi sopraedificati, l'amministrazione tassa e scadenza dei contributi cantonale delle imposte a quello delle tasse per i fondi non sopraedificati. Essi trasmettono tali incassi senza deduzione alla Cassa. I contributi del Cantone devono essere rimessi alla Cassa ogni volta entro la fine di marzo. V. Disposizioni finali e transitorie Art. 4 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza d'esecuzione vengono Abrogazioni abrogati: a) l'ordinanza d'esecuzione della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura e non assicurabili del 9 maggio 959; ) b) l'ordinamento circa i sussidi da erogarsi dalla Cassa cantonale in casi straordinari d'infortunio del 6 giugno 849; ) c) il regolamento sulla Cassa cantonale di soccorso del 7 maggio 95. 3) La sostanza di detta Cassa di soccorso passa al fondo d'emergenza in virtù dell'articolo 4 della legge. 4) Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore insieme con la legge. 5) Entrata in vigore ) RC 959, 77 ) PDG, 374 3) arb, 4 (non tradotto) 4) CSC 835.00 5) Entrata in vigore il gen. 985 con DG 8 ott. 984 5