FORMAZIIONE OBBLIIGATORIIA IIN MATERIIA DII SIICUREZZA E SALUTE NEII LUOGHII DII LAVORO (art. 34 D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/08) Caro imprenditore, i nuovi Accordi Stato Regioni hanno radicalmente modificato la formazione per datori di lavoro che intendano svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (allegato II del D.Lgs. 81/2008) e la formazione per i lavoratori e per i preposti. Per i datori di lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è prevista una formazione della durata minima di 16, 32, 48 ore a seconda delle classi di rischio (bassa, media, alta) a cui appartiene l impresa sulla base del codice ATECO (vedi allegato 1). Per i lavoratori ed i preposti è prevista la Formazione Generale valida per tutte le categorie della durata di 4 ore e una Formazione Specifica a seconda delle classi di rischio di 4, 8 e 12 ore. Per i preposti, inoltre, è previsto un modulo integrativo di 8 ore. Sono altresì previsti, per il datore di lavoro e per i lavoratori, corsi di aggiornamento ogni 5 anni all interno di una logica di formazione continua sulla salute e sicurezza sul lavoro. Considerata la complessità della norma, rimandiamo alle schede in allegato per l analisi di tutte le eventuali casistiche, compreso il riconoscimento della formazione precedentemente effettuata. Per ulteriori informazioni, contatta i seguenti numeri: tel. 031/316391 (Francesca) 031/316221 (Lucia) oppure invia per fax 031/316353 le schede di adesione allegate (i corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di iscritti). Per un check-up più approfondito della situazione della tua azienda in materia di sicurezza anche con riferimento alle novità relative alla perdita di validità dell autocertificazione della valutazione dei rischi contatta l Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 031/316310 per fissare un appuntamento gratuito con i nostri consulenti presso la tua delegazione di riferimento. Ettore Romanò Responsabile Area Formazione 1
CORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1)DATORE DI LAVORO (RSPP)* *Legale Rappresentante o Socio con potere decisionale e di spesa 2) LAVORATORI + SOCI EQUIPARATI 3) PREPOSTI AZIENDA PARTECIPANTE Data Ragione sociale Sede CAP Via Telefono P.IVA Fax Cod. Fiscale SOCIO ARTIGIANO - N tessera SOCIO ARTIGIANO GOLD - N tessera SOCIO CLIENTE CONVENZIONATO N tessera CLIENTE NON ARTIGIANO L azienda è iscritta a Fondartigianato Fondo Interprofessionale per la Formazione continua? Sì No E-mail Cellulare Descrizione Numero Codice attività dipendenti Ateco Titolare Socio Dipendente Apprendista (SOLO se NON compresa nella formazione obbligatoria) Nome Nato a Cognome Per dipendenti indica la mansione/profilo professionale: CORSO RSPP (BASE) (art. 34 D.Lgs. 81/08) Svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (allegato II TUSL) CORSO RSPP aggiornamento CORSO PER LAVORATORI - PREPOSTI (BASE) (art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08) CORSO LAVORATORI - PREPOSTI aggiornamento Il rischio basso 16 h costo 240+IVA rischio medio 32 h costo 380+IVA rischio alto 48 h costo 430+IVA rischio basso 6 h costo 100+IVA rischio medio 10 h costo 150+IVA rischio alto 14 h costo 200+IVA Timbro e Firma Scadenza 11/01/2014 Scadenza 11/01/2017 formazione generale - 4 ore per tutti costo 40+IVA formazione specifica - rischio basso 4 h costo 40+IVA formazione specifica - rischio medio 8 h costo 80+IVA formazione specifica - rischio alto 12 h costo 120+IVA formazione aggiuntiva per PREPOSTI - 8 h - costo 160+IVA 6 ore per tutti i livelli di rischio - costo 100+IVA Scadenza 11/01/2013 Scadenza 11/01/2017 N.B. = PER I CLIENTI NON ARTIGIANI IL COSTO DI CIASCUN CORSO E MAGGIORATO DEL 30% Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003, autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione del percorso formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relative. Le aziende regolarmente iscritte all Ente Lombardo Bilaterale dell Artigianato possono richiedere il contributo del 50% del costo netto sostenuto per la partecipazione alla formazione secondo le modalità indicate da ELBA www.elba.lombardia.it e dalla sede EBA Como ( Tel. 031.241435). Precisiamo che da questa provvidenza è esclusa la formazione per lavoratori dipendenti prevista dall art. 37 D.Lgs. 81/08. 2
PER SAPERNE DI PIU. A)FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 34 D.LGS 81/2008 E ALLEGATO II) NOVITA ACCORDI STATO REGIONI 2012 PER CHI NON HA PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE PRIMA DEL GENNAIO 2012: FORMAZIONE DI BASE I datori di lavoro che intendano svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - casi indicati dall'allegato II del D.Lgs. 81/2008 dovranno seguire una formazione della durata minima di 48, 32, 16 ore a seconda della classe di rischio (alta, media, bassa) cui appartiene l'azienda (vedi i codici ATECO allegati). I contenuti sono indicati in 4 moduli formativi: normativo - gestionale tecnico relazionale. E prevista una VERIFICA di APPRENDIMENTO FINALE ed il rilascio della CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA comprensiva di verifica di apprendimento. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA ED AGGIORNAMENTI QUINQUENNALI Per tutti coloro che hanno frequentato i corsi in linea con il D.M. 16.01.1997 è previsto un obbligo di aggiornamento quinquennale entro il prossimo 11 Gennaio 2017. Sono esonerati dalla formazione base anche coloro che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/1994, hanno trasmesso la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e le informazioni contenute nell art. 10, 2 comma lettere a, b, c del D.Lgs. 626/1994 all'asl competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il 31 dicembre 1996. In questo caso sarà necessario un aggiornamento entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (scadenza 11 gennaio 2014). La formazione di aggiornamento avrà durata variabile di 6, 10, 14 ore sulla base del rischio individuato dal codice ATECO dell azienda. Per le nuove attività è confermato l'obbligo formativo entro 90 giorni dall'inizio dell'attività (è stata parificata la necessità di essere formati con la necessità di avere la valutazione del rischio aziendale come indicato dall art. 28, comma 3 bis del Testo Unico). 3
B)FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI (ART. 37, COMMA 2 E COMMA 7 D.LGS. 81/2008) NOVITA ACCORDI STATO REGIONI 2012 Gli accordi disciplinano la durata, i contenuti, gli aggiornamenti della formazione per: LAVORATORI: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ; PREPOSTI: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; COLLABORATORI FAMILIARI (ART. 230 bis Codice civile) e LAVORATORI AUTONOMI: tali figure sono soggette ad una formazione FACOLTATIVA, come da art. 21 D. Lgs. 81/08. Tuttavia, per i lavoratori autonomi che operano in cantiere, l interpretazione della norma non è univoca, ovvero alcuni organi ispettivi ne chiedono l osservanza, interpretando così la formazione come obbligatoria. FORMAZIONE GENERALE (4 ore) valida per TUTTI I SETTORI Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. I contenuti della formazione generale sono: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. Per i lavoratori stranieri è necessaria la conoscenza e la comprensione della lingua italiana. 4
FORMAZIONE SPECIFICA E SETTORIALE ( 4, 8, 12 ore) riferita alla mansione o al settore di appartenenza Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici riferiti al settore e alla mansione di appartenenza. La durata della formazione specifica è legata al codice ATECO dell'azienda che identifica il rischio (basso, medio, alto). La formazione specifica è rivolta a tutti i lavoratori, ma dovrà essere ripetuta in occasione di: 1)costituzione nuovo rapporto di lavoro; 2) trasferimento o cambiamento mansioni; 3)introduzione nuove attrezzature, nuove sostanze o preparati pericolosi; 4)evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi. I lavoratori neoassunti devono essere avviati ai corsi di formazione CONTESTUALMENTE all assunzione e concludere il percorso formativo ENTRO 60 giorni. ESEMPIO FORMAZIONE GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI A) 4 ore di FORMAZIONE GENERALE + 4 ore di FORMAZIONE SPECIFICA per i settori della classe di rischio basso (tot = 8 ore); B) 4 ore di FORMAZIONE GENERALE + 8 ore di FORMAZIONE SPECIFICA per i settori della classe di rischio medio (tot = 12 ore); C) 4 ore di FORMAZIONE GENERALE + 12 ore di FORMAZIONE SPECIFICA per i settori della classe di rischio alto (tot = 16 ore); N.B. = il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la Formazione Generale e quella Specifica, ma non l addestramento, così come definito all articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 81/08. N.B. = i lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. FORMAZIONE PER IL PREPOSTO Per il preposto è prevista una formazione AGGIUNTIVA a quella per i lavoratori. La durata del modulo integrativo è di 8 ore e comprende i seguenti contenuti: principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione definizione e individuazione dei fattori di rischio incidenti e infortuni mancati tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri valutazione dei rischi dell azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria tramite test scritto. I preposti neoassunti devono essere avviati ai corsi di formazione CONTESTUALMENTE all assunzione e concludere il percorso formativo ENTRO 60 giorni. Per i preposti con incarico attuale è necessario concludere le formazione ENTRO 18 mesi dall 11/01/2012, ovvero ENTRO l 11/07/2014. 5
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI E PREPOSTI Con riferimento ai LAVORATORI, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai PREPOSTI (comma 7, art. 37 D. Lgs. 81/08), è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA La formazione erogata anche a cura dei datori di lavoro prima dell 11 Gennaio 2012 viene riconosciuta come indicato: 1) NON sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (base e specifica) i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto una formazione in linea alle precedenti previsioni normative (art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 16.01.1997) ed in linea alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 2) Resta per tutti questi lavoratori e preposti un obbligo di aggiornamento quinquennale (scadenza 11 gennaio 2017) per seguire i corsi della durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio. 3) Per coloro che, alla data dell 11 Gennaio 2007, hanno svolto una formazione in linea con la normativa ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ma da più di cinque anni (prima dell 11 gennaio 2007) dovranno provvedere all'aggiornamento entro 12 mesi dall emanazione degli accordi (scadenza: 11 gennaio 2013). N.B. PER SETTORE COSTRUZIONI: per il comparto delle costruzioni, nell ipotesi di primo ingresso nel settore cioè per lavoratori che non siano mai stati impiegati nel settore edile - la formazione effettuata nell ambito del progetto strutturale 16 ore MICS PRIMA, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l addestramento professionale per l edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale e alla Formazione Specifica. 6
ALLEGATO 1 CODICI ATECO IDENTIFICANTI RISCHIO BASSO 7
CODICI ATECO IDENTIFICANTI RISCHIO MEDIO 8
CODICI ATECO IDENTIFICANTI RISCHIO ALTO 9