POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI



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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI stipulata tra la Spettabile Via p. GENERALI, 25 28100 NOVARA C.F.: 00123660037 P.IVA:01651850032 e la (di seguito denominata Società ) Durata del contratto: dalle ore 24 del 30.09.2010 alle ore 24 del 31.12.2013 Scadenza annuale: 31.12

DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione e più precisamente: a) gli amministratori; b) i dirigenti ed i quadri aziendali; Società: Broker: Premio: Rischio: Sinistro: Indennizzo: l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA: La garanzia viene prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente e dagli Assicurati, per i fatti ed atti connessi alle attività istituzionali dell Azienda assicurata nonché alle mansioni e/o funzioni esercitate per conto dell Azienda. Sono comprese le spese connesse a: controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti al libro paga e matricola. controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 2.500,00. La garanzia è operante per azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, contabile o penale aperti a carico degli Assicurati in conseguenza di fatti e atti connessi all espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio. Sono altresì comprese le spese connesse con l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dagli assicurati per fatto illecito di Terzi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. ART. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.). ART. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 Cod.Civ. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: 1. l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. ART. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1. ART. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (v. anche art.19) In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa. La Società, con il consenso dell'assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. ART. 8 - Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. ART. 9 - Durata dell'assicurazione Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno tre mesi prima della suddetta scadenza. Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente ha altresì la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima non superiore a quella iniziale, con preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. ART. 10 Imposte Sono a carico dell assicurato le imposte governative sulle assicurazioni nei termini di Legge. ART. 11 - Foro competente Foro competente é esclusivamente quello di Novara. ART. 12 - Rinvio delle norme di legge Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ART. 13 - Oggetto dell'assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi sede o autorità civile o penale, amministrativa e tributaria - e stragiudiziali. Esse sono : - le spese per l'intervento di un legale; - le spese peritali; - le spese di giustizia nel processo penale; - le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transativamente in favore dell'assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all'art. 1916 C.C.. ART. 14 Esclusioni La garanzia non sarà operante nei seguenti casi: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l Assicurato; c) se sussiste conflitto di interesse tra il Contraente e l Assicurato, l assicurazione è operante unicamente in favore della Contraente. ART 15 - Esclusioni e rivalsa La garanzia non sarà operante in relazione a spese per controversie addebitabili a dolo dell Assicurato accertato con sentenza passata in giudicato. Nel caso predetto la Società ha diritto di rivalersi per ogni somma che abbia pagato in esecuzione del presente contratto. ART. 16 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Austria e in Svizzera e che vengono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. ART. 17 - - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. ART. 18 - Denuncia del sinistro Unitamente alla denuncia l'assicurato e' tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha il diritto di indicare alla Società un legale residente nel luogo ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia come da successivo art. 20. In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. ART. 19 - Gestione del sinistro La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione degli art. 15 e 17 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11. ART. 20 - Scelta del legale L'Assicurato, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. ART. 21 Assicurati e Determinazione del premio Rivestono la qualifica d'assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza: a) gli amministratori; b) i dirigenti ed i quadri aziendali Il premio della polizza é determinato applicando: a)... per n 5 amministratori b)... per n 4 Dirigenti e quadri aziendali Gli importi sopracitati si intendono al lordo delle imposte. Il premio annuo lordo complessivo ammonta a Euro...

ART. 22 - Regolazione del premio Se il premio e' convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e' regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75 per cento di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controllo per i quali l'assicurato e' tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). ART. 23 - Massimali L'assicurazione vale fino a concorrenza dei seguenti massimali: 100.000,00 per sinistro 250.000,00 per anno assicurativo ART. 24 - Fondo Spese (anticipo indennizzi) La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese richiesto dal Legale/Perito incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura per le seguenti somme : 30.000,00 per persona 50.000,00 per evento Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto.

ART. 25 - Clausola broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell art. 109 del D.Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto dell Assicurato da Marsh S.p.A. ART. 26 - Coassicurazione e delega Qualora l Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza. L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'......

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli: Art. 8 - (Diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro) Art. 11 - (Deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria) Art. 19 - (Arbitrato per casi di disaccordo tra Assicurato e Società) L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'......