Pegno Contratto di apertura di credito - Costituzione in pegno di crediti commerciali Mancata riscossione del credito da parte del creditore pignoratizio Mancata consegna dei documenti attinenti i crediti ex art.2801 al creditore pignoratizio Effetti - Deroghe al disposto dell art.2803 cc Volontà delle parti - Escussione dei crediti Diritto rinunciabile - Inadempimento per mancato incasso dei crediti costituiti in pegno Esclusione - Rif.Leg.artt.2801,2803 cc; Sentenza n. 1514/07 Pronunziata il 14/08/2007 Depositata il 10/09/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA Sez. I civile Il Giudice, dott. ALESSANDRO FAROLFI ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1081/03 R.G. promossa DA Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione, con l'avv.to C. Previdi CONTRO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA s.p.a., con l'avv.to R. Pozzi del Foro di Milano e l'avv.to R. Paolillo * * * CONCLUSIONI ATTORE CONVENUTA Di cui al verbale d'udienza in data 06/03/2007 di seguito richiamate. * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti atti di citazione regolarmente notificati, il Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione (d'ora innanzi IFIM) conveniva in giudizio per l'udienza del 10/06/2003 le seguenti Banche o società di Factoring: Banca Popolare dell'emilia Romagna s.c.r.l., Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola s.p.a., A.B.F. Factoring s.p.a., Banca di Roma divenuta Capitalia s.p.a., Banca Carige s.p.a., Banco Popolare di Verona e Novara s.c.r.l., Banca Agricola Mantovana s.p.a., Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Cassa di Risparmio di Carpi s.p.a., Unicredit Banca s.p.a. Esponeva l'attrice che nel quadro delle
intese raggiunte al fine di evitare il proprio fallimento era intervenuto un complesso accordo, da ultimo sancito nel protocollo d'intesa firmato nel settembre 1997, con le banche creditrici che prevedeva la concessione di due rilevanti aperture di credito assistite da garanzie reali immobiliari e mobiliari; per quanto qui interessa, un pool di banche evocate nel presente giudizio aveva assunto l'obbligo di erogare nuova liquidità alla società IFIM, obbligo adempiuto con la stipula del contratto di apertura di credito in data 25/09/1997, in favore dell'attrice, dell'importo complessivo di lire 13.044.000.000 garantito da pegno su crediti commerciali della società complessivamente ammontanti a lire 25.974.608.000, oltre ad ulteriori crediti verso il fisco e diversi. In tale assetto ed al fine di tutelare maggiormente le banche finanziatrici veniva designata nella Banca Popolare dell'emilia Romagna s.c.r.l. l'istituto capofila, con compiti di raccordo fra il pool e la società IFIM, nonché la figura del depositario mandatario dei crediti. Poiché in seguito le predette banche si erano astenute colpevolmente dall'escutere i crediti pignorati, l'attore concludeva affinché dichiarato l'inadempimento delle stesse, le convenute venissero condannate solidalmente a risarcire il danno subito da IFIM, quantificato in Euro 8.980.000, pari all'importo dei crediti oggetto di pegno diminuito precauzionalmente del 30%. Nel corso del giudizio, a fronte delle plurime contestazioni ed eccezioni mosse dalla convenute, le parti raggiungevano diversi accordi transattivi cui seguivano reciproche rinunce ed accettazioni di cui si dava atto con provvedimenti ex art. 306 c.p.c. in data 22/06/2004, 23/11/2004 ed 08/02/2005. La causa, quindi, proseguiva nei confronti dell'unica convenuta rimasta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. che contestava integralmente ogni pretesa attorea. Espletati gli incombenti di cui all'artt. 183 e 184 c.p.c., la causa era istruita documentalmente e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, istante la sua natura documentale. La causa era infine trattenuta in decisione da questo giudice all'udienza del 9 gennaio 2007, previa concessione di termini per comparse conclusionali e repliche. In detta sede l'attore ribadiva le proprie domande e, a seguito della rinuncia alla solidarietà passiva, concludeva affinché la condanna di Cariparma venisse contenuta nei limite dell'iniziale partecipazione percentuale al contratto di finanziamento (pari all' 1,5639%) e, quindi, nell'importo di Euro 140.438,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della decisione della controversia occorre partire dall'analisi dell'art. 2803 c.c. invocato da parte attrice secondo cui, letteralmente "il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno ". Detta disposizione, tuttavia, non può essere applicata sic et simpliciter nel caso di specie, avendo le parti minuziosamente disciplinato, anche in deroga a detta norma, le formalità relative alla costituzione del pegno e l'attività esattivi successiva con il contratto di apertura di credito del 25/09/1997 a ministero Notaio dott. Vezzi (doc. 6 fascicolo attoreo). Che la norma di cui all'art. 2803 c.c. sia derogabile appare fuori di discussione. E'pertinente ricordare come il pegno sia una forma di garanzia reale che non incide sulla titolarità del bene mobile (nel caso di specie una miriade di crediti commerciali derivanti
dall'attività di leasing di IFIM s.p.a.) ma si sostanzia nel garantire al creditore pignoratizio un diritto di sequela sul bene che, per la particolare natura dei crediti, attribuisce se ed in quanto allo stesso sia ritenuto conveniente, il diritto di procedere alla loro esazione salvo restituzione all'originario creditore-debitore pignorato dell'eventuale surplus rispetto alle ragioni garantite. Ma a detto diritto di escussione diretta il creditore pignoratizio può rinunciare, tanto è vero che l'attività di esazione da parte del creditore (al cui svolgimento "è tenuto" in forza della disciplina naturale del rapporto), presuppone che anche l'art. 2801 c.c. precedente, non sia derogato. Quale necessario contraltare dell'attività esattiva concessa (o meglio imposta se le parti non abbiano previsto diversamente) codicisticamente al creditore pignoratizio di crediti, infatti è previsto che a sua volta il creditore originario pignorato sia "tenuto" a consegnare i documenti relativi al credito (art. 2801 c.c.). Nel caso di specie, tuttavia, proprio la deroga espressa al disposto dell'art. 2801 c.c. (e quindi la divisata e voluta impossibilità materiale prima ancora che giuridica che le banche potessero procedere direttamente all'esazione dei crediti pignorati) costituisce la migliore riprova della sancita e parimenti voluta deroga al disposto dell'art. 2803 c.c. Con il citato accordo del 25/09/1997, il cui effettivo valore negoziale va ricercato sulla scorta di un'analisi complessiva delle clausole letteralmente previste (artt. 1362 c. 1 e 1363 c.c.) nel dubbio adottando un'interpretazione secondo buona fede, le parti hanno infatti sostanzialmente lasciato alla originaria creditrice IFIM la piena disponibilità dei crediti pignorati e la necessità di porre le proprie strutture materiali ed umane al servizio attivo dell'attività di recupero dei crediti medesimi, prevedendo quale contropartita in favore del gruppo numeroso di banche aderenti all'accordo la figura di un mandatario con compiti di vigilanza, direttiva e, al più, di eventuale e sussidiaria capacità di attivazione dell'attività esattiva, senza alcuna creazione in favore dello stesso di una struttura organizzativa tale da consentire al medesimo di operare direttamente su crediti neppure valutati o vagliati preventivamente da parte del c.d. pool bancario. Quale evidente deroga all'art. 2801 c.c. dianzi citato, infatti, il contratto del 25/09/1997 prevedeva che tutta la documentazione inerente ai crediti non venisse consegnata né al predetto mandatario né, tantomeno, alle banche finanziatrici, essendo invece stabilito che "i fascicoli concernenti dette posizioni creditorie devono essere tenuti a disposizione del personale addetto al recupero" (con tale espressione intendendosi chiaramente il personale dell'ifim) precisandosi che al pool era semplicemente concessa la facoltà di accedere ai locali della propria debitrice, stante che "presso la sede dell'ifim sono e restano depositati e custoditi i fascicoli concernenti le posizione creditorie" costituite in pegno (doc. 6 cit., punto 16). La deroga all'art., 2801 c.c. si spiega ed acquista tutta la sua importanza anche ai fini della disciplina dell'attività di riscossione e recupero dei crediti, valendo a rafforzare già a livello ermeneutica la contestualmente disposta deroga al diritto (rinunciabile) del creditore pignoratizio di procedere direttamente all'incasso sancito dall'art. 2803 c.c. Se, infatti, le banche ed il loro mandatario non avevano ricevuto in consegna la documentazione rappresentativa dei crediti pignorati e se all'attività di recupero doveva provvedere il personale addetto di IFIM (vds. a tal riguardo anche il punto 27 del citato doc. 6), non si vede quale diretta attività di escussione avrebbero potuto porre in essere
gli istituti creditizi senza la collaborazione della società IFIM medesima e del suo personale, al più soggetto all'attività di vigilanza e direttiva del mandatario. Del resto, il punto 14 del citato contratto 25/09/1997 (doc. 6) ha cura di ricordare esattamente quale fosse il limitato potere di controllo delle stesse banche se è vero che ivi si trova affermato che "le BANCHE non potendo conoscere la qualità dei crediti né le possibilità di recupero, anche per la difficoltà di contattare una clientela numerosa e sparsa su tutto il territorio nazionale, prendono atto delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle tre suddette società circa il valore di realizzo dei crediti costituiti in pegno". Non appare quindi configurabile a carico delle banche il preteso inadempimento derivante dal mancato incasso dei crediti pignorati, posto che a detta attività avrebbe dovuto provvedere la stessa IFIM con le proprie strutture organizzative materiali ed umane sottoposte unicamente, per volere delle parti, oltre che al potere gerarchico dei dirigenti "interni" alla vigilanza ed alle direttive del mandatario. In ogni caso, si deve rilevare che sotto il profilo causale e con valenza assorbente è proprio a tale inerzia di IFIM che va ricondotta in via esclusiva la verificazione dell'eventuale pregiudizio subito, risultando a tal punto irrilevante la mancata sostituzione da parte del gruppo bancario aderente del mandatario all'esito delle dimissioni del dott. Della Casa. Del resto, che l'apparato dell'ifim medesimo non fosse seriamente compromesso è ammesso dalla stessa parte attrice, la quale, cercando di dimostrare l'entità del danno subito, ammette che nello stesso periodo in cui, a termini del noto accordo 25/09/1997 (doc. 6 cit.) la società avrebbe dovuto provvedere alle notifiche e comunicazioni ai terzi dell'avvenuto pegno (con un solo potere di verifica in capo al mandatario: vds. punti 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del citato doc. 6) e procedere quindi all'esazione, preferiva dedicarsi all'incasso di lire 4.231.972.225 di crediti non oggetto di pegno (vds. punto 19 dell'atto di citazione). Con il che è lo stesso Fallimento ad ammettere l'inadempimento della società all'epoca in bonis, inadempimento descritto anche nella nota 1 marzo 1999 (doc. 7), nella quale la Banca Agricola Mantovana non sollecita tanto la sostituzione del dimissionario dott. Della Casa, quanto, piuttosto, evidenzia come la società debitrice IFIM abbia tenuto un comportamento per nulla rispondente al contenuto degli accordi intercorsi, provvedendo ad esigere crediti rilevanti per oltre tre miliardi di lire verso Nazionale Finanziaria e Parfinco senza includerli fra i crediti oggetto di pegno, non dando alcuna collaborazione all'attività di esazione di questi ultimi, non provvedendo neppure a fornire informazioni sulle rate in scadenza dei crediti ceduti tanto che la Banca scrivente chiudeva la citata missiva chiedendo una "assolutamente necessaria verifica sull'adempimento degli obblighi e degli impegni assunti dalla debitrice". Le considerazioni di cui sopra appaiono assorbenti rispetto alla valutazione della consistenza del pregiudizio, rispetto al quale, per completezza, va comunque ricordato che l'onere probatorio circa la sussistenza e la misura del danno preteso va comunque dimostrato dall'asserito danneggiato, indipendentemente dalla fonte contrattuale od extracontrattuale vantata: "Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva
esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale" (Cass. 18 marzo 2005, n. 5960). Al rigetto delle domande di parte attrice consegue la liquidazione delle spese in favore dell'unica convenuta resistente, avuto riguardo alla riduzione della domanda operata dal Fallimento. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 1081/03, ogni diversa istanza od eccezione respinta, - Rigetta ogni domanda proposta dal Fallimento IFIM Leasing International s.p.a. in liquidazione e lo condanna, in persona del suo Curatore p.t., a rifondere alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. come in atti rappresentata le spese di lite, che liquida, complessivamente, in Euro 12.387,25 (di cui. 87,25 per spese,. 4.300 per competenze ed. 8.000 per onorari) oltre a spese generali, ad IVA e CPA se dovute come per legge. Modena, 14/08/2007 Il Giudice Dott. Alessandro Farolfi Depositata in Cancelleria il 10 SET 2007