Salute e sicurezza sul lavoro



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Salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009 dalla legge alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Infortuni e mala.e professionali Ogni anno in Italia si verificano circa 1.200 infortuni mortali sul lavoro Complessivamente ogni anno sono circa 900.000 gli infortuni denuncia< A ques< si aggiungono circa 26.000 mala@e professionali denunciate Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa 1.000 persone ogni anno

cos'è un infortunio? E un evento dannoso che si verifica in occasione del lavoro per una causa violenta e che pregiudica in maniera temporaneo o permanente la capacità lavora<va.

Infortuni Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme. Si s<ma che questo fenomeno cos< all Italia circa 25 miliardi di euro all anno.

Mala.e professionali Gli infortuni hanno causa violenta: ferita, caduta, esplosione ecc. La mala@e professionali invece insorgono a causa di agen8 che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solven<, rumori, vibrazioni ecc.) Le mala@e professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall esposizione. Tra le mala@e più note ci sono la riduzione dell udito per esposizione a rumore, le mala@e osteo- muscolari (lombalgie e artri<)

COSTITUZIONE E CODICE CIVILE La normativa Italiana in materia discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile: Art. 41 cost : l iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana Art. 2087 c.c. dispone che l imprenditore adotti nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Evoluzione norma8va L igiene e la sicurezza sul lavoro sono regolati in Italia da una mole enorme di leggi, decreti, regolamenti, circolari varie emanate dall inizio del 900 a oggi. Questa abbondanza di riferimenti causa spesso confusione richiede l intervento di specialisti del settore. Le competenze sono distribuite tra diversi enti (Stato, Regioni, ASL, Ispettorati del Lavoro, INAIL ecc.)

Testo unico Nel 2008 è stato pubblicato con lo scopo di uniformare la materia il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come testo unico modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09.

Sogge. incarica8 Responsabili della sicurezza

Il DATORE DI LAVORO Il Datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell attività. il Datore di Lavoro è il responsabile dei doveri di igiene e sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il Datore di lavoro deve procere alla valutazione di TUTTI i rischi compresi : Stress lavoro- correlato; Differenza di genere; Differenza di età; Provenienza da paesi esteri prendere tutti i provvedimenti per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Il DATORE DI LAVORO Se non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l infortunio può subire sanzioni penali o pecuniarie.

Il DIRIGENTE Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del Datore di Lavoro. Il dirigente organizza il lavoro segnala le anomalie interviene a correggerle

I PREPOSTI I preposti sono le interfacce tra Datore di lavoro/ dirigenti e i lavoratori. I preposti sono coloro che hanno obblighi di vigilanza e controllo sugli altri lavoratori. Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi.

Il preposto: Verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, Istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

MISURE GENERALI DI TUTELA

ADEMPIMENTI RICHIESTI Secondo la norma<va è fondamentale agire eliminando o riducendo i rischi. Occorre: Valutare i rischi cioè iden<ficare i pericoli e classificarli in base alla probabilità che si verifichi il danno. Eliminare i rischi e, solo se non è possibile, ridurli al minimo. Programmare la prevenzione.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Viene eseguita dal datore di lavoro insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). La valutazione dei rischi e le rela<ve misure sono indicate nel documento di valutazione dei rischi

Il documento di valutazione dei rischi individua i pericoli; individua le persone potenzialmente esposte; Valuta i rischi; individua i possibili danni sulle persone; individua soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello acce]abile.

Pericolo il pericolo è una proprietà, o una qualità, o una modalità dannosa di uno strumento, di una situazione, di un azione. Es. Il pericolo di un prodo]o chimico è rappresentato dalla sua capacità intrinseca di causare un effe]o nocivo sugli esseri umani e sull'ambiente.

RISCHIO Il rischio esprime la probabilita che un danno si verifichi effe@vamente in un determinato contesto. Es. L uso di prodo@ chimici può determinare un rischio concreto o meno a seconda delle condizioni di uso.

Esempio Un animale pericoloso che puo essere considerato un pericolo. Se l'animale è libero, le persone che si trovano nelle sue vicinanze sono esposte alle sue azioni. Di conseguenza, sussiste un alto rischio che queste persone possano essere a]accate. Tu]avia, se l'animale è chiuso in una gabbia, pur restando pericoloso, non vi è esposizione al pericolo, quindi il rischio non sussiste.

DANNO Il danno è qualunque conseguenza nega8va derivante dal verificarsi dell evento. Gravità dipende dalle conseguenze che si verificano al concre<zzarsi del pericolo. Lesione fisica o danno alla salute.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione Il Datore di lavoro organizza all interno dell azienda il servizio prevenzione e protezione, costituito da personale interno o consulenti esterni e da un Responsabile (R.S.P.P) con lo scopo di: individuare e valutare i fattori di rischio; definire le misure di prevenzione e protezione; elaborare procedure di sicurezza; proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

Prevenzione La prevenzione consiste nelle operazioni messe in a]o per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.

Protezione La protezione consiste nelle operazioni messe in a]o per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso. Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico. Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore Nella norma<va la prevenzione ha priorità rispe]o alla protezione

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Il R.S.P.P. è designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ma può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.

IL LAVORATORE Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipo di contratto, svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Il lavoratore ha l obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni impartite dal datore di lavoro; utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze pericolose, i dispositivi di protezione; segnalare le anomalie; collaborare all attuazione delle misure di sicurezza

Il lavoratore ha diri]o di avere garan<ta la propria salute e sicurezza di eleggere il rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza alla formazione, informazione ed addestramento; di abbandonare il proprio posto di lavoro in caso di pericolo.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza I lavoratori eleggono o designano il R.L.S. per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti. Il n degli RLS dipende dal n di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).

Il Rappresentante dei Lavoratori accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato sulla valutazione dei rischi; è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione [ ]

Informazione e formazione dei lavoratori

INFORMAZIONE Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro in generale e sui rischi specifici cui è esposto ; sulle misure e le a@vità di protezione e prevenzione ado]ate; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lo]a an<ncendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nomina<vi dei lavoratori incarica< di applicare le misure di sicurezza; del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente ecc..

FORMAZIONE Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispe]o alle conoscenze linguis<che, con par<colare riferimento a: a) conce@ di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diri@ e doveri, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferi< alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguen< misure di prevenzione e protezione cara]eris<ci del se]ore