SCUDO SPECIALE AGRICOLTORE



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SCUDO SPECIALE AGRICOLTORE Contratto di Assicurazione dei rischi incendio, furto, responsabilità civile Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA

NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 1/12/2010 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni @ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13-2- 1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70. 711.142, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%. 1 di 11

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all art.8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione dell Agricoltore ha lo scopo di tenere indenne l Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi incendio, furto e responsabilità civile, in relazione all attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore dell azienda agricola, così come dichiarato in polizza. La copertura assicurativa offerta, comprende una delle garanzie, sinteticamente descritte di seguito: Sezione I incendio e Rischi Accessori L Impresa si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, per gli eventi di seguito indicati: Rischi assicurati (art. 11) - Incendio; - Esplosione; - Fulmine; - Implosione; - Scoppio; - Fenomeno elettrico; - Acqua condotta; - Spese di ricerca e ripristino - Fumo gas vapori - Caduta di aeromobili - Caduta di ascensori - Caduta di meteoriti - Onda sonica - Guasto o rottura di impianti automatici di estinzione - Ricorso Terzi - Rischio Locativo - Eventi atmosferici - Atti vandalici ed altri eventi socio-politici - Asfissia e folgorazione bestiame - Prodotti in refrigerazione 2 di 10

- Mancata disponibilità - Perdita delle pigioni - Spese per la rimozione - Spese per demolire - Spese di urbanizzazione - Spese di ammortamento - Onorari dei periti e consulenti - Archivi e documenti - Smassamento Condizioni particolari (sempre operanti) art. 13 A. Valore a nuovo B. Selling Price C. Deroga alla regola proporzionale (ininfluente per le partite assicurate a P.R.A.) D. Rinuncia alla rivalsa E. Buona fede F. Anticipo indennizzi Condizioni particolari (operanti solo se richiamate nel frontespizio di polizza) art. 14 G. Grandine su coperture deboli H. Fermentazione anormale del foraggio Avvertenza: La presente Sezione I è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 11, 12, 13, 14, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. Avvertenza: La presente Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 11, 13, 14, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento delle franchigie e dei massimali: Somma Assicurata 50.000,00 Valore effettivo delle cose al momento del sinistro 60.000,00 Danno accertato 42.000,00 Massimale 10% Somma Assicurata 5.000,00 Franchigia 155,00 Danno liquidabile 4.845,00 Sezione II furto e Rischi Accessori È assicurato l indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali dell esercizio e nei locali utilizzati come deposito di riserva in conseguenza di: 3 di 10

Rischi assicurati (art. 15) - Furto - Rapina - Portavalori Condizioni Particolari (sempre operanti) art. 18 A. Furto con presenza B. Chiusura insufficiente C. Beni presso terzi D. Archivi di documenti e registri E. Aumento dell indennizzo F. Bestiame all aperto G. Diminuzione somme assicurate e reintegro H. Furto con veicoli I. Locali incustoditi L. Scoperto massimo Avvertenza: La presente Sezione II è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 16, 17, 18, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. Avvertenza: La presente Sezione I prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 18, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento dei massimali: Somma Assicurata 50.000,00 Valore effettivo delle cose al momento del sinistro 60.000,00 Danno accertato 42.000,00 Massimale 20% Somma Assicurata 10.000,00 Danno liquidabile 10.000,00 Sezione III Responsabilità Civile (R.C.T./R.C.O) L Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla sua attività di proprietario conduttore, conduttore non proprietario o proprietario non conduttore, dell azienda agricola. L assicurazione vale per i rischi inerenti: 1. se proprietario conduttore di azienda agricola 4 di 10

2. se conduttore non proprietario di azienda agricola 3. se proprietario non conduttore di azienda agricola Condizioni Particolari (sempre operanti) art. 22 A. R.C. Capofamiglia B. Rivalsa INPS C. Validità territoriale D. Smercio E. RC personale dei dipendenti F. Danni da incendio G. Danni ai mezzi sotto carico e scarico H. Danni da inquinamento I. Assistenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso Condizioni Particolari (valide solo se espressamente richiamate) art. 23 L. Agriturismo M.Danni da interruzioni o sospensioni di attività N. Stazioni di monta per conto altrui O. Uso per conto terzi di macchine agricole Avvertenza: La presente Sezione III è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 19, 20, 21, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. Avvertenza: La presente Sezione III prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 19, 20, 21, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio-nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. 5 di 10

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: - modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate; - eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall Assicurato. 6. Premi Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo. In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un aumento del 4%. Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore ad 150,00. L impresa precisa che il premio di polizza può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento: 1) bonifico bancario a favore di UBI Assicurazioni S.p.A.; 2) assegno non trasferibile intestato a UBI Assicurazioni S.p.A. 7. Rivalse Avvertenza Si rimanda a quanto prevede l articolo 1916 de Codice Civile. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all art.7 delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale e ai termini e le modalità di esercizio di tale diritto. In caso di contratto pluriennale, a partire dall inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini 6 di 10

previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 Codice Civile. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 24 delle Norme che regolano i sinistri. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all imposta del 22,25%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 24, 25, 27, 29, 33, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano Fax 02 49980492 e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21-00187 Roma 7 di 10

eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. 14. Arbitrato In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all entità del danno, le Parti possono adire l autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l autorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa all interpretazione, la validità e l efficacia del presente contratto di assicurazione. 15. Informazioni aggiuntive Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell Impresa. 8 di 10

GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. Azienda Agricola: Complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, in proprietà e/o conduzione ad imprenditore agricolo, impiegati con tutti gli enti annessi quali: fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrezzature ed impianti per l esercizio di attività, con gestione economica unica ed autonoma, atta a produrre reddito agrario, ai sensi del DPR n. 597 DEL 29.9.73, agli effetti delle Imposte Dirette. Contraente: Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Cose: gli oggetti materiali e gli animali. Franchigia: Importo prestabilito a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Indennizzo: La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, non- 9 di 10

ché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Massimale: somma fino a concorrenza della quale l Impresa presta la Garanzia Polizza: Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine 10 di 10

Sommario Definizioni: Relative all assicurazione in generale pag. 2 di 36 Specifiche della presente polizza pag. 2 di 36 Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale pag. 6 di 36 Norme che regolano le singole sezioni Sezione 1 Incendio e rischi Accessori pag. 7 di 36 Sezione 2 Furto e rischi Accessori pag. 18 di 36 Sezione 3 Responsabilità Civile pag. 23 di 36 Norme che regolano i Sinistri pag. 30 di 36 Indicizzazione pag. 36 di 36 Applicazione delle imposte pag. 36 di 36 1 di 36

Definizioni Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione. IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A. INDENNIZZO: la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. POLIZZA: il documento che prova l assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all Impresa. RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SPECIFICHE DELLA PRESENTE POLIZZA AZIENDA AGRICOLA Complesso di fondi agricoli, anche fra loro separati, in proprietà e/o conduzione ad imprenditore agricolo, impiegati con tutti gli enti annessi quali: fabbricati e relativi contenuti, scorte e prodotti, macchine agricole, attrezzature ed impianti per l esercizio di attività, con gestione economica unica ed autonoma, atta a produrre reddito agrario, ai sensi del DPR n. 597 del 29.9.73, agli effetti delle Imposte Dirette. IMPRENDITORE AGRICOLO Chi esercita un attività volta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all alleva - mento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell esercizio normale dell agricoltura (art. 2135 C.C.). 2 di 36

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro devono avere sul corpo dei di spositivi (ali o zanche) che, una volta incassati e cementati, rendono impossibile lo sfilamento dal muro senza demolizione del medesimo. Il contenitore non murato e di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente anco rato al pavimento o alla parete. COSE (per la sezione di Responsabilità Civile) Sia gli oggetti materiali che gli animali. CUMULO FORAGGI Quantitativo di foraggio ammassato. I quantitativi posti: all aperto, ad una distanza fra loro inferiore a 10 metri; sottotetto, ma non separati da muro pieno o porta morta; si considerano facenti parte di un unico cumulo. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che, anche se in piccole quantità: a. a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b. per azione meccanica o termica esplodono; e in ogni caso gli esplodenti considerati tali dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. FABBRICATO (classificazione): classe 1. fabbricato con strutture portanti verticali, orizzontali e del tetto in cemento armato; pareti esterne e copertura del tetto in laterizi o conglomerati artificiali; coibentazioni incombustibili o assenti. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; classe 2. fabbricato interamente costruito e coperto in materiali incombustibili con coibentazioni incombustibili o assenti. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è ammessa presenza di materiali combustibili per non oltre 10% delle rispettive superfici; classe 3. fabbricato costruito con: strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombu stibili; strutture portanti del tetto e solai in materiali combustibili; coibentazioni e rivestimenti in materiali combustibili, esclusa materia plastica espansa o alveolare. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici. 3 di 36

FERMENTAZIONE ANORMALE Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni, modificazioni bromatologiche ed organolettiche tali da non permettere l utilizzo al quale è destinato. FRANCHIGIA Importo prestabilito per ogni sinistro che l Assicurato tiene a suo carico. IMPIANTO DI ALLARME Impianto di allarme antifurto installato da ditta registrata presso l IMQ, con rilascio del certificato di installazione e collaudo IMQ. INCOMBUSTIBILI Prodotti e sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INFIAMMABILI a. gas combustibili; b. sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesi mali; c. sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas com bustibili. II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 allegato V. MEZZI DI CUSTODIA (Per preziosi, denaro e valori) Si intendono tali: gli armadi corazzati, le casseforti murate e ancorate, le casseforti di peso superiore a Kg. 200. MURO PIENO Muro senza aperture, di spessore non inferiore a 13 cm, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti di metallo, privi di luci. PORTA MORTA Passaggio coperto fra l abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per ii ricovero di macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico. 4 di 36

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.) Forma di assicurazione per la quale l Impresa, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza appli cazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 C.C. SCIPPO Il furto strappando le cose di mano o di dosso alla persona. SCOPERTO Percentuale della somma indennizzabile a termini di polizza che l Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto, che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. SOLAIO Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature. TERRORISMO: qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere. TETTO L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. 5 di 36

Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto all Impresa l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del gior no del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 C.C. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del di ritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno 6 di 36

dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, il Contraente o l Impresa possono recedere dall Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. L Impresa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non infe - riore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata sti - pulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del con tratto. Art. 9 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 10 - Competenza per i reclami stragiudiziali La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell ISVAP - Sezione Reclami - con sede in Via Del Quirinale, 21-00187 ROMA. Incendio e rischi accessori SEZIONE 1 BENI ASSICURATI Bestiame Animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli, il tutto ovunque posto sui fondi agricoli, sui pascoli (compreso l alpeggio) e sulle strade che ivi conducono, su fiere e mercati e durante i trasferimenti su veicoli di proprietà e/o in uso all azienda. Contenuto dell abitazione e dell ufficio Mobilio, arredamento (compresi quadri e oggetti d arte), oggetti di vestiario ed in - dumenti in genere e tutto quanto serve per uso di casa e personale, arredamento 7 di 36

e attrezzatura dell ufficio, il tutto anche se posto occasionalmente all aperto, purché nelle immediate vicinanze dei fabbricati. Fabbricato L intera costruzione edile, relative pertinenze, pavimentazioni all aperto, impianti, in stallazioni e, convenzionalmente: silos in muratura, antenne, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad es sa spettante. Sono sempre esclusi: i fabbricati inattivi, in stato di abbandono o in rovina; le serre; le tubazioni e gli impianti a vista o interrati. Foraggi Fieno e, in genere, qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all alimen tazione del bestiame, compresa la paglia. Granaglie sullo stelo Frumento, orzo, avena, segale, riso, mais e cereali in genere per la produzione di gra nella, anche nel corso della trebbiatura, sul campo e durante il trasporto entro i confini dell azienda. Macchine agri cole ed at trezzature Macchine e macchinari (se non già coperti da propria assicurazione), attrezzi ed attrezzature di tipo agricolo, in proprietà e/o uso all azienda (compresi ruotabili di ogni tipo, finimenti, pezzi di ricambio e accessori) contenitori superiori a 100 litri, impianti ed attrezzature necessari alla conduzione dei fondi (silos non compresi nella definizione di fabbricato, essiccatoi mobili, attrezzatura per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti, attrezzatura anche automatizzata di stalla e di mungitura, ecc.), macchinari ed attrezzature dei reparti sussidiari ed accessori ad uso esclusivo dell azienda e quan t altro serve per la conduzione e la ordinaria manutenzione dell azienda. Relativamente alle macchine agricole e ruotabili in genere, la garanzia è operante ovunque essi si trovino, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Scorte e prodotti Derrate agricole, cereali trebbiati, semi in genere, vini, olii, prodotti vari d uso alimen tare, mangimi e foraggi diversi da quelli definiti alla voce foraggi, diserbanti, anticritto gamici, fertilizzanti, carburanti, combustibili, legnami in genere, infiammabili (vedi definizioni) sino a 50 Kg., imballaggi e contenitori inferiori a 100 litri; globalmente tutto ciò che viene prodotto e conservato nell ambito dell azienda (di origine vegetale o animale) e tutto ciò che serve ad esercitare l attività agricola 8 di 36