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La Gestione della Sicurezza Riferimenti Costituzionali e Normativi Ing. Alessandro Marmigi SINALFA s.r.l. Lead Auditor ISO 9001 Progettisti dentro e oltre l impresa Romano Marmigi Responsabile Sicurezza e Salvaguardia Centro Ricerche ENEA di Frascati SINALFA Sistemi e Tecnologie Integrate
Riferimenti Costituzionali e Normativi SOMMARIO Riferimenti Costituzionali Contesto Normativo Concetto di Responsabilità Figure Primarie Novità del Testo Unico 3
PERCHE SIAMO QUI? Ovviamente per parlare di GESTIONE DELLA SICUREZZA MA PARLARE DI SICUREZZA IN QUALE CONTESTO? Perché, cambia qualche cosa a seconda del contesto di riferimento??? 4
CONTESTO LAVORATIVO 5
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SICUREZZA QUALITA AMBIENTE 7
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SICUREZZA QUALITA AMBIENTE 8
Organi Vigilanza LA GESTIONE DELLA SICUREZZA Aziende Sicurezza del Lavoro Lavoratori Società 9
IL QUADRO NORMATIVO D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 (eccetera, eccetera, eccetera.) D.Lgs 626/94 (e successive modificazioni) (eccetera, eccetera, eccetera.) D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 Testo Unico della Sicurezza (e successive modificazioni) (eccetera, eccetera, eccetera.) 10
IL QUADRO NORMATIVO Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs n. 81/2008 11
BREVI CONSIDERAZIONI Attualmente esistono circa 8.000 norme tecniche e legislative in materia di prevenzione e protezione 12
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Come orientarsi in questa moltitudine di documentazione tecnica e legislativa? Proviamo per un momento a dimenticarci del D.LGS. 81/2008 15
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IL SISTEMA LEGISLATIVO Perché la Sicurezza? 17
IL SISTEMA LEGISLATIVO Motivi Etici 18
INFORTUNI SUL LAVORO Brevi considerazioni (in Italia mediamente ) Circa 1350 MORTI ogni anno Circa 1 ML. infortuni ogni anno (ma parliamo di incidenti oppure di infortuni?) LESSICO Tenendo presente che........ INCIDENTE INFORTUNIO danno a cose (ma non a persone) che comporta interruzione parziale o totale delle attività danno a persone e eventualmente a cose per causa violenta e/o accidentale 19
INFORTUNI SUL LAVORO Brevi considerazioni (in Italia mediamente ) Persona INFORTUNATA cioè NON FORTUNATA cioè SFORTUNATA Circa 1350 MORTI ogni anno Circa 1 ML. infortuni ogni anno (ma parliamo di incidenti oppure di infortuni?) (cominciamo bene!) LESSICO Tenendo presente che........ INCIDENTE INFORTUNIO danno a cose (ma non a persone) che comporta interruzione parziale o totale delle attività danno a persone e eventualmente a cose per causa violenta e/o accidentale 20
INFORTUNI MORTALI Brevi considerazioni Circa COSTANTE dall applicazione del D.Lgs.626/94 fino al D.Lgs. 81/2008 RIDUZIONE energia gas estrattiva meccanica manifatturiera INCREMENTO commercio trasporti uffici artigianato ricerca MAGGIORE PENETRAZIONE D.Lgs.81/2008 MINORE PENETRAZIONE 21
BREVI CONSIDERAZIONI (fuori dalle righe e dalle leggi ) Quando un incidente viene segnalato (ad esempio un incendio) generalmente è ormai troppo tardi! (e quindi?) Una legge, per quante siano in numero e tipologia, difficilmente può coprire tutti gli scenari prevedibili ed imprevedibili di un incidente. (e quindi?) Incidenza di un Infortunio PERMANENTE su una famiglia MONOREDDITO (e quindi?) 22
BREVI CONSIDERAZIONI (fuori dalle righe e dalle leggi ) La sicurezza del lavoratore, famiglia, azienda, etc è nella testa di chi la progetta, la organizza, la gestisce e la applica. 23
Ma questa è una NOVITA? 24
I BISOGNI UMANI bisogno di autorealizzazione bisogno di autostima bisogni sociali bisogno di sicurezza bisogni fisiologici Abraham Maslow "scala di soddisfacimento dei bisogni" 25
I BISOGNI UMANI bisogno di autorealizzazione bisogno di autostima bisogni sociali bisogno di sicurezza bisogni fisiologici Abraham Maslow "scala di soddisfacimento dei bisogni" 26
IL RISCHIO Il comportamento naturale dell uomo è orientato al rischio e non già alla sicurezza Vivere significa necessariamente rischiare (Cesare Musatti) 27
RISCHIO INFORTUNIO RESPONSABILITA MA UNA VOLTA NON ESISTEVANO LE LEGGI MA UNA VOLTA NON FACEVANO LE MULTE MA UNA VOLTA NON MI METTEVANO IN PRIGIONE 28
RISCHIO INFORTUNIO RESPONSABILITA OGGI LE COSE SONO CAMBIATE 29
IL CONTESTO LEGISLATIVO PERCHE SI SCRIVONO LE LEGGI? Tutte le norme di sicurezza del lavoro si basano sul principio della Solidarietà Sociale Esempio il SEMAFORO: senza regole tutti sono convinti che l esigenza di ognuno è la più importante del mondo. CONSIDERIAMO Art.1 ed Art.4 della Costituzione 30
IL CONTESTO LEGISLATIVO Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Concetto di Lavoro: Qualsiasi attività produttiva? 31
IL CONTESTO LEGISLATIVO Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, NO! fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Tale concetto non viene Articolo esposto 4 nell Art.1, ma casomai negli Artt. 36 e 37. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Concetto di Lavoro: Qualsiasi attività produttiva? 32
IL CONTESTO LEGISLATIVO Dagli Artt. 1 e 4 della COSTITUZIONE si evince che la parola lavoro indica un valore etico, un modo di partecipazione sociale dei cittadini, un valore che non può essere lo sfruttamento dell uomo sull uomo. Tali considerazioni hanno portato ad una attenzione particolare e privilegiata tra i vari comportamenti giuridici e di vigilanza. ESEMPIO Se un medico arreca un danno di 40 giorni ad un paziente, si considera il Reato Professionale e si interviene solo su querela. Se il danno di 40 giorni avviene per un reato alle norme di sicurezza, si procede d ufficio (lesioni colpose per infortunio sul lavoro). 33
IL CONTESTO LEGISLATIVO Gli interessi (DIRITTI) sono presi in considerazione dalla COSTITUZIONE, che individua gli interessi fondamentali da tutelare (sociale, proprietà, etc) e definisce le gerarchie e le priorità. Esempio: DIRITTO DI PROPRIETA la bottiglia è mia, e crea un rapporto tra la persona ed il bene esclusivo. DIRITTO ALLA SALUTE Per la Giurisprudenza Diritto al mantenimento del proprio stato naturale di sano (il diritto a star bene è cosa diversa) 34
IL CONTESTO LEGISLATIVO DIRITTO DI PROPRIETA la bottiglia è mia, e crea un rapporto tra la persona ed il bene esclusivo. COME AVVIENE LA TUTELA? Il rapporto può entrare in crisi, la bottiglia sparisce, si chiama il carabiniere che perquisisce gli ambienti, trova la bottiglia e la restituisce al proprietario. Quindi la TUTELA è un intervento successivo alla modifica del rapporto (di interesse), per ripristinare il diritto iniziale (di proprietà). 35
IL CONTESTO LEGISLATIVO DIRITTO ALLA SALUTE Per la Giurisprudenza Diritto al mantenimento del proprio stato naturale di sano (il diritto a star bene è cosa diversa) MA COME AVVIENE LA TUTELA (in questo caso)? Analogamente al caso della bottiglia, a seguito di un incidente mortale sul lavoro subentra il carabiniere (organismo di vigilanza) che individua il colpevole. 36
IL CONTESTO LEGISLATIVO Ma questa sarebbe una TUTELA già FALLITA in partenza (perché il defunto non può essere rimesso a posto come la bottiglia). Di conseguenza in questo caso la TUTELA deve tendere a prevenire il danno; infatti le Norme di Prevenzione Infortuni sul Lavoro sono finalizzate ad una TUTELA DI CARATTERE PREVENTIVO, che può essere esercitata con la pena, la sanzione etc. In particolare, la Tutela della Sicurezza sul lavoro è fondamentalmente preventiva, per assicurare il mantenimento dello stato naturale di sano; il risarcimento, la pena etc sono tutte cose successive, ma non è il fine della tutela. 37
IL SISTEMA LEGISLATIVO Sanzioni per l Infortunato Perché, oltre ad essermi fatto male, devo anche essere sottoposto a sanzioni? 38
IL SISTEMA LEGISLATIVO Motivi Economici 39
LA COSTITUZIONE ITALIANA Motivi Etici 40
CONSIDERAZIONI LEGISLATIVE Nell Ambito del Sistema Sicurezza, le NORME SONO DI NATURA PENALE (con sanzioni che prevedono Ammenda o Arresto). Dalla violazione delle Norme Penali, deriva la Responsabilità Penale COSA SIGNIFICA RESPONSABILE? Ad esempio, nel D.Lgs. 81/2008 è individuata la figura di Responsabile del SPP (RSPP) l unico soggetto per il quale non sono previste sanzioni (però per tutti lui è il Responsabile) 41
CONSIDERAZIONI LEGISLATIVE LA RESPONSABILITA ALL INTERNO DI UNA ORGANIZZAZIONE SI IDENTIFICA CON IL POTERE DI FARE QUALCHE COSA ERGO Se l evento non è stato impedito, è come se il Responsabile (Datore Lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore, etc) l avesse cagionato! 42
CONSIDERAZIONI LEGISLATIVE Le norme del Codice Penale iniziano sempre con.chiunque opera. ;di conseguenza, per il giudice, la platea sarà sempre vasta ESEMPIO: Acquistate delle Presse nuovissime, ma fuori norma: in caso di incidente come viene individuato il Responsabile?: Progettista, Costruttore, Venditore, D.d.L., Direttore di Produzione, Preposto, Capo Squadra, Lavoratore, etc. 43
Codice civile Art. 2087 L imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 44
IL SISTEMA LEGISLATIVO 45
CONSIDERAZIONI LEGISLATIVE Art.5 del C.P. l ignoranza non scusa per leggi che utilizzano strumenti penali 46
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FIGURE PRIMARIE DI RIFERIMENTO E RELATIVE RESPONSABILITA 48
COINVOLGIMENTO AZIENDALE COINVOLGIMENTO ESTERNI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA Datore di Lavoro COINVOLGIMENTO GLOBALE Dirigente Preposto Medico Comp. RSPP RLS Lavoratori Progettisti Fabbricanti Fornitori Installatori 49
CONCETTO DI RESPONSABILITA RESPONSABILITÀ disporre in modo proprio (imprenditore) o delegato (dirigente o preposto) della capacità di agire o di disporre qualcosa. adempiere ad una obbligazione (es. prestazione a fonte di retribuzione) in modo conforme a regole, modalità, norme e, in particolare, in buona fede. 50
RESPONSABILITA CIVILE RESPONSABILITÀ CIVILE responsabilità per comportamenti che producono un danno che può essere risarcito può essere anche accollabile ad altri soggetti (es. assicurazioni) 51
RESPONSABILITA PENALE RESPONSABILITÀ PENALE è una responsabilità personale è caratterizzata identifica responsabilità da un reato e per comportamenti dalla propriamente attribuibili e conseguente quindi non trasferibili pena 52
COINVOLGIMENTO AZIENDALE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA COINVOLGIMENTO ESTERNI Datore di Lavoro Dirigente FIGURE PRIMARIE DI RIFERIMENTO Preposto Preposto Medico Comp. RSPP RLS Lavoratori Progettisti Fabbricanti Fornitori Installatori 53
DATORE DI LAVORO (def. D.Lgs. 81/2008) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 54
OBBLIGHI INDELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 55
DIRIGENTE (def. D.Lgs. 81/2008) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici, funzionali e di spesa adeguati alla natura dell incarico conferitogli, dirige ed attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. 56
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Nomina il Medico Competente Designa gli addetti alla gestione delle emergenze Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei D.P.I. Adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37 Etc, etc. etc 57
PREPOSTO (def. D.Lgs. 81/2008) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 58
OBBLIGHI DEL PREPOSTO Sovrintende e vigila sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge Segnala al Datore di Lavoro o al Dirigente deficienze di attrezzature e D.P.I. e tutte le altre condizioni di pericolo Frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall art. 37 59
MEDICO COMPETENTE Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione Informa i lavoratori che mantiene sotto costante monitoraggio sanitario 60
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE in alcuni casi può essere lo stesso datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di formazione in materia di sicurezza Affianca il datore di lavoro nei suoi compiti 61
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione Riceve una formazione adeguata Per aziende fino a 15 dipendenti può essere individuato, per più imprese, nell ambito territoriale 62
LAVORATORI Rispettano le istruzioni impartite e non manomettono od alterano i macchinari Eleggono il Rappresentante per la sicurezza Utilizzano i mezzi di protezione personale Partecipano obbligatoriamente ai corsi di formazione 63
OBBLIGHI DEI PROGETTISTI I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. 64
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 65
OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 66
CONSIDERAZIONI OPERATIVE Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs n. 81/2008 67
D.Lgs. n. 81-2008 COSA CAMBIA È un UNICO TESTO Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs.n. 81 del 9 aprile 2008 Come indicato dall art 1, c. 1: Le disposizioni costituiscono riassetto, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo 68
CONSIDERAZIONI OPERATIVE VENGONO ABROGATI DAL TESTO UNICO DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (tranne art. 64 - ISPETTORI) D.Lgs. 277/91 D.Lgs.626/94 D.Lgs.493/96 D.Lgs.494/96 D.Lgs.187/05 Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06 (convertito e modificato L.248/06) L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12) Ogni altra disposizione legislativa incompatibile 69
CONSIDERAZIONI OPERATIVE ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati Ai prestatori di lavoro nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro Ai lavoratori distaccati. Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi. Nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, Nei confronti dei lavoratori autonomi Nei confronti dei componenti dell impresa familiare 70
CONSIDERAZIONI OPERATIVE NUOVI OBBLIGHI PER: Datori di Lavoro Dirigenti per la Sicurezza Preposti per la Sicurezza Lavoratori Medico Competente Rappres. dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 71
nuove metodologie e criteri di valutazione dei rischi (ai sensi Art.28, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (Art.28, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008) CONSIDERAZIONI OPERATIVE IN PARTICOLARE la valutazione dei rischi di carattere psicosociale (Art.28, comma 1, del D.Lgs. n.81/2008) 72
obbligo di formazione ed aggiornamento periodico per Datori di Lavoro che rivestono la figura di Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione/RSPP (Art.34, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008); CONSIDERAZIONI OPERATIVE IN PARTICOLARE specifica formazione ed aggiornamento periodico dei Dirigenti e Preposti per la Sicurezza, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (Art.37, comma 7, del D.Lgs. n.81/2008) formazione iniziale ed aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza-RLS (Art.37, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008) 73
CONSIDERAZIONI OPERATIVE Inserimento filosofia art. 2087 C.C. nella stessa definizione di prevenzione (Art. 2, c. 1, lett. n) Art. 2087 L imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 74
CONSIDERAZIONI OPERATIVE DELEGA DI FUNZIONI Art. 16 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 75
CONSIDERAZIONI OPERATIVE INTERIORIZZA LA LEGGE 03/08/2007 n. 123 Art. 9 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2 0 0 1, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno". 76
CONSIDERAZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO IL D.LGS 81/2008 Art. 2 (Definizioni) dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; Art. 30 (Modelli di Organizzazione e Gestione) 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (omissis) 77
CONSIDERAZIONI OPERATIVE CONTRATTI DI APPALTO La disciplina in materia di appalti, precedentemente contenuta nell art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, è ora contenuta nell art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Art. 26 Confermato il DUVRI 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 78
CONSIDERAZIONI OPERATIVE MIGLIORAMENTO CONTINUO Art. 2, c. 1 Definizioni «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 79
CONSIDERAZIONI OPERATIVE ESERCIZIO DI FATTO DEI POTERI DIRETTIVI Art. 299 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 80
CONSIDERAZIONI OPERATIVE LINEE PRINCIPALI DI INTERVENTO CON RIFERIMENTO ALLA Valutazione dei Rischi Informazione e Formazione Gestione degli Appalti Il Sistema Sanzionatorio Cultura della Sicurezza Prevenzione La Gestione della Sicurezza Miglioramento Continuo Modelli di Organizzazione OHSAS 18001 81
Fine Prima Parte 82