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Convenzione Esclusiva R.C. PROFESSIONALE MOD. 04 PM DIP. OSPEDALIERO SUMAI FEB. 2015 MEDICAL DIVISION DANNO ERARIALE da RIVALSA per COLPA GRAVE A SSICURATO Cognome - nome cod. fiscale Indirizzo cap città Telefono cell. fax e-mail: Attività svolta presso la Struttura pubblica Iscritto all Albo di Iscritto alla SUMAI dal dal Informativa In caso di contratto poliennale con frazionamento annuo la misura della riduzione di premio praticata risulta essere del 10% rispetto alla tariffa prevista per i contratti di durata annuale. A fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso del contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale RETROATTIVITÀ Temporale: qualunque sia l epoca in cui è stato commesso il fatto (Art. 12) POSTUMA Illimitata TUTELA LEGALE Civile e Penale Illimitata PREMIO ANNUO LORDO MASSIMALE PREMIO ANNUO LORDO Durata contratto 5 ANNI 5.000.000,00 Durata contratto 1 ANNO Premio e Condizioni invariati per 5 anni il Contraente Assicurato Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente l Art. 12 - Inizio e limiti all oggetto della garanzia. Retroattività illimitata. new con limite di 2.500.000,00 576,00 per sinistro 640,00 800,00 compreso Attività Intramenia anche allargata Dichiarazioni dell Assicurato SINISTRI Negli ultimi 5 anni sono state rivolte al Medico richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? NO SI (Compilare allegato) POLIZZE in CORSO o ANNULLATE Polizze in corso per il medesimo rischio? NO SI Compagnia Massimale il Contraente Assicurato Scadenza Sono state annullate/disdettate polizze R.C. Professionale? NO SI Quando? Da quale Compagnia? Per quali motivi? Ha presentato ad ASSICURATRICE MILANESE altre proposte per i medesimi rischi negli ultimi 90 giorni? NO SI N.B. IN CASO DI RISPOSTE AFFERMATIVE LA COMPAGNIA SI RISERVA L ASSUNZIONE DEL RISCHIO X ASSICURARSI Premio Totale ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 MAGGIO 2010 Il Contraente e/o l Assicurato dichiarano che prima della conclusione del presente contratto hanno ricevuto copia dei singoli documenti: NOTA INFORMATIVA / GLOSSARIO - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - MODULO DI PROPOSTA - INFORMATIVA PRIVACY EX ARTICOLO 13 D.Lgs. Nº 196/03, contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO e INFORMATIVA alla CLIENTELA. Prendono inoltre atto che ASSITA è autorizzata all incasso del premio ai sensi dell art. 118 D.Lgs. 209/2005. inviare proposta compilata e firmata allegando: Attestazione di Pagamento Documento di Identità Codice Fiscale Informativa alla Clientela fax n. 02/48.01.22.95 e-mail: assita@assita.com Pec: assita@pec.assita.it Polizza Colpa Grave Medico Sumaista ACN Specialisti Ambulatoriali Interni Struttura Pubblica - tutte le specializzazioni 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 889,00 Convenzione Esclusiva SUMAILOMBARDIA Art. 2 Durata e proroga della Assicurazione Responsabilità di Struttura Complessa e Capo Dipartimento sul c/c postale N. 18453209 intestato ad ASSITA S.p.A. Bonifico ad Assita S.p.A. Paese Cin Eur Cin Abi Cab N Conto Banca IT 08 L 02008 01606 000040178138 UNICREDIT BANCA Coordinate Bancarie IBAN IT 23 V 07601 01600 000018453209 BANCO POSTA COMPILARE FIRMARE INVIARE ad ASSITA con ATTESTATO di PAGAMENTO FAX 02-48.01.22.95

Capitale Sociale uro 20.046.000,00 i.v. Sede e Direzione Generale: 41018 - S. Cesario Sul Panaro (MO) Corso Libertà, 53 Tel. 059.74.79.111 Fax 059.74.79.112 MODENA S.P. A. C APITALE Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA C. Fiscale e P. IVA 02983670361 Capitale Sociale 125.000.000,00 new Polizza R.C. PROFESSIONALE Convenzione Esclusiva MEDICAL DIVISION Colpa Grave SUMAILOMBARDIA Medico Sumaista ACN Specialisti Ambulatoriali Interni Struttura Pubblica - tutte le specializzazioni Attività Intramenia anche allargata DANNO ERARIALE da RIVALSA per COLPA GRAVE compreso Responsabilità di Struttura Complessa e Capo Dipartimento Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. Nel testo che segue si intendono per Assicurato: Assicuratori: Contraente: Danni Materiali: Danni Patrimoniali: Richiesta di Risarcimento: Sinistro: DEFINIZIONI Medici e Dirigenti medici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con il Servizio Sanitario Nazionale. ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Il soggetto che stipula il contratto nell interesse proprio e/o di altre persone. Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose (ivi compresi gli animali). Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali come sopra definiti. Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell Assicurato: la comunicazione con la quale il terzo manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore di omissione attribuiti all Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite; la citazione o la chiamata in causa dell Assicurato per fatto colposo o errore od omissione; l inchiesta giudiziaria promossa contro l Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall oggetto di questa assicurazione; la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all Assicurato l intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave; circostanze dalle quali derivi un azione di rivalsa esperita dall Azienda di appartenenza o dalla Impresa di Assicurazione. la richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e dalla quale derivi un azione di rivalsa esperita dall Azienda di appartenenza o dalla Impresa di Assicurazione. CGA-SUMAI-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 1 di 4

OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro Colpa Grave, per i quali l Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti: dall azione di rivalsa esperita dall Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale; dall azione di rivalsa esperita direttamente dall Azienda Pubblica di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati. Art. A ESCLUSIONI L assicurazione non vale per i danni: A1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l attività diagnostica e terapeutica oggetto dell assicurazione; A2. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Limitatamente alle figure del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e dei Dirigenti non sanitari, s intendono inoltre esclusi i danni patrimoniali (v. definizioni) conseguenti ad attività di natura amministrativa. Art. B. LIMITI DI INDENNIZZO L assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto in prima facciata di polizza, in aggiunta alle spese di difesa di cui all articolo 9 che ne regola la garanzia. L Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. Art. C. COMANDO PRESSO STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA DIVERSA Nel caso di comando temporaneo dell Assicurato presso una Struttura Sanitaria Pubblica diversa da quella dalla quale l Assicurato stesso dipende al momento del perfezionamento della presente polizza, l Assicurazione s intende automaticamente estesa e operante. Art. D. ACQUISIZIONE E/O VARIAZIONE DI NUOVA SPECIALIZZAZIONE E/O ACQUISIZIONE DI NUOVA QUALIFICA L assicurazione opera anche nei seguenti casi: variazione della Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza; variazione / acquisizione di nuova specializzazione presso la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza o presso altra Struttura Sanitaria Pubblica; variazione della Qualifica dell Assicurato. L Assicurato dovrà informare gli Assicuratori delle eventuali variazioni / acquisizioni di nuove specializzazioni mediante comunicazione scritta. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. DURATA E PROROGA DELL ASSICURAZIONE Il contratto, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman ricevuta almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, si intende prorogato per un anno. Se il contratto non prevede il Tacito Rinnovo, lo stesso cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta (Condizione particolare ST). PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifcazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. CGA-SUMAI-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 2 di 4

Art. 7 Art. 8 Art. 9 ALTRE ASSICURAZIONI Solo in caso di sinistro l Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito in polizza. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 c.c.) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell interesse dell Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza, senza limite di importo. Qualora l Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro. Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.). In caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire all autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Art. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 INIZIO E LIMITI ALL OGGETTO DELLA GARANZIA. RETROATTIVITÀ TEMPORALE L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, QUALUNQUE SIA L EPOCA IN CUI È STATO COMMESSO IL FATTO che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l art.1892 c.c.. Tuttavia se l Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell art.1892 c.c. Vale comunque con riguardo alla presente clausola di salvaguardia il disposto di cui all art.1893 c.c.. Art. 13 GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA L Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto, in qualsiasi momento contestati, senza limite di tempo. La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio. CONDIZIONE PARTICOLARE / AGGIUNTIVA [valida se esplicitamente richiamata nell apposito spazio in prima facciata di polizza e corrisposta la relativa integrazione di premio] ST) SENZA TACITO RINNOVO La polizza non prevede il Tacito Rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza. CGA-SUMAI-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 3 di 4

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Qualora le Parti abbiano scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti a: IVASS - Reclami e tutela del consumatore - Via del Quirinale, 21-00187 ROMA. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Assicuratrice Milanese S.p.A. Ufficio Reclami Corso Libertà, 53-41018 San Cesario sul Panaro (MO) telefax 059/7479112 mail: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro DUE ANNI dal giorno di accadimento del fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile il termine di DUE ANNI decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questi l azione. Si invita il Contraente a leggere attentamente tutte le clausole scritte nel contratto prima di sottoscriverlo e dare così piena accettazione dello stesso. Contraente/Assicurato Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente l Art. 12 - Inizio e limite all oggetto della garanzia. Retroattività illimitata. Contraente/Assicurato MOD. 04 PM DIP. OSPEDALIERO SUMAI FEB. 2015 CGA-SUMAI-Medico-Ospedaliero-Dipendente / CONDIZIONI di ASSICURAZIONE (c) 4 di 4