LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ISEE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE



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LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ISEE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Edizione 2012

Le guide di NF Il Notiziario Fiscale del CAF UIL Direttore Responsabile, dottor Sergio Scibetta Ideato e realizzato con la collaborazione della società editoriale Lavoro Italiano S.r.l.

SOMMARIO SOMMARIO CAPITOLO I - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E L ATTESTAZIO- NE I.S.E. - I.S.E.E. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 7 1.2 ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE SOCIALE O ASSISTENZIALE 8 1.3 ADEMPIMENTI DELL ENTE A CUI È STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 9 CAPITOLO II - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 2.1 QUALI SONO LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 10 2.2 CRITERI DI SELEZIONE 10 2.3 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 11 2.4 SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE 13 2.4.1 IL PATRIMONIO MOBILIARE 14 2.4.2 IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 15 CAPITOLO III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 3.1 QUADRO A 16 3.2 QUADRO B 16 3.3 QUADRO C 17 3.4 QUADRO D 17 3.5 QUADRO F 18 3.6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL ISE E DELL ISEE 20 3.6.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 21 3.6.2 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 21 3.6.3 INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 22 3.6.4 CALCOLO DELL ISEE E DELL ISE 23 3.6.5 I CONTROLLI 24 CAPITOLO IV - ASSEGNO DI MATERNITÀ 4.1 A CHI SPETTA 25 4.2 A QUALI CONDIZIONI 26 4.3 QUANDO FARE RICHIESTA 26 5

SOMMARIO 4.4 CHI EROGA L ASSEGNO 26 4.5 L IMPORTO DELL ASSEGNO 26 4.6 COME RICHIEDERLO 26 4.7 CONTROLLI 27 CAPITOLO V - ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FI- GLI MINORI 5.1 A CHI SPETTA 27 5.2 A QUALI CONDIZIONI 28 5.3 QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA 28 5.4 CHI EROGA L ASSEGNO 28 5.5 L IMPORTO DELL ASSEGNO 28 5.6 COME RICHIEDERLO 28 5.7 CONTROLLI 29 CAPITOLO VI - NOVITÀ INTRODOTTE CON LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 6.1 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTIUTIVA UNICA (DSU) 29 6.2 CONTROLLI SUI DATI AUTOCERTIFICATI 30 6.2.1 CONTROLLI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE 30 6.2.2 CONTROLLI DEGLI ENTI EROGATORI 30 6.2.3 CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA 31 6.3 CONVENZIONI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 31 6.4 REDDITI DA DICHIARARE AI FINI ISE/ISEE 31 6.5 CONVENZIONE TRA L INPS E L AGENZIA DELLE ENTRATE 31 6.6 ULTERIORI DISPOSIZIONI 32 CAPITOLO VII - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UNIVERSITARIA ISEEU D.P.C.M. 9 APRILE 2001 7.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 32 7.2 DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 33 7.3 AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 33 CASI PARTICOLARI 34 QUESITI 43 6

LA DSU E L ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E. CAPITOLO I - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E L ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è una autocertificazione del dichiarante attestante la situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare. I documenti originali utilizzati per la compilazione di tale dichiarazione devono essere conservati dal dichiarante per eventuali controlli disposti dagli enti erogatori ed effettuati dalla Guardia di Finanza. Il CAF, a seguito della convenzione stipulata con l INPS, deve provvedere a: trasmettere, in via telematica, la DSU all Istituto entro i dieci giorni successivi alla data di sottoscrizione; rilasciare al dichiarante copia dell attestazione e della certificazione provvisoria attestante il calcolo dell ISE e dell ISEE; conservare, nei propri archivi e per un periodo di due anni, copia cartacea della DSU debitamente firmata, in originale, dal richiedente per eventuali controlli. Nel caso in cui il CAF non assista il cittadino nella compilazione della DSU è opportuno che conservi, allegandola al modello elaborato, anche la copia precompilata e firmata dal richiedente. Ricordiamo che prima di iniziare la compilazione della DSU è necessario chiedere al cittadino se, personalmente o attraverso qualche altro familiare, il nucleo anagrafico sia già in possesso di una dichiarazione in corso di validità (12 mesi dalla sottoscrizione della DSU). Nel dubbio è possibile verificare tale circostanza sul sito dell INPS interrogando la lista delle dichiarazioni. La consultazione, pur non consentendo la visualizzazione dei contenuti se la DSU è stata presentata tramite altri CAF o Enti erogatori, segnala l eventuale presenza in banca dati di una certificazione ISE/ISEE con l indicazione del CAF che la ha trasmessa e la data di sottoscrizione. Risulta evidente che se la ricerca dovesse produrre un esito positivo non sarà possibile presentare una nuova DSU, ad eccezione del caso in cui si siano verificate delle modifiche nei dati reddituali e/o patrimoniali dei soggetti che costituiscono il nucleo anagrafico. 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Tutti coloro che intendono richiedere prestazioni sociali o assistenziali agevolate non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche devono compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Le prestazioni e i servizi, che saranno concessi dai vari enti erogatori mediante l utilizzo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) ovvero dell ISEE (In- 7

LA DSU E L ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E. dicatore della Situazione Economica Equivalente) determinato in base alle informazioni autocertificate dai richiedenti con le dichiarazioni sostitutive uniche, sono: asili nido e altri servizi educativi per l infanzia; mense scolastiche; prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.); agevolazioni per tasse universitarie; prestazioni del diritto allo studio; servizi socio sanitari domiciliari; servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.; agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.); altre prestazioni economiche assistenziali; agevolazioni per le case in affitto; assegno al nucleo familiare di cui alle legge n.448/98; assegno di maternità di cui alle legge n.448/98; bonus energia; carta acquisti. Da questa definizione sono escluse alcune prestazioni quali: l integrazione al minimo; la maggiorazione sociale delle pensioni; l assegno e la pensione sociale; ogni altra prestazione previdenziale; la pensione e l assegno di invalidità civile; le indennità di accompagnamento e assimilate. 1.2 ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE SOCIALE O ASSISTENZIALE La normativa prevede: la presentazione da parte del richiedente la prestazione agevolata, di un unica dichiarazione sostitutiva, con validità annuale, attestante la composizione del proprio nucleo familiare e la situazione patrimoniale e reddituale del nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente agli enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e all Inps; in tale ultima fattispecie, il cittadino potrà inviare/rettificare/consultare, mediante accesso, con credenziali personali, ai servizi on line resi disponibili dall Istituto sul portale www.inps.it, la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU; la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva nel caso in cui, durante il periodo di validità della dichiarazione, intervengano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche; il rilascio al richiedente la prestazione, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (enti erogatori, Comuni, CAF e Inps), di un attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli ele- 8

LA DSU E L ATTESTAZIONE I.S.E. - I.S.E.E.U. menti per il calcolo dell ISE ovvero dell ISEE. In questo modo ciascun componente il nucleo potrà usare tale dichiarazione al fine di ottenere l accesso alle prestazioni sociali agevolate. 1.3 ADEMPIMENTI DELL ENTE A CUI È STATA PRESENTATA LA DI- CHIARAZIONE SOSTITUTIVA L ente che riceve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ente erogatore, Comune, CAF e Inps) rilascia, previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati, l attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in argomento e trasmette, entro i successivi dieci giorni, le informazioni raccolte alla banca dati gestita dell Inps. L Inps, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell indicatore della situazione economica (ISE) e dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Tali indicatori saranno resi disponibili dall Inps ai componenti il nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli altri enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate mediante una seconda attestazione contenente le seguenti informazioni: nucleo familiare; anno di produzione del reddito di ciascun componente il nucleo familiare; indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard con la descrizione delle modalità di calcolo; valore della scala di equivalenza applicato; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto; attestazione che i valori summenzionati derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica trasmessi dall ente che ha ricevuto la dichiarazione; data di trasmissione dei dati da parte dell ente; estremi identificativi dell ente; data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso in cui il cittadino abbia trasmesso, in via telematica, la DSU avvalendosi dei servizi on line di cui al portale www.inps.it, l attestazione recherà nel riquadro timbro dell ente e firma dell addetto che consegna l attestazione la seguente dicitura: dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all INPS in via telematica CAPITOLO II - LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA La dichiarazione sostitutiva unica, prevista dall art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, ha validità annuale e racchiude le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). 9

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA La dichiarazione può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale, all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione ovvero all I.N.P.S. in via telematica. I soggetti ai quali viene presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. Il richiedente la prestazione ha la facoltà di presentare, entro il periodo annuale di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, nel caso in cui si siano verificati rilevanti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell ISEE del proprio nucleo familiare. La dichiarazione, con allegata l attestazione rilasciata dai soggetti abilitati alla presentazione, può essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente il nucleo familiare per l accesso alle prestazioni sociali agevolate ovvero ai servizi di pubblica utilità. 2.1 - QUALI SONO LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Le prestazioni sociali agevolate ovvero l accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità possono essere le più svariate e, in pratica, riguardano le seguenti prestazioni: Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori Assegno di maternità erogato dai Comuni Asili nido e altri servizi educativi per l infanzia Mense scolastiche Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio ecc. ecc.) Agevolazioni per tasse universitarie Prestazioni di diritto allo studio universitario (casa dello studente, convenzioni, ecc.) Trasporti di studenti, di anziani e di soggetti portatori di handicap Servizi socio sanitari domiciliari Servizi socio sanitari diurni, residenziali ecc. Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, acqua, luce, gas) Altre prestazioni economiche assistenziali Altre prestazioni sociali ovvero agevolazioni nei servizi di pubblica utilità 2.2 CRITERI DI SELEZIONE Gli enti erogatori accanto all ISE risultante dai dati inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica possono prevedere ulteriori criteri di selezione. Tali criteri di selezione non possono andare a variare o sostituire le informazioni richieste nella dichiarazione sostitutiva unica. 10

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA L ente a cui il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie ed elabora, attraverso un tracciato standard ed una procedura informatica rilasciata dall INPS, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell ISE e le trasmette telematicamente entro dieci giorni al centro informativo gestito dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L INPS calcola e rende disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva ed agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate che ne fanno richiesta sia l ISE che l ISEE. 2.3 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare e, quindi, dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Le persone da inserire nel nucleo familiare sono quelle presenti alla data della compilazione della dichiarazione ed, in particolare: il dichiarante; il coniuge del dichiarante; i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi; le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante; le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia. La regola generale prevede che i coniugi e i figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare. A questi vanno sempre aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. Nel caso il dichiarante non sia coniugato ovvero sia legalmente separato e, inoltre, sia a carico IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata responsabile del suo mantenimento e, pertanto, indicata con il codice Tipo R nel quadro dei componenti il nucleo familiare. I coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare e questo anche quando uno dei due risulti a carico IRPEF di un altra persona. Il coniuge che non risulta nello stato di famiglia del dichiarante fa ugualmente parte del nucleo familiare ai fini ISEE con l eccezione dei seguenti casi: quando è stata pronunciata separazione giudiziale ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell art.126 del c.c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all articolo 333 del c.c. nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di alcune gravi condanne penali 11

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Nel caso di convivenza anagrafica da parte di uno dei coniugi (residenza in un istituto di cura e ricovero, in una caserma o in un istituto di detenzione) occorre prendere in considerazione lo stato di famiglia dell altro coniuge. La convivenza anagrafica è diversa dalla famiglia anagrafica ed è disciplinata dall art.5 del DPR n.223/89. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso. Pertanto, un figlio non può più essere contemporaneamente compreso nella dichiarazione sostitutiva di due genitori separati o divorziati. Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice; tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati. Nel caso che nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del coniuge se è stato preso questo come riferimento, vi siano altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nel quadro dei componenti il nucleo familiare. I soggetti a carico IRPEF di regola sono presenti nello stato di famiglia del dichiarante e pertanto fanno parte del suo nucleo familiare. In alcuni casi i soggetti a carico IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia. I figli non conviventi in possesso di un reddito non superiore ad euro 2840,51 (nell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica) sono considerati fiscalmente a carico. Al fine di ottenere un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare individuato come sopra, il dichiarante deve indicare alcune informazioni aggiuntive che qui di seguito si riportano: 1) persone con handicap e invalidi presenti nel nucleo familiare. Per i soggetti con handicap permanente si intendono quelli che hanno una ridotta autonomia personale, accertata dall unità sanitaria locale competente, mentre per invalidi si intendono coloro che hanno una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa e vanno ricompresi in tale fattispecie i mutilati e gli invalidi di guerre e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5. 2) Genitore e figli minori Deve essere indicato se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minori ed uno solo dei loro genitori. Si precisa che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva. 12

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 3) Attività di lavoro o di impresa Il dichiarante deve indicare se, in presenza di un nucleo familiare composto di figli minori ed entrambi i genitori, quest ultimi hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno cui la dichiarazione sostitutiva unica si riferisce. Nel caso di nucleo familiare composto di figli minori e di un solo genitore, quest ultimo deve indicare nella dichiarazione sostitutiva unica di aver svolto attività di lavoro o di impresa nei termini suddetti. 4) Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo Il dichiarante può ottenere un calcolo vantaggioso dell ISEE, se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso. A tal fine il dichiarante deve precisare all ente che riceve la dichiarazione che la dichiarazione sostitutiva si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo. 2.4 SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE Al fine di individuare la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, ciascun componente il nucleo deve fornire, insieme alle informazioni anagrafiche e generali, i dati reddituali e patrimoniali. Pertanto deve essere indicato, per ciascun componente il nucleo, il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (Mod. 730 o Mod. UNICO), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva. In presenza di un soggetto esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si considera il reddito risultante dall ultima certificazione dei redditi rilasciata dai soggetti erogatori ( ad esempio Mod. CUD o altra certificazione di reddito). Non è da considerare il reddito agrario relativo all attività di imprenditore agricolo svolta, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. Il reddito così determinato deve essere, quando possibile, quello relativo all anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso in cui ciò non sia possibile, deve farsi riferimento al reddito relativo ai due anni precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva (Ad esempio: la dichiarazione sostitutiva presentata a luglio 2011 contiene i redditi relativi all anno d imposta 2010 Mod. UNICO2011 o Mod. 730/2011 o CUD 2011; la dichiarazione sostitutiva presentata a febbraio 2012 contiene i redditi relativi all anno d imposta 2010 Mod. UNICO 2011 o Mod. 730/2011 o CUD 2011). Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF. La Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina ISE/ISEE anche con riferimento ai componenti di reddito da dichiarare ed in particolare: 13

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i)e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali. Pertanto, la DSU, a partire dal 24 novembre 2010, deve recare nel quadro F4 anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQdel modello Unico. Con riferimento al modello UNICO2011: 1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha, pertanto, compilato il quadro CM, va indicato l importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7); 2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1; 3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1. La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata in base alla componente mobiliare e immobiliare posseduta dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. I beni posseduti precedentemente e/o successivamente a tale data NON devono essere considerati. 2.4.1 IL PATRIMONIO MOBILIARE Il patrimonio mobiliare è costituito da: 1) depositi e conti correnti bancari e postali, al netto degli interessi; 2) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; 3) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri; 4) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; 5) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; 14

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU 6) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996; 7) altri strumenti e rapporti finanziari; 8) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto. 2.4.2 IL PATRIMONIO IMMOBILIARE Nel patrimonio immobiliare devono considerarsi tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, servitù superficie, enfiteusi alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Il soggetto che ha la nuda proprietà dell immobile non deve indicarlo nella dichiarazione sostitutiva unica. Il valore dei beni da indicare è quello definito ai fini dell ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Il valore dell immobile va dichiarato anche quando l immobile è esente ai fini ICI. CAPITOLO III - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SO- STITUTIVA UNICA I modelli tipo della dichiarazione unica e dell attestazione provvisoria, con allegate le relative istruzioni, sono contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001 pubblicato nella G.U. n.155 del 6 luglio 2001. La dichiarazione sostitutiva unica è composta dal modello base e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo familiare del richiedente. Il modello base è composto da quattro facciate. Nella prima sono da indicare le prestazioni sociali agevolate ovvero l accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità che il dichiarante e i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere. Tale dato è puramente statistico. Di seguito troviamo l informativa sull uso dei dati personali come richiesto dalla normativa vigente in materia di privacy. La seconda facciata è interamente dedicata alla guida rapida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica. Nelle intenzioni degli estensori della dichiarazione la guida rapida rappresenta lo strumento di compilazione per tutti i richiedenti che non hanno situazioni particolari all interno del proprio nucleo familiare come, ad esempio, coniuge con diversa residenza, figli di coniugi separati ed altre. 15

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU La terza facciata si compone dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dei quadri A, B, C e D. Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare si precisa quanto segue: il dichiarante sarà identificato come Tipo D ; il coniuge come Tipo C ; i figli minori se conviventi con il dichiarante e/o con il coniuge saranno distinti come tipo F ; altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante come Tipo P ; le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a cario ai fini Irpef del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia come Tipo I. Dichiarare anchei i figli minori conviventi con queste persone come Tipo I ; il responsabile del mantenimento del dichiarante che è da indicare nella colonna Tipo con la lettera R. Nel medesimo quadro di seguito vengono richiesti il cognome, il nome e la data di nascita di ogni singolo componente il nucleo familiare. 3.1 QUADRO A Il quadro A va compilato solo dal dichiarante coniugato il cui coniuge ha una diversa residenza. In questo caso il dichiarante deve indicare quale è lo stato di famiglia di riferimento, se il proprio o quello del coniuge. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la residenza della famiglia. 3.2 QUADRO B All interno del quadro B vengono richiesti il numero dei soggetti, presenti nel nucleo familiare, con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% e l ente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Legge n.104 del 5 febbraio 1992. Per soggetti con handicap permanente devono intendersi che sono nelle condizioni previste dall articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992. Tale situazione deve essere stata accertata dall unità sanitaria locale ai sensi dell articolo 4 della medesima legge. Tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5. Nella seconda riga va dichiarata la presenza nel nucleo familiare di figli minori e solo uno dei loro genitori. Nella terza riga va dichiarato barrando con una X la casella, se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, questi ultimi abbia- 16

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU no svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione. La casella va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto soltanto da un genitore e dai suoi figli minori e il genitore stesso abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi. 3.3 QUADRO C Nel quadro C viene richiesto l indirizzo completo della casa di abitazione del nucleo familiare. Tale abitazione è quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. È possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione una tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo stesso. Di seguito il richiedente dovrà indicare se è una abitazione di proprietà di un componente il nucleo familiare stesso ovvero un abitazione presa in locazione e in quest ultimo caso viene richiesta l indicazione della persona a cui è intestato il contratto, gli estremi di registrazione e il canone annuale del contratto stesso. 3.4 QUADRO D Nel quadro D occorre indicare se la dichiarazione è compilata in lire ovvero in Euro. La quarta facciata del modello base comprende la dichiarazione di responsabilità del richiedente su quanto dichiarato. Occorrerà anche specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati. Il richiedente, infine, deve indicare luogo e data della dichiarazione e sottoscriverla. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva determina per il dichiarante la responsabilità penale, ai sensi dell articolo 76 del D.P.R 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazione resa da un soggetto nell interesse del richiedente impedito o incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici del soggetto che presenta la dichiarazione. L ultima parte della dichiarazione sostitutiva unica riguarda l attestazione della presentazione della dichiarazione da parte dell ente ricevente. L ente ricevente deve controllare che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell attestazione, sarà rilasciata all interessato, mentre una copia rimarrà all ente. I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: anagrafiche, generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve ripor- 17

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU tare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l intera dichiarazione e che sottoscrive ogni allegato. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione pertanto una dichiarazione sostitutiva unica senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non può essere considerata valida. 3.5 QUADRO F Nel quadro F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio allegato. La residenza e il codice dell azienda USL, se è la medesima per tutti i componenti il nucleo familiare, possono essere indicate solo nel foglio allegato intestato al dichiarante. Nel quadro F2 è da indicare, barrando con una X la casella corrispondente, il Tipo di partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato secondo quanto già indicato nella tabella della terza facciata del modello base. Nel quadro F3 si deve indicare l attività del soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Il quadro F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Si ricorda che, nel limite del possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di dichiarazione sostitutiva unica presentata nei primi mesi dell anno quando non è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa all anno solare precedente si deve fare riferimento ai redditi di due anni prima. Nella prima riga deve essere dichiarato il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF ovvero, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile IRPEF dell ultimo Modello CUD consegnato. Il reddito complessivo non deve comprendere i redditi agrari relativi alle attività dei coltivatori diretti e produttori agricoli, anche in forma associata, titolari di partita I.V.A. obbligati alla presentazione della dichiarazione I.V.A.. Non devono essere dichiarati i redditi esenti IRPEF. Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l assenza di reddito. Successivamente vi saranno dei controlli da parte degli organismi preposti tesi a verificare che non venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o venga ricevuto un Modello CUD. Nella seconda riga del quadro F4 dovrà essere dichiarata la base imponibile IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato da parte dei coltivatori diretti e produttori agricoli, anche in forma associata, titolari di partita IVA, e obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP. 18

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DSU Nella terza riga del quadro F4 va indicato l anno di imposta di produzione del reddito. Il quadro F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. I beni posseduti successivamente a tale data non dovranno essere considerati. Al contrario sono da considerare i beni posseduti al 31 dicembre e successivamente non più in proprietà. Il patrimonio mobiliare è costituito dai depositi bancari, postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionarie ecc. ecc.. Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto ai 500 Euro o ai suoi multipli (per esempio 2.950 euro si indica 2.500 euro). Nel caso al 31 dicembre il soggetto non fosse titolare di alcun reddito mobiliare deve essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero). Le componenti del patrimonio mobiliare da tenere in considerazione ai fini del calcolo del loro valore sono le seguenti: depositi e conti correnti postali; titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; azioni o quote di organismi di investimento collettivo; partecipazioni azionarie quotate ovvero non quotate in mercati regolamentati; i contratti di assicurazione sulla vita; le imprese individuali. Il valore da indicare nei contratti di assicurazione sulla vita è l importo dei premi versati al 31 dicembre dell anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il valore delle imprese individuali è dato dal patrimonio netto dell impresa stessa risultante dall ultimo bilancio approvato (valore dei beni strumentali al netto dell ammortamento + le rimanenze finali di magazzino). Nel quadro F5 sono, inoltre, richiesti i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare. Tali dati, in presenza di patrimonio mobiliare devono essere sempre inseriti. Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell intermediario (ad esempio per il conto corrente bancario va indicato il codice ABI). L intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare è tenuto a comunicare il codice identificativo al soggetto intestatario del foglio allegato che non conosca tale codice. Nel caso il codice non sia definito occorre precisare per esteso la denominazione dell intermediario o del gestore. Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell intermediario (ad esempio nel caso l intermediario sia la Posta occorre scrivere Posta). 19